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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17322/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17322/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Banfi n. 4, Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv.
MARENGO SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 [...]
il 24/09/2016. CP_1
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 26/09/2008 a Pinerolo (TO). Per_1
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale, le aspirazioni e l'età del minore.
DISPONE che trascorra con i genitori settimane alternate dal lunedì mattina alla domenica Per_1 sera;
ad anni alterni il Natale o il Capodanno, ovvero dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
metà delle vacanze pasquali;
per 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, in periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 giugno di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto di quando lo ha con sè e Per_1 contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del
Tribunale di Torino.
PRENDEA ATTO che la IG.ra percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e Parte_3 universale a beneficio di , rinunciano il Sig. alla sua quota parte di spettanza. Per_1 Parte_2
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Luserna san Giovanni (TO) Strada dei Malanot n. 18 rimanga nella disponibilità del Sig. , impegnandosi la Sig.ra a rilasciare il bene Parte_2 Pt_1 immobile non appena reperirà altra soluzione abitativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Le parti danno atto che per quanto concerne gli arredi che la compongono, la IG.ra porterà con sè Pt_1
i mobili della cucina, della camera da letto, oltre al divano e alla poltrona del salotto.
PRENDE ATTO che il IG. si impegni ed obblighi a rimborsare alla IG.ra , Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il 15 di ogni mese, la rata pari ad euro 329,00 (con scadenza al 15 di ogni mese) afferente al prestito acceso a nome della IG.ra ed a esclusivo beneficio del IG. , Parte_4 Parte_2 presso la Banca Unicredit, Agenzia di , accollandosi il l'intero debito residuo pari ad CP_1 Pt_2
pagina 2 di 3 euro 24.112,64 fino alla concorrenza e/o alla scadenza dello stesso (come da piano di ammortamento, doc. 4).
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
PRENDE ATTO che i coniugi, disponendo di redditi propri, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17322/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Banfi n. 4, Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv.
MARENGO SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 [...]
il 24/09/2016. CP_1
Dal matrimonio è nato un figlio: , in data 26/09/2008 a Pinerolo (TO). Per_1
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione principale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
DISPONE che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale, le aspirazioni e l'età del minore.
DISPONE che trascorra con i genitori settimane alternate dal lunedì mattina alla domenica Per_1 sera;
ad anni alterni il Natale o il Capodanno, ovvero dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
metà delle vacanze pasquali;
per 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, in periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 giugno di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto di quando lo ha con sè e Per_1 contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto, ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del
Tribunale di Torino.
PRENDEA ATTO che la IG.ra percepisca nella misura del 100% l'assegno unico e Parte_3 universale a beneficio di , rinunciano il Sig. alla sua quota parte di spettanza. Per_1 Parte_2
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Luserna san Giovanni (TO) Strada dei Malanot n. 18 rimanga nella disponibilità del Sig. , impegnandosi la Sig.ra a rilasciare il bene Parte_2 Pt_1 immobile non appena reperirà altra soluzione abitativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Le parti danno atto che per quanto concerne gli arredi che la compongono, la IG.ra porterà con sè Pt_1
i mobili della cucina, della camera da letto, oltre al divano e alla poltrona del salotto.
PRENDE ATTO che il IG. si impegni ed obblighi a rimborsare alla IG.ra , Parte_2 Pt_1 entro e non oltre il 15 di ogni mese, la rata pari ad euro 329,00 (con scadenza al 15 di ogni mese) afferente al prestito acceso a nome della IG.ra ed a esclusivo beneficio del IG. , Parte_4 Parte_2 presso la Banca Unicredit, Agenzia di , accollandosi il l'intero debito residuo pari ad CP_1 Pt_2
pagina 2 di 3 euro 24.112,64 fino alla concorrenza e/o alla scadenza dello stesso (come da piano di ammortamento, doc. 4).
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto con iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi.
PRENDE ATTO che i coniugi, disponendo di redditi propri, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegni alimentari e/o di mantenimento, ciascuno dichiarando di essere in grado di provvedere al proprio fabbisogno.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economico- patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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