Decreto cautelare 10 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15263 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Sanchez De Las Heras, Angela Migliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angela Migliano in Roma, via Machiavelli n. 25;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.03.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. EP HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data -OMISSIS- con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana (presentata dal medesimo ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91), con la seguente motivazione:
“ PREMESSO che il richiedente, dalla lettura del rapporto informativo prodotto dalla Questura di Arezzo Ufficio Immigrazione, risulta gravato dal seguente pregiudizio di natura penale: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 — 445 c.p.p.) emessa in data -OMISSIS- dal GUP del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, in ordine al reato di cui all'art. 600 quater comma I c.p. (detenzione di materiale pornografico), con la quale è stata disposta la misura di sicurezza della confisca e distruzione di quanto posto in sequestro;
CONSIDERATO che il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza in esame, ha affermato di non essere incorso in condanne penali in Italia, rendendo conseguentemente dichiarazione mendace secondo il dettato del D.P.R. 445/2000, art. 76;
TENUTO CONTO dei pareri contrari espressi dalla Questura e dalla Prefettura dì Arezzo;
PRESO ATTO del contenuto del certificato generale del casellario giudiziale n. -OMISSIS-; VISTA la nota ministeriale inserita in SICITT in data -OMISSIS- utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l'accettazione dell'istanze, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è stato comunicato al richiedente il preavviso del diniego;
CONSIDERATO che il sopramenzionato, pur avendo preso visione della predetta missiva in data 24.3.2022, non ha fatto pervenire all'Amministrazione scrivente alcuna osservazione utile ad una conclusione positiva del procedimento ed è decorso il termine di legge assegnato;
CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello privato dell'istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria che possano dare fondamento all'opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l'inserimento stabile dell'interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa;
CONSIDERATO che l'Amministrazione scrivente, nelle more dell'ampio potere discrezionale riconosciutole, non è chiamata soltanto a valutare i fatti penalmente rilevanti in se stessi, ma a prendere in considerazione anche l'area di prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità;
TENUTO CONTO che la fattispecie di reato in esame tutela l'integrità psicofisica del minore, la morale pubblica ed il buon costume, dal momento che punisce quel soggetto colpevole di essersi procacciato con qualunque mezzo o aver detenuto consapevolmente materiale pedopornografteo, realizzato con la partecipazione di minori;
CONSIDERATO che gli elementi ostativi sopraindicati sono stati posti in essere in quell'arco temporale (decennio) che costituisce il "periodo dì osservazione" in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza ai sensi della Legge 91/92, pertanto rappresentano elementi di valutazione e incidono sul giudizio prognostico relativo al comportamento tenuto dal richiedente;
CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la dichiarazione “ non veritiera al dì là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dal d.P.R. n, 44512000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall' utilitas conseguita per effetto del mendacio " (Cons. Stato, Sei. 1, parere n. 01961/2019 in data 03/0712019) e (Cons. Stato, Sez. I, 03216/2019 del 23/12/2019);
RITENUTO, per quanto precede, che nella fattispecie concreta in considerazione attualmente non si ravvisa la coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
A fondamento del ricorso la parte ha articolato il seguente motivo di ricorso: “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 3 L. 241/90 – Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”.
La parte, dopo aver premesso, con riferimento al motivo ostativo concernente la dichiarazione mendace, che “ risulta ragionevole sottolineare come questa dichiarazione sia stata fatta nell’erronea credenza che decorsi 5 anni dalla condanna, il reato risultasse estinto ”, lamenta che il “ Ministero non abbia tenuto conto di tutti gli elementi utili al fine dell’accoglimento della richiesta ”.
In particolare, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del provvedimento del 27 settembre 2022 – sopravvenuto rispetto all’emissione dell’avversato diniego – di concessione della riabilitazione in relazione alla condanna emersa nel corso dell’istruttoria.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
Come si desume dal contenuto del provvedimento, l’Amministrazione resistente ha formulato un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale del richiedente in ragione della valutazione di un quadro composito di elementi emersi nel corso dell’istruttoria procedimentale: la sussistenza della condanna penale, la considerazione della natura e della gravità del fatto (“ la fattispecie di reato in esame tutela l'integrità psicofisica del minore ”) e l’omessa dichiarazione della condanna penale a suo carico in occasione della presentazione della domanda di cittadinanza.
Non assume rilievo, al fine di smentire la valutazione operata dall’Amministrazione, la concessione della riabilitazione con riferimento alla condanna in discussione, che - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - è stata dichiarata successivamente all’adozione del gravato provvedimento.
Infatti, è noto che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione.
Inoltre, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che la parte ricorrente non ha autocertificato la condanna penale che aveva a suo carico, essendo tale fatto idoneo ex se ad escludere la fondatezza della richiesta di cittadinanza.
La giurisprudenza è costante nell’affermare infatti che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda (anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso) ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 ( ex plurimis , cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 5 luglio 2021, n. 7395).
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non può essere valorizzato il fatto che il ricorrente abbia reso la dichiarazione mendace “ nell’erronea credenza che decorsi 5 anni dalla condanna il reato risultasse estinto ”, in quanto nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante ( ex plurimis , cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447).
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l’omessa dichiarazione è comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione, il che avvalora ulteriormente il giudizio di insufficiente adesione da parte della straniera ai valori dell’ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis .
Alla luce di quanto argomentato, il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione appare sorretto da un corredo motivazionale in grado di giustificare una non favorevole valutazione della posizione del ricorrente ad essere inserito, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, con l’acquisizione a pieno titolo dei relativi diritti e doveri.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare a favore del Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
EP HI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP HI | EN ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.