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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) EL De IA - Presidente relatore
2) Caterina Greco - Consigliere
3) Carmelo Ioppolo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 417/2023 promossa in grado d'appello da rappresentato e difeso dall'avv. Franco Manzo. Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto e Lorenzo IA Dentici
APPELLATO
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 897/2023 emessa il 17/3/2023, il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso proposto da , col quale – premesso di aver lavorato nel periodo Parte_1 dall'1/12/2015 al 16/3/2016 alle dipendenze della svolgendo le Controparte_1 mansioni di “Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio” di cui al III livello del CCNL “Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo”, senza la regolarizzazione del predetto rapporto e la corresponsione della dovuta retribuzione
(eccezione fatta per taluni acconti) e del TFR – aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società convenuta, nonché la condanna la pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito tramite acconto e quanto effettivamente dovuto e del TFR non erogato.
Pag. 1 Riteneva, in particolare, il G.L. non assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avendo fornito elementi utili ad accertare l'effettiva e stabile collaborazione con la società né la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare di quest'ultima, sì da non potersi riconoscere un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, ma piuttosto un semplice potere di sovraordinazione e coordinamento tipico anche dei rapporti di lavoro non subordinati. Avverso tale decisione ha interposto appello lamentando, anzitutto, la Parte_1 erronea valutazione del quadro probatorio offerto, che varrebbe invero a qualificare il rapporto intercorso come subordinato, con particolare riguardo al fitto scambio di e-mail con la per mezzo delle quali la società aveva fornito nel corso del Controparte_1 rapporto puntuali indicazioni sull'attività da svolgere e sui clienti presso i quali recarsi e, dall'altro lato, il lavoratore aveva inoltrato costantemente i propri resoconti degli interventi effettuati. In subordine, ha invocato la disciplina – in quanto disattesa dal primo decidente – di cui all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, come modificato dal d.l. 101/2019 conv. in L. 128/2019, che ha esteso la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutti quei rapporti di collaborazione successivi alla sua entrata in vigore (1/1/2016) connotati dall'esecuzione di prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. La ha resistito in giudizio per il rigetto del gravame, insistendo sulla Controparte_1 natura di collaborazione autonoma e occasionale del rapporto intercorso con l'appellante, avendo quest'ultimo espletato la propria attività autonomamente e con propri strumenti tecnici, senza alcuna postazione di lavoro in azienda né orario lavorativo fisso da rispettare.
********* L'appello è meritevole di accoglimento. Le censure dell'appellante involgono la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con l'appellata o come rapporto di lavoro subordinato ovvero, in Controparte_1 subordine, quale collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, soggetta comunque all'applicazione della disciplina della subordinazione. Anzitutto, vale precisare che la qualificazione di collaborazione etero-organizzata non è applicabile al caso di specie, in quanto relativa soltanto ai rapporti intrapresi “a far data dal 1° gennaio 2016”, mentre il rapporto lavorativo tra il e la ha Pt_1 Controparte_1 avuto inizio nel dicembre 2015, sì da non poter ricadere temporalmente nel regime applicativo della relativa norma. Tanto premesso, la Suprema Corte, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, ha evidenziato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, con
Pag. 2 conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria, e di per sé non decisiva, potendo costituire semplici indici rivelatori della subordinazione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 21028 del 28/09/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2728 del 08/02/2010). La valutazione di fatto dei predetti elementi, necessari e sussidiari, è rimessa al giudice del merito, che, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Sez. L., Ordinanza n. 5436 del 25/02/2019) In particolare, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Sez. L., Sentenza n. 29646 del 16/11/2018).
Dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge che il rapporto lavorativo intercorso tra le parti rientri nell'alveo applicativo della disciplina della subordinazione, potendosene rinvenire indici e caratteristiche peculiari. È evidente, infatti, la natura personale della prestazione resa e la non occasionalità della stessa, stante la copiosa corrispondenza via e-mail tra le parti, che riporta un numero rilevante di interventi tecnici effettuati personalmente dal nel breve periodo di Pt_1 collaborazione intercorso dall'1/12/2015 al 16/3/2016, dei quali sono stati anche prodotti i singoli resoconti (cfr. all. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo di primo grado). Relativamente al più peculiare connotato della etero-direzione (da intendersi quale assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro che si estrinseca in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa), dal quadro probatorio prodotto può evincersi che tanto il “fattore tempo” quanto il “fattore luogo” della prestazione del e le modalità della stessa fossero unilateralmente Pt_1 decisi dalla integrando una forma di etero-direzione dell'attività Controparte_1 lavorativa. In particolare, dallo scambio di e-mail tra le parti utili al coordinamento dell'attività lavorativa, emerge che la società (cfr. all. 3 appellante):
- decidesse unilateralmente l'assegnazione e lo smistamento dei ticket di intervento, dandone semplice comunicazione tramite posta elettronica ai propri operatori (e-mail del 3/12/2015 delle ore 9:35; e-mail del 30/12/25 delle ore 9:12; e-mail del 12/1/2016 delle ore 18:13; e-mail del 13/1/2016 delle ore 15:33; e-mail del 14/1/2016 delle ore 08:59, 12:26, 13:04; e-mail del 10/2/2016 delle ore 09:28; e-mail del 16/1/2016 delle ore 15:21, 15:22, 15:25, 15:27, 15:31, ; e-mail del 12/2/2016 delle ore 15:22, 15:23, 15:26; e-mail del 18/01/2016 delle ore 17:51 e 17:53; e-mail del 19/1/2016 delle ore 11:02; e-mail del 20/1/2016 delle ore 16:08; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:17, 10:21, 10:22, 10:23, 10:48; e-mail del 26/1/2016 ore 10:59, 15:04, 15:23; e-mail del 27/1/2016 delle ore 8:23; e-mail del 28/1/2016 delle ore 8:33; e-mail del 29/1/2016 delle ore 14:31 e 15:12; e-mail del 17/2/2016
Pag. 3 delle ore 14:48, 15:52, 17:36, 17:38; e-mail del 18/2/2016 delle ore 14:38; e-mail del 19/2/2016 delle ore 11:42, 11:43, 11:52; e-mail del 25/2/16 ore 08:51 e 14:51; e-mail del 26/2/2016 delle ore 11:18, 11:26, 15:35; e-mail del 29/2/2016 delle ore 8:19 e 14:51; e-mail dell'1/3/2016 ore 16:09; le due e-mail del 2/3/2016 delle ore 09:26; e-mail del 2/3/2016 delle ore 11:45, 12:34, 13:03, 13:04, 14:56; e-mail del 3/2/2016 delle ore 10:56 e 10:57; e-mail del 3/3/16 delle ore 15:29, 15:32, 15:37; e-mail del 4/3/2016 ore 8:39 e delle 15:02; e-mail del 7/3/2016 delle ore 10:16; e-mail dell'8/3/2016 delle ore 14:31, 15:47, 15:57, 15:50; e-mail del 9/3/2016 delle ore 08:18; e-mail del 10/3/2016 delle ore 10:52, 11:22, 11:25, 12:15; e-mail dell'11/3/2016 delle ore 7:52; e-mail del 15/3/2016 delle ore 15:32);
- segnalasse le “call” di intervento ancora aperte e ne sollecitasse la chiusura nel rispetto delle scadenze dalla stessa prefissate (e-mail del 14/12/2015 delle ore 13:12; e- mail del 18/12/2015 delle ore 14:30; e-mail del 21/12/2015 delle ore 09:16 e 15:46; e-mail del 22/12/2015 delle ore 10:10; e-mail del 30/12/2015 delle ore 11:45; e-mail del 5/2/2016 delle ore 09:25; e-mail del 22/2/2016 delle ore 09:26; e-mail del 23/2/2016 delle ore 17:01; e-mail del 29/2/2016 delle ore 13:06; e-mail del 18/2/2016 delle ore 17:10; e-mail delle e-mail del 2/3/2016 delle ore 10:37; e-mail del 4/3/2016 delle ore 16:13; e-mail 9/3/2016 delle ore 09:18 e 09:31; e-mail del 16/3/2016 delle ore 18:43);
- richiedesse l'inoltro periodico di report dettagliati degli interventi effettuati (dei quali forniva apposito modello) e sollecitasse l'invio di quelli non ancora pervenuti, operando un costante controllo della corrispondenza tra i ticket assegnati e le “call” chiuse (e-mail del 2/12/2015 delle ore 15:31 e 15:32; e-mail del 3/12/2015 delle ore 09:35; e-mail del 21/12/2015 delle ore 15:46; e-mail del 22/12/2015 delle ore 10:10; e-mail del 18/12/2015; e-mail del 5/1/2016 delle ore 11:12 e 12:50; e-mail del 3/2/2016 delle ore 10:57; ; e-mail del 5/2/2016 delle ore 09:25; e-mail del 10/2/2016 delle ore 11:33; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:00; e-mail del 22/2/2016 delle ore 9:17; e-mail del 15/2/2016 delle ore 09:30; e-mail del 29/2/2016 delle ore 13:06; e-mail del 2/3/2016 delle ore 10:37; e-mail del 3/3/2016 delle ore 9:31, 15:29, 15:32, 15:37; e-mail del 4/3/2016 delle ore 8:39, 15:02, 16:13; e-mail del 6/3/2016 delle ore 19:11; e-mail del 7/3/2016 delle ore 09:21; e- mail del 16/3/2016 ore 10:16 e 18:43);
- fornisse indicazioni sui clienti presso i quali recarsi, nonché le fasce orarie in cui effettuare i predetti interventi (e-mail del 10/12/2015 delle ore 18:26; e-mail dell'11/12/2015 delle ore 10:54; e-mail del 15/12/2015 delle ore 08:25 e 08:57; e-mail del 21/12/2015 delle ore 15:46; e-mail del 30/12/2015 delle ore 09:12 e 11:45; e-mail del 16/1/2016 delle ore 15:22 e 16:56; e-mail del 20/1/2016 delle ore 16:08; e-mail del 26/01/2016 delle ore 15:35; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:22; e-mail del 17/2/2016 delle ore 15:52; e-mail del 4/3/2016 delle ore 09:30);
- fornisse, più in generale, specifiche indicazioni logistiche di varia natura circa le modalità di espletamento della prestazione (e-mail dell'11/12/2015 delle ore 10:56; e- mail del 18/12/2015 delle ore 14:30; e-mail del 19/1/2016 delle ore 09:27 e 11:02; e-mail del 2/2/2016 delle ore 15:10; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:42; e-mail del 19/2/2016 delle ore 11:20, 11:52, 11:58; e-mail del 22/2/2016 delle ore 09:17; e-mail del 23/2/2016 delle ore 17:01; e-mail del 26/2/2016 delle ore 11:26; e-mail del 2/3/2016 delle ore 9:11, 9:26, 10:37,
Pag. 4 11:45, 13:03; e-mail del 4/3/2016 delle ore 9:30; e-mail del 14/3/2016 delle ore 13:03; e-mail del 15/3/2016 delle ore 10:17)
Pertanto, dando peso alle modalità di esecuzione della prestazione del così come Pt_1 sopra ricostruite, l'organizzazione impressa ai tempi, ai modi e ai luoghi di lavoro da parte della deve ritenersi come significativa di una specificazione ulteriore Controparte_1 del potere di coordinamento delle prestazioni, tale da determinare l'imposizione di vincoli spaziali e temporali idonei a configurare una forma di etero-direzione in grado di giustificare, in compresenza con gli altri due elementi della continuità e della personalità della prestazione, l'applicazione della disciplina della subordinazione.
Stante le superiori considerazioni, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini del decidere nominare consulente tecnico contabile al fine di determinare le differenze retributive e il TFR spettanti all'appellante, con inquadramento al III Livello di tecnico manutentore meccanico in base al CCNL Piccola e Media Industria ME (in quanto applicato dalla società nei propri contratti di lavoro - cfr. docc. 11 e 12 dell'appellata), per il periodo dall'1/12/2015 al 16/3/2016, quantificate dall'ausiliario, secondo criteri condivisibili dai quali non v'è ragione di discostarsi, in € 7.700,32, di cui € 5.700,90 per sorte, € 1.257,00 per rivalutazione monetaria e € 742,42 per interessi legali. Per le suesposte ragioni, segue la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Controparte_1 Parte_1
€ 7.700,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11/6/2025 sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo in atti, ponendo definitivamente a carico della le Controparte_1 spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 897/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 17 marzo 2023, condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a l'importo di € Parte_1
7.700,32 oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dall'11/6/2025 fino al soddisfo. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
EL De IA
Pag. 5 Pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) EL De IA - Presidente relatore
2) Caterina Greco - Consigliere
3) Carmelo Ioppolo - Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 417/2023 promossa in grado d'appello da rappresentato e difeso dall'avv. Franco Manzo. Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Luigi Maini Lo Casto e Lorenzo IA Dentici
APPELLATO
All'udienza di discussione del 18 settembre 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 897/2023 emessa il 17/3/2023, il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso proposto da , col quale – premesso di aver lavorato nel periodo Parte_1 dall'1/12/2015 al 16/3/2016 alle dipendenze della svolgendo le Controparte_1 mansioni di “Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio” di cui al III livello del CCNL “Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo”, senza la regolarizzazione del predetto rapporto e la corresponsione della dovuta retribuzione
(eccezione fatta per taluni acconti) e del TFR – aveva chiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società convenuta, nonché la condanna la pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito tramite acconto e quanto effettivamente dovuto e del TFR non erogato.
Pag. 1 Riteneva, in particolare, il G.L. non assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avendo fornito elementi utili ad accertare l'effettiva e stabile collaborazione con la società né la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare di quest'ultima, sì da non potersi riconoscere un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, ma piuttosto un semplice potere di sovraordinazione e coordinamento tipico anche dei rapporti di lavoro non subordinati. Avverso tale decisione ha interposto appello lamentando, anzitutto, la Parte_1 erronea valutazione del quadro probatorio offerto, che varrebbe invero a qualificare il rapporto intercorso come subordinato, con particolare riguardo al fitto scambio di e-mail con la per mezzo delle quali la società aveva fornito nel corso del Controparte_1 rapporto puntuali indicazioni sull'attività da svolgere e sui clienti presso i quali recarsi e, dall'altro lato, il lavoratore aveva inoltrato costantemente i propri resoconti degli interventi effettuati. In subordine, ha invocato la disciplina – in quanto disattesa dal primo decidente – di cui all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, come modificato dal d.l. 101/2019 conv. in L. 128/2019, che ha esteso la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tutti quei rapporti di collaborazione successivi alla sua entrata in vigore (1/1/2016) connotati dall'esecuzione di prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. La ha resistito in giudizio per il rigetto del gravame, insistendo sulla Controparte_1 natura di collaborazione autonoma e occasionale del rapporto intercorso con l'appellante, avendo quest'ultimo espletato la propria attività autonomamente e con propri strumenti tecnici, senza alcuna postazione di lavoro in azienda né orario lavorativo fisso da rispettare.
********* L'appello è meritevole di accoglimento. Le censure dell'appellante involgono la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con l'appellata o come rapporto di lavoro subordinato ovvero, in Controparte_1 subordine, quale collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2015, soggetta comunque all'applicazione della disciplina della subordinazione. Anzitutto, vale precisare che la qualificazione di collaborazione etero-organizzata non è applicabile al caso di specie, in quanto relativa soltanto ai rapporti intrapresi “a far data dal 1° gennaio 2016”, mentre il rapporto lavorativo tra il e la ha Pt_1 Controparte_1 avuto inizio nel dicembre 2015, sì da non poter ricadere temporalmente nel regime applicativo della relativa norma. Tanto premesso, la Suprema Corte, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, ha evidenziato che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, con
Pag. 2 conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale;
mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria, e di per sé non decisiva, potendo costituire semplici indici rivelatori della subordinazione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 21028 del 28/09/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2728 del 08/02/2010). La valutazione di fatto dei predetti elementi, necessari e sussidiari, è rimessa al giudice del merito, che, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Sez. L., Ordinanza n. 5436 del 25/02/2019) In particolare, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Sez. L., Sentenza n. 29646 del 16/11/2018).
Dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge che il rapporto lavorativo intercorso tra le parti rientri nell'alveo applicativo della disciplina della subordinazione, potendosene rinvenire indici e caratteristiche peculiari. È evidente, infatti, la natura personale della prestazione resa e la non occasionalità della stessa, stante la copiosa corrispondenza via e-mail tra le parti, che riporta un numero rilevante di interventi tecnici effettuati personalmente dal nel breve periodo di Pt_1 collaborazione intercorso dall'1/12/2015 al 16/3/2016, dei quali sono stati anche prodotti i singoli resoconti (cfr. all. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo di primo grado). Relativamente al più peculiare connotato della etero-direzione (da intendersi quale assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro che si estrinseca in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa), dal quadro probatorio prodotto può evincersi che tanto il “fattore tempo” quanto il “fattore luogo” della prestazione del e le modalità della stessa fossero unilateralmente Pt_1 decisi dalla integrando una forma di etero-direzione dell'attività Controparte_1 lavorativa. In particolare, dallo scambio di e-mail tra le parti utili al coordinamento dell'attività lavorativa, emerge che la società (cfr. all. 3 appellante):
- decidesse unilateralmente l'assegnazione e lo smistamento dei ticket di intervento, dandone semplice comunicazione tramite posta elettronica ai propri operatori (e-mail del 3/12/2015 delle ore 9:35; e-mail del 30/12/25 delle ore 9:12; e-mail del 12/1/2016 delle ore 18:13; e-mail del 13/1/2016 delle ore 15:33; e-mail del 14/1/2016 delle ore 08:59, 12:26, 13:04; e-mail del 10/2/2016 delle ore 09:28; e-mail del 16/1/2016 delle ore 15:21, 15:22, 15:25, 15:27, 15:31, ; e-mail del 12/2/2016 delle ore 15:22, 15:23, 15:26; e-mail del 18/01/2016 delle ore 17:51 e 17:53; e-mail del 19/1/2016 delle ore 11:02; e-mail del 20/1/2016 delle ore 16:08; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:17, 10:21, 10:22, 10:23, 10:48; e-mail del 26/1/2016 ore 10:59, 15:04, 15:23; e-mail del 27/1/2016 delle ore 8:23; e-mail del 28/1/2016 delle ore 8:33; e-mail del 29/1/2016 delle ore 14:31 e 15:12; e-mail del 17/2/2016
Pag. 3 delle ore 14:48, 15:52, 17:36, 17:38; e-mail del 18/2/2016 delle ore 14:38; e-mail del 19/2/2016 delle ore 11:42, 11:43, 11:52; e-mail del 25/2/16 ore 08:51 e 14:51; e-mail del 26/2/2016 delle ore 11:18, 11:26, 15:35; e-mail del 29/2/2016 delle ore 8:19 e 14:51; e-mail dell'1/3/2016 ore 16:09; le due e-mail del 2/3/2016 delle ore 09:26; e-mail del 2/3/2016 delle ore 11:45, 12:34, 13:03, 13:04, 14:56; e-mail del 3/2/2016 delle ore 10:56 e 10:57; e-mail del 3/3/16 delle ore 15:29, 15:32, 15:37; e-mail del 4/3/2016 ore 8:39 e delle 15:02; e-mail del 7/3/2016 delle ore 10:16; e-mail dell'8/3/2016 delle ore 14:31, 15:47, 15:57, 15:50; e-mail del 9/3/2016 delle ore 08:18; e-mail del 10/3/2016 delle ore 10:52, 11:22, 11:25, 12:15; e-mail dell'11/3/2016 delle ore 7:52; e-mail del 15/3/2016 delle ore 15:32);
- segnalasse le “call” di intervento ancora aperte e ne sollecitasse la chiusura nel rispetto delle scadenze dalla stessa prefissate (e-mail del 14/12/2015 delle ore 13:12; e- mail del 18/12/2015 delle ore 14:30; e-mail del 21/12/2015 delle ore 09:16 e 15:46; e-mail del 22/12/2015 delle ore 10:10; e-mail del 30/12/2015 delle ore 11:45; e-mail del 5/2/2016 delle ore 09:25; e-mail del 22/2/2016 delle ore 09:26; e-mail del 23/2/2016 delle ore 17:01; e-mail del 29/2/2016 delle ore 13:06; e-mail del 18/2/2016 delle ore 17:10; e-mail delle e-mail del 2/3/2016 delle ore 10:37; e-mail del 4/3/2016 delle ore 16:13; e-mail 9/3/2016 delle ore 09:18 e 09:31; e-mail del 16/3/2016 delle ore 18:43);
- richiedesse l'inoltro periodico di report dettagliati degli interventi effettuati (dei quali forniva apposito modello) e sollecitasse l'invio di quelli non ancora pervenuti, operando un costante controllo della corrispondenza tra i ticket assegnati e le “call” chiuse (e-mail del 2/12/2015 delle ore 15:31 e 15:32; e-mail del 3/12/2015 delle ore 09:35; e-mail del 21/12/2015 delle ore 15:46; e-mail del 22/12/2015 delle ore 10:10; e-mail del 18/12/2015; e-mail del 5/1/2016 delle ore 11:12 e 12:50; e-mail del 3/2/2016 delle ore 10:57; ; e-mail del 5/2/2016 delle ore 09:25; e-mail del 10/2/2016 delle ore 11:33; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:00; e-mail del 22/2/2016 delle ore 9:17; e-mail del 15/2/2016 delle ore 09:30; e-mail del 29/2/2016 delle ore 13:06; e-mail del 2/3/2016 delle ore 10:37; e-mail del 3/3/2016 delle ore 9:31, 15:29, 15:32, 15:37; e-mail del 4/3/2016 delle ore 8:39, 15:02, 16:13; e-mail del 6/3/2016 delle ore 19:11; e-mail del 7/3/2016 delle ore 09:21; e- mail del 16/3/2016 ore 10:16 e 18:43);
- fornisse indicazioni sui clienti presso i quali recarsi, nonché le fasce orarie in cui effettuare i predetti interventi (e-mail del 10/12/2015 delle ore 18:26; e-mail dell'11/12/2015 delle ore 10:54; e-mail del 15/12/2015 delle ore 08:25 e 08:57; e-mail del 21/12/2015 delle ore 15:46; e-mail del 30/12/2015 delle ore 09:12 e 11:45; e-mail del 16/1/2016 delle ore 15:22 e 16:56; e-mail del 20/1/2016 delle ore 16:08; e-mail del 26/01/2016 delle ore 15:35; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:22; e-mail del 17/2/2016 delle ore 15:52; e-mail del 4/3/2016 delle ore 09:30);
- fornisse, più in generale, specifiche indicazioni logistiche di varia natura circa le modalità di espletamento della prestazione (e-mail dell'11/12/2015 delle ore 10:56; e- mail del 18/12/2015 delle ore 14:30; e-mail del 19/1/2016 delle ore 09:27 e 11:02; e-mail del 2/2/2016 delle ore 15:10; e-mail del 16/2/2016 delle ore 10:42; e-mail del 19/2/2016 delle ore 11:20, 11:52, 11:58; e-mail del 22/2/2016 delle ore 09:17; e-mail del 23/2/2016 delle ore 17:01; e-mail del 26/2/2016 delle ore 11:26; e-mail del 2/3/2016 delle ore 9:11, 9:26, 10:37,
Pag. 4 11:45, 13:03; e-mail del 4/3/2016 delle ore 9:30; e-mail del 14/3/2016 delle ore 13:03; e-mail del 15/3/2016 delle ore 10:17)
Pertanto, dando peso alle modalità di esecuzione della prestazione del così come Pt_1 sopra ricostruite, l'organizzazione impressa ai tempi, ai modi e ai luoghi di lavoro da parte della deve ritenersi come significativa di una specificazione ulteriore Controparte_1 del potere di coordinamento delle prestazioni, tale da determinare l'imposizione di vincoli spaziali e temporali idonei a configurare una forma di etero-direzione in grado di giustificare, in compresenza con gli altri due elementi della continuità e della personalità della prestazione, l'applicazione della disciplina della subordinazione.
Stante le superiori considerazioni, questa Corte ha ritenuto necessario ai fini del decidere nominare consulente tecnico contabile al fine di determinare le differenze retributive e il TFR spettanti all'appellante, con inquadramento al III Livello di tecnico manutentore meccanico in base al CCNL Piccola e Media Industria ME (in quanto applicato dalla società nei propri contratti di lavoro - cfr. docc. 11 e 12 dell'appellata), per il periodo dall'1/12/2015 al 16/3/2016, quantificate dall'ausiliario, secondo criteri condivisibili dai quali non v'è ragione di discostarsi, in € 7.700,32, di cui € 5.700,90 per sorte, € 1.257,00 per rivalutazione monetaria e € 742,42 per interessi legali. Per le suesposte ragioni, segue la riforma della sentenza impugnata, con condanna della al pagamento in favore di dell'importo complessivo di Controparte_1 Parte_1
€ 7.700,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11/6/2025 sino al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo in atti, ponendo definitivamente a carico della le Controparte_1 spese della c.t.u. nel presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 897/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 17 marzo 2023, condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a l'importo di € Parte_1
7.700,32 oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dall'11/6/2025 fino al soddisfo. Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 2.695,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
EL De IA
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