Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 290
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza delle censure relative alla cartella n. 29820140019905908001

    Il giudice ha ritenuto infondate le censure relative alla cartella n. 29820140019905908001, dato che la definizione agevolata era stata revocata per mancato pagamento, rendendo quindi valide le pretese originarie.

  • Rigettato
    Validità della notifica e insussistenza della prescrizione per gli atti n. 2 e 3

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica degli atti e ha escluso la prescrizione, ritenendo quindi fondate le pretese dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Revoca della definizione agevolata

    Il giudice ha ritenuto infondate le censure relative alla cartella n. 29820140019905908001, dato che la definizione agevolata era stata revocata per mancato pagamento, rendendo quindi valide le pretese originarie.

  • Rigettato
    Validità della notifica e insussistenza della prescrizione per gli atti n. 2 e 3

    Il giudice ha ritenuto provata la notifica degli atti e ha escluso la prescrizione, ritenendo quindi fondate le pretese dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 290
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 290
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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