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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009310365000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009310365000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140019905908001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140019905908001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009310365, notificata il 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di € 17.380,71, a seguito delle seguenti 2 cartelle e 1 avviso:
1) n. 29820140019905908001, notificata il 27.05.2015 per imposta registro 2011;
2) n. 29820230021248474, notificata il 21.11.2023 per IMU 2017;
3) n. 5151 (riferimento interno n.89824999000005676), notificato il 04.06.2021 per IMU 2018.
Si sono costituite l'AdER e l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdE ha spiegato, non contestata, che per la cartella di cui al n. 1, il 19.06.2015 la ricorrente ha presentato istanza di rateazione, e il 03.05.2019 è stato emesso provvedimento di definizione agevolata ex d.l. 148/2017, poi revocata il 17.04.2020 per mancato pagamento.
Quindi ogni censura che riguardi quella cartella è infondata.
Per gli atti di cui ai n. 2 e 3, l'AdER ne ha provato la notifica, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto delle date di notifica, ha impedito (anche per queste pretese) il formarsi della prescrizione. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 2.977,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009310365000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259009310365000 REGISTRO
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140019905908001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140019905908001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259009310365, notificata il 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto, a vario titolo, il pagamento di € 17.380,71, a seguito delle seguenti 2 cartelle e 1 avviso:
1) n. 29820140019905908001, notificata il 27.05.2015 per imposta registro 2011;
2) n. 29820230021248474, notificata il 21.11.2023 per IMU 2017;
3) n. 5151 (riferimento interno n.89824999000005676), notificato il 04.06.2021 per IMU 2018.
Si sono costituite l'AdER e l'Agenzia delle Entrate - AdE.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi, l'AdE ha spiegato, non contestata, che per la cartella di cui al n. 1, il 19.06.2015 la ricorrente ha presentato istanza di rateazione, e il 03.05.2019 è stato emesso provvedimento di definizione agevolata ex d.l. 148/2017, poi revocata il 17.04.2020 per mancato pagamento.
Quindi ogni censura che riguardi quella cartella è infondata.
Per gli atti di cui ai n. 2 e 3, l'AdER ne ha provato la notifica, il che, da una parte, rende infondato il relativo motivo di ricorso, e dall'altra, tenuto conto delle date di notifica, ha impedito (anche per queste pretese) il formarsi della prescrizione. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.381,60, oltre accessori, in favore dell'AdE, ed € 2.977,00, oltre accessori, in favore dell'AdER.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni