TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/12/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5727 /2024 R.G.
da
, C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avv. FRANCESCHETTI MICHELA ricorrente contro
C.F. , con l'avv. DAI Controparte_1 C.F._2
PRE' BARBARA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1 2
il giorno 19 giugno 2010, in Verona, con atto ivi trascritto al n.
186/p.2/s. a/2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente dei medesimi presso la madre e diritto/dovere del padre di vederli tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà i figli a scuola o presso l'abitazione materna,
qualora non vi provvedano in via autonoma;
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola con pernottamento indicativamente il mercoledì;
- un ulteriore pomeriggio, durante la settimana in cui i figli rimarranno con la madre il fine settimana, indicativamente il lunedì con pernottamento;
- durante le vacanze estive, in date da concordare entro il 15 Giugno di ogni anno, il padre passerà con i figli un periodo di due settimane anche non continuative;
analogo diritto spetta alla madre.
- il padre starà con i figli minori la metà delle vacanze Pasquali, curando l'alternanza del giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- il padre starà con i figli minori la metà delle vacanze di Carnevale,
riservando negli anni pari il primo periodo alla madre ed il successivo al padre e viceversa negli anni dispari;
- il padre starà con i figli minori la metà delle vacanze Natalizie
riservando negli anni pari alla madre il primo periodo dal 23 al 30
dicembre dalle ore 18:00 e dalle ore 18:00 del 30 dicembre sino al termine delle vacanze al padre;
viceversa negli anni dispari.
- e trascorreranno alternativamente con l'uno e l'altro Per_1 Per_2
genitore le Festività del Santo Patrono, 25 Aprile, 01 Maggio, 02
Giugno, 15 Agosto, 01 Novembre, 08 Dicembre.
2 3
- Le parti concordano che tale regime di visita potrà essere derogato, di comune accordo fra i genitori, per gli impegni lavorativi degli stessi e/o per le esigenze scolastiche e sociali e sportive dei minori con comunicazione via WhatsApp.
-Obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento in favore della ricorrente della somma di € 300 mensili rivalutabili annualmente da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e ciò con decorrenza dal mese di gennaio 2024, oltre al contributo alle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo di Famiglie del
Tribunale di Verona, nella misura del 30% in capo al e del 70% CP_1
in capo alla alle seguenti voci di spese accessorie così, con Pt_1
suddivisione delle detrazioni fiscali tra le parti in misura corrispondente alla predetta ripartizione… salvo la ripartizione al 50% della retta per la scuola paritaria frequentata da Per_1
- Riconoscimento dell'Assegno Unico universale integralmente in favore della ricorrente.
Spese legali compensate ”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale,
la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il11/1/2024).
3 4
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni nato Per_1
nel 2011 e nata nel 2015 sono conformi alle norme di cui agli artt. Per_2
337 bis e ss. cod. civ., coerenti con quelle di separazione e adeguate in relazione all'età dei figli e alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VERONA da e Parte_1 CP_1
in data 19/06/2010, trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di VERONA al n. 186 parte II serie A anno
2010 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate.
Verona, 11/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
4