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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/08/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2309/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA COMITÀ Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/04/2025:
Il procuratore di ha concluso come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: Parte_1
«1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 12 aprile 2022 stipulato tra la ed il condominio di via San Paolo 247-249 in ed allegato come documento n.1, Parte_1 CP_1 per colpa esclusiva del committente il quale si è reso inadempiente rispetto agli obblighi CP_1 contrattuali di cui agli articoli 2, 3 e 4 citati in premessa e conseguentemente all'ottenimento dello sconto in fattura e per l'effetto, preso atto dei versamenti parziali eseguiti dal convenuto a titolo di CP_1 acconti, a seguito delle fatture emesse da per complessivi euro 55.305,00, condannare Parte_1 il odierno convenuto in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di euro CP_1
104.195,00 o a quella diversa risultante dall'espletanda istruttoria e/o secondo quella che risulterà di giustizia;
Con richiesta di condanna dell'odierno convenuto in persona dell'amministratore CP_1
pagina 1 di 5 p.t., alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm., e successive occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, chiedendo l'accertamento della risoluzione del Controparte_1 CP_1 contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 e la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 104.195,00, o quella diversa risultante dall'istruttoria, oltre spese di lite;
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato il 12.4.22 con il un contratto Controparte_1 di appalto per il rifacimento delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale;
- che il contratto aveva allegato un computo metrico estimativo e prevedeva l'applicazione del cd.
“bonus facciate” ai sensi della legge n. 160/2019 e del D.L. n. 34/2020;
- che era stato pattuito un corrispettivo complessivo di euro 145.000,00 oltre IVA, con pagamento mediante sconto in fattura del 60% e versamento del residuo 40% da parte del committente;
- di aver ultimato i lavori in data 8 luglio 2022, con relativo collaudo;
- di aver emesso tre fatture per complessivi euro 160.500,00 circa, di cui il condominio aveva versato solo acconti pari ad euro 55.305,00;
- di aver inviato diffida ad adempiere in data 15 settembre 2023, rimasta priva di riscontro;
- che il contratto era dunque di diritto risolto per inadempimento del committente, onde il diritto
«al pagamento della somma integrale ancora dovuta, detratti gli acconti ricevuti».
Non costituendosi in giudizio il , con provvedimento Controparte_1 del 27 gennaio 2025, svolte le opportune verifiche, ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositata dall'attrice memoria ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Le domande proposte da ono fondate e meritevoli, pertanto, di accoglimento. Parte_1
1.1. Preliminarmente deve confermarsi la dichiarazione di contumacia del , essendo CP_1 stata documentata l'apposizione sulla facciata del medesimo del riferimento all'amministratore geom.
pagina 2 di 5 doc. 10 fasc. che, in data 12 novembre 2024 (e, dunque, nel Controparte_2 Parte_1 rispetto del termine minimo a comparire di 120 g.g.) ha ricevuto la notificazione a mezzo UNEP nella qualità, nulla eccependo in merito ad essa.
1.2. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della domanda, questa deve essere giuridicamente qualificata. Invero, all'apparenza, la parte attrice sembrerebbe aver proposto, al contempo, domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1454 c.c., e domanda di adempimento dello stesso, in relazione al pagamento del prezzo, con ciò violando il disposto dell'art. 1453 c.c. Senonché, in difetto peraltro di una specifica qualificazione attorea, la seconda domanda deve interpretarsi, alla luce della prima e per essere coerente con questa, come domanda volta al risarcimento del danno, osservandosi, altresì, come la fisiologia del contratto avrebbe preveduto la cessione da parte del condominio del credito fiscale e l'applicazione, da parte dell'appaltatore, dello sconto in fattura.
1.3. Nel merito, la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto è fondata.
Documentata è la stipula del contratto (doc. 1 fasc. i cui artt. 3 e 4, per quanto qui Parte_1 interessa, prevedevano « Art. 3 – Ammontare dell'appalto. L'importo netto dell'appalto è stimato complessivamente in € 145.000,00 + IVA (diconsi euro Centoquarantacinque/00) oltre all'I.V.A. per lavori al 60%. Il lavoro deve in ogni modo intendersi a corpo. […] Art. 4 – Termini e modalità di pagamento. Il pagamento delle somme del presente appalto come meglio specificate all'art. 3), avverrà mediante applicazione di sconto in fattura in favore del Committente che verrà da quest'ultima recuperato sotto forma di credito d'imposta mediante successiva cessione del credito ad Istituto di credito di propria fiducia. […] nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti e relativamente al caricamento dei crediti, l'agevolazione verrà annullata dall'Agenzia delle Entrate, senza responsabilità da parte dell'azienda, la quale dovrà percepire ugualmente l'importo pattuito e stabilito da contratto. […]».
Ora, premesso che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa (ivi compreso l'adempimento, o la non imputabilità dell'inadempimento), la parte attrice ha documentato il completamento delle opere (verbale di collaudo delli 8 luglio 2022, doc. 3 fasc. e Parte_1 allegato il mancato perfezionamento della cessione dei crediti e il pagamento, comunque, del corrispettivo, né la parte convenuta, in quanto contumace, ha naturalmente offerto prova del fatto estintivo, o di altri fatti impeditivi o modificativi.
Acclarato l'inadempimento della convenuta, deve segnalarsi che, con missiva del 29.3.24, trasmessa dal procuratore della icevuta il 9.4.24 da quale amministratore Parte_1 Controparte_2 del (doc. 9 fasc. la parte debitrice è stata diffidata ad adempiere, CP_1 Parte_1 ex art. 1454 c.c., nel termine di quindici giorni, con avviso che, in difetto, il contratto sarebbe stato considerato risolto. pagina 3 di 5 Come noto, il meccanismo risolutivo ex art. 1454 c.c. non esclude che debba vagliarsi il requisito dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023) che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sussistente, avendo ad oggetto l'obbligazione rimasta inadempiuta il diritto al pagamento del corrispettivo per oltre € 100.000,00 (su di un importo complessivo dei lavori di € 145.000,00 oltre iva), e pertanto una quota assai significativa del corrispettivo dovuto per l'opera prestata.
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 tra e il , per inadempimento del Parte_1 Controparte_3 CP_1 committente.
1.4. Quanto all'ulteriore domanda — che si è qualificata come volta al risarcimento del danno — anch'essa si appalesa fondata.
In diritto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno»; soggiunge l'art. 1223 c.c. che «il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
Nel caso di specie, essendo l'inadempimento della parte convenuta rappresentato dal non aver consentito la cessione di un credito fiscale corrispondente al corrispettivo dovuto, e, comunque, di non aver saldato il corrispettivo, il risarcimento accordato non può che corrispondere all'intero saldo prezzo —
€ 104.195,00, IVA inclusa, a fronte degli acconti che l'appaltatore ha ammesso di aver ricevuto — a diritto ad essere risarcito dell'intero corrispettivo non percepito, rappresentante Parte_1 tanto il danno emergente (le spese sostenute), quanto il lucro cessante (il guadagno che l'appaltatore avrebbe ritratto dall'esecuzione del contratto).
In difetto di domanda, non possono riconoscersi interessi sulla somma liquidata. Nondimeno, trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021)
— devono riconoscersi la rivalutazione monetaria alla data del deposito della presente sentenza, e gli interessi compensativi al tasso legale dal 31 luglio 2022 (data di esigibilità prevista dall'art. 4 del contratto) ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico del CP_3
247–249 .
[...] CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura pagina 4 di 5 documentale della controversia, della mancata costituzione del convenuto, dell'assenza di attività istruttoria orale o tecnica, della semplicità delle questioni trattate, della decisione a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 tra e il 247–249 , per Parte_1 Controparte_3 CP_1 inadempimento di quest'ultimo;
2. condanna il al risarcimento del danno Controparte_4 patito da liquidato nella somma di € 104.195,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 31 luglio 2022 al saldo;
3. condanna a rimborsare a Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 9.000,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Prato il giorno 4 agosto 2025.
Il Giudice dott. Francesco DE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2309/2024 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA COMITÀ Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 15/04/2025:
Il procuratore di ha concluso come da atto di citazione, chiedendo, pertanto: Parte_1
«1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 12 aprile 2022 stipulato tra la ed il condominio di via San Paolo 247-249 in ed allegato come documento n.1, Parte_1 CP_1 per colpa esclusiva del committente il quale si è reso inadempiente rispetto agli obblighi CP_1 contrattuali di cui agli articoli 2, 3 e 4 citati in premessa e conseguentemente all'ottenimento dello sconto in fattura e per l'effetto, preso atto dei versamenti parziali eseguiti dal convenuto a titolo di CP_1 acconti, a seguito delle fatture emesse da per complessivi euro 55.305,00, condannare Parte_1 il odierno convenuto in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di euro CP_1
104.195,00 o a quella diversa risultante dall'espletanda istruttoria e/o secondo quella che risulterà di giustizia;
Con richiesta di condanna dell'odierno convenuto in persona dell'amministratore CP_1
pagina 1 di 5 p.t., alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss.mm., e successive occorrende».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, chiedendo l'accertamento della risoluzione del Controparte_1 CP_1 contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 e la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 104.195,00, o quella diversa risultante dall'istruttoria, oltre spese di lite;
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha allegato e dedotto:
- di aver stipulato il 12.4.22 con il un contratto Controparte_1 di appalto per il rifacimento delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale;
- che il contratto aveva allegato un computo metrico estimativo e prevedeva l'applicazione del cd.
“bonus facciate” ai sensi della legge n. 160/2019 e del D.L. n. 34/2020;
- che era stato pattuito un corrispettivo complessivo di euro 145.000,00 oltre IVA, con pagamento mediante sconto in fattura del 60% e versamento del residuo 40% da parte del committente;
- di aver ultimato i lavori in data 8 luglio 2022, con relativo collaudo;
- di aver emesso tre fatture per complessivi euro 160.500,00 circa, di cui il condominio aveva versato solo acconti pari ad euro 55.305,00;
- di aver inviato diffida ad adempiere in data 15 settembre 2023, rimasta priva di riscontro;
- che il contratto era dunque di diritto risolto per inadempimento del committente, onde il diritto
«al pagamento della somma integrale ancora dovuta, detratti gli acconti ricevuti».
Non costituendosi in giudizio il , con provvedimento Controparte_1 del 27 gennaio 2025, svolte le opportune verifiche, ne è stata dichiarata la contumacia.
Depositata dall'attrice memoria ex art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 15 aprile 2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Le domande proposte da ono fondate e meritevoli, pertanto, di accoglimento. Parte_1
1.1. Preliminarmente deve confermarsi la dichiarazione di contumacia del , essendo CP_1 stata documentata l'apposizione sulla facciata del medesimo del riferimento all'amministratore geom.
pagina 2 di 5 doc. 10 fasc. che, in data 12 novembre 2024 (e, dunque, nel Controparte_2 Parte_1 rispetto del termine minimo a comparire di 120 g.g.) ha ricevuto la notificazione a mezzo UNEP nella qualità, nulla eccependo in merito ad essa.
1.2. Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della domanda, questa deve essere giuridicamente qualificata. Invero, all'apparenza, la parte attrice sembrerebbe aver proposto, al contempo, domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1454 c.c., e domanda di adempimento dello stesso, in relazione al pagamento del prezzo, con ciò violando il disposto dell'art. 1453 c.c. Senonché, in difetto peraltro di una specifica qualificazione attorea, la seconda domanda deve interpretarsi, alla luce della prima e per essere coerente con questa, come domanda volta al risarcimento del danno, osservandosi, altresì, come la fisiologia del contratto avrebbe preveduto la cessione da parte del condominio del credito fiscale e l'applicazione, da parte dell'appaltatore, dello sconto in fattura.
1.3. Nel merito, la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto è fondata.
Documentata è la stipula del contratto (doc. 1 fasc. i cui artt. 3 e 4, per quanto qui Parte_1 interessa, prevedevano « Art. 3 – Ammontare dell'appalto. L'importo netto dell'appalto è stimato complessivamente in € 145.000,00 + IVA (diconsi euro Centoquarantacinque/00) oltre all'I.V.A. per lavori al 60%. Il lavoro deve in ogni modo intendersi a corpo. […] Art. 4 – Termini e modalità di pagamento. Il pagamento delle somme del presente appalto come meglio specificate all'art. 3), avverrà mediante applicazione di sconto in fattura in favore del Committente che verrà da quest'ultima recuperato sotto forma di credito d'imposta mediante successiva cessione del credito ad Istituto di credito di propria fiducia. […] nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti e relativamente al caricamento dei crediti, l'agevolazione verrà annullata dall'Agenzia delle Entrate, senza responsabilità da parte dell'azienda, la quale dovrà percepire ugualmente l'importo pattuito e stabilito da contratto. […]».
Ora, premesso che, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa (ivi compreso l'adempimento, o la non imputabilità dell'inadempimento), la parte attrice ha documentato il completamento delle opere (verbale di collaudo delli 8 luglio 2022, doc. 3 fasc. e Parte_1 allegato il mancato perfezionamento della cessione dei crediti e il pagamento, comunque, del corrispettivo, né la parte convenuta, in quanto contumace, ha naturalmente offerto prova del fatto estintivo, o di altri fatti impeditivi o modificativi.
Acclarato l'inadempimento della convenuta, deve segnalarsi che, con missiva del 29.3.24, trasmessa dal procuratore della icevuta il 9.4.24 da quale amministratore Parte_1 Controparte_2 del (doc. 9 fasc. la parte debitrice è stata diffidata ad adempiere, CP_1 Parte_1 ex art. 1454 c.c., nel termine di quindici giorni, con avviso che, in difetto, il contratto sarebbe stato considerato risolto. pagina 3 di 5 Come noto, il meccanismo risolutivo ex art. 1454 c.c. non esclude che debba vagliarsi il requisito dell'importanza dell'inadempimento, previsto dall'art. 1455 (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023) che, nel caso di specie, deve ritenersi senz'altro sussistente, avendo ad oggetto l'obbligazione rimasta inadempiuta il diritto al pagamento del corrispettivo per oltre € 100.000,00 (su di un importo complessivo dei lavori di € 145.000,00 oltre iva), e pertanto una quota assai significativa del corrispettivo dovuto per l'opera prestata.
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 tra e il , per inadempimento del Parte_1 Controparte_3 CP_1 committente.
1.4. Quanto all'ulteriore domanda — che si è qualificata come volta al risarcimento del danno — anch'essa si appalesa fondata.
In diritto, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1218 c.c. «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno»; soggiunge l'art. 1223 c.c. che «il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».
Nel caso di specie, essendo l'inadempimento della parte convenuta rappresentato dal non aver consentito la cessione di un credito fiscale corrispondente al corrispettivo dovuto, e, comunque, di non aver saldato il corrispettivo, il risarcimento accordato non può che corrispondere all'intero saldo prezzo —
€ 104.195,00, IVA inclusa, a fronte degli acconti che l'appaltatore ha ammesso di aver ricevuto — a diritto ad essere risarcito dell'intero corrispettivo non percepito, rappresentante Parte_1 tanto il danno emergente (le spese sostenute), quanto il lucro cessante (il guadagno che l'appaltatore avrebbe ritratto dall'esecuzione del contratto).
In difetto di domanda, non possono riconoscersi interessi sulla somma liquidata. Nondimeno, trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021)
— devono riconoscersi la rivalutazione monetaria alla data del deposito della presente sentenza, e gli interessi compensativi al tasso legale dal 31 luglio 2022 (data di esigibilità prevista dall'art. 4 del contratto) ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico del CP_3
247–249 .
[...] CP_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, di un importo compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto della natura pagina 4 di 5 documentale della controversia, della mancata costituzione del convenuto, dell'assenza di attività istruttoria orale o tecnica, della semplicità delle questioni trattate, della decisione a seguito di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 12 aprile 2022 tra e il 247–249 , per Parte_1 Controparte_3 CP_1 inadempimento di quest'ultimo;
2. condanna il al risarcimento del danno Controparte_4 patito da liquidato nella somma di € 104.195,00, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria alla data del deposito della presente sentenza ed oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 31 luglio 2022 al saldo;
3. condanna a rimborsare a Controparte_4
le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 9.000,00 per Parte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
Così deciso in Prato il giorno 4 agosto 2025.
Il Giudice dott. Francesco DE
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