TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00119 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00502/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2024, proposto da
TA SG, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia – Ufficio territoriale del
Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione il 19.6.2023 e notificato in data N. 00502/2024 REG.RIC.
17.4.2024, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro in precedenza rilasciato in favore di TA SG;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- TA SG, cittadino marocchino, è entrato in Italia in data 7.5.2023 munito di visto (valevole dal 24.2.2023 al 9.3.2024) per svolgere attività di lavoro subordinato domestico, seguìto al nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Brescia il 18.7.2022, su richiesta presentata da IO Bondì il precedente 27.1.2022.
2.- Previo inoltro della comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990, in data 19.6.2023 la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta precedentemente emesso, in quanto
“l'azienda ha chiuso l'attività in dicembre 2022. La S.V. non ha comunicato tale situazione. La legge non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, procedendo alla sua notifica il successivo 17.4.2024.
3.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato, TA SG ha impugnato la predetta revoca, chiedendone l'annullamento.
3.2.- Il ricorrente lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria, per carenza e N. 00502/2024 REG.RIC.
contraddittorietà della motivazione”: l'Amministrazione avrebbe revocato il nulla osta sulla base di un presupposto di fatto – chiusura dell'attività di impresa - non addebitabile al ricorrente, con conseguente lesione dell'affidamento medio tempore nello stesso ingenerato.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che la Prefettura avrebbe quantomeno dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione: siccome alla data di rilascio del nulla osta (18.7.2022) l'impresa risultava ancora operativa (essendo cessata solo nel dicembre 2022), nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la ratio sottesa alla circolare ministeriale n. 3020 del 21.4.2021, secondo cui il cittadino extracomunitario che perde il posto di lavoro nel corso della procedura di emersione ha diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; la Prefettura, tuttavia, con una motivazione carente e contraddittoria, non avrebbe valutato tale possibilità.
4.- Le Amministrazioni si sono dapprima costituite in giudizio con atto di mero stile e successivamente hanno depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
5.- Le parti non si sono avvalse della facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
6.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
8.- Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge la seguente scansione temporale:
- in data 27.1.2022 IO Bondì ha richiesto il rilascio di un nulla osta all'assunzione di TA SG;
- il 18.7.2022 la Prefettura di Brescia ha rilasciato il nulla osta;
- il datore di lavoro richiedente ha cessato la propria attività di impresa nel dicembre
2022;
- il ricorrente – munito di visto all'ingresso valevole per il periodo 24.2.2023 -
9.3.2024 - è entrato in Italia in data 7.5.2023, tramite la frontiera aerea di Orio al Serio. N. 00502/2024 REG.RIC.
Non risulta che a seguito dell'arrivo in Italia TA SG abbia sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro avente richiesto il nulla osta – anche perché quest'ultimo aveva medio tempore cessato la propria attività; né, del resto, risulta la richiesta alla locale Questura di un permesso di soggiorno – a qualsivoglia titolo.
Le censure del ricorrente, rivolte avverso la revoca del nulla osta, sono pertanto infondate, essendo pacifica la sussistenza fattuale della ragione posta a suo fondamento, ossia l'avvenuta cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro richiedente: detta revoca, pertanto, si palesa legittima.
9.- Quanto al lamentato mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione,
l'affermazione della Prefettura “La legge non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione” non è inficiata dagli argomenti del ricorrente:
- nell'attuale contesto normativo l'unica ipotesi in cui la legge consente il rilascio di un permesso per attesa occupazione è quella regolata dall'art. 22, comma 11, D.Lgs.
286/1998, secondo cui tale permesso può essere rilasciato solo ai titolari di un permesso per lavoro subordinato nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro;
- come già affermato dalla Sezione (sentenza n. 318 dell'11.4.2025, ordinanze nn. 433 del 7.11.2025, 259 del 27.6.2025, 212 del 31.5.2025, 139 dell'11.4.2025), la situazione disciplinata da questa disposizione presuppone che un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che lo straniero sia già in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma che non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro;
- l'instaurazione del rapporto e il rilascio del titolo di soggiorno costituiscono, dunque, condizioni necessarie per poter considerare rilevanti le sopravvenienze, non imputabili al lavoratore, tra i casi di forza maggiore considerati dalla legge; N. 00502/2024 REG.RIC.
- nel caso di specie alcun rapporto lavorativo risulta mai essere stato instaurato, tant'è vero che il ricorrente non solo non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, ma neppure risulta averlo mai richiesto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BB N. 00502/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00119 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00502/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2024, proposto da
TA SG, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Brescia – Ufficio territoriale del
Governo - Sportello Unico per l'Immigrazione il 19.6.2023 e notificato in data N. 00502/2024 REG.RIC.
17.4.2024, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro in precedenza rilasciato in favore di TA SG;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- TA SG, cittadino marocchino, è entrato in Italia in data 7.5.2023 munito di visto (valevole dal 24.2.2023 al 9.3.2024) per svolgere attività di lavoro subordinato domestico, seguìto al nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Brescia il 18.7.2022, su richiesta presentata da IO Bondì il precedente 27.1.2022.
2.- Previo inoltro della comunicazione ex art. 10 bis Legge 241/1990, in data 19.6.2023 la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta precedentemente emesso, in quanto
“l'azienda ha chiuso l'attività in dicembre 2022. La S.V. non ha comunicato tale situazione. La legge non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione”, procedendo alla sua notifica il successivo 17.4.2024.
3.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Brescia, successivamente depositato, TA SG ha impugnato la predetta revoca, chiedendone l'annullamento.
3.2.- Il ricorrente lamenta “violazione di legge, eccesso di potere per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria, per carenza e N. 00502/2024 REG.RIC.
contraddittorietà della motivazione”: l'Amministrazione avrebbe revocato il nulla osta sulla base di un presupposto di fatto – chiusura dell'attività di impresa - non addebitabile al ricorrente, con conseguente lesione dell'affidamento medio tempore nello stesso ingenerato.
Il ricorrente, inoltre, sostiene che la Prefettura avrebbe quantomeno dovuto rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione: siccome alla data di rilascio del nulla osta (18.7.2022) l'impresa risultava ancora operativa (essendo cessata solo nel dicembre 2022), nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la ratio sottesa alla circolare ministeriale n. 3020 del 21.4.2021, secondo cui il cittadino extracomunitario che perde il posto di lavoro nel corso della procedura di emersione ha diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione; la Prefettura, tuttavia, con una motivazione carente e contraddittoria, non avrebbe valutato tale possibilità.
4.- Le Amministrazioni si sono dapprima costituite in giudizio con atto di mero stile e successivamente hanno depositato una relazione e documenti relativi al procedimento.
5.- Le parti non si sono avvalse della facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a..
6.- All'udienza pubblica del 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
8.- Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge la seguente scansione temporale:
- in data 27.1.2022 IO Bondì ha richiesto il rilascio di un nulla osta all'assunzione di TA SG;
- il 18.7.2022 la Prefettura di Brescia ha rilasciato il nulla osta;
- il datore di lavoro richiedente ha cessato la propria attività di impresa nel dicembre
2022;
- il ricorrente – munito di visto all'ingresso valevole per il periodo 24.2.2023 -
9.3.2024 - è entrato in Italia in data 7.5.2023, tramite la frontiera aerea di Orio al Serio. N. 00502/2024 REG.RIC.
Non risulta che a seguito dell'arrivo in Italia TA SG abbia sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro avente richiesto il nulla osta – anche perché quest'ultimo aveva medio tempore cessato la propria attività; né, del resto, risulta la richiesta alla locale Questura di un permesso di soggiorno – a qualsivoglia titolo.
Le censure del ricorrente, rivolte avverso la revoca del nulla osta, sono pertanto infondate, essendo pacifica la sussistenza fattuale della ragione posta a suo fondamento, ossia l'avvenuta cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro richiedente: detta revoca, pertanto, si palesa legittima.
9.- Quanto al lamentato mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione,
l'affermazione della Prefettura “La legge non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione” non è inficiata dagli argomenti del ricorrente:
- nell'attuale contesto normativo l'unica ipotesi in cui la legge consente il rilascio di un permesso per attesa occupazione è quella regolata dall'art. 22, comma 11, D.Lgs.
286/1998, secondo cui tale permesso può essere rilasciato solo ai titolari di un permesso per lavoro subordinato nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro;
- come già affermato dalla Sezione (sentenza n. 318 dell'11.4.2025, ordinanze nn. 433 del 7.11.2025, 259 del 27.6.2025, 212 del 31.5.2025, 139 dell'11.4.2025), la situazione disciplinata da questa disposizione presuppone che un rapporto di lavoro si sia validamente instaurato e che lo straniero sia già in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma che non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro;
- l'instaurazione del rapporto e il rilascio del titolo di soggiorno costituiscono, dunque, condizioni necessarie per poter considerare rilevanti le sopravvenienze, non imputabili al lavoratore, tra i casi di forza maggiore considerati dalla legge; N. 00502/2024 REG.RIC.
- nel caso di specie alcun rapporto lavorativo risulta mai essere stato instaurato, tant'è vero che il ricorrente non solo non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, ma neppure risulta averlo mai richiesto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE BB N. 00502/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO