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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/11/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11386/2018 r.g.
T R A
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f.: CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) quali eredi di e di eredi di
[...] Persona_1 Per_2
(quest'ultima già costituita in giudizio quale erede di
[...] Per_1
), nonché (c.f.: ) e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(cf.: ), tutti rappresentati e Parte_5 CodiceFiscale_5
difesi dagli Avv.ti e Massimo Pagliaro come da mandato in Parte_1
atti, attori
E
già in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., corrente in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Matteis come da mandato in atti, convenuta
NONCHE'
(C.F.: , Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Bari-Carbonara, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Barbara e
IU De LM come da mandato in atti, convenuta
E
(p. IVA , corrente in Assago Controparte_4 P.IVA_2
(MI) presso Centro Congressi Milanofiori, Strada 1-Palazzo WCT, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
LU ER come da mandato in atti, convenuta
E
, convenuto contumace CP_5
avente ad oggetto: morte
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 25 novembre 2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 03.11.2018, ritualmente notificato, Per_2
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Parte_5
,, il Controparte_6 Controparte_7 [...]
e esponendo: - che in data 01.10.2016 Controparte_8 CP_5
-di rientro da una seduta di dialisi, praticata presso il Persona_1
centro mentre era trasportato a bordo della vettura Controparte_4
Dacia targata EM 236 DK di proprietà dello stesso centro e condotta da subiva lesioni personali a causa di un sinistro stradale CP_5
occorso tra detta vettura e la Ford Fiesta targata DN 552NR condotta da e di proprietà di , anch'essa assicurata CP_9 Parte_6
- che il terzo trasportato non aveva più recuperato le Controparte_1
proprie capacità motorie, necessitando di cure e assistenza domiciliare continue, con una invalidità permanente del 100% e una inabilità temporanea totale di 110 giorni;
- che il C.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam aveva stimato un danno biologico non inferiore al 50%; - che in data 14.02.2018 era Persona_1
deceduto; - che gli attori (nelle persone della moglie e dei figli del de cuius) avevano diritto quali eredi legittimi al ristoro del danno non patrimoniale biologico-morale subito dal loro congiunto, nonché tutti iure proprio al risarcimento del danno morale e del danno da perdita della relazione parentale, oltre che al rimborso delle spese mediche, riabilitative e di assistenza domiciliare sostenute;
concludevano chiedendo: 1) in via principale, riconoscere e condannare (quale impresa Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. dell'auto Dacia targata EM236DK che trasportava il de cuius ), in solido con la Persona_1 Controparte_7
(proprietaria della vettura), (autista dall'auto), unitamente CP_5
al (che aveva autorizzato e consentito il Controparte_8
trasporto del paziente dializzato con austista) al risarcimento dei danni da essi patiti nella rispettiva qualità a causa delle gravissime lesioni personali subite dal congiunto a seguito del sinistro stradale del Persona_1
01.10.2016, con conseguente suo decesso, e, in particolare:
a) in favore della moglie convivente la complessiva somma Persona_2
di € 503.082,00 (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, € 375.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare del congiunto);
b) in favore del figlio convivente la complessiva somma di Parte_1
€ 463.852,00 (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, € 337.500 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare;
c-d) in favore dei figli e la complessiva Parte_2 Parte_3
somma di € 395.102,00 per ciascuno (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, €
268.750,00 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare del congiunto);
e) in favore del nipote la complessiva somma di € Parte_4
30.000,00 per danno non patrimoniale patito iure proprio;
f) in favore del nipote convivente la somma complessiva Parte_5
di € 43.750,00 per danno non patrimoniale patito iure proprio;
il tutto, oltre interessi legali dal 01.10.2016 al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale;
2) in via gradata, ove fosse stata ravvisata responsabilità del terzo trasportato per non aver utilizzato le cinture di scurezza al momento del sinistro, condannare al risarcimento in loro favore - in proporzione alla accertanda percentuale di colpa del vettore- l'autista in solido CP_10
con la sua datrice di lavoro Controparte_4
3) in ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido fra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento di spese e compensi di lite e della pregressa fase di A.T.P., con distrazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 14.02.2019 la impugnava narrativa e richieste Controparte_3
attoree e chiedeva: 1) rigettare l'avversa domanda poiché infondata e non provata;
2) in subordine, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al proprietario e conducente della vettura Ford Fiesta tg. DN552NR, accogliere la domanda attrice nei limiti di giustizia;
3) per l'effetto, e comunque in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
quale assicuratrice dell'auto Dacia tg. EM236DK, a garantire e
[...]
manlevare la da ogni e qualsivoglia Controparte_3
statuizione sfavorevole emessa nei suoi confronti all'esito del giudizio;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese di giudizio.
Con separata comparsa depositata in data 14.02.2019 si costituiva in giudizio la che, contrastata la domanda attorea e Controparte_4
negati ogni addebito di responsabilità e/o richiesta svolta nei propri confronti, chiedeva: 1) in via pregiudiziale: accertare il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita previsto ex lege e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda attorea, con condanna degli attori alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 2) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda introduttiva, oltre che il difetto di legittimazione passiva in capo alla e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, con Controparte_4
rifusione delle spese di lite;
3) nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto;
4) in subordine: in ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attrice, condannare la a tenere indenne e a Controparte_7
manlevare la da ogni pretesa pecuniaria – comunque da Controparte_4
rideterminarsi nella quantificazione–, per qualsivoglia titolo e causale, ivi comprese le spese di lite, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della stessa delle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa;
i) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
Con comparsa depositata in data 08.03.2019 si costituiva
[...]
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva CP_1
chiedendo: A) accertare e dichiarare che le lesioni subite da Persona_1
in seguito al sinistro del 01.10.2016 erano ascrivibili a fatto e colpa concorrente dello stesso infortunato per non aver indossato le cinture di sicurezza al momento dell'evento; B) per l'effetto, quantificare la misura del risarcimento dovuto in ragione della quota di corresponsabilità di
[...]
; C) rigettare in ogni caso la pretesa di risarcimento del danno Persona_1
parentale iure proprio azionata dagli attori per non essere derivata la morte di dal sinistro del 01.20.2016; D) accertare la misura Persona_1
del risarcimento del danno iure hereditario entro i limiti del danno non patrimoniale da premorienza;
E) rigettare la richiesta di ristoro del danno patrimoniale in quanto non dovuto e comunque non documentato;
con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; nell'udienza del 21.10.2019 depositavano atto di intervento volontario i sigg.ri Parte_1
, e , nella qualità di eredi della
[...] Parte_2 Parte_3
defunta madre riportandosi a domande, deduzioni, Persona_2
eccezioni e conclusioni già formulate in giudizio dalla propria dante causa.
Assegnata la causa al sottoscritto estensore;
disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo radicato al n. 4048/2017 r.g.; rigettata la richiesta attorea di riconoscimento di una provvisionale;
resi gli interrogatori formali deferiti ai legali rappresentanti della e della Controparte_4 Controparte_11
e al convenuto escussi i testi indicati e
[...] CP_5 ammessi;
disposta ed espletata una consulenza tecnica medico-legale di scienza;
nell'udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni e il
Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
In data 12.02.2025 veniva depositato atto transattivo sottoscritto il
03.03.2022 da e dagli attori, in cui si dava atto della Controparte_4
rinuncia agli atti e alle domande da parte di costoro e rispettiva accettazione da parte della , con compensazione delle spese di CP_4
lite.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
e l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte CP_5
dagli attori nei confronti di Controparte_4
Nel merito, è rimasto incontestato che , al momento Persona_1
del sinistro stradale del 01.10.2016, viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'auto Dacia targata EM 236 DK di proprietà di
[...]
, condotta da e assicurata per la Controparte_3 CP_5
r.c.a. da Controparte_1
Dalla documentazione clinica prodotta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato del C.t.u. dott.
[...]
ivi nominato (redatto allorché era ancora in vita) Per_3 Persona_1
si evince: - che, dopo l'incidente, alle ore 13.51 del 01.10.2016 il paziente giunse presso il pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a mezzo di ambulanza del servizio 118; - che al triage di accettazione veniva annotato come paziente poco critico, arrivato per trauma della strada, con dolore alla spalla sinistra e all'articolazione coxofemorale sinistra, che si trattava di soggetto in dialisi e che camminava già con stampelle per algia al suddetto arto inferiore;
- che veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia, con diagnosi alla dimissione di frattura laterale collo femore sinistro-frattura dell'ala iliaca destra in soggetto con insufficienza renale cronica in trattamento dialitico anemizzazione post-intervento; - che durante il ricovero era stato eseguito trattamento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo cervico-diafisario della frattura di femore, rilevando una grave deformazione della testa femorale e del collo femorale di destra verosimilmente secondaria a necrosi ischemica;
- che, nel successivo periodo, il paziente fu seguito da pneumologi, nefrologi e cardiologi per i suoi problemi di natura internistica, in particolare, per l'insufficienza renale cronica, per concomitanti episodi di riacutizzazione della broncopneumopatia cronica dalla quale era affetto e per l'insorgenza di episodi di fibrillazione atriale;
- che in data 11.11.2016 egli era stato sottoposto a visita specialistica del dott. che aveva Persona_4
riscontrato "callo osseo in formazione a livello femorale sinistro... In via di consolidazione la frattura dell'ala iliaca destra”, consigliando l'inizio del protocollo riabilitativo della deambulazione, dando un carico a sinistra graduale e progressivo e l'esecuzione di massoterapia glutei e arti inferiori;
- che il 30.11.2016 altro specialista ortopedico certificò che il sig. Per_1
non era in grado di deambulare;
- che seguirono ulteriori eventi clinici di rilievo (episodi di fibrillazione atriale e di insufficienza respiratoria); - che,
a prescindere dalla corretta consolidazione della frattura, fu il lungo periodo di immobilità a determinare la definitiva compromissione statica e deambulatoria;
- che il danno biologico permanente conseguente al trauma poteva stimarsi intono al 50%, con 110 giorni di invalidità temporanea totale. In data 14.02.2018 intervenne poi il decesso di , a Persona_1
distanza di ben 16 mesi dal sinistro, avvenuto il 01.10.2016.
Parte attrice sostiene che senza detto evento lesivo Persona_1
non sarebbe deceduto il 14.02.2018, ma sarebbe vissuto più a lungo e con una migliore qualità di vita.
Orbene, oltre al lungo lasso di tempo intercorso fra il sinistro e il decesso (che depone in senso contrario), va altresì tenuto in considerazione che (nato il [...]), al momento del Persona_1
sinistro per cui è causa, aveva 91 anni e sei mesi, ed era già affetto da molteplici patologie croniche gravi (malattia renale cronica in fase uremica terminale in trattamento emodialitico, broncopneumopatia cronica ostruttiva, arteriopatia degenerativa diffusa con vasculopatia cerebrale, cardiopatia fibrillante, deficit deambulatorio per necrosi ischemica della testa del femore di destra) e utilizzava stampelle per muoversi.
Non vi è dubbio, pertanto, che si trattasse di paziente in età molto avanzata e con un quadro pluripatologico di notevole impegno, esso stesso a rischio concreto e sempre attuale di aggravamento e di complicanze a rischio concreto per la vita.
Per di più, causa ultima del decesso risulta essere stata una riacutizzazione della broncopatia cronica (che il C.t.u. sostiene essere stata favorita dall'allettamento e dall'immobilità, situazioni tuttavia con alta plausibilità riconducibili al pregresso deficit deambulatorio di Per_1
e alla necrosi ischemica della testa del femore destra, oltre che alla
[...]
mancata o insufficiente esecuzione del protocollo di riabilitazione deambulatoria prescrittogli sin dall'11.11.2016), con versamento pleurico, aggravamento dell'insufficienza respiratoria ed insufficienza cardiaca terminale, verosimilmente per sovraccarico del cuore destro secondario alla patologia respiratoria.
Alla luce di tanto, e dissentendo sul punto dalle conclusioni del
C.t.u. (al riguardo non assistite da congrua motivazione logica e tecnica, né corroborate da precedenti specifici o da letteratura scientifica di riferimento) deve escludersi la riconducibilità causale -in tutto o in parte- dell'evento morte di al sinistro del 01.10.2016 o che questo Persona_1
abbia contribuito ad aggravare il quadro clinico di lui e ad accelerarne l'exitus.
Pertanto, i danni sofferti iure proprio da devono Persona_1
limitarsi a quelli indicati nell'elaborato del C.t.u. dott. Per_3
depositato in sede di accertamento tecnico preventivo.
L'istruttoria svolta consente di escludere peraltro ogni corresponsabilità di nella determinazione delle lesioni Persona_1
sofferte in occasione nel sinistro in cui rimase coinvolto;
è infatti emerso che costui viaggiava sul sedile posteriore dell'auto Dacia targata EM236DK di proprietà della Zefiro società coop sociale condotta da , CP_5
indossando la cintura di sicurezza.
Donde la responsabilità di per quanto occorso al CP_5
trasportato sull'auto Dacia da esso condotta e, in solido con lui, di
[...]
in qualità di proprietaria della vettura, e Controparte_3
di quale sua compagnia assicuratrice per la Controparte_1
responsabilità civile.
In ordine alla determinazione del risarcimento dovuto, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente affermato che, in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio (nella specie, nel tempo intercorso fra il procedimento per accertamento tecnico preventivo e la proposizione della presente causa) e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso (cfr. sentenze della
III sezione civile della Corte di Cassazione n. 679 del 18.01.2016, n. 2297 del 31.01.2011, n. 14767 del 03.10.2003; ordinanze n. 30461 del
26.11.2024, n. 41933 del 29.12.2021).
Il riferito orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non appare applicabile nel caso specifico;
esso, infatti, è volto a rapportare la liquidazione del danno alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita;
quindi, esso assume specifico rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all'aspettativa di vita;
nel caso in esame, invece, il danneggiato è deceduto a 93 anni per causa ritenuta non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito e, quindi, ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita (che, secondo i dati più recenti dell'ISTAT del
2024, è di 81,4 anni per gli uomini in Italia).
Il punto base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita;
non si registra, dunque, quello scollamento tra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto base.
In altri termini, poiché il punto base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso di lui poco prima della presente causa, all'età di 93 anni (in termini, Cass. civile sez. III n. 25157 dell'11.10.2018).
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito al sinistro per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico, appare pertanto congruo ed equo riconoscere, a titolo di risarcimento per le lesioni subite nell'occorso da , la somma, già valutata all'attualità, di € 216.200,00 (di Persona_1
cui € 12.650,00 per invalidità temporanea totale, € 203.550,00 per invalidità permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non può operarsi la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non essendo emerse in giudizio conseguenze dannose ulteriori e/o diverse rispetto a quelle comuni che qualunque danneggiato con la stessa invalidità subita da avrebbe patito;
la Persona_1
personalizzazione in discorso, infatti, non costituisce un automatismo, ma richiede la sussistenza e individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (cfr. Cass. Civ.
27.05.2019 n. 14364).
In ordine alle spese mediche, giusta documenti in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.427,02 (dovendosi escludere quelle relative al misuratore di pressione, alla poltrona, al collirio e ai farmaci ritenuti non pertinenti dal Consulente tecnico d'ufficio, nonché le spese del servizio funebre, considerato che la morte del de cuius non è stata ritenuta conseguenza del sinistro).
In conclusione, a titolo di ristoro dei danni tutti subiti da Per_1
in conseguenza dell'occorso, agli eredi legittimi di
[...] Persona_1
spetta iure successionis la somma complessiva di € 217.627,02, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, e, in particolare: -
1/3 della somma, pari a € 72,542,34 alla moglie (e, per Persona_2
essa, per un terzo ciascuno, pari ad € 24.180,78, ai tre figli, suoi eredi, subentratile in corso di giudizio); - 2/3 della somma, pari a € 145.084,68, ai figli , e , nella misura di Parte_1 Parte_3 Parte_2
1/3 ciascuno (e, dunque, € 48.361,56); importi al cui pagamento vanno condannati, in solido fra loro, i convenuti CP_5 [...]
e Controparte_3 Controparte_1
Di contro, non appaiono ravvisabili nel caso che ci occupa i presupposti per il riconoscimento in favore degli attori del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del congiunto . Persona_1
Tale danno è infatti riconosciuto nell'ipotesi di definitiva interruzione del godimento del rapporto personale con il familiare, nell'ipotesi in cui l'exitus sia dipendente dal sinistro e sia avvenuto nell'immediatezza o a poca distanza temporale dello stesso;
circostanza esclusa per quanto innanzi esposto.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam nel giudizio di merito vanno prese in considerazione come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. al pari di quelle del Consulente tecnico di parte (tuttavia non documentate in atti). Alla soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori Parte_1
, e segue il regolamento delle spese
[...] Parte_3 Parte_2
e competenze sia del giudizio di merito (liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, aumentati del 20% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione), sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo (liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, aumentati del 20% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione).
La complessità delle questioni trattate giustifica invece la compensazione delle spese di lite tutte tra Parte_4 Parte_5
e i convenuti e
[...] Controparte_3 [...]
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio limitatamente alle domande proposte dagli attori nei confronti di compensando tra gli Controparte_4
stessi integralmente le spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam;
2) condanna i convenuti CP_5 Controparte_3
e ,, in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1 favore di , e (quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nonché quali eredi di moglie di Persona_1 Persona_2
quest'ultimo già costituita in giudizio e ad essa subentrati) della somma complessiva di € 72.542,34 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo, a titolo di risarcimento iure successionis del danno non patrimoniale subito dal loro dante causa in esito Persona_1
al sinistro del 01.10.2016;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni pretesi iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale;
4) compensa integralmente le spese e i compensi di lite tra Parte_4
e i convenuti
[...] Parte_5 Controparte_3
e
[...] Controparte_1
5) condanna i convenuti , CP_5 Controparte_3
e in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1
favore degli attori , e delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e competenze di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
17.339,47, di cui € 16.923,60 per compensi ed € 415,87 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
6) condanna i convenuti , CP_5 Controparte_3
e , in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1
favore degli attori , e delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e competenze del procedimento per a.t.p. ante causam, liquidate in complessivi € 4.971,90, di cui € 4.592,40 per compensi ed € 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
7) pone definitivamente a carico di CP_5 [...]
e in solido fra loro, esborsi Controparte_3 Controparte_1
e compensi liquidati al C.t.u. dottor sia in sede di Persona_3
accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, condannandoli al relativo rimborso in favore dell'Avv. difensore degli Parte_1
attori, dichiaratosi anticipatario dei relativi importi.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11386/2018 r.g.
T R A
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f.: CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
) quali eredi di e di eredi di
[...] Persona_1 Per_2
(quest'ultima già costituita in giudizio quale erede di
[...] Per_1
), nonché (c.f.: ) e
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
(cf.: ), tutti rappresentati e Parte_5 CodiceFiscale_5
difesi dagli Avv.ti e Massimo Pagliaro come da mandato in Parte_1
atti, attori
E
già in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., corrente in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela De Matteis come da mandato in atti, convenuta
NONCHE'
(C.F.: , Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Bari-Carbonara, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacomo Barbara e
IU De LM come da mandato in atti, convenuta
E
(p. IVA , corrente in Assago Controparte_4 P.IVA_2
(MI) presso Centro Congressi Milanofiori, Strada 1-Palazzo WCT, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
LU ER come da mandato in atti, convenuta
E
, convenuto contumace CP_5
avente ad oggetto: morte
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 25 novembre 2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 03.11.2018, ritualmente notificato, Per_2
, , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Parte_5
,, il Controparte_6 Controparte_7 [...]
e esponendo: - che in data 01.10.2016 Controparte_8 CP_5
-di rientro da una seduta di dialisi, praticata presso il Persona_1
centro mentre era trasportato a bordo della vettura Controparte_4
Dacia targata EM 236 DK di proprietà dello stesso centro e condotta da subiva lesioni personali a causa di un sinistro stradale CP_5
occorso tra detta vettura e la Ford Fiesta targata DN 552NR condotta da e di proprietà di , anch'essa assicurata CP_9 Parte_6
- che il terzo trasportato non aveva più recuperato le Controparte_1
proprie capacità motorie, necessitando di cure e assistenza domiciliare continue, con una invalidità permanente del 100% e una inabilità temporanea totale di 110 giorni;
- che il C.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam aveva stimato un danno biologico non inferiore al 50%; - che in data 14.02.2018 era Persona_1
deceduto; - che gli attori (nelle persone della moglie e dei figli del de cuius) avevano diritto quali eredi legittimi al ristoro del danno non patrimoniale biologico-morale subito dal loro congiunto, nonché tutti iure proprio al risarcimento del danno morale e del danno da perdita della relazione parentale, oltre che al rimborso delle spese mediche, riabilitative e di assistenza domiciliare sostenute;
concludevano chiedendo: 1) in via principale, riconoscere e condannare (quale impresa Controparte_1
assicuratrice per la r.c.a. dell'auto Dacia targata EM236DK che trasportava il de cuius ), in solido con la Persona_1 Controparte_7
(proprietaria della vettura), (autista dall'auto), unitamente CP_5
al (che aveva autorizzato e consentito il Controparte_8
trasporto del paziente dializzato con austista) al risarcimento dei danni da essi patiti nella rispettiva qualità a causa delle gravissime lesioni personali subite dal congiunto a seguito del sinistro stradale del Persona_1
01.10.2016, con conseguente suo decesso, e, in particolare:
a) in favore della moglie convivente la complessiva somma Persona_2
di € 503.082,00 (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, € 375.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare del congiunto);
b) in favore del figlio convivente la complessiva somma di Parte_1
€ 463.852,00 (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, € 337.500 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare;
c-d) in favore dei figli e la complessiva Parte_2 Parte_3
somma di € 395.102,00 per ciascuno (di cui € 121.162,00 pari alla quota successoria a titolo di danno biologico-morale iure hereditatis, €
268.750,00 per danno non patrimoniale iure proprio, € 5.190,00 pari a ¼ delle spese funerarie, mediche e di assistenza domiciliare del congiunto);
e) in favore del nipote la complessiva somma di € Parte_4
30.000,00 per danno non patrimoniale patito iure proprio;
f) in favore del nipote convivente la somma complessiva Parte_5
di € 43.750,00 per danno non patrimoniale patito iure proprio;
il tutto, oltre interessi legali dal 01.10.2016 al soddisfo e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale;
2) in via gradata, ove fosse stata ravvisata responsabilità del terzo trasportato per non aver utilizzato le cinture di scurezza al momento del sinistro, condannare al risarcimento in loro favore - in proporzione alla accertanda percentuale di colpa del vettore- l'autista in solido CP_10
con la sua datrice di lavoro Controparte_4
3) in ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido fra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento di spese e compensi di lite e della pregressa fase di A.T.P., con distrazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 14.02.2019 la impugnava narrativa e richieste Controparte_3
attoree e chiedeva: 1) rigettare l'avversa domanda poiché infondata e non provata;
2) in subordine, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al proprietario e conducente della vettura Ford Fiesta tg. DN552NR, accogliere la domanda attrice nei limiti di giustizia;
3) per l'effetto, e comunque in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
quale assicuratrice dell'auto Dacia tg. EM236DK, a garantire e
[...]
manlevare la da ogni e qualsivoglia Controparte_3
statuizione sfavorevole emessa nei suoi confronti all'esito del giudizio;
4) condannare chi di ragione al pagamento delle spese di giudizio.
Con separata comparsa depositata in data 14.02.2019 si costituiva in giudizio la che, contrastata la domanda attorea e Controparte_4
negati ogni addebito di responsabilità e/o richiesta svolta nei propri confronti, chiedeva: 1) in via pregiudiziale: accertare il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita previsto ex lege e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda attorea, con condanna degli attori alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 2) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda introduttiva, oltre che il difetto di legittimazione passiva in capo alla e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, con Controparte_4
rifusione delle spese di lite;
3) nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto inammissibile ed infondata, sia in fatto che in diritto;
4) in subordine: in ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attrice, condannare la a tenere indenne e a Controparte_7
manlevare la da ogni pretesa pecuniaria – comunque da Controparte_4
rideterminarsi nella quantificazione–, per qualsivoglia titolo e causale, ivi comprese le spese di lite, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della stessa delle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa;
i) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori.
Con comparsa depositata in data 08.03.2019 si costituiva
[...]
che, contestato l'avverso dedotto e richiesto, concludeva CP_1
chiedendo: A) accertare e dichiarare che le lesioni subite da Persona_1
in seguito al sinistro del 01.10.2016 erano ascrivibili a fatto e colpa concorrente dello stesso infortunato per non aver indossato le cinture di sicurezza al momento dell'evento; B) per l'effetto, quantificare la misura del risarcimento dovuto in ragione della quota di corresponsabilità di
[...]
; C) rigettare in ogni caso la pretesa di risarcimento del danno Persona_1
parentale iure proprio azionata dagli attori per non essere derivata la morte di dal sinistro del 01.20.2016; D) accertare la misura Persona_1
del risarcimento del danno iure hereditario entro i limiti del danno non patrimoniale da premorienza;
E) rigettare la richiesta di ristoro del danno patrimoniale in quanto non dovuto e comunque non documentato;
con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; nell'udienza del 21.10.2019 depositavano atto di intervento volontario i sigg.ri Parte_1
, e , nella qualità di eredi della
[...] Parte_2 Parte_3
defunta madre riportandosi a domande, deduzioni, Persona_2
eccezioni e conclusioni già formulate in giudizio dalla propria dante causa.
Assegnata la causa al sottoscritto estensore;
disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo radicato al n. 4048/2017 r.g.; rigettata la richiesta attorea di riconoscimento di una provvisionale;
resi gli interrogatori formali deferiti ai legali rappresentanti della e della Controparte_4 Controparte_11
e al convenuto escussi i testi indicati e
[...] CP_5 ammessi;
disposta ed espletata una consulenza tecnica medico-legale di scienza;
nell'udienza del 25.11.2024 venivano precisate le conclusioni e il
Tribunale riservava la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
In data 12.02.2025 veniva depositato atto transattivo sottoscritto il
03.03.2022 da e dagli attori, in cui si dava atto della Controparte_4
rinuncia agli atti e alle domande da parte di costoro e rispettiva accettazione da parte della , con compensazione delle spese di CP_4
lite.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
e l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte CP_5
dagli attori nei confronti di Controparte_4
Nel merito, è rimasto incontestato che , al momento Persona_1
del sinistro stradale del 01.10.2016, viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'auto Dacia targata EM 236 DK di proprietà di
[...]
, condotta da e assicurata per la Controparte_3 CP_5
r.c.a. da Controparte_1
Dalla documentazione clinica prodotta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato del C.t.u. dott.
[...]
ivi nominato (redatto allorché era ancora in vita) Per_3 Persona_1
si evince: - che, dopo l'incidente, alle ore 13.51 del 01.10.2016 il paziente giunse presso il pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a mezzo di ambulanza del servizio 118; - che al triage di accettazione veniva annotato come paziente poco critico, arrivato per trauma della strada, con dolore alla spalla sinistra e all'articolazione coxofemorale sinistra, che si trattava di soggetto in dialisi e che camminava già con stampelle per algia al suddetto arto inferiore;
- che veniva ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia, con diagnosi alla dimissione di frattura laterale collo femore sinistro-frattura dell'ala iliaca destra in soggetto con insufficienza renale cronica in trattamento dialitico anemizzazione post-intervento; - che durante il ricovero era stato eseguito trattamento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo cervico-diafisario della frattura di femore, rilevando una grave deformazione della testa femorale e del collo femorale di destra verosimilmente secondaria a necrosi ischemica;
- che, nel successivo periodo, il paziente fu seguito da pneumologi, nefrologi e cardiologi per i suoi problemi di natura internistica, in particolare, per l'insufficienza renale cronica, per concomitanti episodi di riacutizzazione della broncopneumopatia cronica dalla quale era affetto e per l'insorgenza di episodi di fibrillazione atriale;
- che in data 11.11.2016 egli era stato sottoposto a visita specialistica del dott. che aveva Persona_4
riscontrato "callo osseo in formazione a livello femorale sinistro... In via di consolidazione la frattura dell'ala iliaca destra”, consigliando l'inizio del protocollo riabilitativo della deambulazione, dando un carico a sinistra graduale e progressivo e l'esecuzione di massoterapia glutei e arti inferiori;
- che il 30.11.2016 altro specialista ortopedico certificò che il sig. Per_1
non era in grado di deambulare;
- che seguirono ulteriori eventi clinici di rilievo (episodi di fibrillazione atriale e di insufficienza respiratoria); - che,
a prescindere dalla corretta consolidazione della frattura, fu il lungo periodo di immobilità a determinare la definitiva compromissione statica e deambulatoria;
- che il danno biologico permanente conseguente al trauma poteva stimarsi intono al 50%, con 110 giorni di invalidità temporanea totale. In data 14.02.2018 intervenne poi il decesso di , a Persona_1
distanza di ben 16 mesi dal sinistro, avvenuto il 01.10.2016.
Parte attrice sostiene che senza detto evento lesivo Persona_1
non sarebbe deceduto il 14.02.2018, ma sarebbe vissuto più a lungo e con una migliore qualità di vita.
Orbene, oltre al lungo lasso di tempo intercorso fra il sinistro e il decesso (che depone in senso contrario), va altresì tenuto in considerazione che (nato il [...]), al momento del Persona_1
sinistro per cui è causa, aveva 91 anni e sei mesi, ed era già affetto da molteplici patologie croniche gravi (malattia renale cronica in fase uremica terminale in trattamento emodialitico, broncopneumopatia cronica ostruttiva, arteriopatia degenerativa diffusa con vasculopatia cerebrale, cardiopatia fibrillante, deficit deambulatorio per necrosi ischemica della testa del femore di destra) e utilizzava stampelle per muoversi.
Non vi è dubbio, pertanto, che si trattasse di paziente in età molto avanzata e con un quadro pluripatologico di notevole impegno, esso stesso a rischio concreto e sempre attuale di aggravamento e di complicanze a rischio concreto per la vita.
Per di più, causa ultima del decesso risulta essere stata una riacutizzazione della broncopatia cronica (che il C.t.u. sostiene essere stata favorita dall'allettamento e dall'immobilità, situazioni tuttavia con alta plausibilità riconducibili al pregresso deficit deambulatorio di Per_1
e alla necrosi ischemica della testa del femore destra, oltre che alla
[...]
mancata o insufficiente esecuzione del protocollo di riabilitazione deambulatoria prescrittogli sin dall'11.11.2016), con versamento pleurico, aggravamento dell'insufficienza respiratoria ed insufficienza cardiaca terminale, verosimilmente per sovraccarico del cuore destro secondario alla patologia respiratoria.
Alla luce di tanto, e dissentendo sul punto dalle conclusioni del
C.t.u. (al riguardo non assistite da congrua motivazione logica e tecnica, né corroborate da precedenti specifici o da letteratura scientifica di riferimento) deve escludersi la riconducibilità causale -in tutto o in parte- dell'evento morte di al sinistro del 01.10.2016 o che questo Persona_1
abbia contribuito ad aggravare il quadro clinico di lui e ad accelerarne l'exitus.
Pertanto, i danni sofferti iure proprio da devono Persona_1
limitarsi a quelli indicati nell'elaborato del C.t.u. dott. Per_3
depositato in sede di accertamento tecnico preventivo.
L'istruttoria svolta consente di escludere peraltro ogni corresponsabilità di nella determinazione delle lesioni Persona_1
sofferte in occasione nel sinistro in cui rimase coinvolto;
è infatti emerso che costui viaggiava sul sedile posteriore dell'auto Dacia targata EM236DK di proprietà della Zefiro società coop sociale condotta da , CP_5
indossando la cintura di sicurezza.
Donde la responsabilità di per quanto occorso al CP_5
trasportato sull'auto Dacia da esso condotta e, in solido con lui, di
[...]
in qualità di proprietaria della vettura, e Controparte_3
di quale sua compagnia assicuratrice per la Controparte_1
responsabilità civile.
In ordine alla determinazione del risarcimento dovuto, la Corte di
Cassazione ha ripetutamente affermato che, in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio (nella specie, nel tempo intercorso fra il procedimento per accertamento tecnico preventivo e la proposizione della presente causa) e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso (cfr. sentenze della
III sezione civile della Corte di Cassazione n. 679 del 18.01.2016, n. 2297 del 31.01.2011, n. 14767 del 03.10.2003; ordinanze n. 30461 del
26.11.2024, n. 41933 del 29.12.2021).
Il riferito orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non appare applicabile nel caso specifico;
esso, infatti, è volto a rapportare la liquidazione del danno alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita;
quindi, esso assume specifico rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all'aspettativa di vita;
nel caso in esame, invece, il danneggiato è deceduto a 93 anni per causa ritenuta non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito e, quindi, ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita (che, secondo i dati più recenti dell'ISTAT del
2024, è di 81,4 anni per gli uomini in Italia).
Il punto base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita;
non si registra, dunque, quello scollamento tra l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto base.
In altri termini, poiché il punto base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso di lui poco prima della presente causa, all'età di 93 anni (in termini, Cass. civile sez. III n. 25157 dell'11.10.2018).
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito al sinistro per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso e anche in applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico, appare pertanto congruo ed equo riconoscere, a titolo di risarcimento per le lesioni subite nell'occorso da , la somma, già valutata all'attualità, di € 216.200,00 (di Persona_1
cui € 12.650,00 per invalidità temporanea totale, € 203.550,00 per invalidità permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non può operarsi la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non essendo emerse in giudizio conseguenze dannose ulteriori e/o diverse rispetto a quelle comuni che qualunque danneggiato con la stessa invalidità subita da avrebbe patito;
la Persona_1
personalizzazione in discorso, infatti, non costituisce un automatismo, ma richiede la sussistenza e individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare (cfr. Cass. Civ.
27.05.2019 n. 14364).
In ordine alle spese mediche, giusta documenti in atti, può riconoscersene il ristoro nella misura di € 1.427,02 (dovendosi escludere quelle relative al misuratore di pressione, alla poltrona, al collirio e ai farmaci ritenuti non pertinenti dal Consulente tecnico d'ufficio, nonché le spese del servizio funebre, considerato che la morte del de cuius non è stata ritenuta conseguenza del sinistro).
In conclusione, a titolo di ristoro dei danni tutti subiti da Per_1
in conseguenza dell'occorso, agli eredi legittimi di
[...] Persona_1
spetta iure successionis la somma complessiva di € 217.627,02, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo, e, in particolare: -
1/3 della somma, pari a € 72,542,34 alla moglie (e, per Persona_2
essa, per un terzo ciascuno, pari ad € 24.180,78, ai tre figli, suoi eredi, subentratile in corso di giudizio); - 2/3 della somma, pari a € 145.084,68, ai figli , e , nella misura di Parte_1 Parte_3 Parte_2
1/3 ciascuno (e, dunque, € 48.361,56); importi al cui pagamento vanno condannati, in solido fra loro, i convenuti CP_5 [...]
e Controparte_3 Controparte_1
Di contro, non appaiono ravvisabili nel caso che ci occupa i presupposti per il riconoscimento in favore degli attori del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del congiunto . Persona_1
Tale danno è infatti riconosciuto nell'ipotesi di definitiva interruzione del godimento del rapporto personale con il familiare, nell'ipotesi in cui l'exitus sia dipendente dal sinistro e sia avvenuto nell'immediatezza o a poca distanza temporale dello stesso;
circostanza esclusa per quanto innanzi esposto.
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam nel giudizio di merito vanno prese in considerazione come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. al pari di quelle del Consulente tecnico di parte (tuttavia non documentate in atti). Alla soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori Parte_1
, e segue il regolamento delle spese
[...] Parte_3 Parte_2
e competenze sia del giudizio di merito (liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, aumentati del 20% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione), sia del procedimento per accertamento tecnico preventivo (liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014
e ss.mm.ii., sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, aumentati del 20% per l'assistenza di più parti aventi la medesima posizione).
La complessità delle questioni trattate giustifica invece la compensazione delle spese di lite tutte tra Parte_4 Parte_5
e i convenuti e
[...] Controparte_3 [...]
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio limitatamente alle domande proposte dagli attori nei confronti di compensando tra gli Controparte_4
stessi integralmente le spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam;
2) condanna i convenuti CP_5 Controparte_3
e ,, in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1 favore di , e (quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_2
, nonché quali eredi di moglie di Persona_1 Persona_2
quest'ultimo già costituita in giudizio e ad essa subentrati) della somma complessiva di € 72.542,34 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla liquidazione al soddisfo, a titolo di risarcimento iure successionis del danno non patrimoniale subito dal loro dante causa in esito Persona_1
al sinistro del 01.10.2016;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni pretesi iure proprio dagli attori per la perdita del rapporto parentale;
4) compensa integralmente le spese e i compensi di lite tra Parte_4
e i convenuti
[...] Parte_5 Controparte_3
e
[...] Controparte_1
5) condanna i convenuti , CP_5 Controparte_3
e in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1
favore degli attori , e delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e competenze di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €
17.339,47, di cui € 16.923,60 per compensi ed € 415,87 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
6) condanna i convenuti , CP_5 Controparte_3
e , in solido fra loro, al pagamento in
[...] Controparte_1
favore degli attori , e delle Parte_1 Parte_3 Parte_2
spese e competenze del procedimento per a.t.p. ante causam, liquidate in complessivi € 4.971,90, di cui € 4.592,40 per compensi ed € 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
7) pone definitivamente a carico di CP_5 [...]
e in solido fra loro, esborsi Controparte_3 Controparte_1
e compensi liquidati al C.t.u. dottor sia in sede di Persona_3
accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, condannandoli al relativo rimborso in favore dell'Avv. difensore degli Parte_1
attori, dichiaratosi anticipatario dei relativi importi.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 01 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)