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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/10/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1342/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1342 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Spataro, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Casacalenda (CB), al Vico Casone, 3, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Margerita Zezza, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(d'ora in avanti: – premesso di aver sottoscritto, con la
[...] Parte_1 [...]
, odierna convenuta, solo in data 1° marzo 2018, un Controparte_1 accordo contrattuale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, efficace retroattivamente sin dal 1° gennaio 2016
– ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
, chiedendo, previa declaratoria di non debenza di tutti gli importi
[...] erogati dall'attrice in favore della società convenuta quale remunerazione per le prestazioni sanitarie effettuate da quest'ultima nel periodo antecedente alla data di decorrenza dell'efficacia del contratto
(dal 02 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015), la condanna della società convenuta alla corresponsione,
a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., o, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., della somma di € 1.707.075,94 (oltre interessi), pari agli importi versati dall' a Parte_1 copertura delle fatture emesse dalla società nel suddetto periodo, nonché della somma di € 327.514,50
(oltre interessi), pari agli importi versati dalla medesima azienda a titolo di adeguamento Parte_1 tariffario riferibile sempre al medesimo periodo.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, per essere territorialmente competente il Tribunale di Larino, tenuto conto del luogo su cui insiste la sede legale della società convenuta (Casacalenda) e deducendo, quanto al merito della domanda, la non necessità della stipulazione di un contratto in forma scritta, attesa la natura della società convenuta, che costituirebbe, secondo la prospettazione di parte convenuta, una mera articolazione del dipartimento di salute mentale dell' impiegata, su commissione di quest'ultima, per erogare le Parte_1 prestazioni nel rispetto dei limiti quali-quantitativi economici fissati a livello regionale.
La società convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell' alla corresponsione, a titolo di Parte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., delle somme pari ad € 1.707.075,94 ed € 327.514,50, nonché, in via ulteriormente subordinata,
l'accertamento in merito al diritto della convenuta stessa di ritenere l'importo corrispondente all'adeguamento tariffario già percepito con riferimento all'annualità 2016, trattandosi di annualità oggetto di accordo contrattuale, con condanna, in ogni caso, dell' per lite temeraria, ai Parte_1 sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. Rigettata, in corso di causa, l'eccezione di incompetenza territoriale e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale nonché mediante escussione di tre testi di parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 12 marzo 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla domanda di ripetizione di indebito.
Esaminando, nel merito, la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte attrice, si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La norma contempla – come la rubrica della stessa, del resto, suggerisce – il cd. indebito oggettivo, ossia l'ipotesi in cui il debito non sussiste, in quanto del tutto privo di qualsivoglia causa di giustificazione.
Ebbene, per ritenere il pagamento non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: non deve, pertanto, esistere un rapporto di diritto al quale la legge conceda tutela e azione per ottenere coattivamente l'adempimento di quella prestazione che, invece, è stata erroneamente adempiuta.
Di conseguenza, integra l'indebito oggettivo il mero fatto, di per sé considerato, di un pagamento eseguito (e correlativamente ricevuto) senza causa.
Circa la ripartizione dell'onere della prova, si osserva che, secondo i principi generali valevoli in materia, e come chiarito, del resto, anche dalla Suprema corte, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (così, sul punto: Cass. civ. n. 30713/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice, sul presupposto dell'assenza di alcun contratto stipulato in forma scritta inter partes prima del 1° marzo 2018 – il quale, per espressa previsione contrattuale, ha dispiegato i propri effetti, retroattivamente, sino al 1° gennaio 2016 (cfr., in particolare, l'art. 10 del contratto, in atti) –, ha lamentato la natura asseritamente indebita dei pagamenti dalla stessa effettuati in favore della società convenuta: - sia a titolo di pagamento delle fatture da quest'ultima emesse per le prestazioni sanitarie effettuate dalla convenuta, in favore dell'odierna attrice, nel periodo antecedente alla data di efficacia del contratto e, concretamente, dal 2 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- sia a titolo di adeguamento tariffario per gli anni 2006-2016.
Ebbene, quanto all'avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda di ripetizione, lo stesso risulta provato dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice (v., in particolare, gli ordinativi di pagamento allegati all'atto di citazione), oltre a costituire circostanza da ritenersi del tutto pacifica tra le parti, in quanto non specificatamente contestata, né nell'an, né nel quantum, dalla stessa società convenuta.
Per quanto concerne, invece, la prova relativa alla mancanza di una causa giustificativa dei pagamenti effettuati dall'odierna attrice, occorre preliminarmente chiarire l'aspetto normativo e sostanziale sotteso all'esecuzione delle prestazioni sanitarie oggetto di commissione da parte della Parte_1
È opportuno premettere, al riguardo, che il d.lgs. n. 502/1992, teso al riordino della disciplina in materia sanitaria, ha sostituito il previgente regime di convenzionamento tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private con il sistema dell'accreditamento degli operatori privati secondo cui, come affermato dall'art. 8-bis del d.lgs. cit., “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8- quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie”.
La normativa di riferimento presuppone, pertanto, che le Regioni abbiano il compito di individuare, con proprie delibere, i criteri per determinare i soggetti accreditati, i posti letto, il numero delle prestazioni erogabili e, infine, il livello di spesa sostenibile, mentre le singole aziende sanitarie, nel rispetto del piano sanitario predisposto dal governo regionale, abbiano il compito di curare la successiva attività di contrattazione con la struttura privata, giustificativa della futura erogazione della prestazione.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la società, odierna convenuta – come dalla stessa espressamente allegato (cfr., al riguardo, la comparsa di costituzione e risposta, in atti) –, è una comunità di riabilitazione psichiatrica, che opera in regime di accreditamento istituzionale con la Regione Molise.
In relazione alle strutture accreditate, le Sezioni unite della Suprema corte hanno, peraltro, e di recente, avuto modo di chiarire che, “come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel sistema dell'accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione, e in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle in assenza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario Pt_2 Pt_1 nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (art.
8-quater, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992)” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 35092/2023).
In particolare, prosegue la Suprema corte, “la fase dell'accordo trova la sua fonte normativa nel d.lgs.
n. 502/1992, art.
8-quinquies, che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 35092/2023 cit.).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ne deriva che, in assenza di contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione non è tenuta a pagare la relativa remunerazione per le prestazioni eventualmente erogate.
Del resto, le aziende sanitarie – che, dal punto di vista della loro natura giuridica, sono da considerarsi quali enti pubblici economici, che possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità –, in quanto qualificabili come “organismi di diritto pubblico” ai sensi del Codice dei contratti pubblici, devono pur sempre rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, anche in tema di forma scritta del contratto (in tal senso: Cass. civ. n. 24640/2016).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che, in assenza di alcun contratto stipulato in forma scritta prima del 1° marzo 2018 (circostanza, anch'essa, pacifica tra le parti, in quanto mai contestata dalla stessa parte convenuta), applicabile retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2016, deve ritenersi del tutto mancante, in radice, il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati per le prestazioni erogate nel periodo antecedente alla data di efficacia del contratto per come retroattivamente stabilita, con la conseguenza per cui gli importi versati dall' a titolo di Parte_1 pagamento delle fatture emesse dalla nel periodo compreso tra Controparte_1 il 2° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 (pari ad € 1.707.075,94), nonché a titolo di adeguamento tariffario per gli anni 2006-2016 (pari ad € 327.514,50), per un importo versato complessivamente pari ad € 2.034.590,44, devono essere restituiti.
Né, del resto, tale conclusione può essere scalfita dal disposto di cui all'art. 2034 c.c., norma ai sensi della quale – com'è noto – “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali”, come se il pagamento spontaneo delle fatture emesse dalla società convenuta e dell'adeguamento tariffario costituisse l'adempimento di un'obbligazione naturale. Come chiarito, infatti, dalla Suprema corte, “nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art.
2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo” (così: Cass. civ., Sez. unite, n.
26650/2016).
Deve, quindi, trovare accoglimento la domanda spiegata in via principale da parte attrice, con conseguente condanna della società, odierna convenuta, al pagamento della somma pari a complessivi
€ 2.034.590,44 (di cui € 1.707.075,94 quale remunerazione delle fatture ed € 327.514,50 quale adeguamento tariffario).
Su tale somma decorrono, altresì, gli interessi legali in misura legale, decorrenti dal pagamento sino al saldo effettivo, non potendosi affermare, nel caso di specie, la buona fede (intesa come ignoranza incolpevole circa il fatto che il pagamento non fosse dovuto) dell'accipiens (sul punto, v. funditus infra), ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Sulle domande di parte convenuta.
Sono, invece, infondate – e, pertanto, devono essere rigettate – le domande spiegate in via riconvenzionale, nonché in via subordinata, dalla società convenuta.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, con riferimento, innanzitutto, alla domanda di corresponsione dell'indennizzo, l'art. 2041 c.c. – norma di chiusura, espressiva del principio generale vigente nel nostro ordinamento, in base al quale non sono ammessi spostamenti patrimoniali che non siano giustificati causalmente – elenca i presupposti per l'esperimento dell'azione ivi prevista, che sono, in particolare:
• l'arricchimento di un soggetto;
• la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto;
• l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
• la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento e dell'impoverimento.
Ebbene, tali presupposti – secondo le regole generali – devono essere tutti puntualmente allegati e provati dalla parte che agisce.
Parte convenuta, invece, nel caso di specie, si è limitata a richiedere, a titolo di indennizzo, il pagamento della medesima somma pari ad € 2.034.590,44, corrispondente al corrispettivo tariffario
(comprensivo dell'adeguamento) delle prestazioni eseguite.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che gli esatti contorni della nozione di impoverimento sono stati definitivamente delineati dalla Suprema corte, la quale, sin dalla pronuncia a Sezioni unite n.
23385/2008 – avente ad oggetto, peraltro, proprio un'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della pubblica amministrazione, conseguentemente all'assenza di un valido contratto di appalto –, ha definitivamente chiarito che “l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
La Suprema corte, del resto, ha, negli anni, progressivamente assunto un atteggiamento di maggior rigore relativamente all'onere probatorio richiesto in capo al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, censurando la prassi di conferire incarichi e forniture in violazione delle regole dell'evidenza pubblica, poi remunerati mediante il ricorso alla regola dell'indebito arricchimento (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
La Suprema corte ha precisato, in particolare, che il ricorso al corrispettivo previsto per l'appalto quale metodo di calcolo dell'indennizzo costituisce “una mera finzione del tutto inaccettabile una volta stabilita la nullità dell'incarico o dell'appalto che costituisce la conditio sine qua non della loro applicazione” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
Non è possibile, in altri termini, “trasformare l'azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare il “giusto corrispettivo” dell'incarico o dei lavori eseguiti e comunque, più in generale, per garantire gli effetti sostanziali dell'azione contrattuale attraverso l'artificio di valutazione parametriche”; ne deriva che “la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c. deve comprendere, come già affermato dalla lontana Cass. 1471/1965, tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura o della prestazione, non percepito” (in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23358/2022 cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte convenuta ha richiesto all' esattamente il Parte_1 corrispettivo tariffario delle prestazioni effettuate, in favore della stessa, in assenza di contratto, di talché, in assenza di prova circa l'entità dell'impoverimento cui commisurare il ristoro, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, alla domanda di condanna, della stessa parte convenuta, al risarcimento del danno cd. “da contatto sociale” dalla stessa subito, ossia derivante dal comportamento asseritamente illegittimo dell' , si osserva che tale fattispecie di responsabilità presuppone pur Parte_1 sempre la sussistenza di un affidamento legittimo (reasonable) in capo al privato, laddove invece, nel caso di specie, non può ritenersi che la società convenuta abbia riposto un affidamento legittimo e, quindi, incolpevole, in ordine alla remunerazione delle prestazioni effettuate in favore dell' prima della stipulazione in forma scritta del contratto, con la conseguenza per cui, Parte_1 come già osservato, la stessa non era obbligata a effettuare le proprie prestazioni in favore dell' né quest'ultima era obbligata a remunerarle (circostanze tutte note alla società Pt_1 convenuta o, comunque, dalla stessa conoscibili mediante l'ordinaria diligenza).
Del resto, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte al riguardo, “il principio dell'affidamento – pur essendo astrattamente idoneo, ricorrendo determinate ulteriori circostanze, a fondare una pretesa risarcitoria – non può certo supplire alla mancanza di un contratto scritto tra
P.A. e privato, a meno di non voler stravolgere l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità […] la quale, in tema di prestazioni sanitarie, ha sempre ritenuto che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie […] al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta ad substantiam” (così: Cass. civ. n. 22919/2025; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n.
22887/2024).
Quanto, infine, alla domanda ulteriormente subordinata di parte convenuta, volta ad “accertare e dichiarare il diritto della convenuta a ritenere l'importo corrispondente all'adeguamento tariffario già percepito con riferimento all'annualità 2016”, “trattandosi di annualità oggetto di accordo contrattuale ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992”, anch'essa deve essere rigettata per le medesime ragioni già esplicitate, in quanto le uniche tariffe applicabili e remunerabili nel caso di specie relativamente all'anno 2016 sono quelle pattuite con il contratto stipulato in data 1° marzo 2018, con riferimento alle quali la parte convenuta non ha lamentato, in alcun modo, il mancato pagamento da parte dell'odierna attrice.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto di tutte le domande di parte convenuta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento
(da € 2.000.001,00, a € 4.000.000,00, individuato avuto riguardo al decidum) con riconoscimento di tutte le fasi e già applicata, sui compensi così riconosciuti, la riduzione del 30% prevista dall'art. 4, co. 4, del d.m. cit. per l'assenza, nel caso di specie, di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
I compensi così liquidati devono, infine, essere distratti in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1342 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma pari ad € 2.034.590,44, oltre interessi legali in misura legale, decorrenti dal momento del pagamento sino al saldo effettivo;
• Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite da quest'ultima sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in complessivi € 17.267,60 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Spataro, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1342 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021;
promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo studio dell'avv. Giovanni Spataro, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice)
contro
:
(C.F. e P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Casacalenda (CB), al Vico Casone, 3, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Margerita Zezza, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte convenuta)
Oggetto: indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(d'ora in avanti: – premesso di aver sottoscritto, con la
[...] Parte_1 [...]
, odierna convenuta, solo in data 1° marzo 2018, un Controparte_1 accordo contrattuale ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, efficace retroattivamente sin dal 1° gennaio 2016
– ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
, chiedendo, previa declaratoria di non debenza di tutti gli importi
[...] erogati dall'attrice in favore della società convenuta quale remunerazione per le prestazioni sanitarie effettuate da quest'ultima nel periodo antecedente alla data di decorrenza dell'efficacia del contratto
(dal 02 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015), la condanna della società convenuta alla corresponsione,
a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., o, in subordine, a titolo di indennizzo ex art. 2041
c.c., della somma di € 1.707.075,94 (oltre interessi), pari agli importi versati dall' a Parte_1 copertura delle fatture emesse dalla società nel suddetto periodo, nonché della somma di € 327.514,50
(oltre interessi), pari agli importi versati dalla medesima azienda a titolo di adeguamento Parte_1 tariffario riferibile sempre al medesimo periodo.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_1 contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, per essere territorialmente competente il Tribunale di Larino, tenuto conto del luogo su cui insiste la sede legale della società convenuta (Casacalenda) e deducendo, quanto al merito della domanda, la non necessità della stipulazione di un contratto in forma scritta, attesa la natura della società convenuta, che costituirebbe, secondo la prospettazione di parte convenuta, una mera articolazione del dipartimento di salute mentale dell' impiegata, su commissione di quest'ultima, per erogare le Parte_1 prestazioni nel rispetto dei limiti quali-quantitativi economici fissati a livello regionale.
La società convenuta ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell' alla corresponsione, a titolo di Parte_1 indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., delle somme pari ad € 1.707.075,94 ed € 327.514,50, nonché, in via ulteriormente subordinata,
l'accertamento in merito al diritto della convenuta stessa di ritenere l'importo corrispondente all'adeguamento tariffario già percepito con riferimento all'annualità 2016, trattandosi di annualità oggetto di accordo contrattuale, con condanna, in ogni caso, dell' per lite temeraria, ai Parte_1 sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. Rigettata, in corso di causa, l'eccezione di incompetenza territoriale e concessi termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale nonché mediante escussione di tre testi di parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 12 marzo 2025, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
***
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla domanda di ripetizione di indebito.
Esaminando, nel merito, la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte attrice, si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
La norma contempla – come la rubrica della stessa, del resto, suggerisce – il cd. indebito oggettivo, ossia l'ipotesi in cui il debito non sussiste, in quanto del tutto privo di qualsivoglia causa di giustificazione.
Ebbene, per ritenere il pagamento non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: non deve, pertanto, esistere un rapporto di diritto al quale la legge conceda tutela e azione per ottenere coattivamente l'adempimento di quella prestazione che, invece, è stata erroneamente adempiuta.
Di conseguenza, integra l'indebito oggettivo il mero fatto, di per sé considerato, di un pagamento eseguito (e correlativamente ricevuto) senza causa.
Circa la ripartizione dell'onere della prova, si osserva che, secondo i principi generali valevoli in materia, e come chiarito, del resto, anche dalla Suprema corte, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (così, sul punto: Cass. civ. n. 30713/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice, sul presupposto dell'assenza di alcun contratto stipulato in forma scritta inter partes prima del 1° marzo 2018 – il quale, per espressa previsione contrattuale, ha dispiegato i propri effetti, retroattivamente, sino al 1° gennaio 2016 (cfr., in particolare, l'art. 10 del contratto, in atti) –, ha lamentato la natura asseritamente indebita dei pagamenti dalla stessa effettuati in favore della società convenuta: - sia a titolo di pagamento delle fatture da quest'ultima emesse per le prestazioni sanitarie effettuate dalla convenuta, in favore dell'odierna attrice, nel periodo antecedente alla data di efficacia del contratto e, concretamente, dal 2 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- sia a titolo di adeguamento tariffario per gli anni 2006-2016.
Ebbene, quanto all'avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda di ripetizione, lo stesso risulta provato dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice (v., in particolare, gli ordinativi di pagamento allegati all'atto di citazione), oltre a costituire circostanza da ritenersi del tutto pacifica tra le parti, in quanto non specificatamente contestata, né nell'an, né nel quantum, dalla stessa società convenuta.
Per quanto concerne, invece, la prova relativa alla mancanza di una causa giustificativa dei pagamenti effettuati dall'odierna attrice, occorre preliminarmente chiarire l'aspetto normativo e sostanziale sotteso all'esecuzione delle prestazioni sanitarie oggetto di commissione da parte della Parte_1
È opportuno premettere, al riguardo, che il d.lgs. n. 502/1992, teso al riordino della disciplina in materia sanitaria, ha sostituito il previgente regime di convenzionamento tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private con il sistema dell'accreditamento degli operatori privati secondo cui, come affermato dall'art. 8-bis del d.lgs. cit., “la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8- quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie”.
La normativa di riferimento presuppone, pertanto, che le Regioni abbiano il compito di individuare, con proprie delibere, i criteri per determinare i soggetti accreditati, i posti letto, il numero delle prestazioni erogabili e, infine, il livello di spesa sostenibile, mentre le singole aziende sanitarie, nel rispetto del piano sanitario predisposto dal governo regionale, abbiano il compito di curare la successiva attività di contrattazione con la struttura privata, giustificativa della futura erogazione della prestazione.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la società, odierna convenuta – come dalla stessa espressamente allegato (cfr., al riguardo, la comparsa di costituzione e risposta, in atti) –, è una comunità di riabilitazione psichiatrica, che opera in regime di accreditamento istituzionale con la Regione Molise.
In relazione alle strutture accreditate, le Sezioni unite della Suprema corte hanno, peraltro, e di recente, avuto modo di chiarire che, “come puntualizzato in svariate occasioni dal Consiglio di Stato, nel sistema dell'accreditamento, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate si articolano in una prima fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione, e in una seconda fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle in assenza della quale le e gli Enti del Servizio sanitario Pt_2 Pt_1 nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (art.
8-quater, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992)” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 35092/2023).
In particolare, prosegue la Suprema corte, “la fase dell'accordo trova la sua fonte normativa nel d.lgs.
n. 502/1992, art.
8-quinquies, che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che, al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 35092/2023 cit.).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, ne deriva che, in assenza di contratto, la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione non è tenuta a pagare la relativa remunerazione per le prestazioni eventualmente erogate.
Del resto, le aziende sanitarie – che, dal punto di vista della loro natura giuridica, sono da considerarsi quali enti pubblici economici, che possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità –, in quanto qualificabili come “organismi di diritto pubblico” ai sensi del Codice dei contratti pubblici, devono pur sempre rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, anche in tema di forma scritta del contratto (in tal senso: Cass. civ. n. 24640/2016).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che, in assenza di alcun contratto stipulato in forma scritta prima del 1° marzo 2018 (circostanza, anch'essa, pacifica tra le parti, in quanto mai contestata dalla stessa parte convenuta), applicabile retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2016, deve ritenersi del tutto mancante, in radice, il titolo giustificativo dei pagamenti effettuati per le prestazioni erogate nel periodo antecedente alla data di efficacia del contratto per come retroattivamente stabilita, con la conseguenza per cui gli importi versati dall' a titolo di Parte_1 pagamento delle fatture emesse dalla nel periodo compreso tra Controparte_1 il 2° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 (pari ad € 1.707.075,94), nonché a titolo di adeguamento tariffario per gli anni 2006-2016 (pari ad € 327.514,50), per un importo versato complessivamente pari ad € 2.034.590,44, devono essere restituiti.
Né, del resto, tale conclusione può essere scalfita dal disposto di cui all'art. 2034 c.c., norma ai sensi della quale – com'è noto – “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali”, come se il pagamento spontaneo delle fatture emesse dalla società convenuta e dell'adeguamento tariffario costituisse l'adempimento di un'obbligazione naturale. Come chiarito, infatti, dalla Suprema corte, “nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l'irripetibilità ai sensi dell'art.
2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell'ente medesimo” (così: Cass. civ., Sez. unite, n.
26650/2016).
Deve, quindi, trovare accoglimento la domanda spiegata in via principale da parte attrice, con conseguente condanna della società, odierna convenuta, al pagamento della somma pari a complessivi
€ 2.034.590,44 (di cui € 1.707.075,94 quale remunerazione delle fatture ed € 327.514,50 quale adeguamento tariffario).
Su tale somma decorrono, altresì, gli interessi legali in misura legale, decorrenti dal pagamento sino al saldo effettivo, non potendosi affermare, nel caso di specie, la buona fede (intesa come ignoranza incolpevole circa il fatto che il pagamento non fosse dovuto) dell'accipiens (sul punto, v. funditus infra), ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Sulle domande di parte convenuta.
Sono, invece, infondate – e, pertanto, devono essere rigettate – le domande spiegate in via riconvenzionale, nonché in via subordinata, dalla società convenuta.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, con riferimento, innanzitutto, alla domanda di corresponsione dell'indennizzo, l'art. 2041 c.c. – norma di chiusura, espressiva del principio generale vigente nel nostro ordinamento, in base al quale non sono ammessi spostamenti patrimoniali che non siano giustificati causalmente – elenca i presupposti per l'esperimento dell'azione ivi prevista, che sono, in particolare:
• l'arricchimento di un soggetto;
• la diminuzione patrimoniale di un altro soggetto;
• l'unicità del fatto causativo dell'arricchimento e dell'impoverimento;
• la mancanza di causa giustificativa dell'arricchimento e dell'impoverimento.
Ebbene, tali presupposti – secondo le regole generali – devono essere tutti puntualmente allegati e provati dalla parte che agisce.
Parte convenuta, invece, nel caso di specie, si è limitata a richiedere, a titolo di indennizzo, il pagamento della medesima somma pari ad € 2.034.590,44, corrispondente al corrispettivo tariffario
(comprensivo dell'adeguamento) delle prestazioni eseguite.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, che gli esatti contorni della nozione di impoverimento sono stati definitivamente delineati dalla Suprema corte, la quale, sin dalla pronuncia a Sezioni unite n.
23385/2008 – avente ad oggetto, peraltro, proprio un'azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della pubblica amministrazione, conseguentemente all'assenza di un valido contratto di appalto –, ha definitivamente chiarito che “l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
La Suprema corte, del resto, ha, negli anni, progressivamente assunto un atteggiamento di maggior rigore relativamente all'onere probatorio richiesto in capo al soggetto che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti di una pubblica amministrazione, censurando la prassi di conferire incarichi e forniture in violazione delle regole dell'evidenza pubblica, poi remunerati mediante il ricorso alla regola dell'indebito arricchimento (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
La Suprema corte ha precisato, in particolare, che il ricorso al corrispettivo previsto per l'appalto quale metodo di calcolo dell'indennizzo costituisce “una mera finzione del tutto inaccettabile una volta stabilita la nullità dell'incarico o dell'appalto che costituisce la conditio sine qua non della loro applicazione” (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 23385/2008).
Non è possibile, in altri termini, “trasformare l'azione restitutoria in un meccanismo rivolto ad assicurare il “giusto corrispettivo” dell'incarico o dei lavori eseguiti e comunque, più in generale, per garantire gli effetti sostanziali dell'azione contrattuale attraverso l'artificio di valutazione parametriche”; ne deriva che “la depauperazione di cui all'art. 2041 c.c. deve comprendere, come già affermato dalla lontana Cass. 1471/1965, tutto quanto il patrimonio ha perduto (in elementi ed in valore) rispetto alla propria precedente consistenza, ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera, della fornitura o della prestazione, non percepito” (in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 23358/2022 cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte convenuta ha richiesto all' esattamente il Parte_1 corrispettivo tariffario delle prestazioni effettuate, in favore della stessa, in assenza di contratto, di talché, in assenza di prova circa l'entità dell'impoverimento cui commisurare il ristoro, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, alla domanda di condanna, della stessa parte convenuta, al risarcimento del danno cd. “da contatto sociale” dalla stessa subito, ossia derivante dal comportamento asseritamente illegittimo dell' , si osserva che tale fattispecie di responsabilità presuppone pur Parte_1 sempre la sussistenza di un affidamento legittimo (reasonable) in capo al privato, laddove invece, nel caso di specie, non può ritenersi che la società convenuta abbia riposto un affidamento legittimo e, quindi, incolpevole, in ordine alla remunerazione delle prestazioni effettuate in favore dell' prima della stipulazione in forma scritta del contratto, con la conseguenza per cui, Parte_1 come già osservato, la stessa non era obbligata a effettuare le proprie prestazioni in favore dell' né quest'ultima era obbligata a remunerarle (circostanze tutte note alla società Pt_1 convenuta o, comunque, dalla stessa conoscibili mediante l'ordinaria diligenza).
Del resto, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte al riguardo, “il principio dell'affidamento – pur essendo astrattamente idoneo, ricorrendo determinate ulteriori circostanze, a fondare una pretesa risarcitoria – non può certo supplire alla mancanza di un contratto scritto tra
P.A. e privato, a meno di non voler stravolgere l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità […] la quale, in tema di prestazioni sanitarie, ha sempre ritenuto che il passaggio dal regime di convenzionamento esterno a quello dell'accreditamento non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, rimasto di natura sostanzialmente concessorio, con la conseguenza che non può essere posto alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie […] al di fuori di singoli e specifici contratti presupponenti la forma scritta ad substantiam” (così: Cass. civ. n. 22919/2025; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ. n.
22887/2024).
Quanto, infine, alla domanda ulteriormente subordinata di parte convenuta, volta ad “accertare e dichiarare il diritto della convenuta a ritenere l'importo corrispondente all'adeguamento tariffario già percepito con riferimento all'annualità 2016”, “trattandosi di annualità oggetto di accordo contrattuale ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992”, anch'essa deve essere rigettata per le medesime ragioni già esplicitate, in quanto le uniche tariffe applicabili e remunerabili nel caso di specie relativamente all'anno 2016 sono quelle pattuite con il contratto stipulato in data 1° marzo 2018, con riferimento alle quali la parte convenuta non ha lamentato, in alcun modo, il mancato pagamento da parte dell'odierna attrice.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, l'integrale rigetto di tutte le domande di parte convenuta.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento
(da € 2.000.001,00, a € 4.000.000,00, individuato avuto riguardo al decidum) con riconoscimento di tutte le fasi e già applicata, sui compensi così riconosciuti, la riduzione del 30% prevista dall'art. 4, co. 4, del d.m. cit. per l'assenza, nel caso di specie, di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
I compensi così liquidati devono, infine, essere distratti in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1342 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma pari ad € 2.034.590,44, oltre interessi legali in misura legale, decorrenti dal momento del pagamento sino al saldo effettivo;
• Condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite da quest'ultima sostenute per l'odierno giudizio, che si liquidano in complessivi € 17.267,60 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Spataro, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo