Art. 42.
Il Ministro per l'interno provvedera', entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sara' composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.
Il Ministro per l'interno provvedera', entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sara' composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.