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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 745/2024
Verbale di udienza del 04/12/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. MANFREDI MATTEO
Per la parte appellata è comparso l'avv. PELLEGRINI MANUELA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Manfredi precisa come da note di trattazione del 13.10.2025, precisando che la richiesta di altrui condanna alle spese di lite inerisce entrambi i gradi di giudizio;
L'avv. Pellegrini si riporta alle conclusioni di cui alle note di trattazione del 16.10.2025, richiamando, ai fini della irrilevanza delle conclusioni della CTU, la giurisprudenza formatati sull'art. 145 Codice della Strada in cui viene evidenziato che l'elemento fondamentale per ritenere violata la norma è quello della massima prudenza;
questione assai diversa da quelle sottese alle vertenze civilistiche relative alla responsabilità in ordine alla causazione del danno;
il sig. oltre a non aver tenuto una condotta CP_1
prudente, non si è attivato per richiedere l'installazione di uno specchio sulla pubblica via, né tanto meno per eliminare la siepe idonea ad ostacolare la visuale.
Il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 745/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nato a Massa (MS) il [...], in [...] e nella sua qualità di Parte_1
legale rappresentante della con sede in Massa (MS) Via Controparte_2
Bottaccio nr. 15 – p. iva (cfr. visura camerale) proprietaria del veicolo tg. P.IVA_1
GK010JD, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Manfredi;
appellante nei confronti di
, C.F. , in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Massa, via Porta Fabbrica, 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
FR AN e AN Pellegrini appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 59\2024, depositata in data 5.04.2024;
Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI DI FATTO
1. Il sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 59/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Massa il 14.03.2024, depositata il 5.04.2024, che ha confermato il verbale della Polizia Municipale del Comune di Massa n. 2023/A302 R.C.A. 3161 del pagina 2 di 12 20.2.2023, avente ad oggetto l'accertamento e la contestazione della violazione dell'art. 145 comma 6 e comma 10 del Codice della Strada. In particolare, l'appellante ha dedotto che: 1) il giorno 11.02.2023, alle ore 18:12 circa, mentre si apprestava ad uscire dalla proprietà privata di via Bottaccio n. 15, alla guida del veicolo Ford Ranger tg.
GK010JD (appartenente alla società in accomandita semplice di è CP_2 Parte_1
stato urtato violentemente dal veicolo, tg. FE855DA, di proprietà e condotto dal sig.
, che procedeva con direzione monti – mare;
2) la responsabilità del CP_4
sinistro è ravvisabile esclusivamente in capo al sig. 3) l'incidente, infatti, è CP_4
avvenuto in via Bottaccio, una strada a senso unico in cui il limite di velocità è di 20 km/h, e in cui è presente anche un dosso dissuasore, pochi metri prima del cancello di uscita del civico n. 15; 4) il sig. ignorando tali previsioni, stava procedendo a CP_4
forte velocità e, in concomitanza dell'impatto, non ha effettuato alcuna frenata, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato alla Polizia Municipale;
5) il medesimo, inoltre, non si è accorto degli anabbaglianti accesi del Ford Ranger, che essendosi parzialmente immesso nella carreggiata, ne stava già impegnando una parte;
il veicolo
Ford Ranger, condotto dal sig. era fermo e, considerato il buio dovuto all'ora CP_1
tarda, le luci erano ben visibili contro la recinzione antistante;
6) l'appellante non poteva comportarsi diversamente per accedere al flusso di circolazione, avendo adottato ogni precauzione possibile in relazione alla conformazione della strada, della proprietà privata e delle condizioni di tempo e luogo;
7) il sig. ha dichiarato alla Polizia CP_4
Municipale di aver tentato di frenare, pur non essendo rimaste al suolo tracce di frenata e, inoltre, il suo veicolo ha colpito quello dell'appellante con una forza tale da farlo slittare in avanti di alcuni metri, pur essendo quest'ultimo un veicolo molto pesante
(2.245 kg a secco) provocandogli quasi 10 mila euro di danni;
9) la Polizia Municipale non ha contestato immediatamente alcuna sanzione amministrativa al sig. ma lo CP_1
ha fatto solo con verbale del 20.02.2023, diversi giorni dopo l'accaduto, dopo aver visionato le videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza che gli sono state trasmesse dall'appellante in data 16.02.2023; 10) la sentenza n. 59/2024, emessa dal
Giudice di Pace nell'ambito del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, è pagina 3 di 12 da ritenersi viziata: i) “per violazione degli artt. 200 e 201 CdS, per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per eccesso di potere, per violazione dei principi di correttezza e buona fede”; è stato infatti trascurato l'obbligo di contestazione immediata del sinistro, non risultando adeguatamente illustrate le ragioni del differimento;
ii) a fronte dell'omessa ed erronea valutazione della documentazione in atti, l'omessa motivazione su fatti decisivi e la falsa applicazione degli artt. 140 e 145 CdS;
il Giudice di Pace, invero, ha riconosciuto di aver esaminato solo il verbale impugnato e la relazione sui rilievi del sinistro, documenti provenienti dalla Polizia Municipale di Massa, non motivando né sulla decisione di rigetto, né sulle ragioni dell'inidoneità delle difese del ricorrente;
iii) stante l'assenza ingiustificata di attività istruttoria, e, dunque, la violazione degli artt. 420, 421 e 429
c.p.c. e la lesione del diritto di difesa. Sulla scorta di quanto sopra, l'appellante ha così concluso: “Il Sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, come in epigrafe assistito, rappresentato e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Tribunale Controparte_5
di Massa Carrara in funzione di Giudice dell'Appello, adottato ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno ed eventualmente ammesse le istanze istruttorie dedotte, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni esposte nei motivi di appello, in riforma dell'impugnata sentenza nr. 59/2024 del Giudice di Pace di Massa, Voglia dichiarare illegittimo, ingiusto, errato e non provato e, per
l'effetto, annullare, il verbale di contestazione n. 2023/A302 RCA 3161 del 20.02.2023, per tutti
i motivi sopraesposti e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, né notificati, con ogni conseguenza di legge anche in punto di soccombenza. Con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso costi di CTU e CTP, attesa anche la manifesta fondatezza del ricorso in opposizione ed il comportamento temerario del dimostratosi privo di Controparte_3
qualsivoglia difesa fattuale e giuridica”.
2. Con comparsa depositata in data 21.06.2024 si è costituita in giudizio la parte appellata, deducendo che: 1) in data 11/2/2023, alle ore 18.30, il sig. alla Parte_1
guida del Ford Ranger di proprietà della Soc. ELIA di CA UC & C. Sas, si è immesso nella Via Bottaccio dalla proprietà privata del civico 15, omettendo di arrestare la marcia e di dare la precedenza al veicolo che stava percorrendo la strada pubblica;
2) dopo la collisione è sopraggiunta sul posto una pattuglia della Polizia pagina 4 di 12 Municipale, che ha compiuto i rilievi foto-planimetrici del caso e ha acquisito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti nel sinistro;
3) nei giorni successivi, gli agenti hanno quindi esaminato i rilievi svolti e, in data 13.02.2023, hanno raccolto presso il Comando la testimonianza del sig. ; 4) redatta la relazione dell'incidente, sulla base Testimone_1
dell'attività svolta, col verbale n. 2023/A302 R.C.A. 3161 del 20.02.2023 è stato elevata la sanzione oggetto del giudizio nei confronti di 5) è stata contestata la Parte_1
violazione dell'art. 145, commi 6 e 10, CdS, in quanto l'appellante ha omesso di dare la precedenza mentre usciva da un luogo non soggetto a pubblico passaggio per immettersi nella via pubblica, rimanendo coinvolto nel sinistro sopra descritto;
6) nel verbale è stato chiarito che non era stato possibile contestare immediatamente la violazione perché essa era “emersa a seguito dell'esame dei rilievi effettuati in occasione di incidente stradale ed erano necessari ulteriori accertamenti e verifiche”; 7) il sig. ha formulato CP_1
opposizione nei confronti del predetto verbale con ricorso del 30.03. 2023; 8) all'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice di Pace, in data 26.10.2023, il rappresentato dal Comandante della P.M., dott. ha Controparte_3 Persona_1
depositato una comparsa di risposta con cui ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto;
9) con sentenza n. 464 del 5.04.2024 il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione; 10) in data 09.05.2024 è stato notificato il ricorso in appello;
11) il primo motivo è infondato, in quanto ogniqualvolta sussistano ragioni – la cui fondatezza viene discrezionalmente apprezzata dagli agenti accertatori – per non effettuare immediatamente la contestazione, questa può essere rinviata purché nel verbale vengano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, cosa che nel caso di specie è stata fatta;
12) in particolare, in questo caso, è occorsa una riflessione tesa ad un migliore interpretazione dei rilievi compiuti, anche per “garantire la completezza della contestazione ed assicurare l'esercizio del diritto di difesa da parte del contravventore”; 13) il secondo e terzo motivo risultano parimenti infondati, poiché il
Giudice di Pace, nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ha sinteticamente dato contezza del fatto che l'esame del verbale e della relazione, con i relativi allegati, è stato sufficiente per ravvisare la fondatezza della sanzione comminata;
14) in proposito, pagina 5 di 12 dall'esame della documentazione fotografica si nota con chiarezza che il veicolo condotto dall'appellante, nell'uscire dalla proprietà privata, ha invaso la carreggiata senza tenere conto del sopraggiungere della vettura sulla strada pubblica;
15) è ininfluente la velocità dell'altro veicolo coinvolto (che rileva, piuttosto, nell'ottica di un risarcimento civilistico, ovvero di una contestazione amministrativa di mancato rispetto del limite di velocità al conducente: fini cioè estranei al presente giudizio); 16) la manovra posta in essere dal sig. pertanto, non doveva neppure essere Parte_1
intrapresa, non essendo possibile completarla senza arrecare intralcio alla circolazione pubblica. Tutto ciò premesso, la parte appellata ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza del giudice di pace di Massa n. 464/2024, con conferma del verbale impugnato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
3. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 4.12.2025, è intervenuta la discussione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Muovendo dallo scrutinio dal primo motivo di gravame, vale anzitutto evidenziare che dal combinato disposto degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada si deduce che la contestazione della violazione delle norme stradali debba essere immediatamente effettuata nei confronti del trasgressore, a meno che ciò non risulti possibile;
in tal caso, occorre che il verbale contenente la contestazione sia notificato al trasgressore entro 90 giorni dall'accertamento e contenga, oltre agli estremi precisi e dettagliati della violazione, anche l'indicazione delle ragioni alla base dell'impossibilità di contestazione immediata, essendo previste peculiari ipotesi di deroga.
Si tratta di elenco non tassativo di guisa che, come specificato anche dalla Suprema
Corte, è sufficiente che la circostanza impeditiva emerga dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logicità. La Cassazione si è pronunciata più volte sul punto, affermando che “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite pagina 6 di 12 dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04
n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.)” (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza del 11 aprile 2018, n. 18023; in senso conforme, cfr. Cass. civ.
10097/2023).
Per quanto propriamente attiene al caso di specie, dal verbale di contestazione allegato emerge la seguente motivazione: “la contestazione immediata non è stata possibile perché la violazione è emersa a seguito dell'esame dei rilievi effettuati in occasione di incidente stradale ed erano necessari ulteriori accertamenti e verifiche”.
La predetta motivazione, seppur estremamente sintetica, appare esente da profili di illegittimità. Difatti, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata, la Polizia Municipale di Massa, intervenuta sul luogo del sinistro, ha ravvisato la necessità di procedere ad un esame più approfondito dei riscontri effettuati nell'immediatezza del fatto e, soltanto dopo aver preso una migliore cognizione del materiale acquisito, si è pronunciata circa la responsabilità del sig. In particolare, CP_1
gli agenti accertatori hanno esaminato le risultanze del caso, raccogliendo anche la testimonianza dell'odierno appellante presso il Comando, in data 13.02.2023 e visionando le videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza trasmessegli dal sig. stesso il giorno 16.02.2023. In quest'ottica, pertanto, appare sufficiente e logica CP_1
la motivazione resa dagli agenti accertatori, i quali, disponendo di tutto il materiale necessario per uno scrutinio più attento delle dinamiche dell'incidente solo il
16.02.2023, hanno provveduto ad irrogare la sanzione nei giorni seguenti.
A sostegno della superiore tesi, peraltro, gioca anche la circostanza che, in questa sede, si è riscontrata la necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio onde chiarire determinate dinamiche tecniche inerenti al sinistro: ciò lascia dedurre, a maggior ragione, che, nell'immediatezza del fatto, non fosse possibile per gli agenti avere ben chiaro l'atteggiarsi della vicenda, rendendosi necessario quell'esame più approfondito dei riscontri che è alla base del differimento della contestazione stessa.
Il primo motivo di gravame, dunque, deve essere rigettato.
pagina 7 di 12 2. Con il secondo motivo di gravame parte appellante ha lamentato l'omessa e\o erronea valutazione della documentazione in atti, l'omessa motivazione su fatti decisivi e la falsa applicazione degli artt. 140 e 145 del Codice della Strada.
In particolare, l'art. 140 C.d.S. prevede una regola generale per cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale, di guisa che se ne salvaguardi la sicurezza.
Gli articoli seguenti prevedono poi specifiche norme comportamentali che i singoli devono tenere per conseguire tale scopo. Segnatamente, per quanto di peculiare interesse, l'art. 145 C.d.S. sancisce le regole riguardanti la precedenza, prevedendo, al comma 6, che “negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno
l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
Sempre in termini generali, occorre poi evidenziare che la prova della violazione contestata spetta esclusivamente alla Pubblica Amministrazione. E ben vero, in numerose sentenze del giudice di legittimità è stato ribadito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.: grava, perciò, sull'Amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, mentre non può essere chiesto al soggetto sanzionato che li abbia contestati di provarne l'inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'altra parte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza del 22.12.2024, n. 30148 e Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza del 22.11.2023, n. 10097).
3. Tanto premesso, nella fattispecie in rilievo gli agenti accertatori hanno contestato al sig. che: “il conducente del veicolo sopra indicato il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 18:30, CP_1
immettendosi in via bottaccio da luogo non soggetto a pubblico passaggio, (da cancello di civile abitazione) non ottemperava all'obbligo di arrestarsi e dare precedenza ai veicoli circolanti sulla suddetta via rimanendo coinvolto in sinistro stradale con veicolo che procedeva su via bottaccio con direzione monti-mare. violazione redatta di ufficio a seguito di revisione della dinamica del sinistro”.
In termini maggiormente esplicativi, nella Relazione di incidente stradale (v. fascicolo di primo grado di parte appellata, pagg. 10-12) si rinviene la seguente motivazione: “Lo pagina 8 di 12 scrivente, sulla base di quanto constatato ed appreso, provvedeva ai rilievi foto-planimetrici concernenti:
l'area interessata al sinistro;
il punto d'investimento; la posizione statica dei veicoli coinvolti;
i danni visibili riportati dai veicoli coinvolti;
le caratteristiche della località. Il materiale di cui trattasi si trova depositato presso l'archivio di questo Comando. [...] Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/6 comma del Decreto Legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Il conducente del veicolo sopra indicato, il giorno 11 febbraio 2023, alle ore 18:30, immettendosi in via bottaccio da un fuogo non soggetto a pubblico passaggio (da cancello di civile abitazione), non ottemperava all'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla suddetta via, rimanendo coinvolto in sinistro stradale con veicolo che procedeva su via Bottaccio con direzione monti-mare. Violazione redatta di ufficio a seguito della revisione della dinamica del sinistro”.
Tanto ha indotto il giudice di prime cure a “concludere per la sussistenza della violazione della norma contestata”.
4. Sennonché, le predette risultanze sono state oggetto di approfondito scrutinio tecnico nell'ambito del presente giudizio, ove è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il perito ha rilevato che “quando il Ford Ranger è arrivato al limitare della proprietà privata, prima di entrare in via Bottaccio, si è arrestata 3,5 secondi per poi iniziare lentamente l'ingresso e la successiva svolta a destra”; tanto, procedendo con le luci anabbaglianti accese: circostanza rilevante in quanto ciò rendeva il veicolo visibile ai fruitori della pubblica via, essendo l'incidente avvenuto in periodo notturno.
Il consulente ha inoltre rilevato, tramite l'esame del video registrato dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione del sig. che la VW Polo è sopraggiunta sul luogo ad CP_1
una velocità non inferiore ai 38 km/h, motivo per cui quando il conducente, sig.
si è accorto dell'ostacolo, non ha potuto effettuare una frenata d'emergenza, CP_4
non disponendo dello spazio necessario.
Nel rendere i chiarimenti richiesti circa la portata dell'elaborato, infine, il perito ha specificato che: i) “La ricostruzione grafica del Ford Ranger in posizione prima di immettersi nella pubblica via dimostra che, senza avanzare con la parte anteriore oltre la linea di demarcazione tra la pagina 9 di 12 competenza del civico 22, non fosse possibile vedere l'arrivo di alcun veicolo dalla sua sinistra in quanto le siepi e il muro di cinta ne ostruiscono la visuale”; ii) “Nel capitolo dedicato al calcolo della velocità della Polo (pag. 25 della relazione) si arriva alla conclusione che questa ha avuto una velocità media di
39 km/h in una strada con limite di 20 km/h; iii) “Nel capitolo del tempo di immissione del Ford
Ranger (pag. 28 della relazione) si è dedotto che questo è stato di 2,2 sec.”; iv) “A 39 km/h la Polo,
2,2 secondi prima dell'urto era a 24 metri circa dal punto di impatto”; v) “un veicolo illumina il tratto di strada che è posto alla sua marca per una lunghezza di non più di 15/18 metri e quindi, quando il
inizia la manovra di immissione non ha modo neanche di percepire l'asfalto illuminarsi in CP_1
prossimità del proprio passo carraio”; vi) “l'immissione è con svolta a destra e quindi l'attenzione del
si focalizza dalla parte opposta rispetto all'arrivo della VW Polo”. Logico corollario di CP_1
quanto precede è quindi, a parere del CTU, la conclusione secondo cui: “Il non CP_1
avrebbe potuto né vedere né percepire l'arrivo della VW Polo perché il muro di cinta ne oscurava la sagoma e perché l'ampiezza dell'illuminazione, emessa dai proiettori anabbaglianti di quest'ultima, non era ancora arrivata in prossimità del passo carraio del civico 22 di via Bottaccio”.
Questo magistrato non ha ragione di disattendere le conclusioni del proprio ausiliario, in quanto congruamente argomentate, a fronte dei chiarimenti intervenuti, ed esenti da vizi di ordine logico-giuridico.
5. In definitiva, deve escludersi che il abbia offerto la prova, a suo Controparte_3
carico, circa l'infrazione da parte del sig. delle prescrizioni di cui all'art. 145, CP_1
commi 6 e 10, del Codice della Strada, emergendo più di un riscontro che l'utente della strada abbia tenuto una condotta prudente compatibilmente con la conformazione dei luoghi e l'incedere dell'altro veicolo. Non appare dimostrato - e, ancora prima contestato nel verbale di accertamento e\o nel rapporto di incidente, nonché negli scritti difensivi del (nel rispetto delle preclusioni di legge) - che Controparte_3
l'assenza di uno specchio o di altra installazione sulla pubblica via, funzionale ad evitare episodi come quello di che trattasi, risulti imputabile alla colpevole inerzia del sig.
(circostanza emersa solo in sede di discussione) e non invece al contegno CP_1
dell'Ente pubblico. Il che vale anche per ciò che attiene la conformazione della proprietà dell'appellante, non essendo stato contestato al momento dell'irrogazione pagina 10 di 12 della sanzione, né tempestivamente dedotto in giudizio, che siano ravvisabili delle irregolarità urbanistico-edilizie e\o nella manutenzione della proprietà privata, rilevanti nell'ottica dello scrutinio della condotta tenuta dall'utente della strada nel caso di specie.
Da ciò non può che discendere l'illegittimità della sanzione irrogata.
L'appello, pertanto, merita accoglimento, risultando assorbito lo scrutinio dell'ultimo motivo di gravame.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., dovendosi dare conto che, in accordo al consolidato orientamento di legittimità, “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass., 1717 del 2017)” (cfr. Cass. civ. Sez. lav. n. 21533/2025). Alla luce dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché della complessità della stessa e dell'attività processuale svolta, le spese di lite si liquidano, per ciò che attiene il giudizio di primo grado, in € 346,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
mentre, in relazione al presente giudizio, in € 662,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. Le spese di consulenza tecnica, infine, devono essere poste in capo alla parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Massa n. 59\2024, pubblicata in data 5.4.2024 e, in integrale riforma della stessa, annulla il verbale di accertamento del n. 2023/A302 Controparte_3
R.C.A. 3161 del 20.02.2023;
pagina 11 di 12 2) CONDANNA il a rifondere in favore di le Controparte_3 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado che si liquidano in € 346,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio, nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano in € 662,00 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto in capo al
. Controparte_3
Così deciso in Massa, in data 4.12.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria, e redatta con la collaborazione della dott.ssa Nella
Alberti tirocinante ex articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013,
n. 98.
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