Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8410 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . A 1 I OGGETTO: / N Z 4 0 84 1 0 /0 2 . P Contenzioso / A 6 R diTributario. Sentenza R A 2 T secondo grado/ricorso per T . S L R I cassazione/proposizione e U . L G P notifica solo nei confronti di B A . I E . D periferico delUfficio R B R L Ministero delle A T E A Finanze/conseguenza/inammi A T D I D ssibilità 1 I R S 3 E E 1 N REPUBBLICA ITALIANA E T T . S N A M I E A S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 019157/1999 SEZIONE TRIBUTARIA Cron. 23301 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 21.02.2002 Presidente rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone Dott. Paolo Giuliani Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da: De OT CA, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, anche disgiuntamnte, dagli avv. Mauro Capuzzo di Pordenone e Marina Iacobelli di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Veneto n.95( studio Lucente e Valobra) ricorrente
Contro
Ufficio delle Imposte Dirette di GL ( Treviso) 847 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.242/15/98, depositata in data 25.08.1998 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal presidente dott. Ebner;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di GL notificava a De OT CA, esercente attività commerciale, distinti avvisi di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati ai fini PE ed IL per gli anni 1989 e 1990. Successivamente, notificava alla stessa un avviso di mora avente ad oggetto il pagamento delle maggiori imposte, oltre accessori. Il ricorso proposto dalla De OT contro tali atti veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 195/1/1996. I primi Giudici ritenevano priva di efficacia probatoria, in senso favorevole alla contribuente, la documentazione dalla stessa prodotta in giudizio. L'appello proposto dalla De OT veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n.242/15/98,depositata il 25.8.1998. I Giudici di appello ritenevano per un verso priva di rilevanza, perchè frutto di un accordo simulatorio, la documentazione ( contratti di mutuo stipulati dalla De TO con dei familiari) prodotta dall'appellante; per l'altro, che la C.T.P. fosse incorsa in errore quanto alle effettive dimensioni di un'immobile ad uso abitazione di proprietà della De OT (immobile assunto dall'Ufficio,unitamente ad altre accertate disponibilità patrimoniali,ad indice di una maggior capacità contributiva della stessa De OT). Pertanto,in parziale accoglimento dell'impugnazione, la CTR riduceva del 20% l'imponibile accertato e le corrispondenti imposte. Ricorre per cassazione la De OT con sei mezzi di gravame. L'Amministrazione Finanziaria intimata( Ufficio II.DD. di GL) non si è costituita. Motivi della decisione La ricorrente, richiamandosi agli atti e documenti dei pregressi gradi di giudizio,ha enunciato sei motivi di ricorso(riservandosene l'eventuale più estesa illustrazione) del seguente tenore : 1) violazione in punto mancata applicazione dell'art.2,comma 2 DM 10.9.1992 relativamente ai cespiti aziendali;
2) violazione in punto mancata applicazione art.20 DPR 636/72 relativamente alla erronea valutazione della superficie dell'immobile," con conseguente annullabilità degli atti impositivi"; 3) mancata applicazione dell'art.38 comma quinto DPR 600/73; 4) mancata applicazione dell'art.32 comma terzo DPR 600/73; 5) erronea applicazione dell'art.41 bis comma secondo DPR 600/73,in presenza di contribuente in regime di contabilità ordinaria;
6) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alla valutazione della rilevanza dei mutui privati. Ritiene il Collegio che l'esame delle censure peraltro inammissibili in quanto formulate genericamente( soltanto enunciate), prive di un benchè minimo sviluppo di ordine fattuale e logico occorrente al fine di valutarne la reale rilevanza e comunque già dalla loro enunciazione non risultanti in sicura diretta relazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata - sia precluso in considerazione dell'erroneo esercizio dell'azione oltre che nella mancata rituale instaurazione del contraddittorio. Invero,come si ricava in modo inequivoco dal testo del ricorso e dalla sua notificazione, risulta proposto( nonché notificato) unicamente nei confronti dell'Ufficio Finanziario periferico( nella specie Ufficio delle II.DD. di GL),privo - come è pacifico, atteso il consolidato orientamento di legittimità al riguardo ex plurimis,di recente,Cass. 1099/2002;456/2002 - della necessaria rappresentatività esterna, riconosciuta dal vigente contenzioso agli Uffici periferici solo nei giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie(cfr.artt.10 e 11 D.Lgs.vo 546/1992). Laddove, il ricorso per cassazione deve invece essere proposto dal o nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del ministro in carica e, nell'ipotesi - come quella di specie - in cui l'Amministrazione Finanziaria sia la parte intimata, deve essere notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato,ai sensi dell'art. 11 del R.D. 30.10.1933 n.1611. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso, conformemente alla richiesta del P.G.,deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 Il Presidente estensore ifferen IL CANCELLIERE C1 2002LERIA DEP 13 GIU, 2002 LERIA Innocenzo Battista Ogg: ERE C1 attista ESENTE DA REGISTRAZIONE A! SENS' DEL ... 764 986 131 TAB. ALL. B N 5