Sentenza 14 novembre 2002
Massime • 1
È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l'espressione "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422" utilizzata nell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione.
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni unite una rilevante questione sul termine per laAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata in allegato (clicca sotto su downoload documento per scaricarla), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha dovuto affrontare un annoso problema interpretativo, in merito al termine ultimo per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare - con decisione poi ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte d'appello - aveva ritenuto tardiva la richiesta di rito speciale, presentata dall'imputato, dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero (art. 421, comma 3, c.p.p.). La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, assumendo che la decisione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 14/11/2002
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 890
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 15778/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LO AR, n. 26/10/47 a Palermo e LO GI, n. 10/5/68 a Palermo;
avverso la sentenza emessa il 23/1/02 dalla Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Favalli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Rizzo che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 17/10/00 il Tribunale di Palermo ha dichiarato LO AR colpevole di violazione dell'art.416-bis C.P. (capo 1A) per concorso esterno nell'organizzazione criminale denominata "Cosa nostra", di violazione dell'art. 416 C.P. (capo 3A) per avere promosso e diretto un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di contrabbando di tabacchi e di concorso in violazione continuata dell'art. 2 legge 18/1/94 n. 50 (capo 3B) e lo ha condannato a 8 anni di reclusione;
ha dichiarato inoltre il di lui figlio LO GI colpevole di avere fatto parte della associazione di cui al capo 3A e di concorso in episodi di contrabbando, e lo ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione.
La decisione di primo grado è stata parzialmente riformata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 23/1/02 che ha assolto il LO AR dall'imputazione di cui al capo 1A (art. 416-bis C.P.) e ha rideteminato la pena nei sui confronti, per i residui reati di cui ai capi 3A e 3B, in 6 anni di reclusione ed ha ridotto la pena per il LO GI a 1 anno e 8 mesi di reclusione, concedendo a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso la sentenza della Corte di appello il comune difensore dei due imputati ha proposto ricorso per Cassazione con il quale si duole, per entrambi, che non sia stata riconosciuta la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P., e ciò malgrado la Corte stessa avesse ritenuto ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. sulle richieste di essere giudicata con rito abbreviato che i suoi assistiti avevano presentato nell'udienza preliminare del 9/3/99. Contesta il ricorrente la validità della ragione per cui il giudice di secondo grado ha negato la diminuente, e cioè che le richieste di giudizio abbreviato si beddano considerare tardive per essere state avanzate già il P.M. aveva formulato le sue conclusioni chiedendo il rinvio a giudizio degli imputati, e sostiene invece che l'espressione "fino a che non formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422" usata dall'art. 438 comma 2 C.P.P. (identica a quella usata dall'art. 439 comma 2
vigente all'epoca in cui si tenne l'udienza preliminare) deve intendersi nel senso che il termine finale per esercitare tale facoltà è il momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, la discussione prevista dall'art. 421 comma 2 C.P.P.. Nel ricorso vi è inoltre doglianza per il LO AR in ordine all'entità della pena/base e per il LO GI in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Queste ultime censure sono prive di fondamento, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sia il trattamento sanzionatorio riservato al LO AR evidenziandone la posizione apicale nell'ambito dell'imponente traffico di contrabbando, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche al LO GI, correttamente giustificata con la sostanziale gravità dei fatti cui il predetto ha preso parte e con l'assenza di giustificative manifestazioni di resipiscenza.
Merita invece accoglimento il primo motivo di ricorso, riguardante il diniego a entrambi gli imputati della diminuente processuale di cui all'art. 442 C.P.P.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la richiesta di giudizio abbreviato dagli stessi presentata, alla stregua della disciplina del rito anteriore alla legge 16/12/99 n.479, nell'udienza preliminare del 9/3/99 prima della chiusura della discussione deve invero considerarsi tempestiva. Ciò anzitutto per ragioni di carattere letterale.
L'espressione "fino a che non siano presentaste le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422" usata nell'allora vigente art. 439 comma 2 C.P.P. (e riprodotta nel testo dell'art. 438 comma 2 come sostituito dalla citata legge 479/1999) è infatti certamente idonea a ricomprendere l'intera fase della discussione prevista dal comma 2 dell'art. 421, fino al suo epilogo, ne' si può trascurare che il legislatore, quando come negli artt. 162-bis comma 5 C.P. e 589 commi 1 e 3 C.P.P. ha voluto collegare delle decadenze al momento iniziale di una discussione, l'ha detto chiaramente adottando le espressioni, nettamente diverse, "sino all'inizio della discussione" o "prima dell'inizio della discussione".
Va tenuto conto inoltre della ratio deflazionalistica dell'istituto, che induce a una interpretazione lata delle norme che regolano l'accesso al rito abbreviato.
Si impone pertanto, su questo punto, l'annullamento della sentenza impugnata.
Poiché la Corte di appello ha già espresso la sua valutazione di merito, ai sensi della sentenza 15/2/91 n. 81 della Corte costituzionale, sul dissenso a suo tempo espresso dal P.M. all'adozione del rito, ritenendolo ingiustificato in quanto il processo era definibile allo stato degli atti nei confronti di entrambi gli imputati, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. 1) C.P.P., riducendo senz'altro di un terzo in questa sede, a norma dell'art. 442 comma 2 C.P.P., le pene stabilite dal giudice di secondo grado.
La sanzione nei confronti del LO AR va quindi rideterminata in anni quattro di reclusione e quella per il LO GI in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al mancato riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 442 C.P.P. che applica, rideterminando per l'effetto le pene in anni quattro di reclusione per LO AR e in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione per LO GI. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003