Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 755
CASS
Sentenza 14 novembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l'espressione "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422" utilizzata nell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione.

Commentario1

  • 1Rimessa alle Sezioni unite una rilevante questione sul termine per la
    Andrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui pubblicata in allegato (clicca sotto su downoload documento per scaricarla), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha dovuto affrontare un annoso problema interpretativo, in merito al termine ultimo per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare - con decisione poi ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte d'appello - aveva ritenuto tardiva la richiesta di rito speciale, presentata dall'imputato, dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero (art. 421, comma 3, c.p.p.). La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, assumendo che la decisione dei …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 755
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 755
Data del deposito : 14 novembre 2002

Testo completo