Art. 26. (Riapertura del procedimento e suoi effetti)
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora il medico incaricato punito addica nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura e' disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalita' previste dal precedente articolo 25.
Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.
Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto qualora il medico incaricato punito addica nuove prove, tali da far ritenere che sia applicabile nei suoi confronti una sanzione meno grave o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.
La riapertura e' disposta dal direttore generale, su relazione del capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, il quale provvede direttamente con le modalita' previste dal precedente articolo 25.
Il medico incaricato, esonerato a seguito di procedimento disciplinare, il quale venga successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del giudizio disciplinare, ovvero venga punito con una sanzione meno grave, ha diritto a essere reintegrato nel precedente incarico, esclusa qualsiasi corresponsione di assegni per il periodo in cui non ha prestato la sua opera.