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Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04484/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01960 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04484/2025 REG.RIC. N. 04825/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Paviotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Duodo, 52;
contro
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, N. 04484/2025 REG.RIC.
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12; la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato EL Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'avvocato EL Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12; il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Paviotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Duodo, 52; la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 04484/2025 REG.RIC.
i signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nei rispettivi giudizi, dei soggetti e delle amministrazioni indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. EL Di CA
e uditi per le parti l'avvocato Roberta Agnoletto, l'avvocato EL Terracciano, anche in sostituzione dell'avvocato RT Paviotti, dell'avvocato Enrico Follieri e dell'avvocato Ilde Follieri, e l'avvocato dello Stato EL Nardo;
FATTO e DIRITTO
1.- I giudizi di cui in epigrafe hanno ad oggetto, rispettivamente, gli appelli n.
4484/2025 e n. 4825/2025, proposti avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 14 maggio
2025 del TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, che ha annullato, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e salvi gli atti dell'amministrazione volti a tutelare la continuità didattica, gli atti della procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tredici posti per il profilo di docente di prima fascia per il settore artistico disciplinare CODI/21 – Pianoforte, indetto con D.D. -
OMISSIS- dal Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste.
2.- Il ricorso era stato proposto dagli odierni appellati -OMISSIS-, quali partecipanti alla predetta procedura, per l'annullamento: N. 04484/2025 REG.RIC.
a) del decreto direttoriale prot. n. -OMISSIS-, con cui venivano approvati gli esiti della prova didattica a carattere tecnico;
b) dell'atto pubblicato in data -OMISSIS-risultante estratto dal --OMISSIS-della commissione esaminatrice, di pubblicazione e approvazione degli esiti della prova pratica tenutasi tra il -OMISSIS-e del relativo verbale della commissione esaminatrice di approvazione;
c) dei decreti direttoriali prot. n. --OMISSIS- di nomina della commissione esaminatrice;
d) della graduatoria definitiva contenuta alla prot. n.-OMISSIS-
e)ove occorrer possa, dei verbali tutti della commissione esaminatrice nn. 1-18, nella parte in cui sono lesivi della situazione giudica dei ricorrenti;
f) di qualsiasi ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e presupposto.
2.1.- I motivi di ricorso avevano ad oggetto, in buona sostanza, la violazione di legge e l'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione e per essa, in particolare, la commissione esaminatrice, in considerazione dei rapporti personali e professionali intercorrenti tra alcuni candidati e alcuni membri della commissione esaminatrice, tra cui il presidente della stessa, con effetto viziante, a cascata, l'intera procedura concorsuale per conflitto d'interesse e violazione dell'obbligo di astensione.
2.2.- Il ricorso domandava, inoltre, la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, alla nomina di una nuova commissione esaminatrice in diversa composizione, attraverso l'individuazione di commissari che non si trovino in condizioni di incompatibilità e alla conseguente nuova celebrazione delle prove concorsuali.
3.- Si costituivano in resistenza il Ministero dell'Università e della Ricerca, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, quali amministrazioni intimate, e la signora-OMISSIS-, quale terza graduata. N. 04484/2025 REG.RIC.
Intervenivano ad opponendum i signori -OMISSIS- classificatisi rispettivamente al primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e tredicesimo posto, nonché i signori -OMISSIS-risultati rispettivamente il primo e il dodicesimo dei quattordici partecipanti alla medesima procedura dichiarati idonei.
Non si costituivano i signori -OMISSIS-
4.- L'adito Tribunale, dopo avere respinto varie eccezioni pregiudiziali e preliminari di inammissibilità del ricorso, accoglieva una parte dei lamentati profili di incompatibilità, assorbendo i restanti.
In particolare, riteneva che il professore -OMISSIS- avrebbe dovuto astenersi dal ricoprire l'ufficio di presidente della commissione esaminatrice in ragione degli stretti rapporti personali e professionali avuti, da un lato, con il candidato -OMISSIS-, risultato essere uno degli idonei al concorso, benché non vincitore del medesimo, e dall'altro lato, con la candidata-OMISSIS-, graduatasi terza dei vincitori, e inoltre che tale vizio avesse infirmato tutte le successive operazioni concorsuali, con conseguente travolgimento dell'intera procedura.
Disponeva, inoltre, ai fini del riavvio della procedura, che l'Amministrazione provvederà alla nomina di una nuova Commissione, procedendo all'integrale sostituzione di quella nominata con i decreti direttoriali prot. n. --OMISSIS-, e che
(n)elle more dell'espletamento della nuova procedura - fermi gli ordinari effetti demolitori e conformativi della presente pronuncia - è salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'adozione di meccanismi volti a tutelare la continuità didattica.
Infine, poneva le spese a carico delle amministrazioni convenute e in favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, mentre le compensava nei rapporti tra le altre parti del giudizio. N. 04484/2025 REG.RIC.
5.- La sentenza è stata appellata dal signor -OMISSIS- con il ricorso n. 4484/2025, e dai signori -OMISSIS- con il ricorso n. 4825/2025, quali vincitori della procedura in questione.
6.- Più in particolare, il signor -OMISSIS-ha lamentato, con un unico, complesso motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 51 c.p.c.; art. 97 della Costituzione, artt. 1 e 6-bis della Legge 241/1990 - Inosservanza dei principi regolatori della materia dell'incompatibilità tra commissari e candidati nei pubblici concorsi.
Il primo giudice non avrebbe correttamente interpretato e applicato i principi in tema di incompatibilità ad assumere l'incarico di componente di commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, facendovi rientrare un caso, come quello che qui ricorre, privo delle necessarie caratteristiche di intensità e sistematicità dei rapporti, personali e professionali, tale da essere percepito come una minaccia attuale o un pericolo potenziale alla imparzialità e indipendenza dei commissari, e tale quindi da far ipotizzare un conflitto di interessi e conseguentemente imporre l'obbligo di astensione.
7.- L'appello dei signori -OMISSIS- ha invece censurato:
I. Inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso di primo grado poiché l'atto pregiudizievole non può in alcun modo ricondursi al presunto vizio di composizione della commissione – violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della l. 241/90 – violazione del principio di conservazione degli atti.
Il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente un conflitto di interessi tra il presidente della commissione e due candidati sulla base di presupposti di fatto insussistenti, così di conseguenza errando nell'annullare gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla nomina dell'organo collegiale.
Il primo giudice avrebbe, inoltre, omesso di accertare l'esistenza di un collegamento tra il pregiudizio subito dai ricorrenti e l'asserito vizio di composizione della N. 04484/2025 REG.RIC.
commissione, anche qui errando nell'affermare un collegamento, di fatto insussistente e comunque non provato.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c., dell'art. 6-bis della l. 241/90 e dell'art. 97 della Costituzione – Travisamento dei fatti – Omessa e insufficiente motivazione: insussistenza delle ragioni di incompatibilità.
Con ulteriori argomentazioni, si insiste a dire che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il conflitto di interesse del presidente della commissione, per giunta assumendo la parzialità dell'attività in toto promanante dalla stessa, sulla base di affermazioni apodittiche, scevre di riscontri.
8.- In entrambi i giudizi si sono costituiti: gli originari ricorrenti -OMISSIS-, instando per il rigetto degli appelli e riproponendo i motivi assorbiti; il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste
e il Conservatorio di Musica JA NI di Udine, ribadendo la legittimità del proprio operato; la signora-OMISSIS- e i signori -OMISSIS-, insistendo per gli accoglimenti degli appelli.
9.- Con ordinanza cautelare 16 luglio 2025, n. -OMISSIS-, è stata sospesa la esecutività della sentenza.
10.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
11.- Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
12.- Gli appelli, preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno respinti.
13.- In fatto, la vicenda è chiara.
Gli odierni appellati hanno tutti partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 per il profilo di docente di prima fascia
- CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare
CODI/21 – Pianoforte, come descritto dalla relativa declaratoria contenuta N. 04484/2025 REG.RIC.
nell'allegato 1 del D.M. n.90/2009, indetto dal Conservatorio di Musica Giuseppe
Tartini di Trieste con il bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori di musica ai sensi del D.M. M.U.R. n.180/2023.
Il conservatorio Tartini agiva in veste di capofila del consorzio costituito tra più conservatori e prevedeva l'assegnazione dei posti, per ogni singolo conservatorio, definiti dall'art. 2 del bando (nr. 4 posti erano destinati al Tartini).
Gli appellati ambivano alle tredici cattedre messe a disposizione dai vari conservatori consorziati, presso alcuni dei quali i medesimi ricorrenti prestavano servizio a tempo determinato.
Con decreto -OMISSIS-venivano nominati ai sensi dell'art. 7 del bando membri della commissione esaminatrice i seguenti docenti: prof. -OMISSIS-, quale presidente della commissione; prof.-OMISSIS-, quale commissario; prof.ssa -OMISSIS- quale commissaria.
La commissione si insediava in data 29 febbraio 2024, dopo aver preso atto della lista con i nominativi dei candidati e dopo aver dichiarato l'assenza di conflitti di interessi
e di incompatibilità.
Con verbale n. 1, in pari data, veniva adottata la griglia di valutazione dei titoli indicati dalla Tabella B3 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (art. 8, del bando).
Successivamente, il giorno 15 aprile 2024, la commissione esaminatrice si riuniva per la predeterminazione, con verbale n. 3, dei criteri specifici di valutazione delle prove d'esame (prova didattica e prova pratica) secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando medesimo.
In data 18 aprile 2024, veniva pubblicata la graduatoria dei 154 degli ammessi alla prova didattica a carattere teorico (prot. -OMISSIS-) nella quale gli odierni appellati risultavano inseriti come idonei: la predetta prova veniva fissata il 4 maggio 2024. N. 04484/2025 REG.RIC.
Con determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, venivano approvati gli esiti della predetta prova didattica a carattere tecnico: su 154 ammessi, 95 candidati si sono presentati alla prima prova pratica e solo 36 candidati su 95 sono stati ammessi alla seconda prova pratica.
Gli odierni appellati non risultavano tra gli ammessi all'ultima prova.
La seconda e ultima prova pratica veniva svolta dal 10 al 14 giugno 2024.
Con atto pubblicato il -OMISSIS-estratto dal -OMISSIS-in pari data, venivano resi pubblici e approvati gli esiti della seconda prova.
Il -OMISSIS- veniva pubblicata la graduatoria definitiva: 13 candidati risultavano inseriti nella graduatoria di merito (tra cui il 1° classificato -OMISSIS- e la 3° classificata-OMISSIS-) e 14 candidati risultavano inseriti nella graduatoria degli idonei (tra cui al 12° posto -OMISSIS- e al 1° posto -OMISSIS-).
Seguiva la convocazione del Consiglio accademico, che il 9 luglio 2024 (con delibera n. -OMISSIS-) esprimeva parere favorevole in merito all'assunzione dei vincitori, così concludendo definitivamente la procedura con la stipula dei contratti avvenuta nei giorni dal 16 al 18 luglio 2024.
Prima della proposizione del ricorso, i ricorrenti presentavano formale reclamo sia al conservatorio capofila che agli altri conservatori, richiedendo la sospensione delle prove concorsuali per sospetta parzialità della commissione esaminatrice e situazione di conflitto di interesse, e di lì a poco provvedevano anche a depositare querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nei confronti dei commissari prof. -OMISSIS- e prof.-OMISSIS- per i reati indicati dagli artt. 640, 318 e 483 c.p., evidenziando i rapporti avuti dai predetti con alcuni candidati (-OMISSIS-, -
OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-) poi effettivamente risultati vincitori della procedura o collocati utilmente nella graduatoria degli idonei.
Successivamente, notificavano il ricorso n.-OMISSIS-dinanzi al TAR Friuli Venezia
Giulia, che lo accoglieva. N. 04484/2025 REG.RIC.
Dall'impugnazione della suddetta sentenza è per l'appunto originato l'odierno contenzioso.
14.- In diritto, va anzitutto precisato che deve ritenersi oramai calato il giudicato sulle statuizioni contenute nei capi della sentenza che non sono stati appellati, concernenti, in sintesi, il rigetto di varie eccezioni preliminari che erano state sollevate dalle parti intimate (precisamente, l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti -OMISSIS-in quanto nel frattempo vincitori di altra procedura; l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso in relazione alla completezza del contraddittorio; l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sul rilievo che i ricorrenti non avrebbero dimostrato il vantaggio o lo svantaggio conseguente alla mancata astensione del commissario incompatibile).
15.- Quanto ai motivi di appello, gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la identità delle questioni agli stessi sottese e la sostanziale coincidenza delle doglianze articolate dagli appellanti avverso il ragionamento svolto dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento del ricorso, tutte incentrate, in buona sostanza, sulla errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 51 c.p.c., 6-bis della l. 241/90, 97 della Costituzione, oltre che sul travisamento dei fatti e sulla omessa e insufficiente motivazione circa la sussistenza delle ragioni di incompatibilità.
16.- Più nel dettaglio, gli errori commessi dal Tribunale, che inficerebbero la legittimità della sentenza, riguarderebbero il fatto che:
(i) le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., estensibili, in ossequio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, ivi comprese le procedure assunzionali del pubblico impiego, hanno carattere tassativo e, pertanto, sfuggono all'estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e di evitare il pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi; N. 04484/2025 REG.RIC.
(ii) non potendo giustappunto le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. essere oggetto di estensione analogica, la semplice sussistenza tra il commissario e il candidato di un rapporto maestro/allievo, ovvero di meri rapporti accademici di ufficio, colleganza o collaborazione, non è idonea a rappresentare una causa di incompatibilità normativamente prevista, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità tale da dar luogo ad un vero sodalizio professionale;
(iii) l'obbligo di astensione presuppone un grado di rischio tale per cui lo stesso possa essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla imparzialità e indipendenza dei commissari, tale quindi da far ipotizzare presente un potenziale conflitto di interessi, e, conseguentemente, da imporre l'obbligo di astensione, condizioni, queste, che non ricorrerebbero nel caso all'esame, sia per la mancanza di stabili e assidui sodalizi professionali, sia per l'assenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, occorrendo che venga effettivamente trascesa la ordinaria dinamica istituzionale di docente/allievo, o di colleganza, o di collaborazione, o di amicizia.
(iv) il conflitto di interessi non potrebbe mai essere predicato in astratto, in assenza cioè di qualsivoglia elemento concreto, specifico e attuale volto a dimostrare l'intensità del rapporto asseritamente esistente tra il commissario e il partecipante al concorso.
17.- Al fine di chiarire le coordinate esegetiche entro le quali va ricondotta la vicenda, il collegio rimarca anzitutto i principi, consolidati nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo
l'obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che N. 04484/2025 REG.RIC.
trovano il loro fondamento nell'art. 97 Cost. e devono sempre connotare l'azione e
l'organizzazione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2013, n. 477);
b) le cause di incompatibilità di cui al citato art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo e sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, e ciò allo scopo di tutelare
l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici e, soprattutto, di evitare interferenze o interventi esterni, preordinati – abusivamente, tanto quanto l'omessa astensione di chi versi in patente conflitto d'interessi – ad ottenere, mediante forzature o iniziative infondate, una composizione gradita o un atteggiamento intimorito dell'organo giudicante (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2024, n. 535).
18.- Nessuno di questi principi, come qui riaffermati, viola o elude o applica analogicamente, al di fuori dei casi tassativamente considerati, il disposto contenuto nell'art. 51, comma 1, c.p.c., che, adattato al caso delle commissioni di concorso, prevede per il commissario l'obbligo di astenersi esclusivamente: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
19.- In forza del principio di legalità e in assenza di una precisa prescrizione di legge, ribadisce quindi il collegio come non sia consentito né all'amministrazione, né al N. 04484/2025 REG.RIC.
giudice, di sostituirsi alla legge nello svolgere la ricognizione delle cause che impongono l'obbligo di astensione, per la ragione che la sussistenza di eventuali altri rapporti, di natura personale o professionale, tra il commissario e il candidato, diversi da quelli espressamente previsti, non vale a rendere obbligatoria, nel senso cioè della incompatibilità assoluta a ricoprire l'ufficio, la possibile ragione di opportunità dall'astenersi dal ricoprire detto ufficio.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha fatto applicazione del principio, anche questo costantemente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, se da un lato è vero che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio o personali tra commissario e candidato non è idonea, di per sé, ad integrare una delle cause di incompatibilità assoluta normativamente previste, dall'altro lato è però vero che implica la violazione delle regole dell'imparzialità (o il sospetto della violazione di tali regole), la sussistenza di rapporti, personali o professionali, di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n.
8927; Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858; Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628).
20.- Nel caso all'esame, sussistono oggettivi, specifici e circostanziati elementi di fatto tali da indurre a ritenere illegittima la composizione della commissione esaminatrice e la conseguente attività dalla stessa compiuta, non già con riferimento ai fatti tipizzati dal primo comma dell'art. 51 c.p.c., ma piuttosto in relazione al fatto che è stata omessa la dichiarazione di circostanze idonee ad ingenerare il sospetto di un'azione non imparziale in sede di valutazione concorsuale, circostanze che pertanto avrebbero dovuto essere tempestivamente e doverosamente segnalate, prima in ogni caso di assumere il munus publicum e di dare inizio alle attività procedurali, onde consentire ai preposti organi sovraordinati, dei conservatori e del Ministero dell'Università e della Ricerca, di valutare la ricorrenza di un conflitto di interessi e la conseguente situazione di incompatibilità rispetto al legittimo espletamento delle funzioni di N. 04484/2025 REG.RIC.
commissario, al fine di compiere una scelta consapevole all'atto di decidere la composizione della commissione esaminatrice.
21.- Che non si tratti, quindi, di un tentativo di estensione analogica di un caso tipizzato di astensione obbligatoria, sanzionato con l'incompatibilità assoluta a ricoprire l'incarico, ma, piuttosto, di una grave ragione di convenienza fonte di potenziale conflitto di interessi ai sensi degli artt. 51 c.p.c. e 6-bis, legge n. 241/1990,
è circostanza comprovata dal fatto che ciò che viene rimproverato al presidente della commissione, non è la mancata astensione obbligatoria, bensì la mancata obbligatoria comunicazione trasparente, quale precondizione necessaria e indispensabile per consentire al conservatorio capofila (e agli altri conservatori e al Ministero) di valutare se il commissario si trovasse nella condizione di potere adempiere in modo funzionale all'ufficio conferitogli.
In buona sostanza, nel caso all'esame si è verificata proprio quella situazione, già più volte censurata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927), secondo cui incorre nella violazione delle regole dell'imparzialità e della buona amministrazione (o nel sospetto della violazione di tali regole), regole dotate di copertura anche costituzionale, la sussistenza di rapporti personali o professionali di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali
(si vedano i già citati Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858; Cons. Stato,
Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628).
21.- Scendendo nello specifico, in ordine al sodalizio professionale e personale tra il presidente della commissione prof. -OMISSIS- e il candidato -OMISSIS-, risultato collocato in posizione utile tra gli idonei di concorso, è emersa la sussistenza di uno stretto rapporto didattico, senz'altro particolarmente inteso, cresciuto negli anni.
Questo rapporto in particolare fonda le sue origini nel 2017, quando -OMISSIS- si diploma al conservatorio NI di Udine sotto la guida proprio del prof. - N. 04484/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, e successivamente segue il biennio di specializzazione fino al 2019, sempre sotto la guida del medesimo docente. Attualmente il medesimo risulta frequentare il master di II livello presso il conservatorio Tartini di Trieste per il biennio
2022/2023 e 2023/2024 dove, tra i principali docenti, compare ancora il prof. -
OMISSIS-. Ma ciò che più conta, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, è che lo stretto rapporto maestro-allievo si è, nel caso di specie, pure concretizzato in un'attività professionale e concertistica che va chiaramente al di là del semplice rapporto accademico o di studi. In particolare, è stato documentato e dimostrato che il candidato e il presidente della commissione hanno organizzato e suonato insieme in molteplici occasioni concertistiche (circa 8 solo nel 2023) in uno stretto arco di tempo tra il dicembre 2022 e dicembre 2023: dall'esame delle
“pubblicizzazioni” degli eventi concertistici prodotti in giudizio, il rapporto tra i due
è rappresentato e descritto al pubblico in termini di stretta e speciale collaborazione, umana e professionale, consolidatasi negli anni di studio. Il riferimento documentale
è in particolare ai documenti 10 e 11 del primo grado, e ai numerosi link riportati nel ricorso di primo grado, richiamati anche nella sentenza: vanno considerate, inoltre, le tempistiche, posto che l'allievo in questione si è diplomato nel 2017, nel 2019 si è specializzato e nel biennio 22/23 e 23/24 ha frequentato il master. Inoltre, sono gli stessi diretti interessati a “pubblicizzare” in loro esclusivo, unico, irripetibile, sodalizio artistico-musicale in termini di eventi “maestro-allievo”: qualcosa quindi di diverso, di più profondo e qualificante rispetto a tutti gli altri concerti che il candidato ha documentato di aver svolto tra il 2019 e il 2024, e che quindi trascende il mero formale rapporto maestro/allievo. A questo proposito, la sentenza impugnata sottolinea: È eloquente in tal senso quanto indicato nei documenti richiamati alla pag. 6 del ricorso in relazione all'evento -OMISSIS- dove si legge che i due “nel corso degli anni della formazione dal 2014 al 2019, si propongono oggi come pianisti appartenenti a due generazioni diverse capaci di costruire un dialogo proiettato verso il futuro attraverso N. 04484/2025 REG.RIC.
un costante passaggio di saperi che si è consolidato negli anni. Sarà una serata speciale, che ogni insegnante vorrebbe poter vivere con tutti i propri allievi, e che ogni allievo sogna all'inizio del percorso di formazione con il proprio maestro: un concerto sullo stesso palcoscenico, una meta che pare irraggiungibile ma che, grazie alla costanza, alla dedizione verso il proprio talento è possibile raggiungere.
La sentenza impugnata appare inoltre immune da censure anche con riferimento al valore attribuito alla registrazione e pubblicazione di un CD in collaborazione tra il candidato -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-: Non sembra nemmeno secondario dar conto, a ulteriore testimonianza e comprova dello stretto rapporto di collaborazione professionale tra il candidato e il Presidente della Commissione, della registrazione
e produzione di due brani di un CD dal titolo -OMISSIS-. Al riguardo non è persuasiva la riduttiva notazione della difesa dell'Amministrazione (pag. 24 della memoria difensiva depositata in giudizio il 4 settembre 2024) secondo cui si sarebbe trattato della semplice registrazione di un paio di brani di pochi minuti (per precisione, della durata complessiva di 2 minuti e 14 secondi). Ciò perché, per quanto il prodotto finale dell'attività di collaborazione professionale possa non essere cospicuo in termini quantitativi, quel che rileva è, da un lato, l'attività creativa a monte, lo studio preparatorio, le prove e, in generale, la preparazione del brano e, dall'altro lato, la comunanza dell'interesse professionale, curricolare e perfino potenzialmente economico (per quanto “di nicchia”).
Per quanto non sia quindi dimostrata la comunanza d'interessi economici di cui alla delibere ANAC (15 gennaio 2020, n. 25; ma anche 22 febbraio 2023, n. 353, nella quale sono richiamate le precedenti 1° marzo 2017, n. -OMISSIS-; 29 marzo 2017, n.
384; 19 dicembre 2018, n. 1186), è tuttavia ampiamente comprovata, anche sulla base delle citate delibere, la assiduità, non occasionalità, rilevanza e non trascurabilità di questa specifica collaborazione professionale e accademica tra candidato e presidente, che correttamente la sentenza impugna definisce di particolare intensità. N. 04484/2025 REG.RIC.
Ciò è sufficiente per affermare che, ribadito il principio generale secondo cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità, ricorre tuttavia il dovere di rendere manifesti e palesi, con il correlativo obbligo di effettuare le pertinenti dichiarazioni, in tutti i casi in cui, come quello che qui ricorre, la comunanza di interessi, anche di natura non esclusivamente economico-professionali, sia di intensità tale da far sorgere anche solo il sospetto che la valutazione del candidato non sia (o non sarà) oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale.
La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve infatti essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati, ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale.
Mette conto evidenziare che nelle controversie per responsabilità erariale, la Corte dei conti, con la sentenza 1° ottobre 2019, n. 352, ha contribuito a chiarire la natura e intensità dei rapporti che generano i conflitti di interessi e che possono essere fonte di danni erariali: (i)l conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave
“inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare
“amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità. Se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, N. 04484/2025 REG.RIC.
è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali.
22.- Venendo ai rapporti della candidata-OMISSIS-, vincitrice di concorso collocatasi terza in graduatoria, sempre con prof. -OMISSIS-, sono stati dimostrati la significativa comune collaborazione musicale e concertistica e lo stretto rapporto di colleganza, quali componenti del consiglio di corso del master di II livello in pianoforte presso il conservatorio Tartini di Trieste, e inviati dallo stesso conservatorio, in concomitanza con l'iter concorsuale in contestazione, sebbene poco prima della nomina del prof. -
OMISSIS- a presidente della commissione, in missione internazionale in Thailandia nell'ambito del programma -OMISSIS-.
In particolare, la candidata -OMISSIS- era, al tempo della procedura e fino a poco tempo fa, docente del conservatorio Tartini di Trieste -OMISSIS-condivideva con il prof. -OMISSIS- la posizione di professore nella medesima area all'interno dello stesso dipartimento; è stata coordinatrice in carica del dipartimento tastiere e percussioni del conservatorio Tartini di Trieste fino ai primi giorni del mese di giugno
2024, e quindi anche durante la procedura per cui è causa; è stata coordinatrice del progetto Erasmus -OMISSIS- e presidente delle commissioni nelle procedure di mobilità Erasmus -OMISSIS-; con il prof. -OMISSIS- sono entrambi docenti del master di II livello in pianoforte tenuto presso il conservatorio Tartini di Trieste e fanno entrambi parte del Consiglio di corso del master di II livello insieme al direttore del conservatorio prof. -OMISSIS-, che opera a stretto contatto con il Consiglio accademico, di cui il prof. -OMISSIS- è componente eletto. La candidata ha inoltre preso parte e condiviso plurimi concerti ed eventi (v. documento 12); insieme al prof.
-OMISSIS- hanno coordinato l'edizione 2023 del “-OMISSIS-. La sentenza appellata N. 04484/2025 REG.RIC.
evidenzia poi come (i) due, oltre ad una colleganza riferibile agli incarichi istituzionali, risultano aver lavorato a stretto contatto, in qualità di componenti di commissione (nominati con atto del 18 aprile 2024), nell'ambito di una procedura pubblica selettivo comparativa per titoli, bandita dallo stesso Conservatorio, i cui lavori si sono svolti anche durante e in concomitanza alla procedura per cui è causa.”.
Appare anche a questo collegio evidente come la particolare vicinanza tra la candidata e il presidente della Commissione non sia restrittivamente declinabile in termini di generico rapporto di ufficio, ma va anzi qualificata dalla rilevante, e tutt'affatto subvalente circostanza, che entrambi i predetti docenti operavano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nell'ambito dello stesso istituto, collaborando pure quali commissari di una procedura assunzionale sovrappostasi a quella oggetto del presente giudizio.
Anche in questo caso, pertanto, in ossequio al generale principio di imparzialità, intesa come standard basilare di comportamento e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica, il prof. -OMISSIS- non avrebbe potuto astenersi dal rendere la prevista dichiarazione, palesando all'esterno le ragioni di opportunità che ne avrebbero imposto la conoscenza quantomeno agli organi preposti alla scelta dei commissari, nel rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto particolare e delicato come quello delle procedure di selezione.
Ciò soprattutto se si tiene conto che dagli atti versati al giudizio è emerso che la comunità dei docenti di pianoforte del settore AFAM contra oltre 500 docenti di ruolo cui si possono aggiungere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del bando, i docenti “in quiescenza da meno di due anni, ferma la possibilità del sorteggio nelle ipotesi previste dal successivo comma 2 del medesimo art. 7 del bando.
Ne deriva quindi che l'amministrazione procedente aveva in effetti tutti i margini di scelta per provvedere ad una composizione della commissione con adeguate N. 04484/2025 REG.RIC.
caratteristiche di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitti d'interesse, potendo attingere ad una rosa di candidati commissari estranei ai consolidati rapporti professionali e personali.
23.- Ritiene, in definitiva, il collegio, che il prof. -OMISSIS-, omettendo di palesare all'esterno le relazioni intercorrenti con i predetti candidati, si sia volontariamente assunto la responsabilità di sottrarre ai competenti organi la valutazione ex ante delle potenziali situazioni di inopportunità, al di là delle previste situazioni di astensione obbligatoria, a ricoprire certi incarichi.
In disparte, infatti, l'applicabilità dell'art. 51 c.p.c., comunque pure espressamente richiamato dal bando di concorso, ritiene il collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la cornice normativa applicabile ai concorsi, ivi compresi quelli universitari e quelli del settore artistico-coreutico, ivi compreso quello qui all'esame, ricomprenda anche la disciplina del conflitto di interessi mutuata dalla figura del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis, legge n. 241/1990, ad opera dell'art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 (cd “legge anti-corruzione”).
La disposizione introdotta prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Ritiene il collegio che detta previsione abbia introdotto una clausola generale, consimile a quella della ragione di grave convenienza di cui al secondo comma dell'art. 51, c.p.c., all'interno della quale, potenzialmente, è possibile ascrivere più casi di conflitto fra amministratori e amministrati.
La ratio della norma è quella di far sì che ogni situazione, potenzialmente idonea a fondare, negli interessati, il sospetto del difetto di imparzialità, sia segnalata ai propri responsabili. N. 04484/2025 REG.RIC.
La previsione è compatibile con l'art. 7 del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia.
La norma rappresenta poi il precipitato logico necessario di specifiche previsioni costituzionali: in primo luogo l'art. 54, Cost. (“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”), e poi l'art. 97, comma 2,
Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”).
Di conseguenza, non vi sono ragioni obiettive, logiche e proporzionate per sottrarre ai concorsi del settore professionale artistico dei conservatori, anche in ragione della rilevanza costituzionale che l'autonomia universitaria esige, i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla disciplina generale dell'azione amministrativa.
Vanno quindi ribaditi i principi per cui “L'obbligo di astensione, che la situazione di conflitto di interessi ingenera, costituisce un corollario del principio di imparzialità
(art. 97 Cost.) e, pertanto, le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative. In ordine alle conseguenze giuridiche, la mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale …” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 24 aprile 2023, n. 4129); che “Il sindacato in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolto, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che N. 04484/2025 REG.RIC.
devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale” (Consiglio di Stato, Sezione VII,
8 marzo 2023, n. 2408), e inoltre che “Anche alla luce dell'art. 6-bis, l. n. 241/1990, il principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui l'obbligo di astensione tipizzato dall'art. 51 c.p.c. rappresenta un corollario, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine
a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo” (Consiglio di Stato sez. II, 26 settembre 2022, n. 8271, cfr. ulteriormente Consiglio di Stato sez.
II, 21 ottobre 2019, n. 7113, Consiglio di Stato sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654,
Consiglio di Stato sez. II, 10 settembre 2020, n. 5423 e, ancora, Consiglio di Stato sez.
VI, 24 luglio 2019, n. 5239).
Tale lettura è anche conforme alla posizione assunta da questo Consiglio di Stato nell'esercizio della funzione consultiva, in particolare col parere n. 667 del 5 marzo
2019, nel quale vengono illustrate le due forme di conflitto di interessi, ossia quella del conflitto potenziale “de futuro” e quella del conflitto potenziale “de praeterito”: quest'ultimo postula, più nel dettaglio, per quanto di interesse ai fini di causa, una risalente situazione tipica di conflitto, anche successivamente divenuta atipica o addirittura decaduta.
Non vi è dubbio che entrambe le forme di conflitto potenziale concretizzino le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c., e dell'art. 7 del d.P.R.
62/2013, e che di esse possa farsi applicazione in riferimento alle commissioni di N. 04484/2025 REG.RIC.
concorso (mutuando da Consiglio di Stato, sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2408 “Il sindacato in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolto, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale”).
24.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, gli appelli riuniti vanno respinti.
25.- Dal rigetto degli appelli deriva l'assorbimento dei riproposti motivi assorbiti.
26.- Le spese sono liquidate in favore degli appellati, originari ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo secondo la soccombenza, mentre vengono compensate tra tutte le altre parti giudizio stante la omogeneità delle posizioni assunte in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore degli appellati, originari ricorrenti, le spese liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore degli appellati, originari ricorrenti, le spese liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Vista la richiesta della parte interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte richiedente, manda alla Segreteria di procedere N. 04484/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone comunque citate nella presente pronuncia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
EL Di CA, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL Di CA RT EP
IL SEGRETARIO N. 04484/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01960 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04484/2025 REG.RIC. N. 04825/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Paviotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Duodo, 52;
contro
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, N. 04484/2025 REG.RIC.
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12; la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato EL Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 4825 del 2025, proposto dai signori -OMISSIS-
, rappresentati e difesi dall'avvocato EL Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12; il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Paviotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Duodo, 52; la signora-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 04484/2025 REG.RIC.
i signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nei rispettivi giudizi, dei soggetti e delle amministrazioni indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. EL Di CA
e uditi per le parti l'avvocato Roberta Agnoletto, l'avvocato EL Terracciano, anche in sostituzione dell'avvocato RT Paviotti, dell'avvocato Enrico Follieri e dell'avvocato Ilde Follieri, e l'avvocato dello Stato EL Nardo;
FATTO e DIRITTO
1.- I giudizi di cui in epigrafe hanno ad oggetto, rispettivamente, gli appelli n.
4484/2025 e n. 4825/2025, proposti avverso la sentenza n. -OMISSIS- del 14 maggio
2025 del TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, che ha annullato, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e salvi gli atti dell'amministrazione volti a tutelare la continuità didattica, gli atti della procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tredici posti per il profilo di docente di prima fascia per il settore artistico disciplinare CODI/21 – Pianoforte, indetto con D.D. -
OMISSIS- dal Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste.
2.- Il ricorso era stato proposto dagli odierni appellati -OMISSIS-, quali partecipanti alla predetta procedura, per l'annullamento: N. 04484/2025 REG.RIC.
a) del decreto direttoriale prot. n. -OMISSIS-, con cui venivano approvati gli esiti della prova didattica a carattere tecnico;
b) dell'atto pubblicato in data -OMISSIS-risultante estratto dal --OMISSIS-della commissione esaminatrice, di pubblicazione e approvazione degli esiti della prova pratica tenutasi tra il -OMISSIS-e del relativo verbale della commissione esaminatrice di approvazione;
c) dei decreti direttoriali prot. n. --OMISSIS- di nomina della commissione esaminatrice;
d) della graduatoria definitiva contenuta alla prot. n.-OMISSIS-
e)ove occorrer possa, dei verbali tutti della commissione esaminatrice nn. 1-18, nella parte in cui sono lesivi della situazione giudica dei ricorrenti;
f) di qualsiasi ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e presupposto.
2.1.- I motivi di ricorso avevano ad oggetto, in buona sostanza, la violazione di legge e l'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'amministrazione e per essa, in particolare, la commissione esaminatrice, in considerazione dei rapporti personali e professionali intercorrenti tra alcuni candidati e alcuni membri della commissione esaminatrice, tra cui il presidente della stessa, con effetto viziante, a cascata, l'intera procedura concorsuale per conflitto d'interesse e violazione dell'obbligo di astensione.
2.2.- Il ricorso domandava, inoltre, la condanna delle amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, alla nomina di una nuova commissione esaminatrice in diversa composizione, attraverso l'individuazione di commissari che non si trovino in condizioni di incompatibilità e alla conseguente nuova celebrazione delle prove concorsuali.
3.- Si costituivano in resistenza il Ministero dell'Università e della Ricerca, il
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste e il Conservatorio di Musica
JA NI di Udine, quali amministrazioni intimate, e la signora-OMISSIS-, quale terza graduata. N. 04484/2025 REG.RIC.
Intervenivano ad opponendum i signori -OMISSIS- classificatisi rispettivamente al primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e tredicesimo posto, nonché i signori -OMISSIS-risultati rispettivamente il primo e il dodicesimo dei quattordici partecipanti alla medesima procedura dichiarati idonei.
Non si costituivano i signori -OMISSIS-
4.- L'adito Tribunale, dopo avere respinto varie eccezioni pregiudiziali e preliminari di inammissibilità del ricorso, accoglieva una parte dei lamentati profili di incompatibilità, assorbendo i restanti.
In particolare, riteneva che il professore -OMISSIS- avrebbe dovuto astenersi dal ricoprire l'ufficio di presidente della commissione esaminatrice in ragione degli stretti rapporti personali e professionali avuti, da un lato, con il candidato -OMISSIS-, risultato essere uno degli idonei al concorso, benché non vincitore del medesimo, e dall'altro lato, con la candidata-OMISSIS-, graduatasi terza dei vincitori, e inoltre che tale vizio avesse infirmato tutte le successive operazioni concorsuali, con conseguente travolgimento dell'intera procedura.
Disponeva, inoltre, ai fini del riavvio della procedura, che l'Amministrazione provvederà alla nomina di una nuova Commissione, procedendo all'integrale sostituzione di quella nominata con i decreti direttoriali prot. n. --OMISSIS-, e che
(n)elle more dell'espletamento della nuova procedura - fermi gli ordinari effetti demolitori e conformativi della presente pronuncia - è salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'adozione di meccanismi volti a tutelare la continuità didattica.
Infine, poneva le spese a carico delle amministrazioni convenute e in favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge, mentre le compensava nei rapporti tra le altre parti del giudizio. N. 04484/2025 REG.RIC.
5.- La sentenza è stata appellata dal signor -OMISSIS- con il ricorso n. 4484/2025, e dai signori -OMISSIS- con il ricorso n. 4825/2025, quali vincitori della procedura in questione.
6.- Più in particolare, il signor -OMISSIS-ha lamentato, con un unico, complesso motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 51 c.p.c.; art. 97 della Costituzione, artt. 1 e 6-bis della Legge 241/1990 - Inosservanza dei principi regolatori della materia dell'incompatibilità tra commissari e candidati nei pubblici concorsi.
Il primo giudice non avrebbe correttamente interpretato e applicato i principi in tema di incompatibilità ad assumere l'incarico di componente di commissioni esaminatrici di pubblici concorsi, facendovi rientrare un caso, come quello che qui ricorre, privo delle necessarie caratteristiche di intensità e sistematicità dei rapporti, personali e professionali, tale da essere percepito come una minaccia attuale o un pericolo potenziale alla imparzialità e indipendenza dei commissari, e tale quindi da far ipotizzare un conflitto di interessi e conseguentemente imporre l'obbligo di astensione.
7.- L'appello dei signori -OMISSIS- ha invece censurato:
I. Inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso di primo grado poiché l'atto pregiudizievole non può in alcun modo ricondursi al presunto vizio di composizione della commissione – violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della l. 241/90 – violazione del principio di conservazione degli atti.
Il primo giudice avrebbe ritenuto sussistente un conflitto di interessi tra il presidente della commissione e due candidati sulla base di presupposti di fatto insussistenti, così di conseguenza errando nell'annullare gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla nomina dell'organo collegiale.
Il primo giudice avrebbe, inoltre, omesso di accertare l'esistenza di un collegamento tra il pregiudizio subito dai ricorrenti e l'asserito vizio di composizione della N. 04484/2025 REG.RIC.
commissione, anche qui errando nell'affermare un collegamento, di fatto insussistente e comunque non provato.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 c.p.c., dell'art. 6-bis della l. 241/90 e dell'art. 97 della Costituzione – Travisamento dei fatti – Omessa e insufficiente motivazione: insussistenza delle ragioni di incompatibilità.
Con ulteriori argomentazioni, si insiste a dire che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il conflitto di interesse del presidente della commissione, per giunta assumendo la parzialità dell'attività in toto promanante dalla stessa, sulla base di affermazioni apodittiche, scevre di riscontri.
8.- In entrambi i giudizi si sono costituiti: gli originari ricorrenti -OMISSIS-, instando per il rigetto degli appelli e riproponendo i motivi assorbiti; il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste
e il Conservatorio di Musica JA NI di Udine, ribadendo la legittimità del proprio operato; la signora-OMISSIS- e i signori -OMISSIS-, insistendo per gli accoglimenti degli appelli.
9.- Con ordinanza cautelare 16 luglio 2025, n. -OMISSIS-, è stata sospesa la esecutività della sentenza.
10.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
11.- Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è passata in decisione sulla previa discussione delle parti.
12.- Gli appelli, preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno respinti.
13.- In fatto, la vicenda è chiara.
Gli odierni appellati hanno tutti partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 per il profilo di docente di prima fascia
- CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM - per il settore artistico disciplinare
CODI/21 – Pianoforte, come descritto dalla relativa declaratoria contenuta N. 04484/2025 REG.RIC.
nell'allegato 1 del D.M. n.90/2009, indetto dal Conservatorio di Musica Giuseppe
Tartini di Trieste con il bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori di musica ai sensi del D.M. M.U.R. n.180/2023.
Il conservatorio Tartini agiva in veste di capofila del consorzio costituito tra più conservatori e prevedeva l'assegnazione dei posti, per ogni singolo conservatorio, definiti dall'art. 2 del bando (nr. 4 posti erano destinati al Tartini).
Gli appellati ambivano alle tredici cattedre messe a disposizione dai vari conservatori consorziati, presso alcuni dei quali i medesimi ricorrenti prestavano servizio a tempo determinato.
Con decreto -OMISSIS-venivano nominati ai sensi dell'art. 7 del bando membri della commissione esaminatrice i seguenti docenti: prof. -OMISSIS-, quale presidente della commissione; prof.-OMISSIS-, quale commissario; prof.ssa -OMISSIS- quale commissaria.
La commissione si insediava in data 29 febbraio 2024, dopo aver preso atto della lista con i nominativi dei candidati e dopo aver dichiarato l'assenza di conflitti di interessi
e di incompatibilità.
Con verbale n. 1, in pari data, veniva adottata la griglia di valutazione dei titoli indicati dalla Tabella B3 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (art. 8, del bando).
Successivamente, il giorno 15 aprile 2024, la commissione esaminatrice si riuniva per la predeterminazione, con verbale n. 3, dei criteri specifici di valutazione delle prove d'esame (prova didattica e prova pratica) secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando medesimo.
In data 18 aprile 2024, veniva pubblicata la graduatoria dei 154 degli ammessi alla prova didattica a carattere teorico (prot. -OMISSIS-) nella quale gli odierni appellati risultavano inseriti come idonei: la predetta prova veniva fissata il 4 maggio 2024. N. 04484/2025 REG.RIC.
Con determina dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, venivano approvati gli esiti della predetta prova didattica a carattere tecnico: su 154 ammessi, 95 candidati si sono presentati alla prima prova pratica e solo 36 candidati su 95 sono stati ammessi alla seconda prova pratica.
Gli odierni appellati non risultavano tra gli ammessi all'ultima prova.
La seconda e ultima prova pratica veniva svolta dal 10 al 14 giugno 2024.
Con atto pubblicato il -OMISSIS-estratto dal -OMISSIS-in pari data, venivano resi pubblici e approvati gli esiti della seconda prova.
Il -OMISSIS- veniva pubblicata la graduatoria definitiva: 13 candidati risultavano inseriti nella graduatoria di merito (tra cui il 1° classificato -OMISSIS- e la 3° classificata-OMISSIS-) e 14 candidati risultavano inseriti nella graduatoria degli idonei (tra cui al 12° posto -OMISSIS- e al 1° posto -OMISSIS-).
Seguiva la convocazione del Consiglio accademico, che il 9 luglio 2024 (con delibera n. -OMISSIS-) esprimeva parere favorevole in merito all'assunzione dei vincitori, così concludendo definitivamente la procedura con la stipula dei contratti avvenuta nei giorni dal 16 al 18 luglio 2024.
Prima della proposizione del ricorso, i ricorrenti presentavano formale reclamo sia al conservatorio capofila che agli altri conservatori, richiedendo la sospensione delle prove concorsuali per sospetta parzialità della commissione esaminatrice e situazione di conflitto di interesse, e di lì a poco provvedevano anche a depositare querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, nei confronti dei commissari prof. -OMISSIS- e prof.-OMISSIS- per i reati indicati dagli artt. 640, 318 e 483 c.p., evidenziando i rapporti avuti dai predetti con alcuni candidati (-OMISSIS-, -
OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-) poi effettivamente risultati vincitori della procedura o collocati utilmente nella graduatoria degli idonei.
Successivamente, notificavano il ricorso n.-OMISSIS-dinanzi al TAR Friuli Venezia
Giulia, che lo accoglieva. N. 04484/2025 REG.RIC.
Dall'impugnazione della suddetta sentenza è per l'appunto originato l'odierno contenzioso.
14.- In diritto, va anzitutto precisato che deve ritenersi oramai calato il giudicato sulle statuizioni contenute nei capi della sentenza che non sono stati appellati, concernenti, in sintesi, il rigetto di varie eccezioni preliminari che erano state sollevate dalle parti intimate (precisamente, l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti -OMISSIS-in quanto nel frattempo vincitori di altra procedura; l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso in relazione alla completezza del contraddittorio; l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sul rilievo che i ricorrenti non avrebbero dimostrato il vantaggio o lo svantaggio conseguente alla mancata astensione del commissario incompatibile).
15.- Quanto ai motivi di appello, gli stessi possono essere scrutinati congiuntamente, attesa la identità delle questioni agli stessi sottese e la sostanziale coincidenza delle doglianze articolate dagli appellanti avverso il ragionamento svolto dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento del ricorso, tutte incentrate, in buona sostanza, sulla errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 51 c.p.c., 6-bis della l. 241/90, 97 della Costituzione, oltre che sul travisamento dei fatti e sulla omessa e insufficiente motivazione circa la sussistenza delle ragioni di incompatibilità.
16.- Più nel dettaglio, gli errori commessi dal Tribunale, che inficerebbero la legittimità della sentenza, riguarderebbero il fatto che:
(i) le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., estensibili, in ossequio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, ivi comprese le procedure assunzionali del pubblico impiego, hanno carattere tassativo e, pertanto, sfuggono all'estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e di evitare il pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi; N. 04484/2025 REG.RIC.
(ii) non potendo giustappunto le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. essere oggetto di estensione analogica, la semplice sussistenza tra il commissario e il candidato di un rapporto maestro/allievo, ovvero di meri rapporti accademici di ufficio, colleganza o collaborazione, non è idonea a rappresentare una causa di incompatibilità normativamente prevista, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità tale da dar luogo ad un vero sodalizio professionale;
(iii) l'obbligo di astensione presuppone un grado di rischio tale per cui lo stesso possa essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla imparzialità e indipendenza dei commissari, tale quindi da far ipotizzare presente un potenziale conflitto di interessi, e, conseguentemente, da imporre l'obbligo di astensione, condizioni, queste, che non ricorrerebbero nel caso all'esame, sia per la mancanza di stabili e assidui sodalizi professionali, sia per l'assenza di rapporti personali diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, occorrendo che venga effettivamente trascesa la ordinaria dinamica istituzionale di docente/allievo, o di colleganza, o di collaborazione, o di amicizia.
(iv) il conflitto di interessi non potrebbe mai essere predicato in astratto, in assenza cioè di qualsivoglia elemento concreto, specifico e attuale volto a dimostrare l'intensità del rapporto asseritamente esistente tra il commissario e il partecipante al concorso.
17.- Al fine di chiarire le coordinate esegetiche entro le quali va ricondotta la vicenda, il collegio rimarca anzitutto i principi, consolidati nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. sono estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo
l'obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che N. 04484/2025 REG.RIC.
trovano il loro fondamento nell'art. 97 Cost. e devono sempre connotare l'azione e
l'organizzazione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 24 gennaio 2013, n. 477);
b) le cause di incompatibilità di cui al citato art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo e sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, e ciò allo scopo di tutelare
l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici e, soprattutto, di evitare interferenze o interventi esterni, preordinati – abusivamente, tanto quanto l'omessa astensione di chi versi in patente conflitto d'interessi – ad ottenere, mediante forzature o iniziative infondate, una composizione gradita o un atteggiamento intimorito dell'organo giudicante (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2024, n. 535).
18.- Nessuno di questi principi, come qui riaffermati, viola o elude o applica analogicamente, al di fuori dei casi tassativamente considerati, il disposto contenuto nell'art. 51, comma 1, c.p.c., che, adattato al caso delle commissioni di concorso, prevede per il commissario l'obbligo di astenersi esclusivamente: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
19.- In forza del principio di legalità e in assenza di una precisa prescrizione di legge, ribadisce quindi il collegio come non sia consentito né all'amministrazione, né al N. 04484/2025 REG.RIC.
giudice, di sostituirsi alla legge nello svolgere la ricognizione delle cause che impongono l'obbligo di astensione, per la ragione che la sussistenza di eventuali altri rapporti, di natura personale o professionale, tra il commissario e il candidato, diversi da quelli espressamente previsti, non vale a rendere obbligatoria, nel senso cioè della incompatibilità assoluta a ricoprire l'ufficio, la possibile ragione di opportunità dall'astenersi dal ricoprire detto ufficio.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha fatto applicazione del principio, anche questo costantemente seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, se da un lato è vero che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio o personali tra commissario e candidato non è idonea, di per sé, ad integrare una delle cause di incompatibilità assoluta normativamente previste, dall'altro lato è però vero che implica la violazione delle regole dell'imparzialità (o il sospetto della violazione di tali regole), la sussistenza di rapporti, personali o professionali, di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n.
8927; Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858; Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628).
20.- Nel caso all'esame, sussistono oggettivi, specifici e circostanziati elementi di fatto tali da indurre a ritenere illegittima la composizione della commissione esaminatrice e la conseguente attività dalla stessa compiuta, non già con riferimento ai fatti tipizzati dal primo comma dell'art. 51 c.p.c., ma piuttosto in relazione al fatto che è stata omessa la dichiarazione di circostanze idonee ad ingenerare il sospetto di un'azione non imparziale in sede di valutazione concorsuale, circostanze che pertanto avrebbero dovuto essere tempestivamente e doverosamente segnalate, prima in ogni caso di assumere il munus publicum e di dare inizio alle attività procedurali, onde consentire ai preposti organi sovraordinati, dei conservatori e del Ministero dell'Università e della Ricerca, di valutare la ricorrenza di un conflitto di interessi e la conseguente situazione di incompatibilità rispetto al legittimo espletamento delle funzioni di N. 04484/2025 REG.RIC.
commissario, al fine di compiere una scelta consapevole all'atto di decidere la composizione della commissione esaminatrice.
21.- Che non si tratti, quindi, di un tentativo di estensione analogica di un caso tipizzato di astensione obbligatoria, sanzionato con l'incompatibilità assoluta a ricoprire l'incarico, ma, piuttosto, di una grave ragione di convenienza fonte di potenziale conflitto di interessi ai sensi degli artt. 51 c.p.c. e 6-bis, legge n. 241/1990,
è circostanza comprovata dal fatto che ciò che viene rimproverato al presidente della commissione, non è la mancata astensione obbligatoria, bensì la mancata obbligatoria comunicazione trasparente, quale precondizione necessaria e indispensabile per consentire al conservatorio capofila (e agli altri conservatori e al Ministero) di valutare se il commissario si trovasse nella condizione di potere adempiere in modo funzionale all'ufficio conferitogli.
In buona sostanza, nel caso all'esame si è verificata proprio quella situazione, già più volte censurata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927), secondo cui incorre nella violazione delle regole dell'imparzialità e della buona amministrazione (o nel sospetto della violazione di tali regole), regole dotate di copertura anche costituzionale, la sussistenza di rapporti personali o professionali di rilievo e intensità tali da far dubitare che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali
(si vedano i già citati Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858; Cons. Stato,
Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628).
21.- Scendendo nello specifico, in ordine al sodalizio professionale e personale tra il presidente della commissione prof. -OMISSIS- e il candidato -OMISSIS-, risultato collocato in posizione utile tra gli idonei di concorso, è emersa la sussistenza di uno stretto rapporto didattico, senz'altro particolarmente inteso, cresciuto negli anni.
Questo rapporto in particolare fonda le sue origini nel 2017, quando -OMISSIS- si diploma al conservatorio NI di Udine sotto la guida proprio del prof. - N. 04484/2025 REG.RIC.
OMISSIS-, e successivamente segue il biennio di specializzazione fino al 2019, sempre sotto la guida del medesimo docente. Attualmente il medesimo risulta frequentare il master di II livello presso il conservatorio Tartini di Trieste per il biennio
2022/2023 e 2023/2024 dove, tra i principali docenti, compare ancora il prof. -
OMISSIS-. Ma ciò che più conta, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, è che lo stretto rapporto maestro-allievo si è, nel caso di specie, pure concretizzato in un'attività professionale e concertistica che va chiaramente al di là del semplice rapporto accademico o di studi. In particolare, è stato documentato e dimostrato che il candidato e il presidente della commissione hanno organizzato e suonato insieme in molteplici occasioni concertistiche (circa 8 solo nel 2023) in uno stretto arco di tempo tra il dicembre 2022 e dicembre 2023: dall'esame delle
“pubblicizzazioni” degli eventi concertistici prodotti in giudizio, il rapporto tra i due
è rappresentato e descritto al pubblico in termini di stretta e speciale collaborazione, umana e professionale, consolidatasi negli anni di studio. Il riferimento documentale
è in particolare ai documenti 10 e 11 del primo grado, e ai numerosi link riportati nel ricorso di primo grado, richiamati anche nella sentenza: vanno considerate, inoltre, le tempistiche, posto che l'allievo in questione si è diplomato nel 2017, nel 2019 si è specializzato e nel biennio 22/23 e 23/24 ha frequentato il master. Inoltre, sono gli stessi diretti interessati a “pubblicizzare” in loro esclusivo, unico, irripetibile, sodalizio artistico-musicale in termini di eventi “maestro-allievo”: qualcosa quindi di diverso, di più profondo e qualificante rispetto a tutti gli altri concerti che il candidato ha documentato di aver svolto tra il 2019 e il 2024, e che quindi trascende il mero formale rapporto maestro/allievo. A questo proposito, la sentenza impugnata sottolinea: È eloquente in tal senso quanto indicato nei documenti richiamati alla pag. 6 del ricorso in relazione all'evento -OMISSIS- dove si legge che i due “nel corso degli anni della formazione dal 2014 al 2019, si propongono oggi come pianisti appartenenti a due generazioni diverse capaci di costruire un dialogo proiettato verso il futuro attraverso N. 04484/2025 REG.RIC.
un costante passaggio di saperi che si è consolidato negli anni. Sarà una serata speciale, che ogni insegnante vorrebbe poter vivere con tutti i propri allievi, e che ogni allievo sogna all'inizio del percorso di formazione con il proprio maestro: un concerto sullo stesso palcoscenico, una meta che pare irraggiungibile ma che, grazie alla costanza, alla dedizione verso il proprio talento è possibile raggiungere.
La sentenza impugnata appare inoltre immune da censure anche con riferimento al valore attribuito alla registrazione e pubblicazione di un CD in collaborazione tra il candidato -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-: Non sembra nemmeno secondario dar conto, a ulteriore testimonianza e comprova dello stretto rapporto di collaborazione professionale tra il candidato e il Presidente della Commissione, della registrazione
e produzione di due brani di un CD dal titolo -OMISSIS-. Al riguardo non è persuasiva la riduttiva notazione della difesa dell'Amministrazione (pag. 24 della memoria difensiva depositata in giudizio il 4 settembre 2024) secondo cui si sarebbe trattato della semplice registrazione di un paio di brani di pochi minuti (per precisione, della durata complessiva di 2 minuti e 14 secondi). Ciò perché, per quanto il prodotto finale dell'attività di collaborazione professionale possa non essere cospicuo in termini quantitativi, quel che rileva è, da un lato, l'attività creativa a monte, lo studio preparatorio, le prove e, in generale, la preparazione del brano e, dall'altro lato, la comunanza dell'interesse professionale, curricolare e perfino potenzialmente economico (per quanto “di nicchia”).
Per quanto non sia quindi dimostrata la comunanza d'interessi economici di cui alla delibere ANAC (15 gennaio 2020, n. 25; ma anche 22 febbraio 2023, n. 353, nella quale sono richiamate le precedenti 1° marzo 2017, n. -OMISSIS-; 29 marzo 2017, n.
384; 19 dicembre 2018, n. 1186), è tuttavia ampiamente comprovata, anche sulla base delle citate delibere, la assiduità, non occasionalità, rilevanza e non trascurabilità di questa specifica collaborazione professionale e accademica tra candidato e presidente, che correttamente la sentenza impugna definisce di particolare intensità. N. 04484/2025 REG.RIC.
Ciò è sufficiente per affermare che, ribadito il principio generale secondo cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità, ricorre tuttavia il dovere di rendere manifesti e palesi, con il correlativo obbligo di effettuare le pertinenti dichiarazioni, in tutti i casi in cui, come quello che qui ricorre, la comunanza di interessi, anche di natura non esclusivamente economico-professionali, sia di intensità tale da far sorgere anche solo il sospetto che la valutazione del candidato non sia (o non sarà) oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale.
La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve infatti essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati, ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale.
Mette conto evidenziare che nelle controversie per responsabilità erariale, la Corte dei conti, con la sentenza 1° ottobre 2019, n. 352, ha contribuito a chiarire la natura e intensità dei rapporti che generano i conflitti di interessi e che possono essere fonte di danni erariali: (i)l conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave
“inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare
“amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità. Se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, N. 04484/2025 REG.RIC.
è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali.
22.- Venendo ai rapporti della candidata-OMISSIS-, vincitrice di concorso collocatasi terza in graduatoria, sempre con prof. -OMISSIS-, sono stati dimostrati la significativa comune collaborazione musicale e concertistica e lo stretto rapporto di colleganza, quali componenti del consiglio di corso del master di II livello in pianoforte presso il conservatorio Tartini di Trieste, e inviati dallo stesso conservatorio, in concomitanza con l'iter concorsuale in contestazione, sebbene poco prima della nomina del prof. -
OMISSIS- a presidente della commissione, in missione internazionale in Thailandia nell'ambito del programma -OMISSIS-.
In particolare, la candidata -OMISSIS- era, al tempo della procedura e fino a poco tempo fa, docente del conservatorio Tartini di Trieste -OMISSIS-condivideva con il prof. -OMISSIS- la posizione di professore nella medesima area all'interno dello stesso dipartimento; è stata coordinatrice in carica del dipartimento tastiere e percussioni del conservatorio Tartini di Trieste fino ai primi giorni del mese di giugno
2024, e quindi anche durante la procedura per cui è causa; è stata coordinatrice del progetto Erasmus -OMISSIS- e presidente delle commissioni nelle procedure di mobilità Erasmus -OMISSIS-; con il prof. -OMISSIS- sono entrambi docenti del master di II livello in pianoforte tenuto presso il conservatorio Tartini di Trieste e fanno entrambi parte del Consiglio di corso del master di II livello insieme al direttore del conservatorio prof. -OMISSIS-, che opera a stretto contatto con il Consiglio accademico, di cui il prof. -OMISSIS- è componente eletto. La candidata ha inoltre preso parte e condiviso plurimi concerti ed eventi (v. documento 12); insieme al prof.
-OMISSIS- hanno coordinato l'edizione 2023 del “-OMISSIS-. La sentenza appellata N. 04484/2025 REG.RIC.
evidenzia poi come (i) due, oltre ad una colleganza riferibile agli incarichi istituzionali, risultano aver lavorato a stretto contatto, in qualità di componenti di commissione (nominati con atto del 18 aprile 2024), nell'ambito di una procedura pubblica selettivo comparativa per titoli, bandita dallo stesso Conservatorio, i cui lavori si sono svolti anche durante e in concomitanza alla procedura per cui è causa.”.
Appare anche a questo collegio evidente come la particolare vicinanza tra la candidata e il presidente della Commissione non sia restrittivamente declinabile in termini di generico rapporto di ufficio, ma va anzi qualificata dalla rilevante, e tutt'affatto subvalente circostanza, che entrambi i predetti docenti operavano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nell'ambito dello stesso istituto, collaborando pure quali commissari di una procedura assunzionale sovrappostasi a quella oggetto del presente giudizio.
Anche in questo caso, pertanto, in ossequio al generale principio di imparzialità, intesa come standard basilare di comportamento e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l'equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica, il prof. -OMISSIS- non avrebbe potuto astenersi dal rendere la prevista dichiarazione, palesando all'esterno le ragioni di opportunità che ne avrebbero imposto la conoscenza quantomeno agli organi preposti alla scelta dei commissari, nel rispetto del principio della massima trasparenza in un contesto particolare e delicato come quello delle procedure di selezione.
Ciò soprattutto se si tiene conto che dagli atti versati al giudizio è emerso che la comunità dei docenti di pianoforte del settore AFAM contra oltre 500 docenti di ruolo cui si possono aggiungere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del bando, i docenti “in quiescenza da meno di due anni, ferma la possibilità del sorteggio nelle ipotesi previste dal successivo comma 2 del medesimo art. 7 del bando.
Ne deriva quindi che l'amministrazione procedente aveva in effetti tutti i margini di scelta per provvedere ad una composizione della commissione con adeguate N. 04484/2025 REG.RIC.
caratteristiche di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitti d'interesse, potendo attingere ad una rosa di candidati commissari estranei ai consolidati rapporti professionali e personali.
23.- Ritiene, in definitiva, il collegio, che il prof. -OMISSIS-, omettendo di palesare all'esterno le relazioni intercorrenti con i predetti candidati, si sia volontariamente assunto la responsabilità di sottrarre ai competenti organi la valutazione ex ante delle potenziali situazioni di inopportunità, al di là delle previste situazioni di astensione obbligatoria, a ricoprire certi incarichi.
In disparte, infatti, l'applicabilità dell'art. 51 c.p.c., comunque pure espressamente richiamato dal bando di concorso, ritiene il collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la cornice normativa applicabile ai concorsi, ivi compresi quelli universitari e quelli del settore artistico-coreutico, ivi compreso quello qui all'esame, ricomprenda anche la disciplina del conflitto di interessi mutuata dalla figura del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis, legge n. 241/1990, ad opera dell'art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 (cd “legge anti-corruzione”).
La disposizione introdotta prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Ritiene il collegio che detta previsione abbia introdotto una clausola generale, consimile a quella della ragione di grave convenienza di cui al secondo comma dell'art. 51, c.p.c., all'interno della quale, potenzialmente, è possibile ascrivere più casi di conflitto fra amministratori e amministrati.
La ratio della norma è quella di far sì che ogni situazione, potenzialmente idonea a fondare, negli interessati, il sospetto del difetto di imparzialità, sia segnalata ai propri responsabili. N. 04484/2025 REG.RIC.
La previsione è compatibile con l'art. 7 del d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia.
La norma rappresenta poi il precipitato logico necessario di specifiche previsioni costituzionali: in primo luogo l'art. 54, Cost. (“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”), e poi l'art. 97, comma 2,
Cost. (“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”).
Di conseguenza, non vi sono ragioni obiettive, logiche e proporzionate per sottrarre ai concorsi del settore professionale artistico dei conservatori, anche in ragione della rilevanza costituzionale che l'autonomia universitaria esige, i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla disciplina generale dell'azione amministrativa.
Vanno quindi ribaditi i principi per cui “L'obbligo di astensione, che la situazione di conflitto di interessi ingenera, costituisce un corollario del principio di imparzialità
(art. 97 Cost.) e, pertanto, le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative. In ordine alle conseguenze giuridiche, la mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che incide sulla legittimità dell'atto finale …” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 24 aprile 2023, n. 4129); che “Il sindacato in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolto, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che N. 04484/2025 REG.RIC.
devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale” (Consiglio di Stato, Sezione VII,
8 marzo 2023, n. 2408), e inoltre che “Anche alla luce dell'art. 6-bis, l. n. 241/1990, il principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui l'obbligo di astensione tipizzato dall'art. 51 c.p.c. rappresenta un corollario, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine
a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo” (Consiglio di Stato sez. II, 26 settembre 2022, n. 8271, cfr. ulteriormente Consiglio di Stato sez.
II, 21 ottobre 2019, n. 7113, Consiglio di Stato sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654,
Consiglio di Stato sez. II, 10 settembre 2020, n. 5423 e, ancora, Consiglio di Stato sez.
VI, 24 luglio 2019, n. 5239).
Tale lettura è anche conforme alla posizione assunta da questo Consiglio di Stato nell'esercizio della funzione consultiva, in particolare col parere n. 667 del 5 marzo
2019, nel quale vengono illustrate le due forme di conflitto di interessi, ossia quella del conflitto potenziale “de futuro” e quella del conflitto potenziale “de praeterito”: quest'ultimo postula, più nel dettaglio, per quanto di interesse ai fini di causa, una risalente situazione tipica di conflitto, anche successivamente divenuta atipica o addirittura decaduta.
Non vi è dubbio che entrambe le forme di conflitto potenziale concretizzino le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 51, comma 2, c.p.c., e dell'art. 7 del d.P.R.
62/2013, e che di esse possa farsi applicazione in riferimento alle commissioni di N. 04484/2025 REG.RIC.
concorso (mutuando da Consiglio di Stato, sez. VII, 8 marzo 2023, n. 2408 “Il sindacato in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolto, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale”).
24.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena illustrate, gli appelli riuniti vanno respinti.
25.- Dal rigetto degli appelli deriva l'assorbimento dei riproposti motivi assorbiti.
26.- Le spese sono liquidate in favore degli appellati, originari ricorrenti, nella misura indicata in dispositivo secondo la soccombenza, mentre vengono compensate tra tutte le altre parti giudizio stante la omogeneità delle posizioni assunte in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore degli appellati, originari ricorrenti, le spese liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore degli appellati, originari ricorrenti, le spese liquidate nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Vista la richiesta della parte interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte richiedente, manda alla Segreteria di procedere N. 04484/2025 REG.RIC.
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone comunque citate nella presente pronuncia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
EL Di CA, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL Di CA RT EP
IL SEGRETARIO N. 04484/2025 REG.RIC.