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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2139/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della predetta dichiarazione, voglia emettere sentenza con la quale pronunci la separazione personale dei sig.ri
[...] e autorizzandoli a vivere separati, con ordine al Comune Pt_1 Controparte_1 di Monzambano (MN) di procedere con le relative formalità, ed omologhi gli accordi intervenuti tra le parti accogliendo le seguenti conclusioni e condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui manterranno la residenza.
Ciascuno dei ricorrenti fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno con obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli;
2) la casa familiare sita in Monzambano (MN), via Cesare Melchiori, 11 di proprietà del padre della ricorrente, verrà assegnata alla sig.ra che la Pt_1 continuerà ad abitare con i figli e , con tutti gli arredi e corredi ivi Per_1 Per_2 esistenti.
Il sig. dopo aver asportato beni ed effetti personali si trasferirà in altra CP_1 abitazione e procederà quanto prima al trasferimento della propria residenza.
3) e trascorreranno con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18 Per_1 Per_2 alla mattina successiva quando verranno dallo stesso accompagnati a scuola e due weekend al mese alternati dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30/22 della domenica.
Le medesime modalità di visita e trattenimento saranno mantenute anche durante il periodo estivo.
Ogni giorno i ragazzi pranzeranno a casa dei nonni paterni e la madre li andrà a riprendere alle ore 18.30 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì e li terrà con sé per la cena e il pernotto.
Il genitore deputato alla custodia dei figli nel giorno o nel weekend concordato si assumerà l'impegno di stare con gli stessi, di accompagnarli a eventuali feste di compleanno, lezioni di catechismo, uscite serali, allenamenti ed eventi/manifestazioni sportive, comunque con reciproca collaborazione tra le parti in caso di necessità e per esigenze dei minori incompatibili con gli impegni di lavoro dei genitori.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impedimenti che non consentano loro di rispettare il calendario concordato e in ogni caso si impegnano a garantire la disponibilità di terze persone (babysitter/nonni) che si occupino di e . In caso di malattie/indisposizioni dei minori nel Per_1 Per_2 giorno di trattenimento presso il padre o la madre, saranno gli stessi ad occuparsene personalmente o con l'ausilio di terze persone (es. babysitter/nonni).
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tenuto conto dell'età e delle esigenze
2 scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
4) salvo diversi accordi, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, e avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro del luogo di vacanza in cui porterà i figli e nel corso del periodo di vacanza saranno mantenuti i contatti tra i minori e l'altro genitore;
5) salvo diversi accordi, durante le festività natalizie e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre complessivamente una settimana (ricomprendendovi ad anni alterni la Vigilia e il giorno di Natale e San Silvestro e il primo dell'anno), e durante le vacanze pasquali complessivamente tre giorni (ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Firmato Lunedì dell'Angelo).
Le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre e altre festività nel corso dell'anno verranno alternate di anno in anno, salvo diversi accordi tra le parti.
Le parti concordano sin da ora che i figli trascorreranno i giorni 30.03 e 19.03 con il papà e i giorni 26.12 e la seconda domenica di maggio con la mamma;
6) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli il sig. verserà CP_1 alla sig.ra l'importo di € 200,00 mensili. Tale somma, che dovrà essere Pt_1 corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi che si impegneranno a concordare le modalità di richiesta (se autonoma o unica) presso gli enti competenti e la conseguente devoluzione della rispettiva quota;
7) oltre al contributo nel mantenimento ordinario dei figli il sig. CP_1 contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova 28.05.2024 che di seguito si riporta e che le parti dichiarano di conoscere integralmente con la sottoscrizione del presente atto:
“Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali
3 assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00; spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e delle scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria.
A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del
4 genitore che l'abbia comunque sostenuta”;
8) i coniugi dichiarano di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento stante l'indipendenza economica di entrambi;
9) la sig.ra si impegna a cedere al sig. la proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Monzambano (MN), via Cesare Melchiori, PT identificato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 38, n. 527, sub. 325, cat. C/6, classe 4, consistenza 10 mq, superficie catastale 14 mq, rendita € 25,82. Il trasferimento avverrà tramite rogito notarile le cui spese saranno ad esclusivo carico del sig.
CP_1
I coniugi dichiarano ad ogni effetto anche fiscale, ex L. 74/1987 e Circolare 18/E del 2013, che l'accordo patrimoniale suindicato di trasferimento, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
10) i ricorrenti si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità anche valida per l'espatrio e/o del passaporto dei figli minori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MONZAMBANO in data 20/06/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2139/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PASQUALI FEDERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della predetta dichiarazione, voglia emettere sentenza con la quale pronunci la separazione personale dei sig.ri
[...] e autorizzandoli a vivere separati, con ordine al Comune Pt_1 Controparte_1 di Monzambano (MN) di procedere con le relative formalità, ed omologhi gli accordi intervenuti tra le parti accogliendo le seguenti conclusioni e condizioni:
1) i figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui manterranno la residenza.
Ciascuno dei ricorrenti fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno con obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in via disgiunta relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli;
2) la casa familiare sita in Monzambano (MN), via Cesare Melchiori, 11 di proprietà del padre della ricorrente, verrà assegnata alla sig.ra che la Pt_1 continuerà ad abitare con i figli e , con tutti gli arredi e corredi ivi Per_1 Per_2 esistenti.
Il sig. dopo aver asportato beni ed effetti personali si trasferirà in altra CP_1 abitazione e procederà quanto prima al trasferimento della propria residenza.
3) e trascorreranno con il padre il martedì e il giovedì dalle ore 18 Per_1 Per_2 alla mattina successiva quando verranno dallo stesso accompagnati a scuola e due weekend al mese alternati dalle ore 18 del venerdì alle ore 21.30/22 della domenica.
Le medesime modalità di visita e trattenimento saranno mantenute anche durante il periodo estivo.
Ogni giorno i ragazzi pranzeranno a casa dei nonni paterni e la madre li andrà a riprendere alle ore 18.30 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì e li terrà con sé per la cena e il pernotto.
Il genitore deputato alla custodia dei figli nel giorno o nel weekend concordato si assumerà l'impegno di stare con gli stessi, di accompagnarli a eventuali feste di compleanno, lezioni di catechismo, uscite serali, allenamenti ed eventi/manifestazioni sportive, comunque con reciproca collaborazione tra le parti in caso di necessità e per esigenze dei minori incompatibili con gli impegni di lavoro dei genitori.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali impedimenti che non consentano loro di rispettare il calendario concordato e in ogni caso si impegnano a garantire la disponibilità di terze persone (babysitter/nonni) che si occupino di e . In caso di malattie/indisposizioni dei minori nel Per_1 Per_2 giorno di trattenimento presso il padre o la madre, saranno gli stessi ad occuparsene personalmente o con l'ausilio di terze persone (es. babysitter/nonni).
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tenuto conto dell'età e delle esigenze
2 scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
4) salvo diversi accordi, durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane, anche non consecutive, e avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie di cui usufruiranno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore avrà l'obbligo di informare l'altro del luogo di vacanza in cui porterà i figli e nel corso del periodo di vacanza saranno mantenuti i contatti tra i minori e l'altro genitore;
5) salvo diversi accordi, durante le festività natalizie e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre complessivamente una settimana (ricomprendendovi ad anni alterni la Vigilia e il giorno di Natale e San Silvestro e il primo dell'anno), e durante le vacanze pasquali complessivamente tre giorni (ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Firmato Lunedì dell'Angelo).
Le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre e altre festività nel corso dell'anno verranno alternate di anno in anno, salvo diversi accordi tra le parti.
Le parti concordano sin da ora che i figli trascorreranno i giorni 30.03 e 19.03 con il papà e i giorni 26.12 e la seconda domenica di maggio con la mamma;
6) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli il sig. verserà CP_1 alla sig.ra l'importo di € 200,00 mensili. Tale somma, che dovrà essere Pt_1 corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i coniugi che si impegneranno a concordare le modalità di richiesta (se autonoma o unica) presso gli enti competenti e la conseguente devoluzione della rispettiva quota;
7) oltre al contributo nel mantenimento ordinario dei figli il sig. CP_1 contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo del Tribunale di Mantova 28.05.2024 che di seguito si riporta e che le parti dichiarano di conoscere integralmente con la sottoscrizione del presente atto:
“Sono a carico di ciascun genitore per il 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal Giudice) le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali
3 assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento), spese per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di spesa di € 500,00; spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e delle scuola materna nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
c) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria.
A titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc). Pertanto il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del
4 genitore che l'abbia comunque sostenuta”;
8) i coniugi dichiarano di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento stante l'indipendenza economica di entrambi;
9) la sig.ra si impegna a cedere al sig. la proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Monzambano (MN), via Cesare Melchiori, PT identificato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 38, n. 527, sub. 325, cat. C/6, classe 4, consistenza 10 mq, superficie catastale 14 mq, rendita € 25,82. Il trasferimento avverrà tramite rogito notarile le cui spese saranno ad esclusivo carico del sig.
CP_1
I coniugi dichiarano ad ogni effetto anche fiscale, ex L. 74/1987 e Circolare 18/E del 2013, che l'accordo patrimoniale suindicato di trasferimento, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
10) i ricorrenti si concedono sin da ora reciproco assenso – consenso per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità anche valida per l'espatrio e/o del passaporto dei figli minori. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MONZAMBANO in data 20/06/2009 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
6