Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02418/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2025, proposto da
NA MA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 803/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del G.L. presso il Tribunale di Napoli Nord n. 803/24;
il titolo esecutivo risulta notificato a mezzo pec presso la sede reale dell’Amministrazione intimata
il 5/2/2025;
il ricorso in esame è stato notificato il 2/5/2025;
ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del d. l. n. 669/96 “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
per costante giurisprudenza lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l'intervenuta notificazione del titolo
giudiziale all'Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo s patium
deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa
esecutiva da parte dell'Amministrazione stessa; prima dell'esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d'ottemperanza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 aprile 2024, n. 2414. In senso conforme ex multis : T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 5 aprile 2024, n. 163);
nella fattispecie non pare essere soddisfatta tale condizione di ammissibilità del ricorso, essendo decorsi meno di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo e l’instaurazione del giudizio;
rilevato che di tanto è stato avviso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. e che non osta alla definizione della lite la circostanza che parte ricorrente non fosse presente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 24/11/2022, n. 10348), risultando essa edotta della data dell’udienza;
ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, non avendo l’Amministrazione intimata svolto alcuna attività difensiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AU DA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NA ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ZI | MA AU DA |
IL SEGRETARIO