Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2025, proposto dalla sig.ra UC MO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Nasone e Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sig. IC Chinnì, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Pangallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sig.ri IA Chinnì, NA, EP Chinnì, NI Chinnì, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità - ex art. 31 del d.lgs. n. 104/2010 -del comportamento omissivo, ovvero del silenzio rifiuto formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla diffida presentata in data 14/04/2025 al Comune di Reggio Calabria a mezzo pec e conseguente ordine di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e di IC Chinnì;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa BE ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 28.10.2025, la ricorrente, ai sensi degli artt. 31-117 c.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal Comune di Reggio Calabria in ordine all’istanza dalla stessa presentata a mezzo pec del 14.04.2025.
Con l’istanza in parola, la ricorrente, residente in [...], dichiaratasi proprietaria, dal 2018, in forza della successione del padre AN MO, dei terreni distinti al Catasto del Comune di Reggio Calabria, sez. Pellaro, al foglio di mappa 10, particelle 2037, 296 e 2039 ha chiesto all’amministrazione:
a) la repressione degli abusi edilizi posti in essere dagli odierni interessati sulle predette particelle, di sua asserita proprietà, consistenti in un fabbricato ad un unico piano, realizzato sulla particella 2039, ed un edificio a due piani f.t., realizzato sulle particelle 2037 e 296. Siffatti immobili abusivi sarebbero stati edificati sine titulo , in ampliamento al preesistente e limitrofo edificio, sito in via Cartisano n. 25, in Catasto al foglio 10, particella 1102, sempre di proprietà dei controinteressati, parimenti abusivo ed oggetto dell’istanza di condono edilizio di cui alla pratica n. A/10677 del 29.04.1986, avviata dal dante causa di questi ultimi ed ancora pendente;
b) l’approfondita verifica circa la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell’immobile da ultimo menzionato (foglio 10, particella 1102), sotto plurimi profili, tra cui il sopravvenuto ampliamento dello stesso (per il tramite dei manufatti summenzionati), in assenza di qualsivoglia autorizzazione, con conseguenziale diniego dell’istanza di sanatoria.
2. Il controinteressato sig. IC Chinnì, costituitosi in giudizio, nel rimettersi alle valutazioni del Tribunale in merito alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Reggio Calabria, ha evidenziato come la ricorrente abbia omesso di riferire della pendenza, presso il Tribunale di Reggio Calabria, di un procedimento civile (n. 2259/2024) avente ad oggetto la rivendica, da parte della stessa, della proprietà dei terreni di cui alle particelle 296, 2037 (già 295), 2039, su cui sono stati edificati gli immobili oggetto della compulsata vigilanza edilizia.
3. Il Comune di Reggio Calabria, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ciò in quanto la ricorrente avrebbe strumentalmente denunciato gli abusi edilizi realizzati sulle particelle nr. 296, 2037 (già 295), 2039, soltanto nel 2024, al verosimile scopo di risolvere la lite civile in atto con gli odierni controinteressati e, comunque, nonostante fosse consapevole dell’esistenza dei manufatti abusi ivi costruiti, fin dall’epoca in cui ne sarebbe divenuta proprietaria, ovvero nel 2018, in conseguenza del decesso del relativo padre. La ricorrente avrebbe strumentalmente omesso di evidenziare l’esistenza di un contenzioso civile finalizzato all’accertamento della proprietà degli immobili, così pretendendo una sollecita evasione della propria diffida all’esercizio di poteri di vigilanza edilizia, rilevatisi complessa anche in ragione della ricostruzione delle vicende proprietarie. Tali circostanze rileverebbero, quantomeno ai fini della compensazione delle spese del giudizio che, in ogni caso, dovrebbe essere definito nel senso della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in quanto, a valle degli accertamenti di cui al sopralluogo del 9.12.2025, il Comune di Reggio Calabria:
a) con ordinanza n. 42, prot. n. 304140.U del 16.12.2025, ha ingiunto alla ricorrente, quale proprietaria, ed agli odierni controinteressati, quali committenti, esecutori ed utilizzatori delle opere, la demolizione dei manufatti abusivamente realizzati sulle particelle nr. 296, 2037 (già 295), 2039, edificati sine titulo , in area sottoposta a plurimi vincoli, tra cui quello paesaggistico;
b) ha accertato che, per effetto dell’edificazione dei manufatti in parola, il preesistente edificio di cui alla particella n. 1102, di proprietà dei controinteressati, oggetto dell’istanza di condono di cui alla pratica edilizia A/10677 del 29.04.1986, è stato abusivamente ampliato e, comunque, modificato nella sagoma, nei prospetti e nella consistenza plano-volumetrica, con ciò non corrispondendo più a quello oggetto di sanatoria.
4. La ricorrente, dopo aver replicato alle eccezioni e difese avversarie, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, stante la relativa attivazione soltanto in epoca successiva all’instaurazione del presente giudizio.
5. In occasione della camera di consiglio del 9.01.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ed invero, a prescindere dalla contestata riconducibilità dell’area di sedime degli abusi edificati sulle partt. nr. 296, 2037 e 2039 alla sfera giuridica della ricorrente (la quale ne avrebbe avuto conoscenza fin dal 2018), quest’ultima, quale proprietaria viciniori, residente in [...], ha, comunque, un persistente interesse al regolare sviluppo dell’assetto urbanistico-edilizio del territorio e, quindi, a stimolare quei poteri di vigilanza edilizia di cui all’art. 27 D.P.R. n. 380/2001, che l’amministrazione è tenuta ad esercitare, quale atto dovuto e vincolato, a prescindere dal tempo intercorso.
7. Nel merito, sussistono i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per come eccepito dall’amministrazione comunale.
Risulta, invero, agli atti di causa che il Comune di Reggio Calabria, con l’ordinanza n. 42, prot. n. 304140.U del 16.12.2025 abbia ingiunto la demolizione dei manufatti edificati sulle particelle nr. 296, 2037 e 2039, nel contempo doverosamente approfondendo - per come, del resto, richiesto con la diffida del 14.04.2025 - l’istruttoria circa la pratica di condono edilizio n. A/10677 del 29.04.1986 relativa al manufatto in Catasto al foglio 10, particella n. 1102 (ubicato in via Cartisano n. 25), sostanzialmente modificato per effetto degli abusi oggetto di demolizione.
7.1 Tuttavia, secondo quanto è dato evincersi dalla complessiva documentazione versata agli atti del giudizio - e, in particolare, dal tenore della summenzionata ordinanza di demolizione, avente ad oggetto, esclusivamente, gli immobili edificati sulle particelle nr. 296, 2037 e 2039 – il suddetto procedimento di condono non è stato ancora definito e tale circostanza, come è noto, osta all’esercizio di qualsivoglia potere ripristinatorio avuto riguardo all’immobile che ne costituisce oggetto (in Catasto al foglio 10, particella n. 1102).
8. Non essendo, quindi, possibile ritenere, ai fini della cessata la materia del contendere, ex art. 34 comma 5 c.p.a., che, nel corso del giudizio, la pretesa della ricorrente risulti pienamente soddisfatta, la dichiarazione in tal senso da quest’ultima resa con la memoria del 30.12.2025 deve intendersi quale sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito.
9. Quanto alle spese di lite, la complessità della res controversa , aggravata dall’incertezza della situazione proprietaria dei manufatti in contestazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato, che rimane a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN NT, Presidente
BE ZU, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE ZU | IN NT |
IL SEGRETARIO