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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/10/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2827/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CO EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PARITARIO PRESSO LA CASA CONIUGALE. Per_ 1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocazione paritaria presso la casa coniugale, nella quale i genitori si alterneranno, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto, per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni dei figli.
1 Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bambini presso gli istituti scolastici di appartenenza), i genitori si alterneranno nella casa coniugale come segue, fermo restando che tutti i giorni sono da intendersi con pernotto presso la casa coniugale: I° settimana: i figli trascorreranno le giornate di Lunedì - Martedì - Giovedì e Domenica con la madre;
e le giornate di Mercoledì - Venerdì e Sabato con il padre;
II° settimana: i figli trascorreranno le giornate di Martedì - Giovedì - Venerdì e Sabato con la madre;
e le giornate di Lunedì - Mercoledì e Domenica con il padre. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli.
3) Durante il periodo scolastico e nei giorni di propria spettanza i genitori si alterneranno nel portare i figli a scuola e nel riprenderli all'uscita; invece, nel restante periodo dell'anno, i genitori si tratterranno presso la casa coniugale nei giorni successivi a quelli di loro spettanza fino alle ore 09:30/10:00 circa, quando arriverà l'altro genitore o la persona da questi indicata per prenderli in carico.
4) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di propria spettanza.
5) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé. 6) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. Pt_3
I figli trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa. 7) Nell'interesse dei figli Sig.ri e si impegnano a non instaurare nuove convivenze, Pt_2 Pt_1 né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data
2 di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza del figlio minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
8) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE.
9) In considerazione dell'adottato regime di collocamento paritario presso la casa coniugale, il Sig. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Pt_1
Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico Pt_2 perequativo per il mantenimento per tutti i figli la somma di €350,00. 10) Il Sig. si obbliga, altresì, a sostenere per intero tutte le utenze della casa familiare. Pt_1
11) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per i figli minori, attualmente pari ad euro 750 mensili, sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra A tal Parte_2 fine il Sig. si impegna, a semplice richiesta della a fornire la necessaria Pt_1 Pt_2 documentazione laddove richiesta all'Ente preposto e in caso ne sorga necessità.
12) La Sig.ra e il Sig. si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere al Pt_2 Pt_1 pagamento della mensa scolastica e vestiario dei figli, considerando tali spese come non rientranti nel contributo perequativo al mantenimento. Per tutte le altre esigenze (tra cui vitto, cancelleria scolastica diversa dal corredo iniziale, ecc.) interverranno di volta in volta, in maniera diretta i genitori. Per_
13) Le spese straordinarie in favore dei figli minori , e faranno carico ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del Sig. e nella misura del 40% a carico Pt_1 della Sig.ra in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la Pt_2 sottoscrizione dichiarano di conoscere.
14) Le parti si obbligano a rispettare le condizioni sopra precisate fin dalla data di deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
(nata il [...]) e di e (nati il 6/2/2018), nati fuori dal matrimonio - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
LO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
CO EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via del Marzocco n. 102, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. AFFIDAMENTO CONGIUNTO CON COLLOCAMENTO PARITARIO PRESSO LA CASA CONIUGALE. Per_ 1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocazione paritaria presso la casa coniugale, nella quale i genitori si alterneranno, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto, per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni dei figli.
1 Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bambini presso gli istituti scolastici di appartenenza), i genitori si alterneranno nella casa coniugale come segue, fermo restando che tutti i giorni sono da intendersi con pernotto presso la casa coniugale: I° settimana: i figli trascorreranno le giornate di Lunedì - Martedì - Giovedì e Domenica con la madre;
e le giornate di Mercoledì - Venerdì e Sabato con il padre;
II° settimana: i figli trascorreranno le giornate di Martedì - Giovedì - Venerdì e Sabato con la madre;
e le giornate di Lunedì - Mercoledì e Domenica con il padre. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli.
3) Durante il periodo scolastico e nei giorni di propria spettanza i genitori si alterneranno nel portare i figli a scuola e nel riprenderli all'uscita; invece, nel restante periodo dell'anno, i genitori si tratterranno presso la casa coniugale nei giorni successivi a quelli di loro spettanza fino alle ore 09:30/10:00 circa, quando arriverà l'altro genitore o la persona da questi indicata per prenderli in carico.
4) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di propria spettanza.
5) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé. 6) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. Pt_3
I figli trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa. 7) Nell'interesse dei figli Sig.ri e si impegnano a non instaurare nuove convivenze, Pt_2 Pt_1 né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data
2 di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza del figlio minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
8) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE.
9) In considerazione dell'adottato regime di collocamento paritario presso la casa coniugale, il Sig. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Pt_1
Sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico Pt_2 perequativo per il mantenimento per tutti i figli la somma di €350,00. 10) Il Sig. si obbliga, altresì, a sostenere per intero tutte le utenze della casa familiare. Pt_1
11) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per i figli minori, attualmente pari ad euro 750 mensili, sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra A tal Parte_2 fine il Sig. si impegna, a semplice richiesta della a fornire la necessaria Pt_1 Pt_2 documentazione laddove richiesta all'Ente preposto e in caso ne sorga necessità.
12) La Sig.ra e il Sig. si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere al Pt_2 Pt_1 pagamento della mensa scolastica e vestiario dei figli, considerando tali spese come non rientranti nel contributo perequativo al mantenimento. Per tutte le altre esigenze (tra cui vitto, cancelleria scolastica diversa dal corredo iniziale, ecc.) interverranno di volta in volta, in maniera diretta i genitori. Per_
13) Le spese straordinarie in favore dei figli minori , e faranno carico ad Per_2 Per_3 entrambi i genitori nella misura del 60% a carico del Sig. e nella misura del 40% a carico Pt_1 della Sig.ra in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la Pt_2 sottoscrizione dichiarano di conoscere.
14) Le parti si obbligano a rispettare le condizioni sopra precisate fin dalla data di deposito del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
(nata il [...]) e di e (nati il 6/2/2018), nati fuori dal matrimonio - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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