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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27446/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27446/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASERTA il 24/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASERTA (atto n. 56 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2021.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento da parte del Signor in favore della Signora Pt_2
previsto nel decreto di omologa, rinunciando l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e Pt_1 assegno divorzile.
PRENDE ATTO che la Signora vivrà presso la sua attuale residenza in Pinerolo, Parte_1 Viale della Rimembranza n. 37, mentre il Signor in Pinerolo, Via Nazionale n. 24. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e conseguentemente di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27446/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CASERTA il 24/06/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASERTA (atto n. 56 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2021.
Con ricorso depositato il 22/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE la revoca del contributo al mantenimento da parte del Signor in favore della Signora Pt_2
previsto nel decreto di omologa, rinunciando l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e Pt_1 assegno divorzile.
PRENDE ATTO che la Signora vivrà presso la sua attuale residenza in Pinerolo, Parte_1 Viale della Rimembranza n. 37, mentre il Signor in Pinerolo, Via Nazionale n. 24. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e conseguentemente di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.