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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/09/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte attrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 71/2025 da:
da: (c.f.: , nata in Avellino in [...] 18-7- Parte_1 CodiceFiscale_1
1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Ferrante del foro di Napoli, come da procura alle liti allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania (Na) alla via Tirone n. 1
ricorrente
contro
:
Cont
(c.f.: ), – – di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CP_4
resistente contumace
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Adito Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sentire
accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
I) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite l'attribuzione in forma specifica della “Carta Elettronica del Docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, Legge n. 107 del 13-7-
2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Tribunale di Treviso
II) conseguentemente, condannare il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per lo effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_5
tempore, al pagamento della somma di euro 1.500,00;
IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1
del Giudizio, ulteriormente aumentando il compenso fino al 30% in quanto ciascun atto del giudizio
è stato redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione,
consentendo all'interno la ricerca ipertestuale dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del
13-8-2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo CP_1
determinato, stipulati negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. In esecuzione di detti contratti, ha sostenuto che il - agendo in violazione del divieto di discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato - non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121,
della legge n. 107 del 2015. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine richiamando anche la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, per un totale di
Euro 1.500,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente richiesta di condanna del . CP_1
- 2 - Tribunale di Treviso
La parte ricorrente ha, in particolare, prestato servizio, in virtù di contratti a tempo determinato,
presso gli istituti scolastici e per i periodi come di seguito specificati: per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dal 28-11-2022 e cessazione al 30-6-2023, per 18 ore settimanali di lezione, a Motta di
Livenza (Tv) presso l'Istituto Superiore “A. Scarpa”; per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 20-9-
2023 e cessazione al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di lezione, a VI ET (Tv) presso l'Istituto superiore “Città della Vittoria”; per l'a.s. 2024/2025, con decorrenza dal 4-10-2024 e cessazione al 30-6-2025, per 18 ore settimanali di lezione, a Casale sul Sile (Tv) presso l'Istituto
comprensivo “Casale sul Sile”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio con notificazione del ricorso a CP_1
mezzo posta elettronica certificata, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, la questione giuridica sottesa alla domanda attorea è stata ormai risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato dalla giurisprudenza sovranazionale e della giurisprudenza di legittimità italiana.
In particolare, la Corte di cassazione, ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
- 3 - Tribunale di Treviso
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli aa.ss. 2022/23,
2023/24 e 2024/25, per una durata, in ciascun anno, superiore a 180 giorni.
Il , restando contumace, non ha allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Non può sostenersi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. In tal modo, infatti, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n.
1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente inserita nelle GPS anche per l'anno scolastico in corso (come risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice) e,
conseguentemente, deve ritenersi interna al sistema scolastico.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e
- 5 - Tribunale di Treviso
la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto.
e spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
- 6 - Tribunale di Treviso
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 71/2025 da:
da: (c.f.: , nata in Avellino in [...] 18-7- Parte_1 CodiceFiscale_1
1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Ferrante del foro di Napoli, come da procura alle liti allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania (Na) alla via Tirone n. 1
ricorrente
contro
:
Cont
(c.f.: ), – – di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CP_4
resistente contumace
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Adito Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sentire
accogliersi le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
I) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite l'attribuzione in forma specifica della “Carta Elettronica del Docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, Legge n. 107 del 13-7-
2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Tribunale di Treviso
II) conseguentemente, condannare il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
III) per lo effetto, condannare il , in persona del Controparte_1 CP_5
tempore, al pagamento della somma di euro 1.500,00;
IV) condannare il al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_1
del Giudizio, ulteriormente aumentando il compenso fino al 30% in quanto ciascun atto del giudizio
è stato redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione,
consentendo all'interno la ricerca ipertestuale dei documenti allegati ai sensi del D.M. n. 147 del
13-8-2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.01.2025, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo CP_1
determinato, stipulati negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25. In esecuzione di detti contratti, ha sostenuto che il - agendo in violazione del divieto di discriminazione tra CP_1
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato - non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121,
della legge n. 107 del 2015. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine richiamando anche la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, per un totale di
Euro 1.500,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente richiesta di condanna del . CP_1
- 2 - Tribunale di Treviso
La parte ricorrente ha, in particolare, prestato servizio, in virtù di contratti a tempo determinato,
presso gli istituti scolastici e per i periodi come di seguito specificati: per l'a.s. 2022/2023, con decorrenza dal 28-11-2022 e cessazione al 30-6-2023, per 18 ore settimanali di lezione, a Motta di
Livenza (Tv) presso l'Istituto Superiore “A. Scarpa”; per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 20-9-
2023 e cessazione al 30-6-2024, per 18 ore settimanali di lezione, a VI ET (Tv) presso l'Istituto superiore “Città della Vittoria”; per l'a.s. 2024/2025, con decorrenza dal 4-10-2024 e cessazione al 30-6-2025, per 18 ore settimanali di lezione, a Casale sul Sile (Tv) presso l'Istituto
comprensivo “Casale sul Sile”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio con notificazione del ricorso a CP_1
mezzo posta elettronica certificata, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come è noto, la questione giuridica sottesa alla domanda attorea è stata ormai risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato dalla giurisprudenza sovranazionale e della giurisprudenza di legittimità italiana.
In particolare, la Corte di cassazione, ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
- 3 - Tribunale di Treviso
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma
specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994,
art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da
essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive
nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del
conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico
consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
- 4 - Tribunale di Treviso
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli aa.ss. 2022/23,
2023/24 e 2024/25, per una durata, in ciascun anno, superiore a 180 giorni.
Il , restando contumace, non ha allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Non può sostenersi che il bonus accreditato sulla carta sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. In tal modo, infatti, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n.
1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente inserita nelle GPS anche per l'anno scolastico in corso (come risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice) e,
conseguentemente, deve ritenersi interna al sistema scolastico.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e
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la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto.
e spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_1
convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00
tramite il sistema della Carta elettronica;
- 6 - Tribunale di Treviso
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 22/09/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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