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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1702/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
BA NS, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1937/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1053/2024, depositata l'11-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.3171, emesso il 27-04-2022 e notificato dalla società Andreani Tributi il 29 aprile 2022, per omesso versamento
TARI per le annualità 2019 e 2020, per un importo di €.1.712,00, eccependo che l'atto le era stato notificato nella qualità di erede di Nominativo_1, deceduto il 13 gennaio 2021, ancorché essa avesse rinunciato all'eredità; aveva anche eccepito di non abitare l'immobile, in quanto dimorante presso l'abitazione del figlio Nominativo_2.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso, osservando che il rinunciate all'eredità non può essere considerato soggetto passivo del tributo. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società Andreani Tributi, concessionaria del comune di Benevento per l'accertamento e la riscossione dei tributi, lamentandone l'erroneità in quanto non aveva tenuto conto che la Resistente_1 in quanto residente nell'immobile oggetto di tassazione ne aveva il possesso e/o la detenzione e pertanto era autonomamente soggetto di imposta e che comunque nella dichiarazione di rinuncia all'eredità non defunto Nominativo_1 non vi era alcun riferimento specifico all'immobile oggetto della contestazione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Resistente_1 non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 641 della Legge n. 147/2013 stabilisce che: “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”; analogamente, l'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del comune di Benevento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 29.09.2014 rubricato “Presupposto per l'applicazione del tributo”, il presupposto della tassa sui rifiuti è “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; il successivo art. 6 comma 1 rubricato “Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria” indica che: “la tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
In buona sostanza, ancorché di regola l'iscrizione a ruolo è fatta a nome del c.d. capofamiglia, l'obbligo di assolvimento del tributo grava su tutti coloro che a qualsiasi titolo posseggono e/o detengono l'immobile.
Non vi è dubbio che il coniuge che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quell'immobile, sia tenuto in solido con l'intestatario della partita al pagamento del tributo, in quanto possessore e/o detentore di quell'immobile (al limite anche se temporaneamente dimorante altrove). Nel caso di specie la Resistente_1 è risultata residente, fin dal 1945 e tuttora (e quindi anche successivamente alla singolare rinuncia all'eredità) nell'immobile oggetto della richiesta di pagamento, Indirizzo_1, Benevento e quindi in quanto possessore dell'immobile era tenuta al pagamento del tributo.
La circostanza solo affermata di essere -nelle annualità di cui alla contestazione- dimorante altrove non è assolutamente documentata, comunque, sarebbe irrilevante posto che -come si è detto- il temporaneo allontanamento dalla casa familiare non fa perdere il possesso dell'immobile.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
La novità della questione di diritto esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di lite
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
BA NS, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1937/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3171 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1053/2024, depositata l'11-9-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.3171, emesso il 27-04-2022 e notificato dalla società Andreani Tributi il 29 aprile 2022, per omesso versamento
TARI per le annualità 2019 e 2020, per un importo di €.1.712,00, eccependo che l'atto le era stato notificato nella qualità di erede di Nominativo_1, deceduto il 13 gennaio 2021, ancorché essa avesse rinunciato all'eredità; aveva anche eccepito di non abitare l'immobile, in quanto dimorante presso l'abitazione del figlio Nominativo_2.
La Corte provinciale aveva rigettato il ricorso, osservando che il rinunciate all'eredità non può essere considerato soggetto passivo del tributo. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società Andreani Tributi, concessionaria del comune di Benevento per l'accertamento e la riscossione dei tributi, lamentandone l'erroneità in quanto non aveva tenuto conto che la Resistente_1 in quanto residente nell'immobile oggetto di tassazione ne aveva il possesso e/o la detenzione e pertanto era autonomamente soggetto di imposta e che comunque nella dichiarazione di rinuncia all'eredità non defunto Nominativo_1 non vi era alcun riferimento specifico all'immobile oggetto della contestazione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Resistente_1 non si era costituita.
All'odierna udienza è comparso -in collegamento da remoto- il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 641 della Legge n. 147/2013 stabilisce che: “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”; analogamente, l'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del comune di Benevento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 29.09.2014 rubricato “Presupposto per l'applicazione del tributo”, il presupposto della tassa sui rifiuti è “il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; il successivo art. 6 comma 1 rubricato “Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria” indica che: “la tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
In buona sostanza, ancorché di regola l'iscrizione a ruolo è fatta a nome del c.d. capofamiglia, l'obbligo di assolvimento del tributo grava su tutti coloro che a qualsiasi titolo posseggono e/o detengono l'immobile.
Non vi è dubbio che il coniuge che abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale presso quell'immobile, sia tenuto in solido con l'intestatario della partita al pagamento del tributo, in quanto possessore e/o detentore di quell'immobile (al limite anche se temporaneamente dimorante altrove). Nel caso di specie la Resistente_1 è risultata residente, fin dal 1945 e tuttora (e quindi anche successivamente alla singolare rinuncia all'eredità) nell'immobile oggetto della richiesta di pagamento, Indirizzo_1, Benevento e quindi in quanto possessore dell'immobile era tenuta al pagamento del tributo.
La circostanza solo affermata di essere -nelle annualità di cui alla contestazione- dimorante altrove non è assolutamente documentata, comunque, sarebbe irrilevante posto che -come si è detto- il temporaneo allontanamento dalla casa familiare non fa perdere il possesso dell'immobile.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
La novità della questione di diritto esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese di lite