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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 911/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 10 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 911/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 CodiceFiscale_1 all'atto di appello, dagli avv.ti Luigi Letizia e Biagio Fabio Cipolletta presso il cui studio elettivamente domicilia in Castel Volturno, alla via Domitiana Km. 29,300 n. 49;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, dall'avv.
Antonio d'Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano alla via
Nola n. 168;
- APPELLATA -
NONCHE'
C.F.: ) residente in [...] C.F._2
Flumendosa n. 7;
- APPELLATO CONTUMACE -
E
La ), in liquidazione coatta amministrativa, P. IVA: Controparte_3
con sede in Malta, office 1, suite 2, The Penthause Capital Buisness Center, Entrance P.IVA_2
C, Triq TAZ-Zwejt, San Gwann, SGN 3000;
- 1 -
- APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 3220/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Svolgimento del processo
1. In data 30.08.2010, alle ore 11.30 circa, in Acerra (NA), il veicolo Volswagen Passat tg.
CC340MW – condotto e di proprietà di – mentre transitava lungo Corso della Parte_1
Resistenza, venne urtato e danneggiato alla parte laterale posteriore destra dall'autovettura Opel
Meriva tg. DN103LL di proprietà di e assicurata con la Controparte_2 [...]
Controparte_3
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Nola, la ) e la Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di impresa liquidatrice designata F.G.V.S., al fine di sentir Controparte_1
accertare la responsabilità esclusiva del primo per il sinistro occorso con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà per effetto del sinistro occorso e per le lesioni personali patite quantificati in complessivi euro 5.200,00.
1.2 A sostegno della domanda espose che l'evento si era verificato allorquando il veicolo
Volkswagen Passat - condotto e di proprietà dell'attrice – mentre percorreva regolarmente ed a velocità moderata il Corso Della Resistenza, era stato improvvisamente urtato e danneggiato alla parte laterale posteriore destra, dal veicolo Opel Meriva che, proveniente da via Aldo Moro nel ripartire con brusca manovra da posizione di sosta, si era immesso sul Corso principale, senza concedere la dovuta precedenza, urtando il veicolo dell'attrice e provocando conseguenti danni materiali nonché lesioni personali all'attrice/conducente tali da rendere necessario il trasporto presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno (CE).
2. I convenuti rimasero contumaci in primo grado.
3. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 3220/2017 il Giudice di Pace di
Nola – declinata la proponibilità della domanda e ritenute sussistenti la legittimatio ad causam delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - accertata la dinamica del sinistro, affermò la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Opel nella causazione dei danni all'autovettura Passat, e il pari concorso di colpa nella causazione delle lesioni personali in quanto determinate dal mancato uso della cintura di sicurezza. Condannò, pertanto, i convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni al veicolo, liquidati in via equitativa in euro 600,00, nonché i danni per le lesioni riportate liquidati – tenuto conto del riconosciuto pari concorso di colpa – in euro 1.033,72, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione.
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4. Avverso tali statuizioni ha interposto appello parziale censurando la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il pari concorso di colpa dell'attrice e del conducente dell'autovettura OPEL nella produzione delle lesioni personali riportate;
ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
5. Si è costituita in giudizio la , nella qualità, eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e contestando nel merito la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
5.1 Non si è costituita , che è stata dichiarata contumace all'udienza Controparte_3
del 16.10.2018, né Controparte_2
6. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata dall'allora giudice istruttore per precisazione conclusioni al 8.11.2022, poi differita d'ufficio al 8.6.2023 per i medesimi incombenti e, infine, per prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 10.4.2025.
Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di provvedimento di ricostituzione del ruolo del 9.07.2024, per l'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi nonostante Controparte_2 la regolare notifica dell'atto di appello come risulta da documentazione depositata telematicamente il 29.05.2019 dall'appellante.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto che al momento in cui viene redatta la presente sentenza non risulta depositata in atti – nonostante l'invito rivolto con provvedimento del 28 marzo 2025 - la produzione di contenente anche l'originale della comparsa di costituzione, Controparte_1
depositata cartaceamente in Cancelleria, e della allegata procura alle liti, in mancanza della quale la costituzione della Compagnia deve essere considerata tam quam non esset.
3. Ed ancora, va affermata la certa ammissibilità dell'appello sotto il profilo della tempestività della sua proposizione.
Come è noto, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale.
Il principio di scissione degli effetti della notificazione comporta, dunque, che il rispetto del termine perentorio debba essere verificato con esclusivo riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, restando del tutto irrilevante la successiva data di consegna al destinatario o
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la circostanza che l'atto non sia pervenuto a destinazione (Cass. ordinanza sez. 3, n. 6603/2019).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 05/07/2017, mentre l'atto di appello è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 01/02/2018; la notifica è, dunque, stata regolarmente eseguita da parte dell'appellante prima che si prescrivesse il termine di impugnazione che sarebbe scaduto il 05/02/2018 (tenuto conto dei termini di sospensione della feriale di trentuno giorni per il mese di agosto).
4. Va inoltre dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato, in quanto non oggetto di specifica censura, le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità della domanda e alla legittimazione delle parti;
così come coperta da giudicato è la quantificazione dei danni come operata dal Giudice di prime cure sia in relazione ai danni al veicolo dell'attore/attuale appellante, sia relativamente alla quantificazione delle lesioni personali subite dal medesimo.
5. Sotto l'ulteriore profilo dell'ammissibilità poi, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n.
27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace nella parte in cui ha dichiarato il pari concorso di colpa dell'attrice e del conducente dell'autovettura OPEL nella produzione delle lesioni personali riportate.
6. Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
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Il Giudice di prime cure in relazione alle lesioni personali subite dall'attuale appellante, sull'assunto del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ha ritenuto sussistente la pari responsabilità della stessa e del conducente dell'autovettura Opel, decurtando conseguentemente del 50% l'importo spettante a titolo di danno biologico, temporaneo e permanente.
Sul punto si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di sinistro stradale il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, configura una "cooperazione nel fatto colposo" cioè una cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (v. Cass. n. 8443/2019; Cass. n. 18177/2007) incidendo sul decorso causale.
Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce dunque un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile, e legittima la riduzione del risarcimento ove sia allegato e dimostrato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe diminuito o addirittura eliso il danno.
Come noto, il fatto colposo della vittima è espressamente disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale stabilisce che "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate", norma che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, condiviso dalla prevalente dottrina, disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non (la materia è stata affrontata funditus da Cass. n. 17152/2002).
Il fatto della stessa vittima è, infatti, tradizionalmente ricondotto nell'alveo del caso fortuito, come tale idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta colposa e il danno, impedendo il sorgere di alcuna responsabilità a carico dell'autore materiale. Responsabilità che mancherà del tutto, qualora la condotta della vittima abbia avuto efficacia causale assorbente e che, invece, sarà ridotta in misura proporzionale all'apporto causale di questa, qualora la condotta della vittima abbia avuto efficacia causale concorrente.
Naturalmente, non occorre che il contributo eziologico si attui mediante una condotta colposa attiva, ben potendo realizzarsi anche con una condotta colposa omissiva (come, appunto, è stato più volte riconosciuto nei casi di omesso allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato). Rimane però sempre necessario secernere la condotta colposa eziologicamente incidente dalla condotta che, a prescindere dall'elemento soggettivo che la pervade, non si inserisce nella serie causale.
La riduzione dell'entità del risarcimento presuppone, dunque, che la condotta colposa del danneggiato – costituita nel caso de quo dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza al momento dell'urto - abbia integrato una condotta colposa inserita nella serie causale che ha prodotto il danno
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ingiusto, affiancandosi alla originaria condotta illecita del danneggiante e configurando un antecedente necessario senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato.
Nel caso di specie non è in discussione, non essendo stato proposto gravame incidentale, la dinamica del sinistro come ricostruita dal primo Giudice che - all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite - ha ritenuto che l'autovettura condotta dall'attuale appellante sia stata investita e danneggiata nella fiancata posteriore destra dall'autovettura Opel che si immetteva sulla carreggiata senza rispettare il segnale di stop.
E', dunque, acclarata la responsabilità del conducente dell'autovettura Opel nella causazione del sinistro per aver posto in essere una condotta di guida gravemente colposa, violando il disposto di cui all'art. 145 del Codice della strada che impone (al comma 1) ai conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al comma 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale. La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che – diversamente da quanto affermato dal primo Giudice nella sentenza gravata - alla causazione delle lesioni riportate dall'attuale appellante non abbia concorso il danneggiato, il quale viaggiava al momento dell'urto sprovvisto della protezione delle cinture di sicurezza.
Considerata la natura delle lesioni riportate (frattura della quinta falange del dito del piede sinistro) non è infatti possibile affermare che la condotta del danneggiato si sia inserita nella serie causale che ha prodotto il danno ingiusto;
non è infatti possibile asserire che la lesione in questione non si sarebbe verificata se l'attuale appellante avesse utilizzato la cintura di sicurezza, che è un dispositivo di ritenzione essenzialmente finalizzato a trattenere il corpo al sedile dell'autovettura evitando urti del tronco e del capo, ma di per sé non idoneo ad evitare urti del piede e, dunque, lesioni come quelle per cui è causa.
Esclusa dunque la rilevanza causale, rispetto alla lesione concretamente riportata dall'attuale appellante, dell'omesso impiego del dispositivo di protezione, deve ritenersi che non sussistano i presupposti per una riduzione, ex art. 1227 c.c., del risarcimento del danno spettante.
In ordine al quantum risarcitorio spettante va confermata la quantificazione del danno biologico come operata dal primo Giudice di euro 2.067,45- che non è stata oggetto di gravame principale né incidentale – e va riconosciuto l'intero detto importo, in luogo del 50% liquidato dal primo Giudice.
6.2 Al pagamento vanno condannati, in solido tra loro, tutti gli appellati atteso che la pronuncia di
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condanna in solido come disposta dal primo Giudice nei confronti di tutti i convenuti non è stata oggetto di gravame.
Sul punto, per inciso, si osserva che a rigore non dovrebbe disporsi condanna nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione.
Difatti, per i sinistri stradali causati dalla circolazione di veicoli a motore, quando il veicolo risulti assicurato con una compagnia che venga posta in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere promosso, se non ancora iniziato, direttamente contro l'impresa designata dal fondo, nonché contro il commissario liquidatore.
In questi casi, l'impresa designata evocata in giudizio dal danneggiato è debitrice nei confronti della vittima di una obbligazione coincidente con quella che avrebbe avuto il debito dell'assicuratore privato della r.c.a., ed è quindi il soggetto nei confronti del quale va esercitata l'azione di risarcimento dei danni, mentre il commissario liquidatore dell'impresa in l.c.a. è litisconsorte necessario (art. 287, comma 5, cod. ass.).
La pronuncia di condanna deve, dunque, essere rivolta direttamente nei confronti dell'impresa designata, e non dell'impresa in liquidazione. Infatti, per legge l'impresa designata anticipa il pagamento e poi si insinua per la somma pagata nella procedura di liquidazione;
per questa ragione deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore, il quale può impugnare anche la sentenza di primo grado, perché comunque la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della liquidazione, sebbene non direttamente. Per giurisprudenza consolidata, infatti “Nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto
è l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. III,20/08/2009,n. 18525).
Nel caso di specie, tuttavia, il primo Giudice ha condannato in solido al pagamento tutti i convenuti e, dunque, anche la e – come detto – detto capo della pronuncia non è stato Controparte_5
oggetto di gravame con conseguente impossibilità di riformarlo stante il principio del tantum devolutum quantum appellatum.
6.3 In definitiva, in accoglimento dell'appello parziale proposto ed in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido, al pagamento in favore di del Parte_1
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maggior importo (rispetto a quanto previsto nella sentenza di prime cure) di euro 2.067,45 oltre interessi determinati così come previsto dalla pronuncia di primo grado (non essendo la determinazione degli interessi stabilita dal primo giudice contestata).
7. Relativamente alle spese di lite resta ferma la statuizione di cui alla sentenza di prime cure per quelle di primo grado che il Giudice di Pace, in applicazione del principio di soccombenza, ha posto a carico degli attuali appellati (senza applicare una decurtazione del 50% come sembrerebbe evincersi dall'atto di appello), atteso che – peraltro- il maggior importo risarcitorio riconosciuto per effetto della presente sentenza non comporta variazione dello scaglione di valore e, comunque, non
è stato proposto gravame in ordine alla quantificazione delle spese di primo grado e alla conformità delle stesse ai parametri di cui al D.M. n 55/2014.
7.1. Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado di giudizio le stesse seguono la soccombenza e gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione di quelle sostenute dall'appellante liquidate, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo
D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso entro i limiti di euro 1.100,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
7.2. L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3220/2017 così Parte_1
provvede:
a) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno biologico per le lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui è causa, della maggior somma (rispetto a quella prevista nella sentenza di primo grado, confermata nelle restanti
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statuizioni) di euro 2.067,45 oltre interessi come statuito nella sentenza di primo grado che viene confermata;
b) condanna gli appellati, in solido, a rifondere in favore dei difensori antistatari dell'appellante le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 91,50 per esborsi ed Parte_1
euro 332,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Nola, il 10.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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