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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
IT AG, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO ASSENTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] (CF CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'
Avv. Difensore 1 (CF CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione - ricorso teso ad ottenere l'annullamento del fermo amministrativo del 7 Maggio 2025 effettuato sull'autovettura targata Targa_1 in ragione del mancato versamento della somma di 23.932,05.
A fondamento della richiesta, la Ricorrente_1 ha posto due elementi: la mancata ricezione del preavviso di fermo e la tesi della non sottoponibilità del bene al provvedimento cautelare in ragione della sua destinazione al trasporto ed ad utilizzo da parte sua, invalida al 100%, portatrice di handicap grave ex art. 3 comma III Legge 104/92 per come emergente dai verbali della Commissione medica di Prima Istanza istituita presso l'INPS di Cosenza
Si è costituita in giudizio ADER negando ogni irregolarità e mettendo in evidenza che la normativa postulava per l'eventuale esclusione della sottoposizione a fermo l'allegazione di specifica documentazione, anche a fronte della notifica del preavviso.
In ogni caso, ha dichiarato di essere pronta alla revoca del provvedimento in caso di allegazione della documentazione necessaria allo scopo.
La Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva del fermo.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non appare posto in dubbio che la Ricorrente_1 sia invalida al 100%, portatrice di handicap grave ex art. 3 comma III Legge 104/92.
Dato che, in uno con la richiesta oggi documentata, consente di ritenere sussistente la fondatezza della tesi circa la non sottoponibilità della sua vettura a fermo amministrato ai sensi della Legge 104/92.
Difetta però la prova che ella abbia specificamente avanzato prima dell'odierno giudizio istanza all'Amministrazione Finanziaria tesa ad evidenziare il dato e specifica richiesta.
Nella documentazione allegata tanto non si rinviene.
E ciò comporta, in definitiva, due conseguenze;
a) deve essere annullata l'iscrizione di fermo amministrativo impugnata;
b) devono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: URBANO MASSIMO, Presidente
IT AG, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-FERMO AMMINISTRATIVO ASSENTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] (CF CF_Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'
Avv. Difensore 1 (CF CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione - ricorso teso ad ottenere l'annullamento del fermo amministrativo del 7 Maggio 2025 effettuato sull'autovettura targata Targa_1 in ragione del mancato versamento della somma di 23.932,05.
A fondamento della richiesta, la Ricorrente_1 ha posto due elementi: la mancata ricezione del preavviso di fermo e la tesi della non sottoponibilità del bene al provvedimento cautelare in ragione della sua destinazione al trasporto ed ad utilizzo da parte sua, invalida al 100%, portatrice di handicap grave ex art. 3 comma III Legge 104/92 per come emergente dai verbali della Commissione medica di Prima Istanza istituita presso l'INPS di Cosenza
Si è costituita in giudizio ADER negando ogni irregolarità e mettendo in evidenza che la normativa postulava per l'eventuale esclusione della sottoposizione a fermo l'allegazione di specifica documentazione, anche a fronte della notifica del preavviso.
In ogni caso, ha dichiarato di essere pronta alla revoca del provvedimento in caso di allegazione della documentazione necessaria allo scopo.
La Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva del fermo.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non appare posto in dubbio che la Ricorrente_1 sia invalida al 100%, portatrice di handicap grave ex art. 3 comma III Legge 104/92.
Dato che, in uno con la richiesta oggi documentata, consente di ritenere sussistente la fondatezza della tesi circa la non sottoponibilità della sua vettura a fermo amministrato ai sensi della Legge 104/92.
Difetta però la prova che ella abbia specificamente avanzato prima dell'odierno giudizio istanza all'Amministrazione Finanziaria tesa ad evidenziare il dato e specifica richiesta.
Nella documentazione allegata tanto non si rinviene.
E ciò comporta, in definitiva, due conseguenze;
a) deve essere annullata l'iscrizione di fermo amministrativo impugnata;
b) devono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- spese compensate.