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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7669 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv RIELLO DOMENICA e RAUCCI Parte_1
ANGELO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionari delegati;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/2022 parte ricorrente evidenziava: che in seguito a ricorso per ATP al fine di ottenere le provvidenze di cui alla legge 118/1971 in data 20.1.22 era stata omologata la CTU che accertava il suo status di invalida nella misura del 76% dal 5.02.2019, di aver inoltrato in data 25.2.22, modello AP 70 a mezzo patronato al fine di ottenere il CP_2
CP_ pagamento dell'assegno mensile di assistenza, che l' di Caserta, in data 06.06.2022, aveva comunicato la reiezione della domanda per mancanza del requisito anagrafico, di aver presentato ricorso amministrativo senz'esito; concludeva per accertare e dichiarare il proprio diritto ai ratei maturati e maturandi non riscossi dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 05.02.2019 oltre interessi legali e rivalutazione e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta per dedurre di non aver provveduto al pagamento per mancanza del requisito
1 anagrafico;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che ogni tre anni debba essere aggiornato il requisito anagrafico dell'assegno sociale in relazione alla speranza di vita. L'aggiornamento viene previsto con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
È incontestato che nell'anno 2018 il requisito anagrafico per poter richiedere l'assegno sociale era di 66 anni e sette mesi e che a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito veniva innalzato a 67 anni;
Da tanto consegue che l'assegno mensile di invalidità civile e la pensione di invalidità civile potevano essere concessi, nell'anno 2018, a coloro che non avevano ancora compiuto 66 anni e sette mesi e dal 1 gennaio 2019 a coloro che non avevano ancora compiuto i 67 anni di età;
La ricorrente, nata il [...], presentava domanda amministrativa al fine delle prestazioni di cui alla legge 118/1971 in data 5.2.2019 (ovvero quando aveva 69 anni e 11 mesi), e pertanto, per il principio del tempus regit actum, al tempo in cui presentava domanda amministrativa era in possesso del requisito anagrafico per poter beneficiare della prestazione;
La ricorrente, al tempo della domanda amministrativa, era inoltre anche in possesso del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione come da decreto di omologa che ha riconosciuto il suo status di invalida nella misura del 76 % con decorrenza 5.2.2019 (cfr omologa in atti) CP_ La richiesta di condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno mensile ex l 118/71 non può però essere accolta;
Sul punto si evidenza che poiché la prestazione richiesta decorre dal mese successivo alla domanda amministrativa (cfr art 12 e 13 legge 118/71) e che la ricorrente, alla data di decorrenza della prestazione (marzo 2019) aveva già compiuto 67 anni, non poteva più fruirne potendo invece beneficiare della trasformazione ex lege della prestazione in assegno sociale (art. 19 L.
118/1971) (cfr Cass Civ 37283/21 ) in quanto nel caso in cui gli elementi costitutivi dei diritti
2 previsti dalla L. 118/1971, «siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data la sostituzione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale»
(Cass., S.U. 15 dicembre 2015, n. 25204);
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la particolarità della questione affrontata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7669 / 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla trasformazione ex art 19 L 118/71 dell'assegno di invalidità in assegno sociale
Compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere , 29/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
3
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv RIELLO DOMENICA e RAUCCI Parte_1
ANGELO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso da funzionari delegati;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/11/2022 parte ricorrente evidenziava: che in seguito a ricorso per ATP al fine di ottenere le provvidenze di cui alla legge 118/1971 in data 20.1.22 era stata omologata la CTU che accertava il suo status di invalida nella misura del 76% dal 5.02.2019, di aver inoltrato in data 25.2.22, modello AP 70 a mezzo patronato al fine di ottenere il CP_2
CP_ pagamento dell'assegno mensile di assistenza, che l' di Caserta, in data 06.06.2022, aveva comunicato la reiezione della domanda per mancanza del requisito anagrafico, di aver presentato ricorso amministrativo senz'esito; concludeva per accertare e dichiarare il proprio diritto ai ratei maturati e maturandi non riscossi dell'assegno mensile di assistenza a far data dal 05.02.2019 oltre interessi legali e rivalutazione e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte convenuta per dedurre di non aver provveduto al pagamento per mancanza del requisito
1 anagrafico;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che ogni tre anni debba essere aggiornato il requisito anagrafico dell'assegno sociale in relazione alla speranza di vita. L'aggiornamento viene previsto con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
È incontestato che nell'anno 2018 il requisito anagrafico per poter richiedere l'assegno sociale era di 66 anni e sette mesi e che a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito veniva innalzato a 67 anni;
Da tanto consegue che l'assegno mensile di invalidità civile e la pensione di invalidità civile potevano essere concessi, nell'anno 2018, a coloro che non avevano ancora compiuto 66 anni e sette mesi e dal 1 gennaio 2019 a coloro che non avevano ancora compiuto i 67 anni di età;
La ricorrente, nata il [...], presentava domanda amministrativa al fine delle prestazioni di cui alla legge 118/1971 in data 5.2.2019 (ovvero quando aveva 69 anni e 11 mesi), e pertanto, per il principio del tempus regit actum, al tempo in cui presentava domanda amministrativa era in possesso del requisito anagrafico per poter beneficiare della prestazione;
La ricorrente, al tempo della domanda amministrativa, era inoltre anche in possesso del requisito sanitario per poter beneficiare della prestazione come da decreto di omologa che ha riconosciuto il suo status di invalida nella misura del 76 % con decorrenza 5.2.2019 (cfr omologa in atti) CP_ La richiesta di condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'assegno mensile ex l 118/71 non può però essere accolta;
Sul punto si evidenza che poiché la prestazione richiesta decorre dal mese successivo alla domanda amministrativa (cfr art 12 e 13 legge 118/71) e che la ricorrente, alla data di decorrenza della prestazione (marzo 2019) aveva già compiuto 67 anni, non poteva più fruirne potendo invece beneficiare della trasformazione ex lege della prestazione in assegno sociale (art. 19 L.
118/1971) (cfr Cass Civ 37283/21 ) in quanto nel caso in cui gli elementi costitutivi dei diritti
2 previsti dalla L. 118/1971, «siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data la sostituzione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale»
(Cass., S.U. 15 dicembre 2015, n. 25204);
Seguono le statuizioni di cui al dispositivo
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la particolarità della questione affrontata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7669 / 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla trasformazione ex art 19 L 118/71 dell'assegno di invalidità in assegno sociale
Compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere , 29/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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