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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5187 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 01/04/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti CIRO CENTORE ( ) e MARIO CORSIERO ( C.F._2 C.F._3
presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall'avv. VINCENZO DI SIMONE ( presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 01/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/06/2017 dal quale era nato un figlio, il 24/06/2018. Per_1
Rilevava che da tempo era venuta meno la convivenza era divenuta intollerabile e che il resistente aveva fissato la sua dimora altrove. Rappresentava di percepire un reddito mensile di € 1.200,00,
1 quale impiegata, mentre il resistente lavorava come operaio specializzato, percependo un reddito mensile di € 2.500,00 (inclusi gli straordinari). Rilevava che il resistente versava un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio minore e non rispettava il calendario di visita con quest'ultimo. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio tenendo conto della disparità reddituale delle parti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 13/11/2024, si costituiva il resistente il quale, contestando le allegazioni di controparte, rilevava che la crisi coniugale era addebitale alla moglie la quale aveva ammesso di aver instaurato da più di un anno una relazione extraconiugale.
Rappresentava di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di vedere quest'ultimo con regolarità (due pomeriggi a settimana e il weekend). Aggiungeva di svolgere l'attività di gruista presso la e di Controparte_3
percepire uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (inclusi gli straordinari e le trasferte). Riferiva di aver contratto un mutuo cointestato con la moglie di € 65.000,00 per la ristrutturazione e l'arredamento della casa coniugale, le cui rate erano pagate dalla ricorrente dal mese di marzo 2024,
e di aver chiesto l'erogazione di mutuo per l'acquisto di un appartamento. Rappresentava inoltre di essere titolare unitamente alla moglie di due depositi postali dal valore di € 1.800,00 e di €
25.000,00. Tanto premesso, il resistente chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il figlio e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice relatore, prendendo atto dell'impegno della ricorrente ad accollarsi il mutuo insistente sulla casa familiare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, stabiliva un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa
2 una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte resistente ha presentato domanda di addebito, allegando, quale causa della crisi coniugale, la condotta della moglie, la quale avrebbe instaurato una relazione extraconiugale.
Tuttavia, tale non trova riscontro probatorio atteso che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria al fine di provare i fatti a fondamento della domanda. Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Va confermato l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore, come richiesto da entrambi.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza del figlio presso il padre: il padre terrà con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e mercoledì) dalle ore 17:00 alle 20:00 e,
a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17:00 sino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ciò posto, la ricorrente chiede da ultimo un aumento dell'importo, già fissato in data 13/12/2024, a
€ 400,00 mensili, mentre il resistente chiede la conferma a € 200,00 mensili.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, quale impiegata, percepisce circa € 1.200,00 mensili (cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), nonché l'assegno unico familiare per intero pari a €
167,00 mensili, paga la rata mensile di € 362,33 per il mutuo insistente sulla casa familiare di sua proprietà, mentre il resistente, quale dipendente presso la Controparte_3 percepisce circa € 2.000,00 mensili (cfr. buste paga giugno e settembre 2024) ed è in attesa dell'erogazione di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione.
Il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'ordinanza del 13/12/2024, non reclamata, tenendo conto delle presumibili spese di mutuo (di cui è in attesa di erogazione) o
3 locatizie che dovrà sostenere il resistente per reperire una nuova abitazione e della circostanza che l'assegno unico è percepito interamente dalla ricorrente quale genitore collocatario dei figli.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/01/1986, e , nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. CP_1
151, comma I, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MORRONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2017, uff. 1);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4) conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e il calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 200,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5187 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 01/04/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti CIRO CENTORE ( ) e MARIO CORSIERO ( C.F._2 C.F._3
presso i quali è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall'avv. VINCENZO DI SIMONE ( presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 01/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 02/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 10/06/2017 dal quale era nato un figlio, il 24/06/2018. Per_1
Rilevava che da tempo era venuta meno la convivenza era divenuta intollerabile e che il resistente aveva fissato la sua dimora altrove. Rappresentava di percepire un reddito mensile di € 1.200,00,
1 quale impiegata, mentre il resistente lavorava come operaio specializzato, percependo un reddito mensile di € 2.500,00 (inclusi gli straordinari). Rilevava che il resistente versava un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del figlio minore e non rispettava il calendario di visita con quest'ultimo. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio tenendo conto della disparità reddituale delle parti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 13/11/2024, si costituiva il resistente il quale, contestando le allegazioni di controparte, rilevava che la crisi coniugale era addebitale alla moglie la quale aveva ammesso di aver instaurato da più di un anno una relazione extraconiugale.
Rappresentava di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di vedere quest'ultimo con regolarità (due pomeriggi a settimana e il weekend). Aggiungeva di svolgere l'attività di gruista presso la e di Controparte_3
percepire uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 (inclusi gli straordinari e le trasferte). Riferiva di aver contratto un mutuo cointestato con la moglie di € 65.000,00 per la ristrutturazione e l'arredamento della casa coniugale, le cui rate erano pagate dalla ricorrente dal mese di marzo 2024,
e di aver chiesto l'erogazione di mutuo per l'acquisto di un appartamento. Rappresentava inoltre di essere titolare unitamente alla moglie di due depositi postali dal valore di € 1.800,00 e di €
25.000,00. Tanto premesso, il resistente chiedeva la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il figlio e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 13/12/2024, il Giudice relatore, prendendo atto dell'impegno della ricorrente ad accollarsi il mutuo insistente sulla casa familiare, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, stabiliva un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa
2 una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte resistente ha presentato domanda di addebito, allegando, quale causa della crisi coniugale, la condotta della moglie, la quale avrebbe instaurato una relazione extraconiugale.
Tuttavia, tale non trova riscontro probatorio atteso che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria al fine di provare i fatti a fondamento della domanda. Va pertanto respinta la domanda di addebito e la separazione va pronunciata ex art. 151, comma I, c.c.
Va confermato l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va altresì confermata l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore, come richiesto da entrambi.
Va confermato il calendario dei tempi di permanenza del figlio presso il padre: il padre terrà con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali (lunedì e mercoledì) dalle ore 17:00 alle 20:00 e,
a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17:00 sino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Ciò posto, la ricorrente chiede da ultimo un aumento dell'importo, già fissato in data 13/12/2024, a
€ 400,00 mensili, mentre il resistente chiede la conferma a € 200,00 mensili.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, quale impiegata, percepisce circa € 1.200,00 mensili (cfr. 730/2024, 730/2023, 730/2022), nonché l'assegno unico familiare per intero pari a €
167,00 mensili, paga la rata mensile di € 362,33 per il mutuo insistente sulla casa familiare di sua proprietà, mentre il resistente, quale dipendente presso la Controparte_3 percepisce circa € 2.000,00 mensili (cfr. buste paga giugno e settembre 2024) ed è in attesa dell'erogazione di un mutuo per l'acquisto di un'abitazione.
Il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'ordinanza del 13/12/2024, non reclamata, tenendo conto delle presumibili spese di mutuo (di cui è in attesa di erogazione) o
3 locatizie che dovrà sostenere il resistente per reperire una nuova abitazione e della circostanza che l'assegno unico è percepito interamente dalla ricorrente quale genitore collocatario dei figli.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/01/1986, e , nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. CP_1
151, comma I, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL MORRONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2017, uff. 1);
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4) conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e il calendario dei tempi di permanenza come indicato in parte motiva;
5) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
6) conferma l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 200,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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