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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6305 /2023
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N.R.G.6305/2023 promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 8.11.2023 da
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Campo Giulia, come da mandato in atti;
CP_1
- ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le
annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadoneghe (PD), in
relazione all'atto di matrimonio registrato al N. 1 Parte II Serie A - Anno 2011;
1
2. La residenza familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Parte_1
Cadoneghe (PD), Via Pisana n. 24, rimane assegnata alla medesima con ogni arredo e
corredo.
3. I minori e vengono affidati ai ricorrenti in regime di condivisione Per_1 Per_2
genitoriale, con residenza prevalente presso la casa materna. Il sig. a week CP_1
end alternati terrà i figli dal venerdì ad h. 19 sino alla domenica dopo cena, accompagnandoli
presso la residenza materna. Eventuali visite infrasettimanali saranno concordate tra i
genitori, almeno 48 ore prima, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sportive e personali dei
ragazzi. Durante le vacanze Natalizie i minori staranno con ciascun ricorrente per un tempo
eguale, in vicendevole alternanza : per il periodo Natalizio del corrente anno dalla Vigilia di
Natale al 31 dicembre 2023 staranno con la madre e dal 01 gennaio 2024 sino al 06.01.2024
compreso staranno con il padre;
durante le vacanza Pasquali, sempre in regime di
vicendevole alternanza tra i genitori, in modo che la prole trascorra con un genitore la
domenica di Pasqua (e il periodo precedente, a partire dalla fine della scuola), mentre
trascorrerà con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo (e il periodo successivo, fino al rientro
a scuola). In ogni caso il diritto di visita in queste festività (natalizie, pasquali e vacanze di
Carnevale comprese) potrà essere modificato su accordo tra i genitori, tenendo ferma la pari
durata di tenuta tra i due genitori. Durante le vacanze estive il padre terrà i figli tre
settimane (consecutive o non consecutive) che verranno indicate alla sig.ra Parte_1
entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Nel caso di impossibilità (per malattia/lavoro/imprevisti personali) di tenere i figli, nei
periodi di pertinenza, il genitore impossibilitato (qualora l'altro non possa sostituirlo) dovrà
attivarsi con babysitter per l'accudimento dei figli nel rispetto della calendarizzazione del
diritto di visita come sopra convenuto.
5. Il padre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori corrisponderà
alla sig.ra tramite versamento su posta-pay, l'importo omnia mensile di € Parte_1
600,00 (€ 300,00 per figlio), adeguato istat a partire dall'anno successivo all'emissione del
provvedimento giudiziale, entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno unico familiare viene
erogato, pro quota al 50%, ad entrambi i genitori.
2
6. A titolo di contributo per le spese straordinarie, il sig. si impegna a CP_1
rimborsare alla sig.ra il 50% degli esborsi, debitamente documentati, entro Parte_1
il 15 del mese successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del Tribunale
di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione
tra i genitori”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 31/12/2010 in Cadoneghe (PD) e trascritto nel relativo registro al n.1, Parte II, Serie A dell'anno 2011.
Nel presente giudizio, promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n.156/2024 depositata in data 18.1.2024 passata in giudicato in pari data;
con separata ordinanza questo
Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo e fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 22.9.2024 innanzi al giudice relatore, disponendo che la predetta udienza venisse trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, ove mancanti, le dichiarazioni dei coniugi di non volersi riconciliare, nonché la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, e dei documenti di cui all'art. 473 bis 13 terzo comma c.p.c.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note, sottoscritte dalle parti,
depositate per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
3 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto il 31/12/2010 in Cadoneghe e Pt_1 CP_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 1 anno 2011 del Comune di
Cadoneghe;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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