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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
.N. R.G. 24279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24279/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 OSASCO il 04/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSASCO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 960/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 09/02/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Torino Parte_1 in via Cimabue 8 A in una nuova abitazione di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. si è trasferito Pt_2 in Osasco To in IV novembre 18, in una casa di sua esclusiva proprietà.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino in c.so Tazzoli 204 di esclusiva proprietà della sig.ra e a lei assegnata è stata donata dalla stessa ai figli maggiorenni Parte_1 (nati da un precedente matrimonio).
DÀ ATTO che il sig. si impegna a pagare il residuo mutuo sino alla sua naturale Parte_2 estinzione relativo alla casa di sua esclusiva proprietà, sita in Osasco (TO) in via IV Novembre 18, di cui le signore e sono solo garanti, manlevando le stesse da qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 spesa e responsabilità (come da scrittura privata notarile del 09.01.2014);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver chiuso i conti correnti in comune e di non aver conti correnti cointestati.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di aver prelevato dalla cantina il residuo dei suoi beni Parte_2 personali con la restituzione delle relative chiavi e dichiara di non aver più nulla a pretendere. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Renault IO targata GX275PG (l'autovettura Nissan MI Tg GJ538PV è stata venduta) resterà di proprietà della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura FI IN tg. ES735FH intestato al sig.
resterà di esclusiva proprietà. Parte_2
DÀ ATTO che le parti si dichiarano autosufficienti in quanto titolari di adeguati redditi e non pretendono reciprocamente alcunché a titolo di assegno e/o alimenti.
DÀ ATTO che le parti si concedono pe quanto occorra, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero per entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24279/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Di Ciccio Anna Lisa che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza congiunte
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 OSASCO il 04/06/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di OSASCO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 960/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 09/02/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza nella procedura di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la sig.ra ha trasferito la propria residenza in Torino Parte_1 in via Cimabue 8 A in una nuova abitazione di sua esclusiva proprietà, mentre il sig. si è trasferito Pt_2 in Osasco To in IV novembre 18, in una casa di sua esclusiva proprietà.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino in c.so Tazzoli 204 di esclusiva proprietà della sig.ra e a lei assegnata è stata donata dalla stessa ai figli maggiorenni Parte_1 (nati da un precedente matrimonio).
DÀ ATTO che il sig. si impegna a pagare il residuo mutuo sino alla sua naturale Parte_2 estinzione relativo alla casa di sua esclusiva proprietà, sita in Osasco (TO) in via IV Novembre 18, di cui le signore e sono solo garanti, manlevando le stesse da qualsivoglia Parte_1 Controparte_1 spesa e responsabilità (come da scrittura privata notarile del 09.01.2014);
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver chiuso i conti correnti in comune e di non aver conti correnti cointestati.
DÀ ATTO che il sig. dichiara di aver prelevato dalla cantina il residuo dei suoi beni Parte_2 personali con la restituzione delle relative chiavi e dichiara di non aver più nulla a pretendere. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura Renault IO targata GX275PG (l'autovettura Nissan MI Tg GJ538PV è stata venduta) resterà di proprietà della sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'autovettura FI IN tg. ES735FH intestato al sig.
resterà di esclusiva proprietà. Parte_2
DÀ ATTO che le parti si dichiarano autosufficienti in quanto titolari di adeguati redditi e non pretendono reciprocamente alcunché a titolo di assegno e/o alimenti.
DÀ ATTO che le parti si concedono pe quanto occorra, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'estero per entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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