Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Riduzione del 50% per ludopatia

    La Corte ritiene che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non abbiano efficacia probatoria nel contenzioso tributario secondo la giurisprudenza della Cassazione ante riforma. Pertanto, la riduzione va limitata al 30% originariamente concesso dall'Ufficio.

  • Accolto
    Scorporo dell'IVA dalle operazioni attive

    La Corte condivide l'assunto dell'Ufficio, affermando che non vi è IVA da scomputare da compensi non dichiarati. La sentenza citata della Corte di Giustizia UE non è perfettamente sovrapponibile.

  • Accolto
    Applicabilità dell'IRAP

    La censura è accolta. Il contribuente si è dichiarato soggetto passivo dell'IRAP, e l'autonoma organizzazione è un requisito da valutare annualmente. Resta fermo il diritto di agire in separata sede per il recupero di quanto non dovuto.

  • Rigettato
    Movimentazioni sul conto corrente della moglie

    La valutazione del primo giudice che escludeva la riferibilità delle somme al contribuente non è condivisa. La Corte ritiene che, data la disponibilità materiale del conto, le operazioni coerenti con l'attività professionale e il profilo familiare/patrimoniale, l'Ufficio abbia correttamente esteso la presunzione.

  • Rigettato
    Operazioni ritenute giustificate dal primo giudice

    La censura è rigettata in quanto non supportata da elementi idonei a contrastare quanto deciso in primo grado.

  • Accolto
    Calcolo del maggior carico erariale

    L'Agenzia contesta la sentenza di primo grado che ha stabilito un ordine di calcolo diverso da quello dell'avviso di accertamento, in particolare sull'applicazione dell'abbattimento per ludopatia. La Corte ritiene che l'abbattimento debba essere applicato dopo aver sottratto le operazioni giustificate per evitare un doppio beneficio e per non incorrere in ultrapetizione.

  • Rigettato
    Detrazione giroconti

    La Corte ritiene non giustificati i giroconti, condividendo quanto già rappresentato dall'Agenzia in primo grado.

  • Accolto
    Detrazione operazioni extracontabili

    Può ritenersi giustificato l'importo di € 2.615,55 in quanto riferito e giustificato dal pagamento dei canoni di locazione dello studio e dal pagamento di quote condominiali.

  • Rigettato
    Detrazione acquisto marche da bollo e contributi unificati

    Non risultano documentati i versamenti degli importi ricevuti dai clienti per l'acquisto di marche da bollo e il pagamento di contributi unificati, per i quali non si comprende il versamento sul conto anziché l'acquisto diretto.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    La censura è respinta poiché la delega al funzionario firmatario risulta esistente agli atti interni e il contribuente non può richiederne la produzione senza concreti indizi di illegittimità.

  • Rigettato
    Riconoscimento dei costi

    L'accertamento è di tipo analitico-induttivo, pertanto non è possibile il riconoscimento di costi non risultanti da elementi certi e precisi. Ai fini IVA è esclusa la detrazione di un'imposta non derivante da valido documento.

  • Rigettato
    Illegittimità della verifica svolta

    La nuova formulazione dell'art. 12, comma 1, della legge 212/2000, introdotta dal DL. 17 giugno 2025, n. 84, non è applicabile retroattivamente. Pertanto, non si può accedere alla tesi dell'illegittimità della verifica né alle richieste di rinvio pregiudiziale.

  • Rigettato
    Sanzioni tributarie

    La Cassazione ha rigettato l'assunto sulla natura penale delle sanzioni tributarie, qualificandole come amministrative. L'eccezione di non debenza delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza è destituita di fondamento. La riduzione delle sanzioni prevista dal D.lgs. 87/2024 non è applicabile retroattivamente.

  • Accolto
    Scorporo IVA

    La Corte ritiene che l'IVA sia da scorporare, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia.

  • Accolto
    Non debenza IRAP

    La Corte ritiene corretta la statuizione dei giudici di prime cure che avevano escluso il requisito dell'autonoma organizzazione.

  • Accolto
    Liquidazione errata delle somme

    Le somme accertate a carico del contribuente sono superiori a quelle calcolate o previste sulla base della sentenza di primo grado. Va pertanto confermato l'annullamento dell'intimazione con onere dell'Agenzia di emetterne uno nuovo e diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 121
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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