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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CERRETO ALESSANDRA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. PARILLO LUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIANA DI MONTE VERNA (CE) il 05.01.2008 con il resistente, dal quale erano nati quattro figli: (il 3.05.2008), (il 19.04.2010), Persona_1 Per_2 Per_3
(il 19.07.2016), (l'8.09.2019). A sostegno della domanda deduceva che era venuta Persona_4 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 18.02.2021. Nei patti della separazione
1 era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 700,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso dei figli
[...]
, e con collocazione prevalente presso la stessa, l'affido esclusivo della Per_1 Per_2 Per_3 minore alla madre con collocazione presso la stessa l'aumento dell'assegno previsto a Persona_4 titolo di contributo al mantenimento dei figli da € 700,00 a € 1000,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a lei, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei figli , a Persona_1 Per_2 con collocazione presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre Per_3 nonché quelli della minore con il padre, il rigetto della richiesta avanzata dalla Persona_4 ricorrente in ordine all'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di prima comparizione del 19.11.2024 il Giudice, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione e disponeva l'audizione dei minori ed Persona_1 Per_2
All'udienza del.
7.01.2025 il Giudice, sentiti i minori, sospendeva gli incontri tra la minore e Per_2 il padre e nominava una CTU.
Con note di trattazione scritta dell'11.12.2025 le parti le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il giorno cinque gennaio 2008 in Piana di Monte Verna (CE), trascritto nell'estratto per
Riassunto dal Registro degli atti di matrimonio, con le seguenti specifiche: Anno 2008,
Numero 2, Parte II, Serie B, Ufficio 1, con annotazione del decreto di omologa del provvedimento di separazione consensuale di essi coniugi, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 18.02.2021, con riferimento al procedimento civile iscritto al n.
6944/2020 R.G.;
B. I figli avuti in costanza di matrimonio: , nato il Persona_5
03.05.2008 a TE MA (CE); , nata il [...] a [...]_6
MA (CE); nato il [...] a [...] e Persona_7
, nata il [...] a [...], resteranno affidati Persona_8
2 ad entrambi i genitori, i quali continueranno a provvedere al loro mantenimento, educazione, istruzione, tenendo conto delle loro inclinazioni ed aspirazioni;
C. In ordine alla relazione tra il sig. e la figliola più piccola, ovvero Controparte_1
, si evidenzia che a causa di superati sospetti in ordine alla paternità ed atteso Persona_4 che ad oggi, il legame tra i medesimi è inesistente, si procederà gradualmente al recupero della relazione genitoriale. Le parti potranno avvalersi di un supporto specialistico, di una psicologa che li possa coadiuvare in un percorso guidato, coscienzioso e soprattutto, non pregiudizievole per la minore, indicando per effetto, tempi e modi di azione. Del resto, tale sensibilità era stata manifestata dalle parti processuali, prima del giudizio de quo, con un percorso di mediazione familiare.
D. Tutti i figli avranno residenza prevalente, presso la madre, in Caiazzo alla via Pozzillo II n
2. Con l'eccezione della figlia minore (per i motivi di cui al punto C), il sig. Persona_4
eserciterà il proprio diritto di visita e frequentazione nel seguente Controparte_1 modo: terrà con sé i figli due fine settimana al mese, osservando il principio dell'alternanza, li preleverà nel pomeriggio del sabato e li riaccompagnerà la domenica sera, entro le ore
19:00, nel solo periodo invernale, presso la residenza materna. Si precisa che viene omessa
l'indicazione di termini temporali rigorosi poiché il sig., e la signora CP_1 Pt_1 hanno sempre cooperato in modo equilibrato, concedendosi reciproche tolleranze con tempestive comunicazioni telefoniche, Durante le festività Natalizie, sempre in maniera alternata, i minori trascorreranno almeno sei giorni con il padre, ovvero dal 24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 05 gennaio, Per quelle Pasquali, i minori saranno con il padre, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo con il rispetto dell'alternanza. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre almeno sette giorni (continuativi, nel mese di luglio ed altrettanti nel mese di agosto, con previa concertazione da attuarsi entro il mese di giugno di ciascun anno. I genitori consapevoli degli impegni scolastici ed extra- scolastici dei figli saranno rispettosi delle loro incombenze, in occasione della Festa del
Papà o della Mamma o dei loro rispettivi compleanni, i figli minori potranno stare con il genitore festeggiato, eludendo la programmazione dei turni;
E. Il sig. continuerà a versare a titolo di mantenimento dei minori la Controparte_1 somma pattuita in fase di separazione ovvero euro 700,00 con rivalutazione annuale, secondo l'indice ISTAT. Nel mese di gennaio 2026, sarà operato materialmente il calcolo della rivalutazione, con decorrenza dal decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, da corrispondere mediante ricarica posta pay intestata alla signora IA
3 Mirela, entro il giorno 24 di ogni mese. Gli assegni unici erogati dall' saranno sempre CP_3 riscossi dalla signora nella misura del 100%; Parte_1
F. Le spese straordinarie per i minori dovranno essere preventivamente concordate e congrue alle capacità reddituali di entrambi e saranno sostenute nella misura del 60% dal sig.
e del 40% dalla Signora;
Controparte_1 Parte_1
G. Le spese processuali saranno interamente compensate tra le parti;
H. Le spese processuali inerenti il giudizio penale appena conclusosi, in favore del superiore valore dell'armonia tra le parti, seguirà il principio della compensazione, con rinuncia ad ulteriori pretese di natura civile
All'udienza cartolare del 12.12.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del18.02.2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piana di Monte Verna (CE) in data 05.01.2008 da , nata il Parte_1
24.12.1982 a BALARD (ROMANIA), e nato il [...] a Controparte_1
KO (SVIZZERA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piana di Monte Verna (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49
4 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2008);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1516 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CERRETO ALESSANDRA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. PARILLO LUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIANA DI MONTE VERNA (CE) il 05.01.2008 con il resistente, dal quale erano nati quattro figli: (il 3.05.2008), (il 19.04.2010), Persona_1 Per_2 Per_3
(il 19.07.2016), (l'8.09.2019). A sostegno della domanda deduceva che era venuta Persona_4 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 18.02.2021. Nei patti della separazione
1 era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 700,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso dei figli
[...]
, e con collocazione prevalente presso la stessa, l'affido esclusivo della Per_1 Per_2 Per_3 minore alla madre con collocazione presso la stessa l'aumento dell'assegno previsto a Persona_4 titolo di contributo al mantenimento dei figli da € 700,00 a € 1000,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, l'assegno unico interamente a lei, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei figli , a Persona_1 Per_2 con collocazione presso il padre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre Per_3 nonché quelli della minore con il padre, il rigetto della richiesta avanzata dalla Persona_4 ricorrente in ordine all'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di prima comparizione del 19.11.2024 il Giudice, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione e disponeva l'audizione dei minori ed Persona_1 Per_2
All'udienza del.
7.01.2025 il Giudice, sentiti i minori, sospendeva gli incontri tra la minore e Per_2 il padre e nominava una CTU.
Con note di trattazione scritta dell'11.12.2025 le parti le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini:
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto il giorno cinque gennaio 2008 in Piana di Monte Verna (CE), trascritto nell'estratto per
Riassunto dal Registro degli atti di matrimonio, con le seguenti specifiche: Anno 2008,
Numero 2, Parte II, Serie B, Ufficio 1, con annotazione del decreto di omologa del provvedimento di separazione consensuale di essi coniugi, emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 18.02.2021, con riferimento al procedimento civile iscritto al n.
6944/2020 R.G.;
B. I figli avuti in costanza di matrimonio: , nato il Persona_5
03.05.2008 a TE MA (CE); , nata il [...] a [...]_6
MA (CE); nato il [...] a [...] e Persona_7
, nata il [...] a [...], resteranno affidati Persona_8
2 ad entrambi i genitori, i quali continueranno a provvedere al loro mantenimento, educazione, istruzione, tenendo conto delle loro inclinazioni ed aspirazioni;
C. In ordine alla relazione tra il sig. e la figliola più piccola, ovvero Controparte_1
, si evidenzia che a causa di superati sospetti in ordine alla paternità ed atteso Persona_4 che ad oggi, il legame tra i medesimi è inesistente, si procederà gradualmente al recupero della relazione genitoriale. Le parti potranno avvalersi di un supporto specialistico, di una psicologa che li possa coadiuvare in un percorso guidato, coscienzioso e soprattutto, non pregiudizievole per la minore, indicando per effetto, tempi e modi di azione. Del resto, tale sensibilità era stata manifestata dalle parti processuali, prima del giudizio de quo, con un percorso di mediazione familiare.
D. Tutti i figli avranno residenza prevalente, presso la madre, in Caiazzo alla via Pozzillo II n
2. Con l'eccezione della figlia minore (per i motivi di cui al punto C), il sig. Persona_4
eserciterà il proprio diritto di visita e frequentazione nel seguente Controparte_1 modo: terrà con sé i figli due fine settimana al mese, osservando il principio dell'alternanza, li preleverà nel pomeriggio del sabato e li riaccompagnerà la domenica sera, entro le ore
19:00, nel solo periodo invernale, presso la residenza materna. Si precisa che viene omessa
l'indicazione di termini temporali rigorosi poiché il sig., e la signora CP_1 Pt_1 hanno sempre cooperato in modo equilibrato, concedendosi reciproche tolleranze con tempestive comunicazioni telefoniche, Durante le festività Natalizie, sempre in maniera alternata, i minori trascorreranno almeno sei giorni con il padre, ovvero dal 24 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 05 gennaio, Per quelle Pasquali, i minori saranno con il padre, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo con il rispetto dell'alternanza. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno con il padre almeno sette giorni (continuativi, nel mese di luglio ed altrettanti nel mese di agosto, con previa concertazione da attuarsi entro il mese di giugno di ciascun anno. I genitori consapevoli degli impegni scolastici ed extra- scolastici dei figli saranno rispettosi delle loro incombenze, in occasione della Festa del
Papà o della Mamma o dei loro rispettivi compleanni, i figli minori potranno stare con il genitore festeggiato, eludendo la programmazione dei turni;
E. Il sig. continuerà a versare a titolo di mantenimento dei minori la Controparte_1 somma pattuita in fase di separazione ovvero euro 700,00 con rivalutazione annuale, secondo l'indice ISTAT. Nel mese di gennaio 2026, sarà operato materialmente il calcolo della rivalutazione, con decorrenza dal decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, da corrispondere mediante ricarica posta pay intestata alla signora IA
3 Mirela, entro il giorno 24 di ogni mese. Gli assegni unici erogati dall' saranno sempre CP_3 riscossi dalla signora nella misura del 100%; Parte_1
F. Le spese straordinarie per i minori dovranno essere preventivamente concordate e congrue alle capacità reddituali di entrambi e saranno sostenute nella misura del 60% dal sig.
e del 40% dalla Signora;
Controparte_1 Parte_1
G. Le spese processuali saranno interamente compensate tra le parti;
H. Le spese processuali inerenti il giudizio penale appena conclusosi, in favore del superiore valore dell'armonia tra le parti, seguirà il principio della compensazione, con rinuncia ad ulteriori pretese di natura civile
All'udienza cartolare del 12.12.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del18.02.2021, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse dei figli minori, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piana di Monte Verna (CE) in data 05.01.2008 da , nata il Parte_1
24.12.1982 a BALARD (ROMANIA), e nato il [...] a Controparte_1
KO (SVIZZERA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piana di Monte Verna (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49
4 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2008);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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