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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37112/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel.
Dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
Dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 37112/2020 decisa nella camera di consiglio del 16.01.2025, promossa da
(C.F. n. ), residente in [...] C.F._1
Monte Nero, n. 70 - 20135, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Francesca Guardamagna e
Davide Romani, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, in Piazza San Pietro in
Gessate, n. 2, giusta procura in atti
Attore opponente
Nei confronti di
(C.F./P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Milano, al Viale Majno n. 45 – 20122, e per essa la mandataria
(già denominata – C.F. – P.IVA ), con CP_2 CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Cecilia Pescia di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, alla via Augusto Anfossi, n. 2, giusta procura in atti pagina 1 di 12 Convenuta opposta
*
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI
Per : “conclusioni in via preliminare - ritenendo che la lite rientra tra le Parte_1
materie indicate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l.98/2013, tenuto dunque conto della obbligatorietà della preventiva procedura di mediazione, assegnare alle parti un termine per l'introduzione della procedura di mediazione;
- respingere l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al
Decreto Ingiuntivo opposto perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atto;
nel merito: - annullare o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 10383/2020 RG 9280/2020 emesso dal tribunale di Milano per difetto di ogni presupposto di fatto e di diritto, in particolare per la nullità della fideiussione posta a fondamento dello stesso, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla e/o alla Col Parte_1 CP_2 Controparte_1
favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e CPA e percentuale di rimborso spese generali”.
*
Per “In via preliminare - concedersi l'esecuzione provvisoria parziale Controparte_1
del decreto ingiuntivo n° 10383/2020, R.G. n. 9280/2020 emesso ex artt. 633 c.p.c. dal Tribunale di Milano in data 1/24.07.2020 nei confronti del sig. limitatamente Parte_1 all'importo di €.308.994,57, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. - disporsi la verificazione delle scritture disconosciute, con riserva di produrre idonea documentazione ex art. 216 cpc. In via principale - nel merito, - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1) c.p.c., e secondo comma, e di cui agli artt. 634 e 648 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa e per tutte le produzioni effettuate dall'odierna opposta, pronunciare ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del sig. per il Parte_1 pagamento della somma di €.308.994,57, oltre agli interessi moratori, in favore della
[...]
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di €.308.994,57, oltre interessi di mora sino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria
pagina 2 di 12 come liquidate in decreto, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora. In ogni caso: condannarsi, infine,
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”.
***
MOTIVAZIONE
Il giudizio monitorio
1. Con decreto ingiuntivo n. 10383/2020 (R.G. n. 9280/2020), emesso il 1.07.2020 e pubblicato il
24.07.2020, il Tribunale di Milano ha ingiunto al sig. di pagare alla Parte_1 [...]
l'importo di € 325.000,00, oltre interessi e oneri di legge, Controparte_1
Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato che la di Controparte_1 CP_5
Roma S.p.A. (poi aveva concesso un mutuo (rep. n. 21625 – racc. n. 3778) di € Controparte_6
550.000,00 al sig. , quale titolare dell'omonima impresa individuale. Parte_2
A seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, la ricorrente ha inviato lettera di revoca degli affidamenti e ha promosso una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di
Milano (RGE 100/2014), da cui è conseguito il ricavo di € 165.000,00.
A garanzia delle obbligazioni assunte dal mutuatario, il sig. aveva rilasciato Parte_1
contratto di fideiussione del 1.04.2005 e successivo atto di aumento del capitale garantito fino ad un massimo di € 325.000,00.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
2. Il sig. , con atto notificato in data 8.10.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, citando in giudizio la società e per essa Controparte_1
la sua mandataria chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti CP_2
motivi: (i) disconoscimento delle firme apposte sul contratto di fideiussione del 1.04.2005 e sull'atto di aumento del limite garantito del 14.11.2005; (ii) inefficacia del contratto di fideiussione per mancata indicazione del proponente, per incompletezza del disciplinare e della doppia sottoscrizione;
(iii) nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e relativa decadenza ex art. 1957 c.c.; (iv) incertezza del quantum.
Il sig. ha contestato di aver mai concesso una fideiussione a favore Parte_1
dell'impresa individuale di e ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce alla Parte_2
pagina 3 di 12 fideiussione del 1.04.2005 e all'atto del 14.11.2005 (doc. 2 monitorio), nonché sulla cartolina della raccomandata inviata da UniCredit Banca S.p.A. in data 9.08.2010 (doc. 3 monitorio).
A tal fine, l'opponente ha allegato l'apocrifia delle sottoscrizioni, fornendo le seguenti scritture di comparazione: doc. 1) Assegno tratto su IntesaBci in data 10 febbraio 2003; Distinta di versamento Banco Desio in data 10 febbraio 2003; Consenso al trattamento assicurativo dati in data 23 gennaio 2003; doc. 2) Passaporto del Sig. ; doc. 3) Contratto Parte_1
preliminare con Gruppo ARCTE S.p.A.; Contratto Gruppo ARCTE S.P.A. in data 8 gennaio
2009; Contrato EL NI Fashion Group S.p.A. 26 gennaio 2006; doc. 4) Bozzetto di capi per sfilata collezione 2009 e 2012 con firma dello stilista . Parte_1
L'opponente ha eccepito, inoltre, la nullità totale della fideiussione, per la presenza delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., redatte in conformità al modello ABI e censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto in violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), della Legge n. 287/1990.
In conseguenza della nullità della clausola di cui all'art. 6, l'opponente ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. per inerzia del creditore, poiché dalla revoca dei rapporti, avvenuta in data
9.8.2010, la banca avrebbe agito soltanto nel 2014 (RGE 100/2014), ben oltre la scadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Con riferimento al quantum, sulla scorta della documentazione versata in atti dalla
[...]
, il sig. ha censurato l'indeterminatezza dell'ammontare dell'importo CP_1 Parte_1
ingiunto, concludendo che dal debito residuo di € 464.151,68 andrebbero sottratti i versamenti successivi di € 136.489,75, € 150.000,00 e € 15.000,00, per un debito residuo di € 162.661,93, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Con comparsa del 7.6.2021, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni formulate
[...] dall'opponente.
Con riferimento al disconoscimento delle firme, pur contestandone la fondatezza, la società opposta ha dichiarato di volersene avvalere, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendone la verificazione.
Quanto all'eccepita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, la ha affermato l'assenza di qualsiasi intesa illecita “a monte”, ha rilevato Controparte_1
pagina 4 di 12 l'assenza di prova al riguardo, con conseguente validità ed efficacia della garanzia oggetto di giudizio.
Quanto all'eccezione ex art. 1957 c.c., ha dedotto che la banca non era decaduta avendo proposto le proprie istanze, poi sfociate nel pignoramento immobiliare n. 100/2014 RGE (cfr. docc. nn. 14
– 17).
In relazione al quantum, la ha dedotto che – alla luce del versamento Controparte_1
ottenuto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto – il credito escutibile ammonta ad € 308.994,57; importo ottenuto sottraendo al debito residuo di € 357.790,08 i versamenti di € 15.000,00 del 2.10.2019 e di € 33.795,51 (a seguito del riparto finale, come da progetto di distribuzione del 15.01.2021: doc. 18).
4. All'esito della prima udienza del 8.06.2021, l'allora Giudice istruttore ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda e fissando l'udienza dell'1.12.2021 per verificarne l'esito.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nonché dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., tenuto conto che la fideiussione omnibus è stata stipulata in data 1.4.2005, con successivo aumento dell'importo garantito del 14.11.2005, e che l'opponente aveva disconosciuto la firma;
ha fissato udienza ex art.184 c.p.c. del 22.03.2022, assegnando alle parti i termini di cui all'art.183, co. 6
c.p.c.
Alla detta udienza, all'esito dello scambio di memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto ammissibili e rilevanti la prova per interrogatorio formale dell'opponente e per testi, con il teste sig. e ha fissato per l'espletamento della prova orale l'udienza del 3.5.2022 e Parte_2
del 19.07.2022.
All'udienza del 28.03.2023, preso atto del fallimento delle trattative, il Giudice ha disposto CTU grafologica, formulando il seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti di causa, esperiti gli opportuni accertamenti, anche tramite saggi grafici -che parte opponente vorrà effettuare, ex art.219 cpc, direttamente avanti al CTU -e confronto con scritture di comparazione –che parte opposta vorrà produrre o indicare, ex art.216 cpc, direttamente al CTU -sentite le Parti ed i loro
CT, se le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e
14.11.2005, ed in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata UniCredit Banca,
pagina 5 di 12 datata 9.8.2010 -firme che l'opposta riferisce all'opponente -siano effettivamente originali e scritte di pugno dal Sig. ”. Parte_1
La relazione peritale, depositata in data 16.10.2023, ha così concluso: “Le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005, sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor ” (pag. 61 della relazione peritale). Parte_1
“Per quanto attiene alla firma in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata
Unicredit Banca, datata 9.8.2010, considerata l'opposizione del difensore nel corso delle operazioni peritali, stante la produzione da parte della controparte non in originale, si è deciso in accordo con le Parti di non acquisirla” (pag. 60 della relazione peritale).
All'udienza del 12.12.2023, il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 17.10.2024; udienza nella quale la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Valutazione del Tribunale.
5. L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10383/2020 (R.G. n. 9280/2020), emesso il 1.07.2020 e pubblicato il 24.07.2020 dal Tribunale di
Milano, deve essere revocato.
Il sig. ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte (i) al contratto di Parte_1
fideiussione omnibus del 1.04.2005 (doc. 2 del fascicolo monitorio); (ii) all'atto di aumento dell'importo massimo garantito del 14.11.2005 (doc. 2 del fascicolo monitorio); (iii) alla cartolina della raccomandata inviata da Unicredit Banca S.p.A. in data 9.8.2010 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
A fronte del disconoscimento operato dal sig. , la - Parte_1 Controparte_1
e per essa la sua mandataria – ha chiesto la verificazione dei documenti recanti le CP_2
sottoscrizioni disconosciute ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
All'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio e, in particolare, della CTU deve concludersi che le firme apposte sul contratto di fideiussione dell'1.4.2005 e sull'atto di aumento dell'importo massimo garantito del 14.11.2005 sono apocrife, con la conseguenza che non può attribuirsi ad esse valenza probatoria, venendo così a difettare i contratti posti a fondamento della pagina 6 di 12 causa petendi azionata, dapprima in via monitoria e, poi, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla cartolina della raccomandata inviata da Unicredit Banca S.p.A. in data 9.8.2010, non può neppure essere riconosciuto alcun valore probatorio, poiché, non essendo prodotto l'originale dalla società opposta, con l'accordo delle parti in sede di indagini peritali, la fotocopia non è stata acquisita e non è stata oggetto di verificazione.
6. La CTU grafologica. La CTU incaricata ha così concluso nella depositata relazione peritale:
“Le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005, sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor ” (pag. 61 della Parte_1 relazione peritale). “Per quanto attiene alla firma in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata Unicredit Banca, datata 9.8.2010, considerata l'opposizione …nel corso delle operazioni peritali, stante la produzione … non in originale, si è deciso in accordo con le Parti di non acquisirla” (pag. 60 della relazione peritale).
Ritiene il giudicante che la conclusione del CTU, concernente l'apocrifia delle firme del sig.
, sia il risultato di un'approfondita e coerente attività di analisi, effettuata per Parte_1
mezzo delle numerose scritture di comparazione.
Il CTU ha operato la comparazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito, contrassegnate nella relazione peritale dalle sigle
“(X1), (X2), (X3), (X4)”, con le seguenti scritture provenienti dal sig. : A1 Parte_1
Firma su Libretto del Lavoro 03.06.99; A2 - A2BIS Firma su Carta di Identità digitale -
Cartellino Anagrafico 12.11.2021; A3 Firma su Passaporto 5.04.2006; A4 Firma su Passaporto
11.04.2016; A5 Firma su Attestazione Di Tenuta e Conservazione Scritture Contabili 1.04.2008;
A6 Sigla su Calendario Collezioni Genny 7.04.2011; A7a/c Due Firme e Sigla Contratto Swinger
International 24.03.2011; A8a/g Firme su 23.01.2003; A9a/b Firme su Dichiarazione Per_1
RAI 12.02.2013; A10 Firma su Distinta di versamento in fotocopia 10.02.2003; A11a/b Firme su
31.05.08-30.06.08; A12 Accordo Preliminare Scrittura Privata Arcte 21.12.2007; Per_2
A13a/g Saggio Grafico (Sg) 5.6.2023; A14 Firma su verbale Operazioni Peritali 5.6.2023 (pag.
19 relazione peritale).
pagina 7 di 12 L'analisi condotta dal CTU ha rilevato le seguenti differenze:
1) le firme autografe spiccano per una elaborazione gestuale ricercata e volta all'estetica. Esse sono il risultato di una scrittura studiata, in cui la spontaneità è assente in quanto il signor
è sempre attento a corredare i simboli grafici e numerici di orpelli e ricci Parte_1
pagina 8 di 12 dell'ammanieramento. Si è potuto osservare nell'ampio panorama comparativo (1999/2023) che le firme nel corso del tempo, non hanno subito particolari variazioni (pag. 52 relazione peritale).
Le sottoscrizioni in verifica – apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito del 2005 - appartengono in primis ad un livello grafico inferiore rispetto alle modalità sottoscrittive autografe: le verificande, infatti, non sono improntate alla ricerca dell'estetica.
2) Nelle sottoscrizioni apposte sul contratto, all'interno del cognome, si legge: “Colag (X1),
“Col” (X2), “Calg”(X3), “Colg” (X4).
Nelle firme autografe, invece, in cui il nome quasi sempre precede il cognome, la “C” stilata con complicazione gestuale, è seguita dall'occhiello e spesso dalla “l”, e la lettera “n”, infine, raramente viene redatta.
3) Gli avvii dei capilettera oggetto di verifica sono collocati in alto, viceversa quelli delle maiuscole autografe originano da un esteso gesto posizionato in basso accompagnato a volte da un gancio.
4) La movimentazione delle firme autografe è caratterizzata da una successione di convolvoli, ricci dell'ammanieramento flessuosi e contenuti.
Nelle verificande si assiste, invece, alla creazione di asole negli allunghi delle lettere “g”-“G”, eccessivamente ampollose e dilatate in orizzontale, ben lontane dalla cura e dall'attenzione appartenenti alle segnature del sig. , nelle quali i convolvoli sono oltretutto Parte_1
verticalizzati.
5) Il sig. delinea la lettera “l” del nome quasi sempre sottodimensionata rispetto agli Parte_1
altri grafemi, mentre, nelle firme apposte sui contratti disconosciuti, tutte le lettere “l” sono decisamente verticalizzate.
6) Le firme disconosciute, inoltre, sono sprovviste del gesto fuggitivo posizionato al termine del percorso nel cognome.
7) Alcuni collegamenti nelle firme disconosciute risultano tesi, rigidi, o inceppati, mentre in quelle autografe si rivelano morbidi e flessuosi.
8) Il sig. tende a staccare, nel nome, dopo la maiuscola e dopo la “i”, nel cognome, Parte_1 dopo la maiuscola e la “g”.
pagina 9 di 12 Alla luce delle menzionate differenze, il CTU ha affermato che le firme “X1/X4” apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito non sono riferibili alla mano del sig. (pag. 60 della relazione peritale). Parte_1
Con comparsa conclusionale, la ha contestato al CTU di non aver Controparte_1
tenuto in considerazione le osservazioni della propria Consulente tecnica di parte, con particolare riferimento alla richiesta di valutazione dell'ipotesi di dissimulazione. In particolare, la società opposta, , ha rilevato e contestato quanto segue: CP_1
- il sig. ha un'ottima capacità di controllo sulla sua gestualità e di conseguenza, è Parte_1
plausibile che possa modificare la propria scrittura in virtù della sua attitudine a controllare il gesto scrittorio;
- l'appartenenza ad un livello grafico inferiore delle sottoscrizioni in verifica (redatte nel 2005) è sintomatica dell'ipotesi di dissimulazione, poiché riprodurrebbero un livello grafico che rientra nelle capacità del soggetto scrivente;
al contrario, se fosse stato un livello superiore non avrebbe potuto dimostrare capacità grafiche di cui non dispone;
- quanto al gesto fuggitivo (frequentemente presente nelle segnature comparative), si osserva che
“questa rilevazione non dimostra una diversità scritturale, quanto piuttosto un controllo sulla forma, controllo che il signor utilizza abitualmente (pag. 12 delle osservazioni)”; Parte_1
- gli ovali “presentano lo stesso movimento antiorario e la stessa forma schiacciata” (pag. 12 delle osservazioni)".
Il Tribunale rileva, tuttavia, che la CTU ha fornito adeguata risposta alle osservazioni formulate dalla consulente della , considerando che: CP_1
- “le firme e il grafismo autografo rappresentano una sorta di sigillo in cui prevalgono le movimentazioni a convolvolo, le paraffe e i ricci dell'ammanieramento flessuosi ed eleganti, personalizzazioni grafiche talmente individualizzanti che in caso di dissimulazione avrebbero lasciato una traccia nelle firme in verifica X1 /X4 del 2005” (pag. 61 della CTU);
- le firme in verifica sono “del tutto prive di ammanieramenti, viene enfatizzato soltanto l'allungo inferiore dilatato”, “cercando di riproporre il movimento a ritroso della paraffa e il grafodinamismo tipico del signor ” (pag. 62 della CTU); Parte_1
- se è vero che il grafismo del signor appartiene ad un livello grafico superiore, occorre Parte_1 comunque specificare che “le firme autografe sono dei veri e propri “disegni” caratterizzati da un movimento particolare, unico, in cui le paraffe e i convolvoli si alternano a gesti verticalizzati
pagina 10 di 12 in modo flessuoso, e la velocità ed il ritmo risultano frenati dagli stacchi, dalla sequenza di convolvoli, di ricci dell'ammanieramento e di gesti regressivi presenti specialmente nel cognome nella lettera “g”, in cui si assiste alla redazione di un'ampia paraffa che abbraccia diversi grafemi” (pag. 64 della CTU).
“Nelle verificande l'imitatore mostra una evidente difficoltà nel riproporre il dinamismo autografo ed infatti la velocità ed il ritmo sono inceppati da alcuni grafemi rovesciati a sinistra, da esitazioni e dalle asole rigonfie” (pag. 64 CTU);
- “i gesti fuggitivi, sfuggendo al controllo cosciente dello scrivente, rivestono grande importanza ai fini identificativi, in quanto sono da definirsi originalità grafiche a carattere personale. Tali gesti sfuggono all'attenzione dell'imitatore. Dunque, risulta determinante che non sia stata rinvenuta alcuna fuga energetica nelle quattro firme ignote” (pag. 65 della CTU);
- è, infine, “frequente redigere gli ovali con moto antiorario”: tuttavia, “nel caso delle verificande è stato fondamentale rilevare l'anomala formazione degli occhielli, che oltre ad essere schiacciati, risultano realizzati in modo anomalo e comunque assolutamente differente da quello ravvisato nelle segnature del signor ” (pag. 66 della CTU). Parte_1
Pertanto, le osservazioni della convenuta non inficiano le risultanze della CTU, secondo cui “le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005 sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor .” Parte_1
7. L'accoglimento della domanda di parte opponente determina l'assorbimento di ogni altra domanda.
Giova, peraltro, rilevare che l'accertamento della violazione della normativa antitrust determinerebbe la nullità parziale del contratto di fideiussione – anche prescindendo da ogni ulteriore valutazione in tema di decadenza ex art. 1957 c.c. – e non invece la totale invalidità ed inefficacia del contratto di fideiussione per il sig. . Secondo l'insegnamento Parte_1
della Suprema Corte, la nullità della fideiussione sarebbe limitata agli articoli 2,6 e 8, che riproducono le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 già censurate dalla Banca d'Italia, e non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, in assenza di prova che i contraenti, sia la banca che i fideiussori, non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle clausole ritenute oggetto di intesa anticoncorrenziale evenienza, questa, definita dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, “di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la pagina 11 di 12 posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle” (Cass. SSUU, n. 41994/2021).
8. Le spese processuali, relative al presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in favore dell'opponente, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 e modifiche successive (DM n. 147/2022 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) ed applicati i valori minimi alla luce della non complessità della controversia.
9. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'opponente nei confronti della Parte_1
convenuta opposta e per essa la procuratrice ogni Controparte_1 CP_2
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da , accertato che le firme Parte_1 apposte sul contratto di fideiussione del 1.04.2005 e sull'atto di aumento del capitale garantito del 14.11.2005 sono apocrife e non sono riferibili all'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10383/2020, emesso il 1.07.2020 e pubblicato il 24.07.2020 dal Tribunale di
Milano;
2. Condanna la convenuta opposta, e per essa la procuratrice Controparte_1
alla rifusione integrale delle spese processuali del presente giudizio di CP_2
opposizione, in favore dell'opponente sig. , che liquida in € 11.229,00 per Parte_1
compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di CTU.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Giani Presidente Rel.
Dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
Dott. Edmondo Tota Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 37112/2020 decisa nella camera di consiglio del 16.01.2025, promossa da
(C.F. n. ), residente in [...] C.F._1
Monte Nero, n. 70 - 20135, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Francesca Guardamagna e
Davide Romani, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, in Piazza San Pietro in
Gessate, n. 2, giusta procura in atti
Attore opponente
Nei confronti di
(C.F./P.IVA n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, con sede legale in Milano, al Viale Majno n. 45 – 20122, e per essa la mandataria
(già denominata – C.F. – P.IVA ), con CP_2 CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Cecilia Pescia di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Milano, alla via Augusto Anfossi, n. 2, giusta procura in atti pagina 1 di 12 Convenuta opposta
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OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI
Per : “conclusioni in via preliminare - ritenendo che la lite rientra tra le Parte_1
materie indicate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l.98/2013, tenuto dunque conto della obbligatorietà della preventiva procedura di mediazione, assegnare alle parti un termine per l'introduzione della procedura di mediazione;
- respingere l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà al
Decreto Ingiuntivo opposto perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in atto;
nel merito: - annullare o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 10383/2020 RG 9280/2020 emesso dal tribunale di Milano per difetto di ogni presupposto di fatto e di diritto, in particolare per la nullità della fideiussione posta a fondamento dello stesso, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. alla e/o alla Col Parte_1 CP_2 Controparte_1
favore delle spese tutte di causa, comprensive di IVA e CPA e percentuale di rimborso spese generali”.
*
Per “In via preliminare - concedersi l'esecuzione provvisoria parziale Controparte_1
del decreto ingiuntivo n° 10383/2020, R.G. n. 9280/2020 emesso ex artt. 633 c.p.c. dal Tribunale di Milano in data 1/24.07.2020 nei confronti del sig. limitatamente Parte_1 all'importo di €.308.994,57, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. - disporsi la verificazione delle scritture disconosciute, con riserva di produrre idonea documentazione ex art. 216 cpc. In via principale - nel merito, - accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633, primo comma, numero 1) c.p.c., e secondo comma, e di cui agli artt. 634 e 648 c.p.c., per tutto quanto esposto in narrativa e per tutte le produzioni effettuate dall'odierna opposta, pronunciare ordinanza di ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del sig. per il Parte_1 pagamento della somma di €.308.994,57, oltre agli interessi moratori, in favore della
[...]
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione in quanto Controparte_4 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di €.308.994,57, oltre interessi di mora sino al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria
pagina 2 di 12 come liquidate in decreto, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi di mora. In ogni caso: condannarsi, infine,
l'opponente alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge”.
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MOTIVAZIONE
Il giudizio monitorio
1. Con decreto ingiuntivo n. 10383/2020 (R.G. n. 9280/2020), emesso il 1.07.2020 e pubblicato il
24.07.2020, il Tribunale di Milano ha ingiunto al sig. di pagare alla Parte_1 [...]
l'importo di € 325.000,00, oltre interessi e oneri di legge, Controparte_1
Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato che la di Controparte_1 CP_5
Roma S.p.A. (poi aveva concesso un mutuo (rep. n. 21625 – racc. n. 3778) di € Controparte_6
550.000,00 al sig. , quale titolare dell'omonima impresa individuale. Parte_2
A seguito dell'inadempimento della parte mutuataria, la ricorrente ha inviato lettera di revoca degli affidamenti e ha promosso una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di
Milano (RGE 100/2014), da cui è conseguito il ricavo di € 165.000,00.
A garanzia delle obbligazioni assunte dal mutuatario, il sig. aveva rilasciato Parte_1
contratto di fideiussione del 1.04.2005 e successivo atto di aumento del capitale garantito fino ad un massimo di € 325.000,00.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
2. Il sig. , con atto notificato in data 8.10.2020, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, citando in giudizio la società e per essa Controparte_1
la sua mandataria chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per i seguenti CP_2
motivi: (i) disconoscimento delle firme apposte sul contratto di fideiussione del 1.04.2005 e sull'atto di aumento del limite garantito del 14.11.2005; (ii) inefficacia del contratto di fideiussione per mancata indicazione del proponente, per incompletezza del disciplinare e della doppia sottoscrizione;
(iii) nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e relativa decadenza ex art. 1957 c.c.; (iv) incertezza del quantum.
Il sig. ha contestato di aver mai concesso una fideiussione a favore Parte_1
dell'impresa individuale di e ha disconosciuto le sottoscrizioni in calce alla Parte_2
pagina 3 di 12 fideiussione del 1.04.2005 e all'atto del 14.11.2005 (doc. 2 monitorio), nonché sulla cartolina della raccomandata inviata da UniCredit Banca S.p.A. in data 9.08.2010 (doc. 3 monitorio).
A tal fine, l'opponente ha allegato l'apocrifia delle sottoscrizioni, fornendo le seguenti scritture di comparazione: doc. 1) Assegno tratto su IntesaBci in data 10 febbraio 2003; Distinta di versamento Banco Desio in data 10 febbraio 2003; Consenso al trattamento assicurativo dati in data 23 gennaio 2003; doc. 2) Passaporto del Sig. ; doc. 3) Contratto Parte_1
preliminare con Gruppo ARCTE S.p.A.; Contratto Gruppo ARCTE S.P.A. in data 8 gennaio
2009; Contrato EL NI Fashion Group S.p.A. 26 gennaio 2006; doc. 4) Bozzetto di capi per sfilata collezione 2009 e 2012 con firma dello stilista . Parte_1
L'opponente ha eccepito, inoltre, la nullità totale della fideiussione, per la presenza delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., redatte in conformità al modello ABI e censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, in quanto in violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), della Legge n. 287/1990.
In conseguenza della nullità della clausola di cui all'art. 6, l'opponente ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. per inerzia del creditore, poiché dalla revoca dei rapporti, avvenuta in data
9.8.2010, la banca avrebbe agito soltanto nel 2014 (RGE 100/2014), ben oltre la scadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Con riferimento al quantum, sulla scorta della documentazione versata in atti dalla
[...]
, il sig. ha censurato l'indeterminatezza dell'ammontare dell'importo CP_1 Parte_1
ingiunto, concludendo che dal debito residuo di € 464.151,68 andrebbero sottratti i versamenti successivi di € 136.489,75, € 150.000,00 e € 15.000,00, per un debito residuo di € 162.661,93, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. Con comparsa del 7.6.2021, e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni formulate
[...] dall'opponente.
Con riferimento al disconoscimento delle firme, pur contestandone la fondatezza, la società opposta ha dichiarato di volersene avvalere, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendone la verificazione.
Quanto all'eccepita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust, la ha affermato l'assenza di qualsiasi intesa illecita “a monte”, ha rilevato Controparte_1
pagina 4 di 12 l'assenza di prova al riguardo, con conseguente validità ed efficacia della garanzia oggetto di giudizio.
Quanto all'eccezione ex art. 1957 c.c., ha dedotto che la banca non era decaduta avendo proposto le proprie istanze, poi sfociate nel pignoramento immobiliare n. 100/2014 RGE (cfr. docc. nn. 14
– 17).
In relazione al quantum, la ha dedotto che – alla luce del versamento Controparte_1
ottenuto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto – il credito escutibile ammonta ad € 308.994,57; importo ottenuto sottraendo al debito residuo di € 357.790,08 i versamenti di € 15.000,00 del 2.10.2019 e di € 33.795,51 (a seguito del riparto finale, come da progetto di distribuzione del 15.01.2021: doc. 18).
4. All'esito della prima udienza del 8.06.2021, l'allora Giudice istruttore ha disposto l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda e fissando l'udienza dell'1.12.2021 per verificarne l'esito.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, il Giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., nonché dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., tenuto conto che la fideiussione omnibus è stata stipulata in data 1.4.2005, con successivo aumento dell'importo garantito del 14.11.2005, e che l'opponente aveva disconosciuto la firma;
ha fissato udienza ex art.184 c.p.c. del 22.03.2022, assegnando alle parti i termini di cui all'art.183, co. 6
c.p.c.
Alla detta udienza, all'esito dello scambio di memorie istruttorie, il Giudice ha ritenuto ammissibili e rilevanti la prova per interrogatorio formale dell'opponente e per testi, con il teste sig. e ha fissato per l'espletamento della prova orale l'udienza del 3.5.2022 e Parte_2
del 19.07.2022.
All'udienza del 28.03.2023, preso atto del fallimento delle trattative, il Giudice ha disposto CTU grafologica, formulando il seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti di causa, esperiti gli opportuni accertamenti, anche tramite saggi grafici -che parte opponente vorrà effettuare, ex art.219 cpc, direttamente avanti al CTU -e confronto con scritture di comparazione –che parte opposta vorrà produrre o indicare, ex art.216 cpc, direttamente al CTU -sentite le Parti ed i loro
CT, se le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e
14.11.2005, ed in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata UniCredit Banca,
pagina 5 di 12 datata 9.8.2010 -firme che l'opposta riferisce all'opponente -siano effettivamente originali e scritte di pugno dal Sig. ”. Parte_1
La relazione peritale, depositata in data 16.10.2023, ha così concluso: “Le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005, sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor ” (pag. 61 della relazione peritale). Parte_1
“Per quanto attiene alla firma in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata
Unicredit Banca, datata 9.8.2010, considerata l'opposizione del difensore nel corso delle operazioni peritali, stante la produzione da parte della controparte non in originale, si è deciso in accordo con le Parti di non acquisirla” (pag. 60 della relazione peritale).
All'udienza del 12.12.2023, il giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 17.10.2024; udienza nella quale la causa è stata rimessa in decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Valutazione del Tribunale.
5. L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. Parte_1
10383/2020 (R.G. n. 9280/2020), emesso il 1.07.2020 e pubblicato il 24.07.2020 dal Tribunale di
Milano, deve essere revocato.
Il sig. ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte (i) al contratto di Parte_1
fideiussione omnibus del 1.04.2005 (doc. 2 del fascicolo monitorio); (ii) all'atto di aumento dell'importo massimo garantito del 14.11.2005 (doc. 2 del fascicolo monitorio); (iii) alla cartolina della raccomandata inviata da Unicredit Banca S.p.A. in data 9.8.2010 (doc. 3 del fascicolo monitorio).
A fronte del disconoscimento operato dal sig. , la - Parte_1 Controparte_1
e per essa la sua mandataria – ha chiesto la verificazione dei documenti recanti le CP_2
sottoscrizioni disconosciute ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
All'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio e, in particolare, della CTU deve concludersi che le firme apposte sul contratto di fideiussione dell'1.4.2005 e sull'atto di aumento dell'importo massimo garantito del 14.11.2005 sono apocrife, con la conseguenza che non può attribuirsi ad esse valenza probatoria, venendo così a difettare i contratti posti a fondamento della pagina 6 di 12 causa petendi azionata, dapprima in via monitoria e, poi, nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla cartolina della raccomandata inviata da Unicredit Banca S.p.A. in data 9.8.2010, non può neppure essere riconosciuto alcun valore probatorio, poiché, non essendo prodotto l'originale dalla società opposta, con l'accordo delle parti in sede di indagini peritali, la fotocopia non è stata acquisita e non è stata oggetto di verificazione.
6. La CTU grafologica. La CTU incaricata ha così concluso nella depositata relazione peritale:
“Le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005, sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor ” (pag. 61 della Parte_1 relazione peritale). “Per quanto attiene alla firma in calce all'avviso di ricevimento della lettera raccomandata Unicredit Banca, datata 9.8.2010, considerata l'opposizione …nel corso delle operazioni peritali, stante la produzione … non in originale, si è deciso in accordo con le Parti di non acquisirla” (pag. 60 della relazione peritale).
Ritiene il giudicante che la conclusione del CTU, concernente l'apocrifia delle firme del sig.
, sia il risultato di un'approfondita e coerente attività di analisi, effettuata per Parte_1
mezzo delle numerose scritture di comparazione.
Il CTU ha operato la comparazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito, contrassegnate nella relazione peritale dalle sigle
“(X1), (X2), (X3), (X4)”, con le seguenti scritture provenienti dal sig. : A1 Parte_1
Firma su Libretto del Lavoro 03.06.99; A2 - A2BIS Firma su Carta di Identità digitale -
Cartellino Anagrafico 12.11.2021; A3 Firma su Passaporto 5.04.2006; A4 Firma su Passaporto
11.04.2016; A5 Firma su Attestazione Di Tenuta e Conservazione Scritture Contabili 1.04.2008;
A6 Sigla su Calendario Collezioni Genny 7.04.2011; A7a/c Due Firme e Sigla Contratto Swinger
International 24.03.2011; A8a/g Firme su 23.01.2003; A9a/b Firme su Dichiarazione Per_1
RAI 12.02.2013; A10 Firma su Distinta di versamento in fotocopia 10.02.2003; A11a/b Firme su
31.05.08-30.06.08; A12 Accordo Preliminare Scrittura Privata Arcte 21.12.2007; Per_2
A13a/g Saggio Grafico (Sg) 5.6.2023; A14 Firma su verbale Operazioni Peritali 5.6.2023 (pag.
19 relazione peritale).
pagina 7 di 12 L'analisi condotta dal CTU ha rilevato le seguenti differenze:
1) le firme autografe spiccano per una elaborazione gestuale ricercata e volta all'estetica. Esse sono il risultato di una scrittura studiata, in cui la spontaneità è assente in quanto il signor
è sempre attento a corredare i simboli grafici e numerici di orpelli e ricci Parte_1
pagina 8 di 12 dell'ammanieramento. Si è potuto osservare nell'ampio panorama comparativo (1999/2023) che le firme nel corso del tempo, non hanno subito particolari variazioni (pag. 52 relazione peritale).
Le sottoscrizioni in verifica – apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito del 2005 - appartengono in primis ad un livello grafico inferiore rispetto alle modalità sottoscrittive autografe: le verificande, infatti, non sono improntate alla ricerca dell'estetica.
2) Nelle sottoscrizioni apposte sul contratto, all'interno del cognome, si legge: “Colag (X1),
“Col” (X2), “Calg”(X3), “Colg” (X4).
Nelle firme autografe, invece, in cui il nome quasi sempre precede il cognome, la “C” stilata con complicazione gestuale, è seguita dall'occhiello e spesso dalla “l”, e la lettera “n”, infine, raramente viene redatta.
3) Gli avvii dei capilettera oggetto di verifica sono collocati in alto, viceversa quelli delle maiuscole autografe originano da un esteso gesto posizionato in basso accompagnato a volte da un gancio.
4) La movimentazione delle firme autografe è caratterizzata da una successione di convolvoli, ricci dell'ammanieramento flessuosi e contenuti.
Nelle verificande si assiste, invece, alla creazione di asole negli allunghi delle lettere “g”-“G”, eccessivamente ampollose e dilatate in orizzontale, ben lontane dalla cura e dall'attenzione appartenenti alle segnature del sig. , nelle quali i convolvoli sono oltretutto Parte_1
verticalizzati.
5) Il sig. delinea la lettera “l” del nome quasi sempre sottodimensionata rispetto agli Parte_1
altri grafemi, mentre, nelle firme apposte sui contratti disconosciuti, tutte le lettere “l” sono decisamente verticalizzate.
6) Le firme disconosciute, inoltre, sono sprovviste del gesto fuggitivo posizionato al termine del percorso nel cognome.
7) Alcuni collegamenti nelle firme disconosciute risultano tesi, rigidi, o inceppati, mentre in quelle autografe si rivelano morbidi e flessuosi.
8) Il sig. tende a staccare, nel nome, dopo la maiuscola e dopo la “i”, nel cognome, Parte_1 dopo la maiuscola e la “g”.
pagina 9 di 12 Alla luce delle menzionate differenze, il CTU ha affermato che le firme “X1/X4” apposte sul contratto di fideiussione e sull'atto di aumento del capitale garantito non sono riferibili alla mano del sig. (pag. 60 della relazione peritale). Parte_1
Con comparsa conclusionale, la ha contestato al CTU di non aver Controparte_1
tenuto in considerazione le osservazioni della propria Consulente tecnica di parte, con particolare riferimento alla richiesta di valutazione dell'ipotesi di dissimulazione. In particolare, la società opposta, , ha rilevato e contestato quanto segue: CP_1
- il sig. ha un'ottima capacità di controllo sulla sua gestualità e di conseguenza, è Parte_1
plausibile che possa modificare la propria scrittura in virtù della sua attitudine a controllare il gesto scrittorio;
- l'appartenenza ad un livello grafico inferiore delle sottoscrizioni in verifica (redatte nel 2005) è sintomatica dell'ipotesi di dissimulazione, poiché riprodurrebbero un livello grafico che rientra nelle capacità del soggetto scrivente;
al contrario, se fosse stato un livello superiore non avrebbe potuto dimostrare capacità grafiche di cui non dispone;
- quanto al gesto fuggitivo (frequentemente presente nelle segnature comparative), si osserva che
“questa rilevazione non dimostra una diversità scritturale, quanto piuttosto un controllo sulla forma, controllo che il signor utilizza abitualmente (pag. 12 delle osservazioni)”; Parte_1
- gli ovali “presentano lo stesso movimento antiorario e la stessa forma schiacciata” (pag. 12 delle osservazioni)".
Il Tribunale rileva, tuttavia, che la CTU ha fornito adeguata risposta alle osservazioni formulate dalla consulente della , considerando che: CP_1
- “le firme e il grafismo autografo rappresentano una sorta di sigillo in cui prevalgono le movimentazioni a convolvolo, le paraffe e i ricci dell'ammanieramento flessuosi ed eleganti, personalizzazioni grafiche talmente individualizzanti che in caso di dissimulazione avrebbero lasciato una traccia nelle firme in verifica X1 /X4 del 2005” (pag. 61 della CTU);
- le firme in verifica sono “del tutto prive di ammanieramenti, viene enfatizzato soltanto l'allungo inferiore dilatato”, “cercando di riproporre il movimento a ritroso della paraffa e il grafodinamismo tipico del signor ” (pag. 62 della CTU); Parte_1
- se è vero che il grafismo del signor appartiene ad un livello grafico superiore, occorre Parte_1 comunque specificare che “le firme autografe sono dei veri e propri “disegni” caratterizzati da un movimento particolare, unico, in cui le paraffe e i convolvoli si alternano a gesti verticalizzati
pagina 10 di 12 in modo flessuoso, e la velocità ed il ritmo risultano frenati dagli stacchi, dalla sequenza di convolvoli, di ricci dell'ammanieramento e di gesti regressivi presenti specialmente nel cognome nella lettera “g”, in cui si assiste alla redazione di un'ampia paraffa che abbraccia diversi grafemi” (pag. 64 della CTU).
“Nelle verificande l'imitatore mostra una evidente difficoltà nel riproporre il dinamismo autografo ed infatti la velocità ed il ritmo sono inceppati da alcuni grafemi rovesciati a sinistra, da esitazioni e dalle asole rigonfie” (pag. 64 CTU);
- “i gesti fuggitivi, sfuggendo al controllo cosciente dello scrivente, rivestono grande importanza ai fini identificativi, in quanto sono da definirsi originalità grafiche a carattere personale. Tali gesti sfuggono all'attenzione dell'imitatore. Dunque, risulta determinante che non sia stata rinvenuta alcuna fuga energetica nelle quattro firme ignote” (pag. 65 della CTU);
- è, infine, “frequente redigere gli ovali con moto antiorario”: tuttavia, “nel caso delle verificande è stato fondamentale rilevare l'anomala formazione degli occhielli, che oltre ad essere schiacciati, risultano realizzati in modo anomalo e comunque assolutamente differente da quello ravvisato nelle segnature del signor ” (pag. 66 della CTU). Parte_1
Pertanto, le osservazioni della convenuta non inficiano le risultanze della CTU, secondo cui “le firme che figurano apposte in calce alle lettere di fideiussione datate 1.4.2005 e 14.11.2005 sono apocrife e non sono state scritte di pugno dal signor .” Parte_1
7. L'accoglimento della domanda di parte opponente determina l'assorbimento di ogni altra domanda.
Giova, peraltro, rilevare che l'accertamento della violazione della normativa antitrust determinerebbe la nullità parziale del contratto di fideiussione – anche prescindendo da ogni ulteriore valutazione in tema di decadenza ex art. 1957 c.c. – e non invece la totale invalidità ed inefficacia del contratto di fideiussione per il sig. . Secondo l'insegnamento Parte_1
della Suprema Corte, la nullità della fideiussione sarebbe limitata agli articoli 2,6 e 8, che riproducono le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 già censurate dalla Banca d'Italia, e non si estenderebbe all'intero negozio fideiussorio, in assenza di prova che i contraenti, sia la banca che i fideiussori, non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle clausole ritenute oggetto di intesa anticoncorrenziale evenienza, questa, definita dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, “di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la pagina 11 di 12 posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle” (Cass. SSUU, n. 41994/2021).
8. Le spese processuali, relative al presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate, in favore dell'opponente, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 e modifiche successive (DM n. 147/2022 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) ed applicati i valori minimi alla luce della non complessità della controversia.
9. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'opponente nei confronti della Parte_1
convenuta opposta e per essa la procuratrice ogni Controparte_1 CP_2
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta da , accertato che le firme Parte_1 apposte sul contratto di fideiussione del 1.04.2005 e sull'atto di aumento del capitale garantito del 14.11.2005 sono apocrife e non sono riferibili all'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 10383/2020, emesso il 1.07.2020 e pubblicato il 24.07.2020 dal Tribunale di
Milano;
2. Condanna la convenuta opposta, e per essa la procuratrice Controparte_1
alla rifusione integrale delle spese processuali del presente giudizio di CP_2
opposizione, in favore dell'opponente sig. , che liquida in € 11.229,00 per Parte_1
compensi, oltre spese esenti, spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
3. Pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di CTU.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 12 di 12