Articolo 39 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 38Articolo 40
Versione
18 dicembre 2024
Art. 39. Disposizioni finanziarie 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attivita' sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024