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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RA IA ( VIA VITTORIO EMAUNELE II 247 C.F._2
50134 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANA LAURA RI FE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._6 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._7
RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA SO TR IL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RA Parte_6 C.F._9 IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 RZ MA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : ” Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “.Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri , nata a [...] - SP, Brasile il 28.02.1964, Parte_1 Parte_2
, nato a [...] - SP, Brasile il 11.04.2000, NA RA DE RA, nata a
[...]
Araraquara - SP, Brasile il 02.01.2004, , nato a [...] - SP, Brasile il Parte_3
23.01.1966, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: Parte_4
,nata a [...] - SP, Brasile il 17.01.2007, in rappresentanza della quale agisce quale esercente
[...]
la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso), nata a [...] - SP, Persona_1
Brasile il 03.11.1968, , nata a [...] - SP, Brasile il 12.05.1998, ON Parte_5
ME FI, nato a [...] - SP, Brasile il 20.05.1968, , nato a [...] - SP, Parte_6
Brasile il 26.12.1970, sono cittadini italiani dalla nascita;
2. Ordinare al , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. cittadino italiana nato a Parte_7
RB (PI) il 15.05.1890, emigrava in Brasile, ivi coniugatosi in Brasile nell'anno 1909 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano. Inoltre hanno dedotto e documentato che dall'unione coniugale tra e è nata il Parte_7 Persona_2
17.03.1919 la quale coniugandosi con , ha generato in data 20.10.1940 Persona_3 Persona_4
, la quale, a sua volta, coniugandosi con ON ME, ha generato in data Persona_5
28.02.1964 la ricorrente , in data 23.01.1966 il ricorrente Parte_1 Parte_3
, in data 20.05.1968 il ricorrente ON ME FI e in data 26.12.1970 il ricorrente
[...]
. La ricorrente , a sua volta, coniugandosi con Parte_6 Parte_1 [...]
, ha generato in data 11.04.2000 il ricorrente e Controparte_2 Parte_2
in data 02.01.02004 la ricorrente NA RA DE RA. Infine, il ricorrente Parte_3
pagina 2 di 6 , coniugandosi con , ha generato in data 12.05.1998 la ricorrente Pt_1 Persona_1 [...]
e in data 17.01.2007 la ricorrente Parte_5 Parte_4
I suddetti ricorrenti in quanto discendenti per trasmissione diretta per linea materna, la cui cittadinanza
è comprovata dall'Atto di nascita rilasciato dal Comune di RB – (PI) e dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente autorità brasiliana Ministero della Giustizia Brasiliana , sono di diritto, originalmente, dal giorno in cui sono nati (iure sanguinis), cittadini italiani.
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza pagina 3 di 6 del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra Per_3
nata il [...] che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in
[...]
questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata:
“3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo
136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
pagina 4 di 6 la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana ai sig.ri , nata a [...] - SP, Brasile il Parte_1
28.02.1964, residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha,
Pq. Araraquara – SP, Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. Controparte_3
), nato a [...] - SP, Brasile il C.F._1 Parte_2
11.04.2000, residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha,
Pq. Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. Controparte_4
), NA RA DE RA, nata a [...] - SP, Brasile il 02.01.2004, C.F._4
residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha, Pq.
, Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. ), Controparte_4 C.F._3
, nato a [...] - SP, Brasile il 23.01.1966, residente in [...], n. 480, Parte_3
Jardim Beltrame, Bariri – SP, Brasile CAP 17258-292 (cod. fisc. ), in proprio e C.F._5
quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: , nata a [...] - SP, Parte_4
Brasile il 17.01.2007 (cod. fisc. ), residente presso l'indirizzo dei suoi genitori, C.F._6
in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_1
(non integrante il ricorso), nata a [...] - SP, Brasile il 03.11.1968 (cod. fisc. , C.F._10
, nata a [...] - SP, Brasile il 12.05.1998, residente in [...]. Nossa Senhora de Parte_5
Fatima, n. 10-80, apto. 32, Bauru – SP, Brasile CAP 17017-337 (cod. fisc. ), C.F._7
ON ME FI, nato a [...] - SP, Brasile il 20.05.1968, residente in [...]. 15 de Novembro, n.
238, Centro, Bariri – SP, Brasile CAP ), , nato a [...] - SP, C.F._8 Parte_6
Brasile il 26.12.1970, residente in [...]. Don Pedro II, n. 249, Centro, Bariri – SP, Brasile CAP
C.F._9
- compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. RA IA ( VIA VITTORIO EMAUNELE II 247 C.F._2
50134 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ANA LAURA RI FE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._4 dell'avv. RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._5 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._6 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._7
RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA SO TR IL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8 RA IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RA Parte_6 C.F._9 IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via vittorio emanuele II 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. RA IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 RZ MA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note cartolari .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : ” Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrente chiedono
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “.Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sig.ri , nata a [...] - SP, Brasile il 28.02.1964, Parte_1 Parte_2
, nato a [...] - SP, Brasile il 11.04.2000, NA RA DE RA, nata a
[...]
Araraquara - SP, Brasile il 02.01.2004, , nato a [...] - SP, Brasile il Parte_3
23.01.1966, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: Parte_4
,nata a [...] - SP, Brasile il 17.01.2007, in rappresentanza della quale agisce quale esercente
[...]
la potestà genitoriale anche (non integrante il ricorso), nata a [...] - SP, Persona_1
Brasile il 03.11.1968, , nata a [...] - SP, Brasile il 12.05.1998, ON Parte_5
ME FI, nato a [...] - SP, Brasile il 20.05.1968, , nato a [...] - SP, Parte_6
Brasile il 26.12.1970, sono cittadini italiani dalla nascita;
2. Ordinare al , in Controparte_1 persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite” Controparte_1
i ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato che il sig. cittadino italiana nato a Parte_7
RB (PI) il 15.05.1890, emigrava in Brasile, ivi coniugatosi in Brasile nell'anno 1909 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano. Inoltre hanno dedotto e documentato che dall'unione coniugale tra e è nata il Parte_7 Persona_2
17.03.1919 la quale coniugandosi con , ha generato in data 20.10.1940 Persona_3 Persona_4
, la quale, a sua volta, coniugandosi con ON ME, ha generato in data Persona_5
28.02.1964 la ricorrente , in data 23.01.1966 il ricorrente Parte_1 Parte_3
, in data 20.05.1968 il ricorrente ON ME FI e in data 26.12.1970 il ricorrente
[...]
. La ricorrente , a sua volta, coniugandosi con Parte_6 Parte_1 [...]
, ha generato in data 11.04.2000 il ricorrente e Controparte_2 Parte_2
in data 02.01.02004 la ricorrente NA RA DE RA. Infine, il ricorrente Parte_3
pagina 2 di 6 , coniugandosi con , ha generato in data 12.05.1998 la ricorrente Pt_1 Persona_1 [...]
e in data 17.01.2007 la ricorrente Parte_5 Parte_4
I suddetti ricorrenti in quanto discendenti per trasmissione diretta per linea materna, la cui cittadinanza
è comprovata dall'Atto di nascita rilasciato dal Comune di RB – (PI) e dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente autorità brasiliana Ministero della Giustizia Brasiliana , sono di diritto, originalmente, dal giorno in cui sono nati (iure sanguinis), cittadini italiani.
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza pagina 3 di 6 del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra Per_3
nata il [...] che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in
[...]
questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata:
“3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo
136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
pagina 4 di 6 la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana ai sig.ri , nata a [...] - SP, Brasile il Parte_1
28.02.1964, residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha,
Pq. Araraquara – SP, Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. Controparte_3
), nato a [...] - SP, Brasile il C.F._1 Parte_2
11.04.2000, residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha,
Pq. Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. Controparte_4
), NA RA DE RA, nata a [...] - SP, Brasile il 02.01.2004, C.F._4
residente in [...]. Deputado Federal Mario Eugenio, n. 600, casa 327, Condominio Damha, Pq.
, Brasile CAP 14804-440 (cod. fisc. ), Controparte_4 C.F._3
, nato a [...] - SP, Brasile il 23.01.1966, residente in [...], n. 480, Parte_3
Jardim Beltrame, Bariri – SP, Brasile CAP 17258-292 (cod. fisc. ), in proprio e C.F._5
quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore: , nata a [...] - SP, Parte_4
Brasile il 17.01.2007 (cod. fisc. ), residente presso l'indirizzo dei suoi genitori, C.F._6
in rappresentanza della quale agisce quale esercente la potestà genitoriale anche Persona_1
(non integrante il ricorso), nata a [...] - SP, Brasile il 03.11.1968 (cod. fisc. , C.F._10
, nata a [...] - SP, Brasile il 12.05.1998, residente in [...]. Nossa Senhora de Parte_5
Fatima, n. 10-80, apto. 32, Bauru – SP, Brasile CAP 17017-337 (cod. fisc. ), C.F._7
ON ME FI, nato a [...] - SP, Brasile il 20.05.1968, residente in [...]. 15 de Novembro, n.
238, Centro, Bariri – SP, Brasile CAP ), , nato a [...] - SP, C.F._8 Parte_6
Brasile il 26.12.1970, residente in [...]. Don Pedro II, n. 249, Centro, Bariri – SP, Brasile CAP
C.F._9
- compensa le spese di lite.
pagina 5 di 6
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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