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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1232/2025 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1232/2025 R.G.C, avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1
Mirante, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Via
Della Vittoria n. 4, Pontecorvo (Fr), e , nata in [...] Parte_2
(TG) il 28 luglio 1993, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cerasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, alla Via Abate Aligerno n. 13;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13 gennaio 2022 a Tsevie (TG) e che dallo loro unione non sono nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun contributo economico per le parti in quanto economicamente indipendenti;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. che provvederà a farsi carico di tutte le spese ad essa associate, ivi comprese Pt_1 le spese d'affitto.
All'esito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1235/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 10 settembre
2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Tsevie (TG) il 13 gennaio 2022, così come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022, parte 2,
Serie C, n. 197, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bari).
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1232/2025 R.G.C, avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1
Mirante, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Via
Della Vittoria n. 4, Pontecorvo (Fr), e , nata in [...] Parte_2
(TG) il 28 luglio 1993, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cerasi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cassino, alla Via Abate Aligerno n. 13;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13 gennaio 2022 a Tsevie (TG) e che dallo loro unione non sono nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun contributo economico per le parti in quanto economicamente indipendenti;
2) assegnazione della casa coniugale al sig. che provvederà a farsi carico di tutte le spese ad essa associate, ivi comprese Pt_1 le spese d'affitto.
All'esito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1235/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologala separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 10 settembre
2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Tsevie (TG) il 13 gennaio 2022, così come da estratto per riassunto dal Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2022, parte 2,
Serie C, n. 197, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bari).
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi