Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 940
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione in quanto l'ultimo atto interruttivo notificato dall'agente della riscossione (intimazione n. 09420189008358378000 del 12.08.2019) non è stato seguito da atti validi che abbiano interrotto il termine triennale, considerato anche il periodo di sospensione Covid-19. La documentazione prodotta dall'agente della riscossione per l'intimazione del 09.01.2023 è risultata insufficiente a dimostrarne la regolare notifica.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sull'eccezione di prescrizione, non pronunciandosi specificamente sul difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 940
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 940
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo