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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 940/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5805/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013874784000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110026914847000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 16.06.2025 relativamente alla cartella n.
09420110026914847000 per tassa auto anni 2005-2006.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione e il difetto di motivazione.
Si è costituita AdER che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, alla notifica della cartella ha fatto seguito la notifica delle seguenti intimazioni di pagamento: n.
09420169000318263000 notificata il 29/01/2016; n. 09420169004462932000 notificata il 18/04/2016; n.
09420189008358378000 notificata il 12/08/2019 e n. 09420229001411008000 notificata il 09/01/2023.
Tuttavia relativamente a tale ultimo atto la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non è sufficiente al fine di dimostrarne la regolare notifica.
Ed infatti la notifica risulta effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma difetta la relata da cui risulti la temporanea assenza del destinatario (l'unica versata in atti, avente la data del 22.11.2022, reca la dicitura “annullata”).
Inoltre, manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita il 27.12.2022.
Ne deriva che, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione n. 09420189008358378000 (12.08.2019), risulta abbondantemente decorso, anche tenendo del periodo di sospensione 8 marzo 2020-31 agosto 2021 previsto dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto.
Il rilievo d'ufficio della inidoneità della documentazione prodotta a interrompere la prescrizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5805/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013874784000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110026914847000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 16.06.2025 relativamente alla cartella n.
09420110026914847000 per tassa auto anni 2005-2006.
A sostegno del ricorso ha eccepito la prescrizione e il difetto di motivazione.
Si è costituita AdER che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica della cartella e di successivi atti interruttivi.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, alla notifica della cartella ha fatto seguito la notifica delle seguenti intimazioni di pagamento: n.
09420169000318263000 notificata il 29/01/2016; n. 09420169004462932000 notificata il 18/04/2016; n.
09420189008358378000 notificata il 12/08/2019 e n. 09420229001411008000 notificata il 09/01/2023.
Tuttavia relativamente a tale ultimo atto la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non è sufficiente al fine di dimostrarne la regolare notifica.
Ed infatti la notifica risulta effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma difetta la relata da cui risulti la temporanea assenza del destinatario (l'unica versata in atti, avente la data del 22.11.2022, reca la dicitura “annullata”).
Inoltre, manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa spedita il 27.12.2022.
Ne deriva che, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione n. 09420189008358378000 (12.08.2019), risulta abbondantemente decorso, anche tenendo del periodo di sospensione 8 marzo 2020-31 agosto 2021 previsto dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione triennale previsto per la tassa auto.
Il rilievo d'ufficio della inidoneità della documentazione prodotta a interrompere la prescrizione giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026