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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 389 dell'anno 2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.6.1974
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in LD (CS) Contrada Oliveto n. 27 e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Apicella del foro di Roma (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio legale sito in LD via San Michele n. 25 hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta e cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in esito alla sentenza di separazione personale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato l'11 aprile 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in LD (CS) in data 22/05/1999 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1999, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che in costanza del matrimonio erano nati due figli in atto maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti e precisamente:
- nata a [...] in data [...], residente insieme Persona_1 ai genitori ed iscritta ad un corso di laurea magistrale;
- nato a [...] il [...], residente insieme ai genitori (cfr. Persona_2 all. 1 cit.) e frequentante l'ultimo anno delle superiori.
Questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
30/2024 pubblicata il 10 giugno 2024 alle condizioni indicate dalle parti e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2025 per la pronuncia del divorzio, successivamente rinviata alla data dell'8 aprile 2025 in quanto non era pervenuto il visto del Pm.
Le parti nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 10.03.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 30/2024 pubblicata il 10 giugno 2024 questo Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) la casa familiare e tutti gli altri immobili sopra indicati rimarranno nella disponibilità di
e dei due figli, e , mentre Parte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1
2 2) s'impegna a donare la sua quota della proprietà sugli immobili Parte_1 di cui alla lett. o), ai figli e , in parti uguali, non appena Persona_1 Persona_2 ne avrà la disponibilità economica;
3) e manterranno ciascuno per sé e per le Parte_2 Parte_1 necessità dei figli i beni di cui sono separatamente proprietari;
4) i medesimi dichiarano di non avanzare, come in effetti non avanzano, alcuna pretesa economica nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo, di assegno divorzile etc, una tantum ovvero in via periodica;
5) i medesimi s'impegnano, secondo le proprie possibilità, a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie dei figli, tuttora non economicamente autosufficienti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 389/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in LD (CS) in data 22/05/1999 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, anno
1999;
- omologa le condizioni riguardanti i figli maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, e prende atto delle altre condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LD (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di LD (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 389 dell'anno 2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.05.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.6.1974
e
(c.f.: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in LD (CS) Contrada Oliveto n. 27 e rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Apicella del foro di Roma (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio legale sito in LD via San Michele n. 25 hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta e cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio in esito alla sentenza di separazione personale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato l'11 aprile 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in LD (CS) in data 22/05/1999 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1999, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che in costanza del matrimonio erano nati due figli in atto maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti e precisamente:
- nata a [...] in data [...], residente insieme Persona_1 ai genitori ed iscritta ad un corso di laurea magistrale;
- nato a [...] il [...], residente insieme ai genitori (cfr. Persona_2 all. 1 cit.) e frequentante l'ultimo anno delle superiori.
Questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
30/2024 pubblicata il 10 giugno 2024 alle condizioni indicate dalle parti e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 28 gennaio 2025 per la pronuncia del divorzio, successivamente rinviata alla data dell'8 aprile 2025 in quanto non era pervenuto il visto del Pm.
Le parti nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 10.03.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 30/2024 pubblicata il 10 giugno 2024 questo Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) la casa familiare e tutti gli altri immobili sopra indicati rimarranno nella disponibilità di
e dei due figli, e , mentre Parte_2 Persona_1 Persona_2 [...]
trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1
2 2) s'impegna a donare la sua quota della proprietà sugli immobili Parte_1 di cui alla lett. o), ai figli e , in parti uguali, non appena Persona_1 Persona_2 ne avrà la disponibilità economica;
3) e manterranno ciascuno per sé e per le Parte_2 Parte_1 necessità dei figli i beni di cui sono separatamente proprietari;
4) i medesimi dichiarano di non avanzare, come in effetti non avanzano, alcuna pretesa economica nei confronti dell'altro, a qualsiasi titolo, di assegno divorzile etc, una tantum ovvero in via periodica;
5) i medesimi s'impegnano, secondo le proprie possibilità, a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie dei figli, tuttora non economicamente autosufficienti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 389/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in LD (CS) in data 22/05/1999 e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 3, parte II, serie A, anno
1999;
- omologa le condizioni riguardanti i figli maggiorenni, ma economicamente non indipendenti, e prende atto delle altre condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LD (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di LD (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
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