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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5436 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
( ), con l'avv. TEZZA NICCOLÒ Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
), con l'avv. PENNA LUCIANO CP_1 C.F._2
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte:
“ Le parti confermano che è stato raggiunto un accordo riportato nelle note depositate in data 19 novembre 2025 e concludono congiuntamente in tal senso:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolar modo per le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, 2
all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo in debito e preminente conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della stessa, con la precisazione che la minore sarà collocata prevalentemente presso la madre.
2) Il sig. avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé CP_1
secondo gli accordi di separazione, fermo restando che, Per_1
vista l'età della ragazza, le parti potranno concordare tempi e modalità diverse, compatibili con gli impegni di studio e sportivi della stessa e lavorativi dei genitori, come stabilito dal Tribunale
di Verona in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti. Il tutto con possibilità di modifica, previo accordo tra i genitori,
comunicandolo anticipatamente.
3) Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia CP_1
la somma mensile di € 710,00 da versarsi, mediante Per_1
bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre. Tali somme si rivaluteranno annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese accessorie da sostenere nell'interesse della figlia verranno poste a carico del sig. per il 60% Per_1 CP_1
e a carico della sig.ra per il restante 40%. Sul punto, Parte_1
si riporta quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Verona
aggiornato il 13.12.2024 e precisamente: a. “Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, CP_2
esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione
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medica come mero titolo esemplificativo lenti a contatto lenti da vista con montatura (quest'ultimo nei limiti di spesa massima di €
150,00), tutori e plantari ortopedici;
b. Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
c. Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati virgola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
d. Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
e.
Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet
domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi i gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o
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parrocchiali; f. Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.” Modalità di accordo,
ove previsto, sulla spesa accessoria: secondo quanto previsto dal
Protocollo Famiglia su menzionato, quando i genitori debbano concordare le spese di ui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due ritiene necessaria o utile la spesa comunica la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso;
il silenzio oltre tale termine sarà inteso come consenso. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque sostenuta. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché
urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Modalità di rimborso: il genitore che ha sostenuto le spese accessorie nell'interesse della figlia minore trasmetterà
all'altro a mezzo mail o altro mezzo concordato la relativa documentazione giustificativa e quest'ultimo, entro 10 giorni dal ricevimento di quanto precede provvederà al rimborso della quota di propria competenza. Le detrazioni fiscali avverranno secondo le quote di effettiva spesa sostenute da ciascuno dei genitori.
5) Si conviene che l'Assegno Unico Universale erogato per la figlia minore venga interamente percepito, al 100%, dalla Per_1
sig.ra Parte_1
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1
la somma di € 7.500,00 a titolo di arretrati di Parte_1
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assegno di mantenimento per la figlia e il coniuge (maturati da giugno 2023 a maggio 2025) e a titolo di mancato adeguamento
Istat dell'assegno di mantenimento della figlia (maturati da gennaio 2020 a maggio 2023), nonché a riconoscere e a corrispondere l'ulteriore somma di € 5.600,00 a titolo di assegno divorzile una tantum a favore della sig.ra Il sig. Parte_1
pertanto, si obbliga a riconoscere alla sig.ra CP_1 Parte_1
la complessiva somma di € 13.100,00, come sopra individuata, che si obbliga a versare alla stessa in nr. 10 rate mensili di pari importo (€ 1.310,00 cadauna) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, Pt_1
con decorrenza Gennaio 2026 e, dunque sino ad Ottobre 2026.
7) Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra CP_1 Pt_1
i beni di proprietà di quest'ultima e non ancora asportati
[...]
dalla di lui abitazione, beni già indicati nell'accordo di separazione e, precisamente: - servizio di porcellana “Richard
Ginori” bianco;
- specchio con cornice antica che si trova nel locale soggiorno;
- beni di prima necessità, come vestiti e oggetti,
di ubicati nel locale Taverna. Per_1
8) La sig.ra si impegna a non fare più accesso Parte_1
all'interno dell'abitazione del sig. senza una sua CP_1
preventiva ed espressa autorizzazione a far data dal 23.12.2025.
La stessa potrà accedervi, quindi, solo ed esclusivamente previa espressa autorizzazione del sig. a nulla valendo CP_1
un'eventuale diversa volontà della figlia Per_1
9) Ogni genitore dovrà comunque comunicare all'altro ogni variazione di residenza o di domicilio anche in futuro.
10) Le parti prestano già il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità e del passaporto della figlia minore Per_1
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11) Le parti si impegnano al pagamento dei rispettivi legali incaricati con rinuncia alla solidarietà. 12) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della figlia minore Per_1
13) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni questione economica e patrimoniale, dandosi reciprocamente atto che non sussistono ulteriori pretese, crediti o debiti tra gli stessi, oltre a quanto qui disciplinato, di qualunque natura e di non aver,
pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra.”.
Conclusioni pubblico ministero:
“nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1701/2025 del 15/-25/7/2025 il
Tribunale ha pronunciato sulla domanda di divorzio - cessazione effetti civili e con contestuale ordinanza la causa è stata rimessa al Giudice
Istruttore per l'istruttoria sulle restanti domande.
Nella fase successiva le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato, che è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della figlia minorenne nata nel 2009 e coerente con la situazione Per_1
personale ed economica risultante dagli atti ed i documenti.
Alla luce dell'entità del contributo di separazione in favore della moglie (€ 200 mensili), dell'età dei coniugi, dei loro redditi e della stabile convivenza della resistente con il nuovo compagno, va riconosciuta l'equità della datio una tantum di € 5.600 a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
Provvede in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni congiunte;
Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 16/12/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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