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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N.195-1/2025P.U.
(al quale è riunito il n. 195-2 /2025 P.U.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli - Presidente dott. Simonetta Bruno- giudice dott. Angelina Baldissera - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 195-1/2025 P.U. promosso su istanze depositata da:
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di
CP_5
al quale è riunito il procedimento ex artt. 40 e 44, c. I, CCII iscritto al n. 195-2/2025 P.U. promosso su istanza di:
CP_5
*****
Il tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, rileva quanto segue:
e hanno domandato CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_5
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
-all'udienza del giorno 11 giugno 2025 innanzi al giudice delegato i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione e ha dato atto di aver depositato nel giorno precedente un ricorso CP_5 per la concessione dei termini ex art. 40 e 44 CCII;
-i due procedimenti sono stati riuniti ex artt. 7, c. I e 40, c. X, CCII;
-con decreto del 12.6.25 questo tribunale ha concesso alla società ex art.44 CCII termine di sessanta giorni per depositare la proposta e il piano di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale il dr. ; detto termine con successivo decreto del 6.8.25 è stato poi prorogato, Persona_1 su richiesta della società, sino al 14.10.2025;
-nel termine prescritto la società non ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo;
- pertanto, la domanda di concordato è divenuta improcedibile.
Sussistono invece i presupposti per l' apertura della liquidazione giudiziale, posto che nelle more del procedimento è intervenuta la rinuncia agli atti solamente di e di Controparte_3 Controparte_6
, mentre permane la domanda dei ricorrenti e
[...] CP_1 Controparte_2
Ed invero:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore, come già indicato, è situato in Cologne (BS);
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett.
d) CCII, anzi, dalla documentazione acquisita ne emerge il superamento (cfr. anche i documenti allegati alla domanda di concessione dei termini ex art. 44 CCII);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00= (cfr. oltre ai crediti dei ricorrenti, l'esposizione presso;
le CP_7 contestazioni svolte da sulla mancata prova della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto CP_5 dai ricorrenti in suo danno risultano in questa sede inconferenti, posto che la società neppure deduce di aver proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc;
parimenti, le contestazioni circa pretese condotte di mala fede assunte dai ricorrenti sono generiche e non pertinenti;
quanto al debito fiscale, ammesso dalla stessa società, in questa sede occorre prendere atto che la rateizzazione prospettata da non sussiste;
CP_5
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e più ampiamente dalle stesse ammissioni contenute,
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
tanto nella memoria depositata nel presente giudizio, quanto nel citato ricorso ex art. 44 CCII depositato da CP_5
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 7 ult. comma, 40, c. X e 49 CCII,
a) DICHIARA l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
b) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede legale in CP_5
Cologne (BS), Via Croce n. 69;
c) NOMINA giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
d) NOMINA curatore il dr. ; soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 Persona_1
CCII;
e) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
f) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 12 febbraio 2026 , ore 12,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
g) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
h) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
i) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 16.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente Angelina Baldissera Luca Perilli
pagina 4 di 4
N.195-1/2025P.U.
(al quale è riunito il n. 195-2 /2025 P.U.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Luca Perilli - Presidente dott. Simonetta Bruno- giudice dott. Angelina Baldissera - giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 195-1/2025 P.U. promosso su istanze depositata da:
e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nei confronti di
CP_5
al quale è riunito il procedimento ex artt. 40 e 44, c. I, CCII iscritto al n. 195-2/2025 P.U. promosso su istanza di:
CP_5
*****
Il tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato, rileva quanto segue:
e hanno domandato CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_5
pagina 1 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
-all'udienza del giorno 11 giugno 2025 innanzi al giudice delegato i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione e ha dato atto di aver depositato nel giorno precedente un ricorso CP_5 per la concessione dei termini ex art. 40 e 44 CCII;
-i due procedimenti sono stati riuniti ex artt. 7, c. I e 40, c. X, CCII;
-con decreto del 12.6.25 questo tribunale ha concesso alla società ex art.44 CCII termine di sessanta giorni per depositare la proposta e il piano di concordato preventivo, nominando quale commissario giudiziale il dr. ; detto termine con successivo decreto del 6.8.25 è stato poi prorogato, Persona_1 su richiesta della società, sino al 14.10.2025;
-nel termine prescritto la società non ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo;
- pertanto, la domanda di concordato è divenuta improcedibile.
Sussistono invece i presupposti per l' apertura della liquidazione giudiziale, posto che nelle more del procedimento è intervenuta la rinuncia agli atti solamente di e di Controparte_3 Controparte_6
, mentre permane la domanda dei ricorrenti e
[...] CP_1 Controparte_2
Ed invero:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore, come già indicato, è situato in Cologne (BS);
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
• il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett.
d) CCII, anzi, dalla documentazione acquisita ne emerge il superamento (cfr. anche i documenti allegati alla domanda di concessione dei termini ex art. 44 CCII);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00= (cfr. oltre ai crediti dei ricorrenti, l'esposizione presso;
le CP_7 contestazioni svolte da sulla mancata prova della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto CP_5 dai ricorrenti in suo danno risultano in questa sede inconferenti, posto che la società neppure deduce di aver proposto opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc;
parimenti, le contestazioni circa pretese condotte di mala fede assunte dai ricorrenti sono generiche e non pertinenti;
quanto al debito fiscale, ammesso dalla stessa società, in questa sede occorre prendere atto che la rateizzazione prospettata da non sussiste;
CP_5
• ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, c. I, lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti e più ampiamente dalle stesse ammissioni contenute,
pagina 2 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
tanto nella memoria depositata nel presente giudizio, quanto nel citato ricorso ex art. 44 CCII depositato da CP_5
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 7 ult. comma, 40, c. X e 49 CCII,
a) DICHIARA l'improcedibilità della domanda di concordato preventivo;
b) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di con sede legale in CP_5
Cologne (BS), Via Croce n. 69;
c) NOMINA giudice delegato la dr. Angelina Baldissera;
d) NOMINA curatore il dr. ; soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 Persona_1
CCII;
e) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
f) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 12 febbraio 2026 , ore 12,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
g) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
h) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
i) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 16.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente Angelina Baldissera Luca Perilli
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