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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2081/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.SA Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.SA Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 2081/2023, promoSA in grado d'appello,
da
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Milano, viale Coni Zugna n. 63, in forza di procura alle liti in atti
ATTORE IN REVOCAZIONE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
US RR (pec: e dall'avv. Federica Meles (pec: Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_3
RR in Milano, via Anfossi n. 2, in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
pagina 1 di 29
PER LA REVOCAZIONE
della sentenza n. 2140/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, pubblicata in data
27.06.2023 nella causa R.G. n. 2859/2020.
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesta Corte d'Appello di Milano adìta:
a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
b) senza rinuncia alcuna all'ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° C., n° 02, c.p.c., datata 15/06/2018 di primo grado, nonché a quelli a prova contraria SE AMMISSIBILI DI PARTE APPELLATA come richiesto nella memoria ex art. 183,
6° C., n° 03, c.p.c. datata 04/07/2018, da intendersi qui ritrascritti e richiamati “per relationem”, di cui se ne chiede l'ammissione rimettendo la causa in istruttoria;
c)rifiutando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che dovessero essere proposte dalla controparte, accogliere le seguenti
IN PARZIALE RIFORMA revocare la sentenza n° 2140/2023 emeSA dalla Sez. 2^ Civile della Corte d'Appello di Milano (nella controversia r.g. n° 2859/2020):
1)IN VIA PRELIMINARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE (O PREVIA FISSAZIONE DI
UDIENZA DI DISCUSSIONE), revocare o sospendere la statuizione dell'assegnazione della proprietà del 50% dell'immobile e pertinenze sito in Milano viale Coni Zugna n° 63 (Comune di Milano, foglio 434, particella 332, subalterno 702), in attesa del giudicato definitivo sulla causa di usucapione pendente tra le stesse parti, assegnandone in ogni caso e a seguito di definitiva statuizione l'intera proprietà all'esponente.
2)Accertare e dichiarare invalida la C.T.U. datata 21/11/2022 redatta dall'arch. e Per_1 dott. per i motivi indicati nel presente atto, disponendo nuova C.T.U. che si attenga Per_2 ai criteri esposti nell'ordinanza del 04/05/2022 della Corte d'Appello ed integrata dagli elementi proposti dall'esponente, accertando la violazione dei quesiti sottoposti con statuizione della revoca del compenso riconosciuto.
pagina 2 di 29 3)Accertare e dichiarare che la sig.ra sia tenuta al pagamento di un'indennità, a far CP_1 tempo dall'01/10/2017 in poi nella misura indicata a pag. 15-16 della C.T.U., per esclusivo uso della ex casa coniugale nella misura ritenuta equa e giusta (sulla base dei canoni di locazione di mercato o dei parametri dell'equo canone ex lege n° 392/1978), o indicati nella perizia 22/11/2022 ponendo a suo carico tutti gli oneri relativi, condominiali e non condominiali.
4)Condannare la sig.ra al risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali, nella CP_1 misura ritenuta equa da Codesta Corte, per aver la steSA espresso nei confronti dell'avv. gravissime ingiurie ed espressioni lesive di diritti della persona Pt_1 costituzionalmente garantiti, manoscrivendo su comuni fogli (ns. doc. 10 e 51) ex artt. 1223-
1226-12226-2059-2043 C.C..
5)Accertare e dichiarare l'abuso nell'accesso, senza autorizzazione dell'esponente, al
“personal computer” in uso presso lo studio, appropriandosi di icone schermate sul video ad uso OFessionale come “fac-simili di procure alle liti, di contratti vari, di atti giudiziari riguardanti i propri assistiti, ecc., prodotti in causa in primo grado (ns. doc.
23).
6)Attribuire ad uno dei coniugi la proprietà esclusiva di quei beni ritenuti indivisibili o disporne la vendita a terzi a mezzo incaricato, riconoscendo all'altro coniuge il controvalore, secondo nuova valutazione peritale o nella perizia del C.T.U. del 21/11/2022.
7) Conseguentemente disporne la trascrizione e/o l'annotazione dell'emananda sentenza ad esclusivo onere della OF.SA , presso i locali Uffici del Catasto, del Comune Controparte_1 di Milano, l'Agenzia del Entrate e gli altri Enti o Società intereSAte, oppure a carico dell'avv. ma con conseguente diritto di rivalsa nei confronti della OF.SA . Pt_1 CP_1
8)Riconoscere a favore dell'avv. e in danno della OF.SA un equo compenso Pt_1 CP_1 ex art. 1102-1104 C.C. per l'uso dell'autovettura MICRA 4 SERIE 1.2
Targata EZ118JG fino al giorno dell'assegnazione della steSA alla figlia , ponendo a Per_3 carico della OF.SA gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione. CP_1
9)Porre a carico esclusivo della OF.SA ogni onere processuale di C.T.U. e/o icaricati CP_1 sia nel giudizio di merito che quelli che dovessero essere nominati nel presente giudizio di revocazione.
10)Accertare e dichiarare la mala fede o colpa grave della sig.ra nell'aver agito in CP_1 via riconvenzionale e resistito nel doppio grado di giudizio, condannandola d'ufficio ad equo risarcimento ex art. 96 c.p.c.. pagina 3 di 29 11)Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
12)Col favore delle spese borsuali, competenze legali, spese straordinarie, oltre gli accessori di legge sia della fase di mediazione, sia del doppio grado di giudizio di merito sia del presente giudizio di revocazione.
13)Sentenza esecutiva per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, se del caso, le deduzioni istruttorie articolate nelle memorie di primo grado ex artt. 183, C. 6, n° 2 e 3, c.p.c. nelle memorie di primo grado con i testi indicati nonché quelle articolate ex art. 213 c.p.c. di informazioni presso terzi, con ogni e più ampia riserva di specificazione.
Ammettere altra C.T.U.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, azione e/o eccezione, così giudicare:
In via preliminare: Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.401 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e di cui all'art.373 c.p.c.;
Nel merito in via principale:
Dichiarare inammissibile l'atto di citazione in revocazione ex art.395 c.p.c. notificato ad iniziativa dell'Avv. avverso la sentenza n.2140/2023 della Sezione Parte_1
Seconda Civile della Corte d'Appello di Milano per totale insussistenza dei requisiti previsti dall'art.395 c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la domanda.
Sempre nel merito in via subordinata:
Rigettare comunque tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione in revocazione ex art.395 c.p.c. notificato ad iniziativa dell'Avv. avverso la sentenza Parte_1
n.2140/2023 della Sezione Seconda Civile della Corte d'Appello di Milano in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze OFessionali del presente giudizio di revocazione.
Si producono la procura alle liti per il presente giudizio di revocazione e la copia notificata dell'atto di citazione in revocazione e ci si riserva il deposito in cancelleria del fascicolo di parte di primo e di secondo grado.
Si producono inoltre i seguenti documenti:
1) Proposta di definizione Corte di CaSAzione nel giudizio R.G.25022/2020; pagina 4 di 29 2) Avviso di fiSAzione udienza del 27/10/2023 Corte di CaSAzione nel giudizio
R.G.25022/2020;
3) Verbale di udienza del 21/3/2023 causa di appello R.G.2859/2020;
4) Verbale di udienza del 10/7/2017 causa di separazione R.G.33106/2016”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Milano assumendo: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio civile con la convenuta in data 29.10.1977 e che pendeva tra i coniugi giudizio di separazione innanzi al Tribunale di Milano;
- che tra i coniugi vigeva il regime di comunione legale dei beni;
- che gli stessi erano comproprietari della casa di abitazione sita in Milano, via Bergognone
n.31/2, nonché dell'immobile sito in Milano, Viale Cogni Zugna n.63, nel quale l'attore esercitava la propria attività OFessionale e in relazione alla quale aveva proposto domanda di usucapione;
- che i coniugi inoltre erano titolari di separati conti correnti.
L'avv. assumeva le superiori deduzioni per ivi sentir emettere sentenza di scioglimento Pt_1 della comunione materiale dei beni comuni ai coniugi indicati nell'atto di citazione;
attribuire ad uno di essi la proprietà esclusiva di quei beni ritenuti indivisibili o disporne la vendita a terzi, a mezzo incaricato, riconoscendo all'altro coniuge il controvalore determinato secondo equità; disporre la trascrizione e/o l'annotazione dell'emananda sentenza ad esclusivo carico della OF.SA ; CP_1 riconoscere sostanzialmente all'avv. e in danno della OF.SA un equo compenso (ex Pt_1 CP_1 artt. 1102-1104 C.C.) per l'uso della ex casa coniugale e dell'autovettura MI NiSAn;
porre a carico esclusivo della OF.SA ogni onere processuale di C.T.U.; condannare la OF.SA CP_1 CP_1
al risarcimento danni ex artt. 2043-1223- 1226-2059 c.c.; il tutto con rivalutazione monetaria
[...] ed interessi legali fino al saldo effettivo;
con vittoria di spese legali.
costituitasi regolarmente in giudizio contestava le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedeva:
-la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente tra le medesime parti, avanti al Tribunale di Milano – Sez. IV – G.U. Dott. Spera – r.g.
48876/2017;
-lo scioglimento del regime di comunione legale dei coniugi;
-di accertare la consistenza del patrimonio comune;
-di disporre la divisione al 50% tra i i coniugi di tutti i beni individuati, in via principale pagina 5 di 29 attribuendo ad uno di essi la proprietà esclusiva dei beni ritenuti indivisibili;
-di rigettare per carenza di presupposti la domanda di condanna della convenuta al pagamento di un equo compenso sia per l'uso della casa coniugale sia per quello dell'autovettura; in subordine chiedeva, in via riconvenzionale, alla Sig.ra un equo compenso per l'uso esclusivo, da parte CP_1 dell'attore, dell'immobile di Milano, viale Coni Zugna, a far data dal gennaio 2013;
-di rigettare per totale carenza dei presupposti e perché inammissibile la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 - 1223 -1226 - 2059 c.c;
-il tutto con vittoria di spese e competenze OFessionali.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti depositavano le relative memorie.
Con ordinanza del 30.03.2019 il Tribunale rigettava tutte le istanze probatorie proposte dalle parti. Avverso tale ordinanza l'avv. proponeva reclamo, che veniva, tuttavia, dichiarato Pt_1 inammissibile.
Con sentenza n. 6555/2020, pubblicata il 21.10.2020, il Tribunale di Milano, ribadito il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti e di CTU, così statuiva: “Dichiara improcedibili le domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili proposte da nei Parte_1 confronti di e da quest'ultima nei confronti del primo;
dichiara inammissibili le Controparte_1 altre domande proposte da nei confronti di;
dichiara Parte_1 Controparte_1 le spese processuali compensate fra l'attore e la convenuta nella misura di 2/3; condanna la parte attrice alla rifusione di un terzo delle spese di lite a favore della convenuta Parte_1
, liquidate, come sopra, in € 8050, oltre accessori dovuti”. Controparte_1
Il giudice di prime cure motivava la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili sul presupposto che nessuna delle parti aveva prodotto la documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni degli immobili da dividere e neppure i certificati notarili sostitutivi relativi all'ultimo ventennio. Al contempo anche la domanda di divisione è stata ritenuta inammissibile per mancanza di allegazione e prova.
Avverso la suddetta sentenza l'avv. proponeva appello, con il quale lamentava Pt_1
l'erroneità della pronuncia di improcedibilità e inammissibilità della domanda di divisione e chiedeva, previa ammissione di CTU, in integrale riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo all'istanza di CTU e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza limitatamente ai capi in cui aveva statuito l'improcedibilità della domanda di divisione degli immobili pagina 6 di 29 e l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni mobili, con conseguente l'accoglimento della domanda di divisione svolta nel giudizio di primo grado. Insisteva, invece, per il rigetto delle altre domande proposte dall'appellante principale.
La Corte di Appello di Milano ammetteva CTU al fine di determinare il valore degli immobili di Milano, siti in via Bergognone n° 31 e in viale Coni Zugna n° 63, con verifica della relativa regolarità urbanistica;
il quesito peritale chiedeva anche il valore dei beni mobili comuni alla data del 03.06.2016
e la predisposizione del progetto divisionale.
Con sentenza n. 2140/2023, pubblicata il 27.06.2023, la Corte di Appello di Milano così statuiva: “La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6555/2020, pubblicata in data 21/10/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dato atto che le parti in causa hanno congiuntamente rinunciato alla domanda di divisione dell'immobile, sito in Milano via Bergognone n.
31/2, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara lo scioglimento della comunione indivisa tra e;
Parte_1 Controparte_1 assegna a (C.F. ) l'intera proprietà sul seguente Parte_1 C.F._1 bene immobile, con gli arredi ivi presenti: immobile catastalmente classificato come ufficio, sito in
Milano, Viale Coni Zugna n.63, piano secondo, composto da tre locali, bagno e ripostiglio. Completa la proprietà cantina al piano interrato, censito al Comune di Milano, al Foglio 434, Particella 332,
Subalterno 702 coerenze dell'ufficio: da nord ed in senso orario: cortile comune;
vano scala e altra
U.I.; Via Coni Zugna;
proprietà di Terzi coerenze della cantina: da nord ed in senso orario: parti comuni;
altre U.I.; corridoio comune e ascensore;
parti comuni;
assegna a (C.F. Controparte_1
l'intera proprietà sui seguenti beni mobili: - N° 5 Buoni Postali fruttiferi del C.F._2 valore iniziale di lire 5.000.000 emessi in data 27 gennaio 1995, intestati per 2/3 a e Controparte_1
; - N° 1 Buono Postale fruttifero indicizzato all'inflazione del valore iniziale di euro Controparte_2
10.000 emesso in data 23 maggio 2005 intestato a d' ; - N° 1 Buono Postale fruttifero CP_1 indicizzato all'inflazione del valore iniziale di euro 30.000 emesso in data 11 novembre 2011 intestato
a ; - N° 4454,833 quote del Fondo BancoPosta intestate a;
- C/C Controparte_1 Controparte_1 postale n° 15173230 intestato a;
- C/C Unicredit n°102039711 intestato a Controparte_1 [...]
- T.F.R. liquidato a;
- l'arredo presente nell'appartamento di Parte_1 Controparte_1
Milano via Bergognone n. 31/2, accerta che il conguaglio per la differenza di valore delle due assegnazioni è di euro 614,405, somma che è tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano, ora Agenzia del Parte_1
Territorio, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara pagina 7 di 29 inammissibile l'appello incidentale proposto da;
conferma per il resto la sentenza Controparte_1 gravata;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese della CTU, redatta nel presente grado, liquidata con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228”.
Con atto di citazione in revocazione, iscritto a ruolo in data 19.07.2023, l'avv. ha Pt_1 proposto impugnazione straordinaria ex artt. 395 e ss. c.p.c. per chiedere la revocazione della sentenza
n. 2140/2023, pubblicata il 27.06.2023, della Corte di Appello di Milano.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.08.2023 si è costituita nel presente giudizio d' , la quale nel contestare le avversarie doglianze ha chiesto, preliminarmente, CP_1 di respingere l'istanza di sospensione ex art. 401 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e di dichiarare inammissibile l'atto di citazione in revocazione ex art. 395 c.p.c. per totale insussistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata e nel merito di rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto sia in diritto. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Nell'ambito del sub procedimento aperto sull'istanza di sospensiva avanzata da parte attrice in revocazione, in data 10.10.2023 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere su detta richiesta, tenuto conto che la resistente si impegnava a non porre in esecuzione la sentenza impugnata sino all'esito del giudizio in revocazione e parte ricorrente, di conseguenza, rinunciava all'istanza di sospensiva, preso atto delle dichiarazioni della controparte.
All'udienza del 26.03.2024, il consigliere istruttore ha fiSAto, per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., l'udienza del 24.09.2024 dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnando altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 24.09.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 8 di 29 Successivamente, preso atto della parziale coincidenza dei consiglieri del collegio giudicante con quelli che avevano pronunciato la sentenza impugnata, veniva fiSAta nuova udienza ex art. 352 cpc per il 18.2.2025. Modificato il consigliere istruttore e ripresentatosi il medesimo problema della presenza nel collegio degli stessi consiglieri che avevano emesso la sentenza impugnata, a causa di sopravvenute e ripetute modifiche dei calendari dei collegi, il procedimento ha subito dei rinvii, paSAndo infine in decisione ex art. 352 cpc in data 21.10.2025; la causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del
29.10.2025 dal collegio dell'udienza del 21.10.2025.
MOTIVI DI REVOCAZIONE
Con il primo motivo l'attore in revocazione lamenta che la Corte d'Appello, con la pronuncia impugnata, non aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della parallela causa di usucapione pendente tra le parti, allora in CaSAzione (rg 25022/2020), relativamente all'immobile sito in Milano, viale Coni Zugna n. 63; la Corte, infatti, aveva ritenuto la sospensione meramente facoltativa, sulla scorta dell'art. 337, comma 2, cpc, mentre la decisione della CaSAzione su detta questione, secondo l'avv.to sarebbe stata decisiva per determinare i beni oggetto di Pt_1 divisione ed evitare di rifare tutti i conteggi nel caso di accoglimento della domanda di usucapione dal medesimo formulata.
Con il secondo motivo di impugnazione l'avv.to evidenzia errori nella valutazione del Pt_1 patrimonio immobiliare e mobiliare dei condividenti rinviando alle osservazioni critiche già espresse in proposito in corso di causa. Il giudice della sentenza impugnata avrebbe condiviso le stime del CTU, del tutto ignorando le obiezioni sollevate dal medesimo tramite e-mail inviata al CTU il 27.07.2022. Inoltre, la medesima Corte non avrebbe considerato la comunicazione e-mail del 21.10.2022 e le osservazioni alla C.T.U. del 30.11.2022 presentate dalla difesa Quest'ultima evidenzia di aver espresso Pt_1 censure sull'operato del C.T.U. sia durante le operazioni peritali, che tramite ricorso in opposizione al decreto di pagamento del compenso al CTU. La sentenza della Corte d'Appello oggetto della richiesta di revocazione sarebbe, dunque, basata su vistosi errori di fatto, ex art. 395, n. 4, cpc.
Con il terzo motivo di impugnazione l'attore in revocazione critica la decisione della Corte
d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che “la valutazione dei beni mobili e quella del bene immobile, effettuata dal C.T.U. anche attraverso l'ausilio di un esperto in materia contabile, è senz'altro condivisibile, perché svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici”. pagina 9 di 29 Si tratterebbe di una motivazione sbrigativa.
L'avv. rappresenta di aver evidenziato discordanze, omissioni ed erronee valutazioni Pt_1 della CTU del 21.11.2022.
Lamenta che i giudici di primo e secondo grado non hanno ammesso le prove dedotte dal medesimo volte a dimostrare un accordo tra gli ex coniugi, in forza del quale, pur in regime di comunione legale dei beni, tutte le spese -sia OFessionali, che per l'andamento della vita coniugale- erano a carico del medesimo, mentre per la formazione e l'accumulo dei risparmi si faceva riferimento alle risorse intestate alla controparte.
L'accertamento di tale accordo tra le parti, afferma l'attore, avrebbe facilitato le operazioni divisionali, ma non se ne è tenuto conto.
Con il quarto motivo parte attrice in revocazione lamenta che, erroneamente, la Corte ha ritenuto la cointestazione dei buoni fruttiferi postali al figlio minorenne , in quanto risultante CP_2 dall'esame dei titoli prodotti in giudizio.
In realtà, secondo l'avv.to la Corte d'Appello non avrebbe svolto apposita indagine, pur Pt_1 dal medesimo sollecitata, da cui sarebbero emersi i seguenti elementi:
- è nato il [...]; CP_2
- i B.F.P. sono stati rilasciati il 27/01/1995, quando aveva 13 anni e 11 mesi;
CP_2
- i B.F.P. cointestati sono nominativi e seguono la disciplina dei titoli di credito;
- la capacità di agire si acquisisce al compimento del 18° anno di età.
Pertanto, la menzione del nominativo del figlio sui titoli, secondo l'attore in revocazione, CP_2 dovrebbe essere ritenuta nulla e ininfluente, poiché il figlio non aveva la capacità di agire al momento dell'emissione dei B.F.P.. Inoltre mancava il consenso in tal senso da parte di uno dei genitori e non vi era nemmeno l'autorizzazione del Giudice Tutelare, sostitutiva del consenso del genitore dissenziente.
La sentenza impugnata sarebbe, dunque, basata su un errore di fatto, consistente nell'erronea supposizione della maggiore età del figlio al momento della cointestazione, in realtà CP_2 incontrastabilmente esclusa;
inoltre non aveva tenuto conto dell'assenza di consenso esplicito di entrambi i genitori o, in alternativa, dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Col quinto motivo impugnazione l'attore in revocazione lamenta che la Corte d'Appello, in modo sbrigativo, avrebbe escluso la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti sull'esistenza di altri rapporti di conto corrente in contitolarità delle parti.
La sentenza impugnata avrebbe utilizzato erroneamente il termine "contitolarità", non pertinenti pagina 10 di 29 alla fattispecie in esame. Infatti, essendo gli ex coniugi in regime di comunione dei beni, un conto intestato ad uno di loro doveva neceSAriamente intereSAre anche l'altro. evidenzia che aveva richiesto di acquisire gli estratti conto e il deposito titoli presso Pt_1 le banche LL e IBL, intestati alla controparte o intestati a terzi, ma gestiti dalla ex moglie.
Nonostante la sussistenza di un principio di prova, la richiesta non è stata accolta.
La decisione impugnata si baserebbe, dunque, su un errore di fatto, supponendo l'inesistenza di rapporti di credito della controparte con le banche LL e IBL, la cui sussistenza, invece, emergerebbe dalla documentazione ex adverso depositata sub doc. 24.
pertanto, richiede il rifacimento delle operazioni peritali con un altro CTU, acquisendo Pt_1 la documentazione intestata alla OF.SA presso le Banche LL e IBL. CP_1
Con il sesto motivo di impugnazione l'attore in revocazione lamenta che, secondo la sentenza impugnata, nella determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti non si potrebbe tener conto della divisione di alcuni beni mobili, posta in essere consensualmente in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio, in quanto il giudizio avrebbe ad oggetto solo la divisione dei beni residui, ancora in comunione tra le parti.
L'avv.to evidenzia che non è dato sapere su quali beni mobili sarebbe intervenuta detta Pt_1 divisione consensuale prima del giudizio, per cui la pronuncia sul punto appare generica e generatrice di confusione. La Corte non ha specificato quali beni siano stati esclusi dalla pronuncia giudiziale, creando incertezza.
Pertanto, secondo l'impugnante, la decisione si baserebbe su un errore di fatto, supponendo erroneamente che la divisione di taluni beni sia avvenuta prima del giudizio. Pertanto chiede il rifacimento delle operazioni peritali, con diverso consulente.
Con il settimo motivo di impugnazione l'attore in revocazione censura la sentenza della Corte
d'appello di Milano nella parte in cui ha ritenuto “la mancanza di prova da parte dell'esponente volta al riconoscimento di un'indennità, a far tempo dall'01/10/2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale per mutata destinazione d'uso della cosa comune o averne impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso, ai sensi dell'art. 1102 C.C.”.
L'avv.to evidenzia che il rilascio, da parte del medesimo, dell'abitazione di Milano, via Pt_1
Bergognone n. 31, è un dato pacifico. La motivazione del Giudice d'Appello viene criticata come frutto di un'operazione di "copia-incolla", posto che non ci si è chiesti come un soggetto convivente con un altro poteva mai mutare la destinazione d'uso della cosa comune o impedire l'uso paritario all'esponente, pagina 11 di 29 che si era allontanato per forza maggiore e per provvedimento presidenziale di separazione. L'attore, quindi, non poteva continuare ad abitare con l'ex coniuge. L'avv.to evidenzia che con la sua Pt_1 forzosa assenza dall'abitazione aveva concesso un godimento più ampio all' ex coniuge, il che configurava un arricchimento senza causa per quest'ultimo.
La C.T.U., prosegue l'impugnante, aveva indicato un canone locatizio dell'immobile, ma la Corte
d'Appello non ne aveva tenuto conto, incorrendo in un errore di fatto, consistito nel non riconosciuto godimento totale del bene immobile ad opera della controparte. chiede, quindi, alla Corte di Pt_1 rimediare alla statuizione adottata, disponendo il rifacimento delle operazioni peritali con altro C.T.U. e riconoscendo il canone richiesto.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'avv.to evidenzia che la Corte d'Appello ha Pt_1 respinto la sua richiesta di ottenere un compenso per l'uso dell'autovettura, di cui è intestatario presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sostenendo che non vi fosse prova che la controparte avesse impedito l'uso del veicolo all'esponente.
Tuttavia, l'attore in revocazione ha evidenziato che non poteva più utilizzare l'autovettura a causa della comparsa di cataratta agli occhi tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, circostanza documentata in atti. Tale fatto escludeva in radice la possibilità per l'attore di fruire dell'autovettura, per cui la decisione della Corte sarebbe errata perché basata sulla possibilità di godere del veicolo, che invece è incontrovertibilmente esclusa. Anche sotto tale OFilo chiede la rinnovazione delle operazioni peritali, con altro CTU.
Con il nono motivo di impugnazione l'avv.to lamenta che la Corte ha ritenuto infondata Pt_1 la richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo ex artt. 2043-1223-1226-2059 c.c., per mancanza di prova delle asserite espressioni lesive e ingiuriose, contestate a controparte.
L'attore assume che il Giudice d'Appello avrebbe, dunque, perpetuato le omissioni cognitive del primo giudice, come già esposto nell'atto di appello datato 23.11.2020.
La richiesta risarcitoria in oggetto, a detta dell'avv.to si basa su specifici episodi di Pt_1
"stalking", perpetuatisi nel tempo.
Richiama taluni fatti specifici, come quello dell'agosto 2013 col figlio maggiore, in occasione di un periodo feriale trascorso tra i familiari, per il quale rinvia al capo B.1, p. 6, dell'atto di citazione, o quello del neceSArio acquisto di altra autovettura nell'aprile 2015, come narrato al capo B.5, p. 6, della citazione;
oppure ancora richiama il caso in cui la moglie aveva prospettato la necessità di recarsi, con pagina 12 di 29 l'autovettura, a curare sua madre, rimasta vedova, ogni 30-40 giorni, anteponendo tale necessità a quella dei suoi familiari.
Trattandosi di episodi che si ripetevano costantemente nel tempo già dall'anno 2016, a detta dell'impugnante non era importante indicare data, luogo e occasione del singolo episodio.
Ancor più grave, a detta dell'avv.to sarebbe il fatto che la Corte avrebbe volutamente Pt_1 ignorato la documentazione manoscritta dalla OF.SA d' contenente frasi ingiuriose nei confronti CP_1 del medesimo, di cui non vi è cenno nelle sentenze.
La documentazione prodotta dimostrerebbe, quindi, i fatti dichiarati inesistenti dai due giudici del merito.
L'attore chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, disponendo un equa risarcimento.
Con il decimo motivo di impugnazione l'attore in revocazione lamenta la decisione del precedente giudice di ritenere non provato l'abuso della controparte nell'accesso al suo personal computer, in uso presso lo studio.
L'avv.to richiama quanto dedotto sul punto nell'atto di appello datato 23.11.2020, la cui Pt_1 lettura la Corte, a suo giudizio, avrebbe omesso.
Secondo la tesi dell'attore il giudice avrebbe completamente ignorato la documentazione prodotta attestante l'indebita intrusione della OF.SA nel suo computer, che ne avrebbe estrapolato un CP_1 tabulato riservato, contenente dati sensibili dello studio OFessionale e dei clienti assistiti.
I mezzi istruttori richiesti, prosegue avrebbero potuto accertare ulteriori punti fermi Pt_1 nella vicenda, ma non sono stati ammessi.
Richiama le pronunce della Sezione Penale della Suprema Corte (Cass. Pen. sentenza n°
4627/2018), secondo cui l'accesso di un coniuge a un sistema informatico dell'altro, senza consenso specifico, è reato, anche se in precedenza si erano ottenute le relative password di accesso.
La decisione impugnata si baserebbe, dunque, su un errore di fatto, essendo stata ignorata la documentazione prodotta da cui emergono le circostanze in oggetto, ossia il doc. 23 dell'appellante.
Pertanto, viene chiesto di riformare la sentenza oggetto di impugnazione, disponendo l'equa determinazione risarcitoria per l'indebita intrusione dell'appellata negli strumenti operativi telematici dell'ex coniuge.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione l'avv.to lamenta omissioni dei precedenti Pt_1 giudici in merito, non avendo gli stessi considerato i seguenti oneri e valori: pagina 13 di 29 - tasse di iscrizione A.C.I. dell'autovettura NiSAn MI, fino all'avvenuta cessione della steSA alla figlia;
Per_3
- compensi per lezioni private a studenti percepiti dalla OF.SA ; CP_1
- valore dei gioielli e monili acquistati con danaro comune e rivenduti dalla OF.SA , CP_1 incaSAndone il controvalore;
- introiti per la concessione in locazione dell'autorimeSA e/o del parcheggio condominiale a terzi, taciuti da controparte e ignorati dal ctu;
- le spese per controversie condominiali sostenute dall'attore, che dovrebbero essere sostenute dai comproprietari pro-indiviso.
Inoltre, circa il valore dei beni mobili che arredano lo studio OFessionale sito in Milano, viale
Coni Zugna n° 63, evidenzia che gli stessi sono stati funzionali all'attività per 31 anni e dunque rientrano nella richiesta di usucapione dell'immobile. Infine, lamenta la valutazione sommaria e riduttiva dei beni mobili costituenti l'arredo dell'immobile di Milano, via Bergognone n° 31.
Pertanto, chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, disporre altra C.T.U., che includa la divisione dei beni omessi dalla consuilenza del 21/11/2022, da considerare invalida per le inadempienze riscontrate, revocando i compensi già corrisposti ai precedenti ctu.
Col dodicesimo motivo di impugnazione, l'attore in revocazione contesta la decisione della Corte nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese legali di primo e secondo grado e, a fronte della fondatezza dei rilievi sollevati in revocazione, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La convenuta , costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per revocazione della sentenza n. 2140/2023 della Corte di Appello di Milano, presentata dall'attore.
Evidenzia che l errore di fatto di cui all'articolo 395, punto 4, c.p.c., è configurabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
La difesa d'Aiello sostiene che, nel caso di specie, nessuno dei requisiti per la proponibilità dell'azione di revocazione ricorre nelle varie censure mosse da controparte alla sentenza. In particolare,
l'appellata evidenzia che i capi della sentenza impugnati non sono affetti da errori di fatto, in quanto riguardano punti controversi tra le parti, su cui la Corte d'Appello si è pronunciata.
pagina 14 di 29 In sintesi, secondo la difesa d' , “l'attore cercherebbe di ottenere - ricorrendo ad uno CP_1 speciale mezzo di impugnazione rigorosamente proponibile solo in determinati casi specifici - una sorta di “terzo esame del merito”, che non è ovviamente contemplato dal nostro ordinamento, delle domande da Lui già proposte (e respinte) nei precedenti gradi di giudizio”.
OPINIONE DELLA CORTE
Ritiene la Corte che motivi formulati dall'attore in revocazione non configurano errori di fatto inquadrabili nell'art. 395, n. 4, cpc.
Le Sezioni Unite hanno avuto modo, anche recentemente, di precisare che, in tema di revocazione, “l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere
l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo” (Cass. SU n. 20013 del 19.7.2024; Cass. SU n. 22095/2025).
E' pacifico, infatti, che, ai fini della revocazione, per errore di fatto, ex art. 395, n 4 cpc, occorrono la rilevabilità ex actis dell'errore e il nesso causale tra l'errore e la decisione in termini di decisività dell'errore, nel senso che, eliminato quest'ultimo, deve cadere il presupposto su cui si fonda la decisione.
In altri termini, accertato l'errore di fatto, occorre verificarne la decisività mediante giudizio controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione;
ove in tal modo quest'ultima risulti priva della sua base logico giuridica, il giudice deve rinnovare il giudizio tenendo conto del dato corretto (Cass. 14/6881). Viceversa, ove la decisione rimanga stabile sulla scorta di ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative, l'errore non avrà detto carattere di decisività.
E' stato, inoltre, sottolineato che la disposizione in esame presuppone un contrasto antitetico tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una della sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, con l'importante precisazione che la realtà desumibile dalla sentenza deve essere frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio;
inoltre la realtà emergente dagli atti e dai documenti non deve essere contestata dalle parti (Cass. 10/22171, 09/6539, 06/3190). Infatti, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa, sul quale la sentenza si sia pronunciata (Cass. 08/23856, 08/14044, 06/7812). Il punto alla base del ricorso deve essere non solo incontroverso tra le parti, ma neppure controvertibile, non potendo dar luogo ad pagina 15 di 29 apprezzamenti di alcun genere (Cass. 97/8118). In proposito si è anche di recente ribadita l'inammissibilità della revocazione per errore di fatto qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, sul quale sono emerse posizioni contrapposte tra le parti, che hanno dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume neceSAriamente natura valutativa, sottraendosi, come tale, al rimedio revocatorio (Cass., n. 27897 del 29.10. 2024; Cass. n. 27622 del 30.10.2018).
La giurisprudenza afferma costantemente che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto invece accertato in modo indiscutibile alla stregua degli atti e dei documenti di causa (Cass.
13/22080, 07/2713, 06/9396). Pertanto, l'errore in discussione non può consistere in una erronea valutazione delle prove raccolte (Cass. 17/8828, 13/22080), in un errore nell'interpretazione del fatto
(Cass. SU 98/1094), ovvero in una erronea valutazione delle situazioni processuali e dell'impianto probatorio (Cass. SU n. 1178/2000). Si è affermato che deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto
-quale svista percettiva immediatamente percepibile- bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. SU n. 20013/2024; SU n. 31032 del
27.11.2019).
Sotto il OFilo della distinzione dell'errore revocatorio dall'errore di fatto che consente il ricorso in CaSAzione ex art. 360, n. 5, cpc, si è poi affermato che il primo non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi in tal caso nell'ipotesi di errore di giudizio denunciabile con ricorso in CaSAzione nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, cpc (Cass. 06/10807,
99/6388, 98/10635). Infatti “l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa;
pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio” (Cass. n. 9637 del 19.4.2013).
Inoltre, si è precisato che l'errore revocatorio deve emergere dagli atti con carattere di assoluta immediatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (Cass. 13/22080, 10/17110, 08/17443).
pagina 16 di 29 E' pacifico, infine, che lo stesso non poSA concernere l'interpretazione di norme giuridiche, ma solo l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di fatti, considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo;
viceversa la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra invece un error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, conducendo a violazione o falsa applicazione di norme di legge (Cass. 96/10794, 02/8023).
In applicazione dei principi sopra espressi, in ordine ai motivi formulati dall'avv.to può Pt_1 osservarsi quanto segue.
Il primo motivo, relativo alla richiesta di sospensione del giudizio, attiene chiaramente all'applicazione di norme processuali, per cui non configura un errore di fatto. In ogni caso la questione
è superata perché con ordinanza del 16.2.2025 la Corte di CaSAzione ha definito il giudizio parallelo rg
25022/2020, rigettando la domanda di usucapione proposta dall'avv.to Pt_1
Il secondo ed il terzo motivo concernono le critiche mosse dall'attore in revocazione alla CTU, sia nella mail del 27.7.2022, in cui aveva espresso diverse obiezioni alle considerazioni valutative del consulente d'ufficio, sia nella successiva mail del 21.10.2022 e nelle osservazioni alla ctu del 30.11.2022; ulteriori critiche sarebbero state espresse anche nel procedimento di liquidazione del compenso del consulente. L'avv.to lamenta che la Corte ha prestato incondizionata fiducia alle valutazioni dei Pt_1 beni mobili ed immobili operate dal consulente d'ufficio e dal suo ausiliario, esperto in materia contabile;
censura, inoltre, la decisione inerente la mancata ammissione delle prove orali dedotte dal medesimo in ordine ai patti intercorsi tra i coniugi.
Sul punto la Corte osserva che la mancata condivisione da parte del giudice delle critiche formulate dall'avv.to all'operato del CTU, alle cui conclusioni la sentenza ha inteso aderire, Pt_1 potrebbe eventualmente configurare un errore di giudizio nella valutazione delle risultanze processuali, ma non un errore di fatto revocatorio. Parimenti, la mancata ammissione delle istanze istruttorie rientra negli errori di valutazione e non in quello di fatto ex art. 395, n. 4, cpc.
Inoltre, l'attore aveva già proposto istanza di rinnovazione della ctu, con altro consulente, all'udienza del 21.3.2023 di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte d'Appello (doc. 3 conv.), richiesta dal medesimo ribadita poi negli scritti conclusivi, cui si era opposta controparte in comparsa conclusionale e ancora in memoria di replica. Si tratta, dunque, di temi già oggetto di contestazione tra le parti e anche di valutazione da parte del giudice, che ha ritenuto infondate le doglianze dell'avv.to pagina 17 di 29 sull'operato del consulente d'ufficio. L'errore revocatorio, invece, come si è visto, deve Pt_1 riguardare questioni di fatto non controverse, né controvertibili, che non siano state già oggetto di valutazione da parte del giudice.
Il quarto motivo formulato riguarda la questione della cointestazione dei buoni postali al figlio
che secondo le argomentazioni portate dall'avv.to non sarebbe possibile, data la CP_2 Pt_1 minore età del medesimo al momento della cointestazione e l'assenza del consenso di uno dei genitori o dell'autorizzazione sostitutiva del Giudice Tutelare. La Corte avrebbe erroneamente supposto la maggiore età di al momento della cointestazione, fatto incontrastabilmente escluso. CP_2
Ritiene la Corte che anche in questo caso vada esclusa la configurabilità di un errore revocatorio, dal momento che la questione era stata specificamente dibattuta negli atti di causa e la Corte si era pronunciata sul punto.
In particolare, nella comparsa conclusionale dell'avv.to dell' 8.5.2023, nell'ambito del Pt_1 giudizio di appello terminato con la sentenza qui impugnata, si legge: “
3.a)N° 05 Buoni Fruttiferi Postali del valore di € 77.227,25 (capo 2.A relazione, pag. 13) andrebbe diviso per n° 03 beneficiari (2/3 tra gli ex coniugi e 1/3 al figlio) per cui il valore, indicato in € 51.484,83, andrebbe diviso per 2 attribuendo procapite € 25.742,42. Sull'attribuibilità però di parte del valore degli stessi grava la contestazione dell'esponente dell'intestazione di una parte di essi ad un figlio, sia in quanto l'ex coniuge ne aveva taciuto all'esponente tale circostanza sia perché alla data del 27/01/1995 dell'emissione dei predetti titoli (doc. 22 parte appellata) il figlio era minorenne avendo circa 14 anni: su tanto dedotto CP_2 non è stato espletato alcun concreto accertamento né pronunciata inerente motivazione”.
Sul punto la OF.SA nella sua comparsa conclusionale di pari data così scriveva: “L'Avv. CP_1 ha peraltro contestato nelle proprie - come detto inammissibili ed irrituali - osservazioni alla Pt_1
CTU l'intestazione di tali n.5 buoni postali anche in favore del figlio asserendo di non Controparte_2 essere stato a conoscenza di tale cointestazione che sarebbe stata, a Suo dire, “adottata unilateralmente
e subdolamente dalla Sig.ra ”. Preme quindi a questa difesa puntualizzare sul punto come, CP_1 contrariamente a quanto asserito da controparte, e come si è già avuto modo di contestare in altro giudizio pendente tra le Parti (causa di opposizione a precetto R.G.34905/2020 Tribunale Ordinario di
Milano - Sezione Terza - G.U. Dott.SA Vaghi) tali buoni furono invece acquistati personalmente proprio dallo stesso Avv. presso l'ufficio postale n.32 di Milano con la collaborazione dell'impiegata Pt_1 postale Sig.ra (persona di conoscenza dell'appellante in quanto originaria dello stesso Parte_2 paese) come si evince agevolmente dalla firma, chiaramente leggibile, da quest'ultima apposta sul retro dei buoni stessi. Esattamente il contrario quindi di quanto vorrebbe fare intendere controparte. pagina 18 di 29 L'appellante ha altresì contestato che tali buoni non avrebbero potuto essere intestati al figlio , CP_2 allora minorenne, ma - come puntualmente rilevato nella CTU dall'Ausiliare Dott. - non esistono Per_2 norme che impediscano di intestare ai figli minorenni attività di natura finanziaria”.
La questione della cointestazione dei buoni al figlio era stata, quindi, oggetto di CP_2 specifiche contestazioni tra le parti, sia sotto il OFilo del mancato consenso paterno, sia quanto alla minore età del ragazzo.
Tali aspetti erano, dunque, tutt'altro che incontroversi in causa.
Inoltre, la Corte, su tali questioni si è specificamente pronunciata nei seguenti termini: “La valutazione dei beni mobili e quella del bene immobile, effettuata dal CTU anche attraverso l'ausilio di un esperto in materia contabile, è senz'altro condivisibile, perché svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici. Le eccezioni svolte dall'avv. che ha lamentato di non essere mai stato a Pt_1 conoscenza della contestazione dei buoni postali fruttiferi, del valore iniziale di lire 5.000.000, in favore del figlio , allora minorenne, sono infondate, risultando pacificamente dall'esame dei titoli CP_2 prodotti in giudizio, che gli stessi sono cointestati a e al figlio”. Controparte_1
Anche in questo caso, pertanto, siamo al di fuori dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n 4, cpc.
Col quinto motivo l'avv.to lamenta che non sarebbe stata accolta la sua istanza di Pt_1 acquisire gli estratti di conti e depositi titoli presso CA LL e IBL intestati alla controparte o da questa gestiti e intestati a terzi, risultanti dal doc. 24 depositato dalla steSA controparte. L'errore della Corte, quindi, sarebbe la supposizione di inesistenza di rapporti di credito della controparte con gli istituti di credito sopra, la cui verità sarebbe invece positivamente accertata dal doc. 24 di controparte.
Sul punto la controparte ha osservato che il suddetto documento 24 è relativo a movimenti bancari del conto presso CA LL aperto da solo il 29.11.2016, quindi in data successiva a quella del CP_1
3.6.2016, concordemente indicata dalle parti, in sede di formulazione del quesito peritale, per la valutazione dei beni mobili da dividere. La convenuta, inoltre, nega di aver mai trattenuto rapporti con la . CP_3
Nella comparsa conclusionale datata 8.5.2023, depositata dall'avv.to nel giudizio di Pt_1 appello concluso con la sentenza qui impugnata, sul punto si legge:
- a pagina 11 nell'ambito delle censure all'operato del CTU: “
4.c)invitato il C.T.U. a svolgere più apOFondite indagini sia sul c/c dell'appellata acceso presso la spa sia sugli CP_4
Istituti di Credito CA LL (ns. doc. 24) e “IBL”, inopinatamente esclusi dagli accertamenti
d'ufficio”;
pagina 19 di 29 - a p. 13: “Più grave l'omesso accertamento del conto corrente dell'appellata presso la , CP_3 per cui il C.T.U. ne ignora completamente l'esistenza, mentre avrebbe dovuto effettuare ulteriori indagini presso il predetto Istituto di Credito. Ulteriori accertamenti che il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare presso la (riguardo al conto corrente intrattenuto dall'appellata) ed Controparte_5 anche quello intrattenuto dall'esponente presso la spa UNICREDIT, ma tant'è. Dovrebbe essere intuibile che all'esponente, estraneo al rapporto bancario intercorso tra l'appellata e gli Istituti di Credito LL e IBL, è negato ogni richiesta di accesso ai dati, se non per ordine giudiziario, per la normativa sulla “privacy”.”
A sua volta, la OF.SA nella sua memoria conclusionale del 29.5.2023 scriveva: “6) Si CP_1 rileva una volta ancora come il conto corrente CA LL (vedi doc. 24 convenuta in primo grado) sia stato aperto dalla Sig.ra in data successiva al 3/6/2016 e come l'appellata non sia mai CP_1 stata titolare di alcun conto e/o rapporto qualsiasi con l'Istituto di Credito IBL! Controparte non ha peraltro offerto sul punto – né avrebbe mai potuto – alcun principio di prova”.
La Corte evidenzia che, anche in questo caso, pertanto, si tratta di questione controversa, che era stata oggetto di specifiche contestazioni delle parti. E', dunque, esclusa la sussistenza di una mera svista percettiva della Corte, immediatamente percepibile, avente ad oggetto un fatto incontroverso ed incontrovertibile.
Il doc. 24, del resto, è costituito da una lista movimenti di un conto presso CA LL che va dal
29.11.2016 al febbraio 2018, mentre il quesito affidato al CTU indicava per la stima dei beni la data del
3.6.2016. Non vi è dunque nessuna prova in atti di rapporti della OF.SA presso CA LL CP_1 alla data indicata nel quesito peritale e il documento richiamato non dimostra affatto tale assunto.
Inoltre, la Corte d'Appello nella sentenza impugnata per revocazione si era espreSAmente espreSA circa le nuove indagini richieste dall'appellante nei seguenti termini: “Non risulta dagli atti di causa che le parti fossero contitolari, alla data della separazione giudiziale, di altri rapporti di conto corrente, sicché non può essere demandato al CTU, come richiesto dall'appellante principale, di compiere ulteriori accertamenti al riguardo”. La Corte ha, quindi, espreSAmente respinto la richiesta della difesa di compiere ulteriori indagini sui conti correnti e tale rigetto delle istanze istruttorie Pt_1 dell'appellante può, al più, configurare un'erronea valutazione sull'istruttoria già espletata e sulla necessità di apOFondimenti, dunque un errore di giudizio, mentre non integra errore di fatto revocatorio, sia perché l'esistenza di ulteriori conti nel periodo di interesse non risulta dall'invocato doc. 24 d' , CP_1 sia perché la questione era controversa e il giudice si era pronunciato sul punto.
pagina 20 di 29 Il sesto motivo è palesemente inconsistente censurando la decisione della Corte di escludere dalla divisione giudiziale i beni mobili già divisi consensualmente tra le parti, che l'avv.to afferma Pt_1 non individuati e ignoti, per cui l'errore sarebbe stato quello di ritenere già divisi beni in realtà mai divisi.
Dal momento che lo stesso attore in revocazione non individua i beni in questione, non si comprende in che termini la sentenza impugnata dovrebbe essere corretta, per cui il motivo non può essere accolto.
Col settimo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'indennità per uso quasi esclusivo della casa coniugale da parte del coniuge, in relazione all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c..
La Corte rileva che, anche qui, si è in presenza di questione dibattuta tra le parti, su cui il giudice si è espreSAmente pronunciato, il che preclude la configurabilità di un errore revocatorio.
Nell'atto di citazione avanti al Tribunale l'avv.to al punto 9.l di pagina 3, rivendicava il Pt_1
“pagamento di un'indennità, a far tempo dall' 1.10.2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale
(e quindi cosa comune ex art. 1102 c.c., secondo Cass. n. 16.285/2013 e Cass. n. 5156/2012), non auspicandosene il diniego che eSA è goduta anche dalla figlia ”. Per_3
Nell'atto di appello, alle pagine 6 e 7, l'avv.to evidenziava che l'art. 1102 c.c. era Pt_1 estraneo alla fattispecie in esame, in cui il giudice della separazione aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, per cui lo stesso aveva lasciato l'immobile in data 1.10.2017, ragion per cui era stato chiesto un equo compenso alla moglie, di fatto fruitrice dell'intero immobile.
Rispetto a dette domande la risulta essersi difesa nei due gradi di giudizio sia affermando CP_1
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c., invocato da controparte in primo grado, sia precisando che la casa era abitata anche dalla figlia e, da ultimo, pure dal fidanzato della steSA. Per_3
Sul punto il Tribunale si era così espresso: “Va dichiarata improcedibile anche la domanda di riconoscimento di un equo compenso, ex artt. 1102-1104 C.C., per l'uso della casa coniugale (sulla base dei parametri dell'equo canone ex lege n° 392/1978) a far tempo dall'01/10/2017, ponendo a carico della convenuta gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione, rilevandosi che la domanda della convenuta di riconoscimento di un equo compenso per l'uso esclusivo da parte dell'attore dell'immobile di Milano, Viale Coni Zugna n.63 a far data dal Gennaio 2013 o da quel minore periodo accertato in corso di causa è stata proposta solo in subordine, in denegata ipotesi di riconoscimento in favore dell'Avv. del suddetto equo compenso per l'altro immobile, per cui quest'ultima non necessita Pt_1 di alcuna pronuncia. Sul punto, si rileva che non è possibile una pronuncia su tale domanda al di fuori del giudizio che pronunci lo scioglimento della comunione degli immobili, nel merito, essendo pagina 21 di 29 intrinsecamente conneSA a questo, necessitando di accertamenti di fatto anche in relazione al valore dei beni che presuppongono, comunque, le produzioni documentali sopra menzionate. Per inciso, si rileva che è, comunque, neceSArio fornire la prova che l'altra parte, ai sensi dell'art. 1102 c.c., abbia mutato la destinazione d'uso della cosa comune o abbia impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso”.
La sentenza qui impugnata della Corte d'Appello, decidendo sulla richiesta dell'avv.to Pt_1 relativa all'indennità in oggetto, così ha statuito: “La sentenza di primo grado merita conferma nella parte in cui ha respinto le altre domande proposte dall'avv. In particolare la domanda volta Pt_1 al riconoscimento “di un'indennità, a far tempo dall'01/10/2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale”, non può trovare accoglimento, non avendo l'odierno appellante offerto la prova che l'ex coniuge abbia mutato la destinazione d'uso della cosa comune o abbia impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c.. Analogamente non può trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere a favore dell'avv. un equo compenso ex art. 1102-1104 c.c. per Pt_1
l'uso dell'autovettura NiSAn MI, non risultando dagli atti di causa che la convenuta abbia impedito all'attore di fare uso dell'autoveicolo”.
Dalla ricostruzione delle difese delle parti e delle pronunce di primo e secondo grado sopra tratteggiata emerge, pertanto, che il presunto errore ha riguardato un punto controverso, sul quale le parti avevano assunto posizioni contrapposte, rispetto alle quali la decisione impugnata non si configura come mera svita percettiva, ma assume neceSAriamente natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio
(Cass. n. 27897 del 29.10.2024; Cass. n. 27622 del 30.10.2018).
L'ottavo motivo riguarda il mancato riconoscimento di un compenso all'appellante per
l'utilizzo dell'auto NiSAn MI, di proprietà dello stesso, perché, secondo la pronuncia impugnata, non sarebbe emerso che controparte ne aveva impedito l'uso. L'avv.to evidenzia che è Pt_1 documentalmente dimostrato che lo stesso fosse affetto da cataratta sin dalla fine del 2014, per cui sarebbe incontrovertibile che l'appellante non ha potuto fruire dell'autovettura.
La Corte rileva che anche per il motivo in esame valgono le considerazioni già espresse per il settimo motivo: la questione è stata dibattuta tra le parti e la sentenza impugnata si è pronunciato sulla steSA.
Si ripercorrono brevemente le difese e le pronunce in merito.
In atto di citazione di primo grado l'avv.to aveva riferito di un'autovettura MI in uso Pt_1 esclusivo alla moglie e talvolta alla figlia e chiedeva un equo compenso ex artt. 1102-1105 c.c. Per_3 per detto uso. pagina 22 di 29 in primo grado si era difesa sul punto assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui CP_1 agli artt. 1102-1104 c.c.; aveva evidenziato, inoltre, che l'autovettura, almeno a partire dall'ottobre 2017, era utilizzata esclusivamente dalla figlia e il fatto che l'avv.to si astenesse dall'uso Per_3 Pt_1 dell'automobile in oggetto, a lui intestata, rispondeva a sua scelta personale e non era stata imposta dalla moglie.
In atto di citazione d'appello l'avv.to riproponeva la propria domanda di equo compenso Pt_1 ex artt. 1102-1104 c.c. per l'uso dell'autovettura MI (punto 8 p. 22).
Il Giudice d'Appello nella sentenza impugnata così si è espresso sul punto: “Analogamente non può trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere a favore dell'avv. un equo compenso Pt_1 ex art. 1102-1104 c.c. per l'uso dell'autovettura NiSAn MI, non risultando dagli atti di causa che la convenuta abbia impedito all'attore di fare uso dell'autoveicolo”.
Nel corso del giudizio, pertanto, l'uso dell'autovettura in esame è stato dibattuto e i giudicanti hanno espreSAmente statuito al riguardo.
Tra l'altro la documentazione invocata dall'appellante, secondo cui il medesimo non avrebbe potuto guidare per un problema di cataratta, non dimostra affatto che controparte gli abbia impedito l'uso della vettura.
Anche il motivo in esame, pertanto, non può essere accolto.
Il nono motivo riguarda il rigetto per infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dall'avv.to ex artt. 2043-1223-1226-2059 c.c., per le espressioni lesive ed ingiuriose contestate alla Pt_1 controparte, che, in particolare, emergevano -secondo il medesimo- dalla documentazione manoscritta dalla OF.SA di cui ai docc. 10 e 51 di parte appellante e dai punti B.1, B.5 e B.6 dell'atto di CP_1 citazione avanti al Tribunale.
Su riportano di seguito i paragrafi dell'originario atto di citazione di primo grado richiamati dall'appellante:
pagina 23 di 29 La convenuta si era difesa davanti al Tribunale eccependo che le circostanze addotte da controparte erano già state allegate nel giudizio di separazione dei coniugi a fondamento della domanda di addebito, con conneSA domanda di risarcimento del danno, per cui non potevano essere riproposte in sede di divisione, pena la violazione del ne bis in idem. Nel merito aveva contestato le condotte ascrittele, evidenziando pure che in larga misura controparte allegava fatti successivi all'instaurazione della crisi coniugale. In particolare la convenuta aveva richiamato le difese svolte dalla steSA alle pagine da 6 a 13 della comparsa di costituzione del giudizio di separazione, che veniva contestualmente prodotto sub doc.
16. In tale atto difensivo, circa il foglio manoscritto prodotto da controparte, la difesa d'Aiello evidenziava che le espressioni usate rientravano nella modalità comunicativa tipica di un conflitto di coppia esasperato e che, comunque, lo scritto si trovava nella documentazione personale della moglie e non fosse stato posto in bella vista, come infondatamente sostenuto da controparte.
In memoria ex art. 183, n 2, cpc l'avv.to aveva formulato un capitolo di prova orale del Pt_1 seguente tenore: “N.5) Vero che la convenuta aveva manoscritto su un comune foglio lasciato sulla postazione fiSA del computer di casa (sita nel locale studio) ove operava anche lo attore, la seguente frase “aveva proprio ragione tuo figlio, sei uno stronzo” (come da ns. doc. 10) da rammostrarsi.”.
Controparte si era opposta all'ammissione del capitolo di prova in esame e il giudice l'aveva ritenuto irrilevante.
Il Tribunale si era pronunciato sulla domanda risarcitoria in esame dell'avv.to nei Pt_1 seguenti termini: “La convenuta ha contestato la richiesta di risarcimento dei danni ex artt. 2043 - 1223
- 1226 e 2059 c.c. formulata dall'attore, evidenziando altresì l'inammissibilità di tale domanda in quanto già formulata nel giudizio di separazione all'epoca in corso tra le parti. Ha eccepito che i fatti riportati alle pagine 5-9 dell'atto di citazione costituivano la reiterazione di una serie di accuse nei confronti della moglie, che aveva posto a fondamento della domanda di addebito nella causa di separazione, rigettata dal Tribunale. L'eccezione è fondata, in quanto le medesime circostanze di cui si duole l'attore, attinenti strettamente alla vita familiare, proprio perché oggetto della richiesta di addebito della
pagina 24 di 29 separazione e già in quella sede poste a fondamento della collegata domanda di risarcimento danni, non possono essere riproposte nel presente giudizio a sostegno di una ulteriore ed autonoma domanda di risarcimento danni e ciò in quanto così facendo tale domanda si pone, rispetto alla decisione poi assunta sull'addebito nella causa di separazione, in aperto contrasto col principio del ne bis in idem. In ogni caso, dette domande avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di separazione”.
La questione era stata riproposta dall'avv.to in atto d'appello, nel quale richiamava, in Pt_1 particolare, l'attenzione della Corte proprio sulle scritture manoscritte da controparte, di cui ai docc. 10
e 51, che il Tribunale aveva ignorato.
La Corte sul punto si è così espreSA: “La domanda di condanna della convenuta al risarcimento danni, formulata ai sensi degli artt. 2043-1223-1226-2059 c.c. è infondata, non essendo provate le asserite espressioni lesive e ingiuriose, contestate alla controparte”.
In sostanza oggi l'appellante in revocazione sostiene che il giudice di secondo grado non si sarebbe accorto che le espressioni offensive contestate emergerebbero dai documenti 10 e 51, scritti di pugno da controparte.
Presa visione dei documenti in esame, si rileva che il doc. 10 consta di un foglio con la seguente scritta “Aveva proprio ragione TUO FIGLIO ”, mentre il doc. 51 è un lungo scritto Parte_3 accorato in cui si leggono riflessioni sull'esito del matrimonio, sulla crisi coniugale e sullo stato d'animo della scrivente, che tra l'altro dichiara di non sentirsi neppure più sicura fisicamente in casa, riflette sulla propria solitudine e sulla decisione di lasciare o meno il coniuge, sull'autenticità dell'affetto di parenti e conoscenti e sulle delusioni incontrate nel corso della sua vita;
su uno scritto di tre pagine solo nelle ultime righe si legge ad un certo punto “Io, allegra seSAntenne, veSAta da questo stronzo”. Considerati contenuto e struttura dello scritto, deve rilevarsi che la lettera in esame non risulta indirizzata a nessuno e appare meramente uno sfogo personale dell'intereSAta, senza un destinatario diverso dall'autrice, per cui non vi è prova che l'unica frase offensiva in esso contenuta sia stata portata a conoscenza del destinatario.
Anche quanto al doc. 10, che potrebbe avere valenza offensiva, non vi è prova che lo stesso fosse stato posto sulla scrivania dell'attore o comunque in luogo da questi visibile, come dal medesimo sostenuto.
Oltre al fatto che si tratta di questioni controverse tra le parti, può, dunque, qui osservarsi che i documenti in esame non hanno una valenza decisiva, in quanto la prova del fatto -ossia l'ingiuria- presuppone che l'espressione offensiva sia manifestata all'intereSAto, elemento che non emerge dai documenti e avrebbe richiesto di essere provata per via testimoniale. Sul punto deve evidenziarsi che l'eventuale erronea decisione del giudice in punto ammissione della prova orale, ritenuta irrilevante, non pagina 25 di 29 configura un errore revocatorio, risolvendosi in un errore di giudizio e di applicazione di norme giuridiche (Cass. n. 25871 del 31.10.2017).
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
Col decimo motivo l'avv.to si duole del rigetto della sua richiesta di accertamento Pt_1 dell'abuso commesso da controparte nell'accesso, senza autorizzazione, al suo personal computer in uso presso lo studio, perché erroneamente ritenuto non provato. La prova ignorata dai giudici di primo e secondo grado sarebbe costituita dal doc. 23; inoltre richiama le prove orali erroneamente non ammesse.
Quanto a queste ultime si rimanda a quanto esposto in relazione al motivo precedente, mentre in ordine al doc. 23 si osserva che lo stesso consta di otto fogli in cui sembra di poter individuare delle schermate di un pc.
In merito a detto documento in primo grado la difesa d' aveva dedotto che era un documento CP_1 prodotto dalla steSA nella causa di separazione e non era stato acquisito tramite accesso alla mail, come insinuato da controparte, ma era in possesso della convenuta in quanto quest'ultima aveva sempre fattivamente collaborato all'attività OFessionale del coniuge.
In sede di appello l'avv.to lamentava che il primo giudice aveva ignorato il doc. 23 Pt_1 attestante l'indebita intrusione della OF.SA d' nel suo computer OFessionale per estrapolarne un CP_1 tabulato contenente dati sensibili dello studio e dei clienti assistiti.
La Corte nella sentenza impugnata respingeva la domanda, in quanto ritenuta non provata.
Anche nell'ipotesi in esame deve rilevarsi la non configurabilità di un errore revocatorio, sia perché si tratta di questione controversa tra le parti, oggetto di valutazione e decisione da parte del giudice, sia perché il doc. 23 di per sé non è comunque decisivo, tenuto conto che la difesa della convenuta era nel senso che i dati dal medesimo risultanti erano stati acquisiti quando ancora la steSA collaborava nello studio del marito.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con l'undicesimo motivo l'attore in revocazione lamenta che non siano stati considerati una serie di oneri dal medesimo sostenuti, come le spese per iscrizioni ACI per l'autovettura usata dalla figlia e le spese per le cause condominiali dal medesimo intentate contro il condominio di Milano via Per_3
Bergognone n 31 in tre gradi di giudizio. Inoltre evidenzia che, come entrate, non si sarebbero considerati gli introiti della moglie per lezioni private e quelli per locazione dell'autorimeSA e del parcheggio condominiale;
richiama inoltre il valore dei gioielli e monili acquistati con denaro comune e poi rivenduti dalla moglie e lamenta la valutazione sommaria e riduttiva dell'arredamento dell'immobile di Milano, pagina 26 di 29 via Bergognone n 31, e dell'immobile di Miano, viale Coni Zugna n. 63. Chiede che la Corte disponga nuova CTU che includa detti beni omessi.
Nella comparsa conclusionale datata 8.5.2023 del giudizio di appello, terminato con la sentenza qui impugnata, l'avv.to aveva già evidenziato: Pt_1
- la mancata inclusione nella divisione degli introiti dell'appellata per lezioni private agli studenti
(docc. da 36 a 42), di quelli derivanti dalla concessione in locazione a terzi di box e posto auto
(docc. 4) e di quelli derivanti dalla vendita di preziosi, nel cui investimento i coniugi avevano concordato;
- i rilevanti costi giudiziari sostenuti per gli immobili siti in Milano, di via Bergognone e viale Coni
Zugna (docc. 11, 44, 45, 47, 48);
- il pagamento del bollo e dell'assicurazione obbligatoria per l'auto.
Rispetto a tali richieste la difesa d' aveva replicato che non erano dimostrati introiti per lezioni CP_1 private e vendita di gioielli;
che la domanda relativamente alle spese delle cause intraprese contro il condominio di via Bergognone 31 era stata rinunciata da controparte che non l'aveva riproposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e comunque era infondata, trattandosi di contenziosi unilateralmente promossi dall'appellante senza condivisione con la moglie;
che la domanda relativa all'asserita concessione a terzi dei box era stata introdotta solo in corso di causa e che la ctu doveva ritenersi completa ed esaustiva;
quanto all'auto, il rigetto della richiesta conseguiva al mancato riconoscimento del compenso per l'uso esclusivo.
L'esame degli atti difensivi delle parti evidenzia, pertanto, che le questioni oggi riproposte dall'attore in revocazione erano già state poste in discussione nel precedente giudizio di appello e le parti avevano assunto sulle stesse posizioni antitetiche. Non si è, dunque, in presenza di dati di fatto incontroversi e incontrovertibili.
Per quanto concerne le spese relative ai giudizi intentati contro il Condominio di via Bergognone, nella sentenza di primo grado si legge: “Quanto alla domanda volta alla suddivisione degli oneri concernenti le controversie pendenti tra i coniugi e il Condominio di Milano via Bergognone n° 31 Parte_1 riportata alla lettera 9.i di cui alla pag.3 dell'atto di citazione, si rileva che tale domanda non risulta proposta, né nelle conclusioni dell'atto, né nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 cpc.. In ogni caso, al di là di tale dato, tale domanda non risulta minimamente circostanziata né dell'atto, né nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 cpc, con la conseguenza che la steSA va dichiarata inammissibile perché genericamente proposta, pur a volerla ritenere proposta tempestivamente. Sotto altro OFilo, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla convenuta (v. pagine 8-9 comparsa di risposta), la domanda è lo stesso inammissibile, essendo avvenuta la regolamentazione delle spese, appunto, nei separati giudizi pagina 27 di 29 indicati dalla convenuta tra l'avv. e il Condominio di Milano via Bergognone n° 31, alla quale Pt_1 la convenuta ha dichiarato di non avere partecipato, essendo stati tali giudizi intrapresi dall'attore in via assolutamente unilaterale, a titolo personale e senza alcun confronto e consenso della moglie, pur comproprietaria al 50% dell'immobile”.
Nel presente procedimento, in sostanza, l'avv.to lamenta che la Corte non avrebbe Pt_1 adeguatamente valutato la documentazione dal medesimo prodotta da cui emergerebbero gli introiti sopra indicati;
che non avrebbe considerato le spese elencate dal medesimo e avrebbe fatto proprie le valutazioni erronee del ctu.
La valutazione delle risultanze probatorie, tuttavia, è un apprezzamento che esula dall'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, cpc, mentre, d'altra parte, la documentazione prodotta dall'avv.to non Pt_1 appare decisiva, non potendosi immediatamente ricavare dalla steSA gli introiti oggetto di contestazione tra le parti. Infine, come già evidenziato, l'errore revocatorio non può avere ad oggetto un fatto su cui vi
è stata in causa discussione tra le parti.
Col dodicesimo motivo l'attore in revocazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi di giudizio ed evidenzia che, anche tenuto conto dell'esito del presente procedimento, dette spese dovrebbero essere poste integralmente a carico di controparte.
La Corte osserva che la decisione in ordine alle spese di lite attiene all'applicazione di una regola processuale, a seguito di apprezzamento del giudice sull'esito del procedimento, per cui non è configurabile in tal caso un errore di fatto ex art. 395 n 4 cpc.
La domanda di revocazione deve, pertanto, essere rigettata.
SPESE DI LITE
L'avv.to stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore della Pt_1 controparte le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite della difesa d'Aiello si liquidano - secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia dichiarato ai fini del contributo unificato (52.000-260.000), dell'effettiva attività difensiva svolta e della media difficoltà delle questioni trattate – in € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, ed €
pagina 28 di 29 5.103,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non presente, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta contro la sentenza n. 2140/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 27.06.2023, così dispone:
1. Rigetta la domanda di revocazione avanzata da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di , che si liquidano in complessivi € 9.991,00, di cui € Controparte_1
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.SA Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.SA Maria Elena Catalano
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.SA Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott.SA Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 2081/2023, promoSA in grado d'appello,
da
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. (pec: ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Milano, viale Coni Zugna n. 63, in forza di procura alle liti in atti
ATTORE IN REVOCAZIONE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
US RR (pec: e dall'avv. Federica Meles (pec: Email_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_3
RR in Milano, via Anfossi n. 2, in forza di procura alle liti in atti
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
pagina 1 di 29
PER LA REVOCAZIONE
della sentenza n. 2140/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, pubblicata in data
27.06.2023 nella causa R.G. n. 2859/2020.
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia Codesta Corte d'Appello di Milano adìta:
a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
b) senza rinuncia alcuna all'ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6° C., n° 02, c.p.c., datata 15/06/2018 di primo grado, nonché a quelli a prova contraria SE AMMISSIBILI DI PARTE APPELLATA come richiesto nella memoria ex art. 183,
6° C., n° 03, c.p.c. datata 04/07/2018, da intendersi qui ritrascritti e richiamati “per relationem”, di cui se ne chiede l'ammissione rimettendo la causa in istruttoria;
c)rifiutando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che dovessero essere proposte dalla controparte, accogliere le seguenti
IN PARZIALE RIFORMA revocare la sentenza n° 2140/2023 emeSA dalla Sez. 2^ Civile della Corte d'Appello di Milano (nella controversia r.g. n° 2859/2020):
1)IN VIA PRELIMINARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE (O PREVIA FISSAZIONE DI
UDIENZA DI DISCUSSIONE), revocare o sospendere la statuizione dell'assegnazione della proprietà del 50% dell'immobile e pertinenze sito in Milano viale Coni Zugna n° 63 (Comune di Milano, foglio 434, particella 332, subalterno 702), in attesa del giudicato definitivo sulla causa di usucapione pendente tra le stesse parti, assegnandone in ogni caso e a seguito di definitiva statuizione l'intera proprietà all'esponente.
2)Accertare e dichiarare invalida la C.T.U. datata 21/11/2022 redatta dall'arch. e Per_1 dott. per i motivi indicati nel presente atto, disponendo nuova C.T.U. che si attenga Per_2 ai criteri esposti nell'ordinanza del 04/05/2022 della Corte d'Appello ed integrata dagli elementi proposti dall'esponente, accertando la violazione dei quesiti sottoposti con statuizione della revoca del compenso riconosciuto.
pagina 2 di 29 3)Accertare e dichiarare che la sig.ra sia tenuta al pagamento di un'indennità, a far CP_1 tempo dall'01/10/2017 in poi nella misura indicata a pag. 15-16 della C.T.U., per esclusivo uso della ex casa coniugale nella misura ritenuta equa e giusta (sulla base dei canoni di locazione di mercato o dei parametri dell'equo canone ex lege n° 392/1978), o indicati nella perizia 22/11/2022 ponendo a suo carico tutti gli oneri relativi, condominiali e non condominiali.
4)Condannare la sig.ra al risarcimento danni non patrimoniali e patrimoniali, nella CP_1 misura ritenuta equa da Codesta Corte, per aver la steSA espresso nei confronti dell'avv. gravissime ingiurie ed espressioni lesive di diritti della persona Pt_1 costituzionalmente garantiti, manoscrivendo su comuni fogli (ns. doc. 10 e 51) ex artt. 1223-
1226-12226-2059-2043 C.C..
5)Accertare e dichiarare l'abuso nell'accesso, senza autorizzazione dell'esponente, al
“personal computer” in uso presso lo studio, appropriandosi di icone schermate sul video ad uso OFessionale come “fac-simili di procure alle liti, di contratti vari, di atti giudiziari riguardanti i propri assistiti, ecc., prodotti in causa in primo grado (ns. doc.
23).
6)Attribuire ad uno dei coniugi la proprietà esclusiva di quei beni ritenuti indivisibili o disporne la vendita a terzi a mezzo incaricato, riconoscendo all'altro coniuge il controvalore, secondo nuova valutazione peritale o nella perizia del C.T.U. del 21/11/2022.
7) Conseguentemente disporne la trascrizione e/o l'annotazione dell'emananda sentenza ad esclusivo onere della OF.SA , presso i locali Uffici del Catasto, del Comune Controparte_1 di Milano, l'Agenzia del Entrate e gli altri Enti o Società intereSAte, oppure a carico dell'avv. ma con conseguente diritto di rivalsa nei confronti della OF.SA . Pt_1 CP_1
8)Riconoscere a favore dell'avv. e in danno della OF.SA un equo compenso Pt_1 CP_1 ex art. 1102-1104 C.C. per l'uso dell'autovettura MICRA 4 SERIE 1.2
Targata EZ118JG fino al giorno dell'assegnazione della steSA alla figlia , ponendo a Per_3 carico della OF.SA gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione. CP_1
9)Porre a carico esclusivo della OF.SA ogni onere processuale di C.T.U. e/o icaricati CP_1 sia nel giudizio di merito che quelli che dovessero essere nominati nel presente giudizio di revocazione.
10)Accertare e dichiarare la mala fede o colpa grave della sig.ra nell'aver agito in CP_1 via riconvenzionale e resistito nel doppio grado di giudizio, condannandola d'ufficio ad equo risarcimento ex art. 96 c.p.c.. pagina 3 di 29 11)Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
12)Col favore delle spese borsuali, competenze legali, spese straordinarie, oltre gli accessori di legge sia della fase di mediazione, sia del doppio grado di giudizio di merito sia del presente giudizio di revocazione.
13)Sentenza esecutiva per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, se del caso, le deduzioni istruttorie articolate nelle memorie di primo grado ex artt. 183, C. 6, n° 2 e 3, c.p.c. nelle memorie di primo grado con i testi indicati nonché quelle articolate ex art. 213 c.p.c. di informazioni presso terzi, con ogni e più ampia riserva di specificazione.
Ammettere altra C.T.U.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, azione e/o eccezione, così giudicare:
In via preliminare: Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art.401 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e di cui all'art.373 c.p.c.;
Nel merito in via principale:
Dichiarare inammissibile l'atto di citazione in revocazione ex art.395 c.p.c. notificato ad iniziativa dell'Avv. avverso la sentenza n.2140/2023 della Sezione Parte_1
Seconda Civile della Corte d'Appello di Milano per totale insussistenza dei requisiti previsti dall'art.395 c.p.c. e, conseguentemente, rigettare la domanda.
Sempre nel merito in via subordinata:
Rigettare comunque tutte le domande attoree di cui all'atto di citazione in revocazione ex art.395 c.p.c. notificato ad iniziativa dell'Avv. avverso la sentenza Parte_1
n.2140/2023 della Sezione Seconda Civile della Corte d'Appello di Milano in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze OFessionali del presente giudizio di revocazione.
Si producono la procura alle liti per il presente giudizio di revocazione e la copia notificata dell'atto di citazione in revocazione e ci si riserva il deposito in cancelleria del fascicolo di parte di primo e di secondo grado.
Si producono inoltre i seguenti documenti:
1) Proposta di definizione Corte di CaSAzione nel giudizio R.G.25022/2020; pagina 4 di 29 2) Avviso di fiSAzione udienza del 27/10/2023 Corte di CaSAzione nel giudizio
R.G.25022/2020;
3) Verbale di udienza del 21/3/2023 causa di appello R.G.2859/2020;
4) Verbale di udienza del 10/7/2017 causa di separazione R.G.33106/2016”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Milano assumendo: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio civile con la convenuta in data 29.10.1977 e che pendeva tra i coniugi giudizio di separazione innanzi al Tribunale di Milano;
- che tra i coniugi vigeva il regime di comunione legale dei beni;
- che gli stessi erano comproprietari della casa di abitazione sita in Milano, via Bergognone
n.31/2, nonché dell'immobile sito in Milano, Viale Cogni Zugna n.63, nel quale l'attore esercitava la propria attività OFessionale e in relazione alla quale aveva proposto domanda di usucapione;
- che i coniugi inoltre erano titolari di separati conti correnti.
L'avv. assumeva le superiori deduzioni per ivi sentir emettere sentenza di scioglimento Pt_1 della comunione materiale dei beni comuni ai coniugi indicati nell'atto di citazione;
attribuire ad uno di essi la proprietà esclusiva di quei beni ritenuti indivisibili o disporne la vendita a terzi, a mezzo incaricato, riconoscendo all'altro coniuge il controvalore determinato secondo equità; disporre la trascrizione e/o l'annotazione dell'emananda sentenza ad esclusivo carico della OF.SA ; CP_1 riconoscere sostanzialmente all'avv. e in danno della OF.SA un equo compenso (ex Pt_1 CP_1 artt. 1102-1104 C.C.) per l'uso della ex casa coniugale e dell'autovettura MI NiSAn;
porre a carico esclusivo della OF.SA ogni onere processuale di C.T.U.; condannare la OF.SA CP_1 CP_1
al risarcimento danni ex artt. 2043-1223- 1226-2059 c.c.; il tutto con rivalutazione monetaria
[...] ed interessi legali fino al saldo effettivo;
con vittoria di spese legali.
costituitasi regolarmente in giudizio contestava le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedeva:
-la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.295 c.p.c. in attesa della definizione di altro giudizio pendente tra le medesime parti, avanti al Tribunale di Milano – Sez. IV – G.U. Dott. Spera – r.g.
48876/2017;
-lo scioglimento del regime di comunione legale dei coniugi;
-di accertare la consistenza del patrimonio comune;
-di disporre la divisione al 50% tra i i coniugi di tutti i beni individuati, in via principale pagina 5 di 29 attribuendo ad uno di essi la proprietà esclusiva dei beni ritenuti indivisibili;
-di rigettare per carenza di presupposti la domanda di condanna della convenuta al pagamento di un equo compenso sia per l'uso della casa coniugale sia per quello dell'autovettura; in subordine chiedeva, in via riconvenzionale, alla Sig.ra un equo compenso per l'uso esclusivo, da parte CP_1 dell'attore, dell'immobile di Milano, viale Coni Zugna, a far data dal gennaio 2013;
-di rigettare per totale carenza dei presupposti e perché inammissibile la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 - 1223 -1226 - 2059 c.c;
-il tutto con vittoria di spese e competenze OFessionali.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti depositavano le relative memorie.
Con ordinanza del 30.03.2019 il Tribunale rigettava tutte le istanze probatorie proposte dalle parti. Avverso tale ordinanza l'avv. proponeva reclamo, che veniva, tuttavia, dichiarato Pt_1 inammissibile.
Con sentenza n. 6555/2020, pubblicata il 21.10.2020, il Tribunale di Milano, ribadito il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti e di CTU, così statuiva: “Dichiara improcedibili le domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili proposte da nei Parte_1 confronti di e da quest'ultima nei confronti del primo;
dichiara inammissibili le Controparte_1 altre domande proposte da nei confronti di;
dichiara Parte_1 Controparte_1 le spese processuali compensate fra l'attore e la convenuta nella misura di 2/3; condanna la parte attrice alla rifusione di un terzo delle spese di lite a favore della convenuta Parte_1
, liquidate, come sopra, in € 8050, oltre accessori dovuti”. Controparte_1
Il giudice di prime cure motivava la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili sul presupposto che nessuna delle parti aveva prodotto la documentazione relativa alle iscrizioni e trascrizioni degli immobili da dividere e neppure i certificati notarili sostitutivi relativi all'ultimo ventennio. Al contempo anche la domanda di divisione è stata ritenuta inammissibile per mancanza di allegazione e prova.
Avverso la suddetta sentenza l'avv. proponeva appello, con il quale lamentava Pt_1
l'erroneità della pronuncia di improcedibilità e inammissibilità della domanda di divisione e chiedeva, previa ammissione di CTU, in integrale riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo all'istanza di CTU e Controparte_1 proponendo a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza limitatamente ai capi in cui aveva statuito l'improcedibilità della domanda di divisione degli immobili pagina 6 di 29 e l'inammissibilità della domanda di divisione dei beni mobili, con conseguente l'accoglimento della domanda di divisione svolta nel giudizio di primo grado. Insisteva, invece, per il rigetto delle altre domande proposte dall'appellante principale.
La Corte di Appello di Milano ammetteva CTU al fine di determinare il valore degli immobili di Milano, siti in via Bergognone n° 31 e in viale Coni Zugna n° 63, con verifica della relativa regolarità urbanistica;
il quesito peritale chiedeva anche il valore dei beni mobili comuni alla data del 03.06.2016
e la predisposizione del progetto divisionale.
Con sentenza n. 2140/2023, pubblicata il 27.06.2023, la Corte di Appello di Milano così statuiva: “La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6555/2020, pubblicata in data 21/10/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dato atto che le parti in causa hanno congiuntamente rinunciato alla domanda di divisione dell'immobile, sito in Milano via Bergognone n.
31/2, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara lo scioglimento della comunione indivisa tra e;
Parte_1 Controparte_1 assegna a (C.F. ) l'intera proprietà sul seguente Parte_1 C.F._1 bene immobile, con gli arredi ivi presenti: immobile catastalmente classificato come ufficio, sito in
Milano, Viale Coni Zugna n.63, piano secondo, composto da tre locali, bagno e ripostiglio. Completa la proprietà cantina al piano interrato, censito al Comune di Milano, al Foglio 434, Particella 332,
Subalterno 702 coerenze dell'ufficio: da nord ed in senso orario: cortile comune;
vano scala e altra
U.I.; Via Coni Zugna;
proprietà di Terzi coerenze della cantina: da nord ed in senso orario: parti comuni;
altre U.I.; corridoio comune e ascensore;
parti comuni;
assegna a (C.F. Controparte_1
l'intera proprietà sui seguenti beni mobili: - N° 5 Buoni Postali fruttiferi del C.F._2 valore iniziale di lire 5.000.000 emessi in data 27 gennaio 1995, intestati per 2/3 a e Controparte_1
; - N° 1 Buono Postale fruttifero indicizzato all'inflazione del valore iniziale di euro Controparte_2
10.000 emesso in data 23 maggio 2005 intestato a d' ; - N° 1 Buono Postale fruttifero CP_1 indicizzato all'inflazione del valore iniziale di euro 30.000 emesso in data 11 novembre 2011 intestato
a ; - N° 4454,833 quote del Fondo BancoPosta intestate a;
- C/C Controparte_1 Controparte_1 postale n° 15173230 intestato a;
- C/C Unicredit n°102039711 intestato a Controparte_1 [...]
- T.F.R. liquidato a;
- l'arredo presente nell'appartamento di Parte_1 Controparte_1
Milano via Bergognone n. 31/2, accerta che il conguaglio per la differenza di valore delle due assegnazioni è di euro 614,405, somma che è tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano, ora Agenzia del Parte_1
Territorio, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara pagina 7 di 29 inammissibile l'appello incidentale proposto da;
conferma per il resto la sentenza Controparte_1 gravata;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
pone le spese della CTU, redatta nel presente grado, liquidata con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228”.
Con atto di citazione in revocazione, iscritto a ruolo in data 19.07.2023, l'avv. ha Pt_1 proposto impugnazione straordinaria ex artt. 395 e ss. c.p.c. per chiedere la revocazione della sentenza
n. 2140/2023, pubblicata il 27.06.2023, della Corte di Appello di Milano.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.08.2023 si è costituita nel presente giudizio d' , la quale nel contestare le avversarie doglianze ha chiesto, preliminarmente, CP_1 di respingere l'istanza di sospensione ex art. 401 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge e di dichiarare inammissibile l'atto di citazione in revocazione ex art. 395 c.p.c. per totale insussistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata e nel merito di rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto sia in diritto. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Nell'ambito del sub procedimento aperto sull'istanza di sospensiva avanzata da parte attrice in revocazione, in data 10.10.2023 la Corte dichiarava il non luogo a provvedere su detta richiesta, tenuto conto che la resistente si impegnava a non porre in esecuzione la sentenza impugnata sino all'esito del giudizio in revocazione e parte ricorrente, di conseguenza, rinunciava all'istanza di sospensiva, preso atto delle dichiarazioni della controparte.
All'udienza del 26.03.2024, il consigliere istruttore ha fiSAto, per la rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., l'udienza del 24.09.2024 dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnando altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 24.09.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. pagina 8 di 29 Successivamente, preso atto della parziale coincidenza dei consiglieri del collegio giudicante con quelli che avevano pronunciato la sentenza impugnata, veniva fiSAta nuova udienza ex art. 352 cpc per il 18.2.2025. Modificato il consigliere istruttore e ripresentatosi il medesimo problema della presenza nel collegio degli stessi consiglieri che avevano emesso la sentenza impugnata, a causa di sopravvenute e ripetute modifiche dei calendari dei collegi, il procedimento ha subito dei rinvii, paSAndo infine in decisione ex art. 352 cpc in data 21.10.2025; la causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del
29.10.2025 dal collegio dell'udienza del 21.10.2025.
MOTIVI DI REVOCAZIONE
Con il primo motivo l'attore in revocazione lamenta che la Corte d'Appello, con la pronuncia impugnata, non aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della parallela causa di usucapione pendente tra le parti, allora in CaSAzione (rg 25022/2020), relativamente all'immobile sito in Milano, viale Coni Zugna n. 63; la Corte, infatti, aveva ritenuto la sospensione meramente facoltativa, sulla scorta dell'art. 337, comma 2, cpc, mentre la decisione della CaSAzione su detta questione, secondo l'avv.to sarebbe stata decisiva per determinare i beni oggetto di Pt_1 divisione ed evitare di rifare tutti i conteggi nel caso di accoglimento della domanda di usucapione dal medesimo formulata.
Con il secondo motivo di impugnazione l'avv.to evidenzia errori nella valutazione del Pt_1 patrimonio immobiliare e mobiliare dei condividenti rinviando alle osservazioni critiche già espresse in proposito in corso di causa. Il giudice della sentenza impugnata avrebbe condiviso le stime del CTU, del tutto ignorando le obiezioni sollevate dal medesimo tramite e-mail inviata al CTU il 27.07.2022. Inoltre, la medesima Corte non avrebbe considerato la comunicazione e-mail del 21.10.2022 e le osservazioni alla C.T.U. del 30.11.2022 presentate dalla difesa Quest'ultima evidenzia di aver espresso Pt_1 censure sull'operato del C.T.U. sia durante le operazioni peritali, che tramite ricorso in opposizione al decreto di pagamento del compenso al CTU. La sentenza della Corte d'Appello oggetto della richiesta di revocazione sarebbe, dunque, basata su vistosi errori di fatto, ex art. 395, n. 4, cpc.
Con il terzo motivo di impugnazione l'attore in revocazione critica la decisione della Corte
d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che “la valutazione dei beni mobili e quella del bene immobile, effettuata dal C.T.U. anche attraverso l'ausilio di un esperto in materia contabile, è senz'altro condivisibile, perché svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici”. pagina 9 di 29 Si tratterebbe di una motivazione sbrigativa.
L'avv. rappresenta di aver evidenziato discordanze, omissioni ed erronee valutazioni Pt_1 della CTU del 21.11.2022.
Lamenta che i giudici di primo e secondo grado non hanno ammesso le prove dedotte dal medesimo volte a dimostrare un accordo tra gli ex coniugi, in forza del quale, pur in regime di comunione legale dei beni, tutte le spese -sia OFessionali, che per l'andamento della vita coniugale- erano a carico del medesimo, mentre per la formazione e l'accumulo dei risparmi si faceva riferimento alle risorse intestate alla controparte.
L'accertamento di tale accordo tra le parti, afferma l'attore, avrebbe facilitato le operazioni divisionali, ma non se ne è tenuto conto.
Con il quarto motivo parte attrice in revocazione lamenta che, erroneamente, la Corte ha ritenuto la cointestazione dei buoni fruttiferi postali al figlio minorenne , in quanto risultante CP_2 dall'esame dei titoli prodotti in giudizio.
In realtà, secondo l'avv.to la Corte d'Appello non avrebbe svolto apposita indagine, pur Pt_1 dal medesimo sollecitata, da cui sarebbero emersi i seguenti elementi:
- è nato il [...]; CP_2
- i B.F.P. sono stati rilasciati il 27/01/1995, quando aveva 13 anni e 11 mesi;
CP_2
- i B.F.P. cointestati sono nominativi e seguono la disciplina dei titoli di credito;
- la capacità di agire si acquisisce al compimento del 18° anno di età.
Pertanto, la menzione del nominativo del figlio sui titoli, secondo l'attore in revocazione, CP_2 dovrebbe essere ritenuta nulla e ininfluente, poiché il figlio non aveva la capacità di agire al momento dell'emissione dei B.F.P.. Inoltre mancava il consenso in tal senso da parte di uno dei genitori e non vi era nemmeno l'autorizzazione del Giudice Tutelare, sostitutiva del consenso del genitore dissenziente.
La sentenza impugnata sarebbe, dunque, basata su un errore di fatto, consistente nell'erronea supposizione della maggiore età del figlio al momento della cointestazione, in realtà CP_2 incontrastabilmente esclusa;
inoltre non aveva tenuto conto dell'assenza di consenso esplicito di entrambi i genitori o, in alternativa, dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Col quinto motivo impugnazione l'attore in revocazione lamenta che la Corte d'Appello, in modo sbrigativo, avrebbe escluso la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti sull'esistenza di altri rapporti di conto corrente in contitolarità delle parti.
La sentenza impugnata avrebbe utilizzato erroneamente il termine "contitolarità", non pertinenti pagina 10 di 29 alla fattispecie in esame. Infatti, essendo gli ex coniugi in regime di comunione dei beni, un conto intestato ad uno di loro doveva neceSAriamente intereSAre anche l'altro. evidenzia che aveva richiesto di acquisire gli estratti conto e il deposito titoli presso Pt_1 le banche LL e IBL, intestati alla controparte o intestati a terzi, ma gestiti dalla ex moglie.
Nonostante la sussistenza di un principio di prova, la richiesta non è stata accolta.
La decisione impugnata si baserebbe, dunque, su un errore di fatto, supponendo l'inesistenza di rapporti di credito della controparte con le banche LL e IBL, la cui sussistenza, invece, emergerebbe dalla documentazione ex adverso depositata sub doc. 24.
pertanto, richiede il rifacimento delle operazioni peritali con un altro CTU, acquisendo Pt_1 la documentazione intestata alla OF.SA presso le Banche LL e IBL. CP_1
Con il sesto motivo di impugnazione l'attore in revocazione lamenta che, secondo la sentenza impugnata, nella determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti non si potrebbe tener conto della divisione di alcuni beni mobili, posta in essere consensualmente in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio, in quanto il giudizio avrebbe ad oggetto solo la divisione dei beni residui, ancora in comunione tra le parti.
L'avv.to evidenzia che non è dato sapere su quali beni mobili sarebbe intervenuta detta Pt_1 divisione consensuale prima del giudizio, per cui la pronuncia sul punto appare generica e generatrice di confusione. La Corte non ha specificato quali beni siano stati esclusi dalla pronuncia giudiziale, creando incertezza.
Pertanto, secondo l'impugnante, la decisione si baserebbe su un errore di fatto, supponendo erroneamente che la divisione di taluni beni sia avvenuta prima del giudizio. Pertanto chiede il rifacimento delle operazioni peritali, con diverso consulente.
Con il settimo motivo di impugnazione l'attore in revocazione censura la sentenza della Corte
d'appello di Milano nella parte in cui ha ritenuto “la mancanza di prova da parte dell'esponente volta al riconoscimento di un'indennità, a far tempo dall'01/10/2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale per mutata destinazione d'uso della cosa comune o averne impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso, ai sensi dell'art. 1102 C.C.”.
L'avv.to evidenzia che il rilascio, da parte del medesimo, dell'abitazione di Milano, via Pt_1
Bergognone n. 31, è un dato pacifico. La motivazione del Giudice d'Appello viene criticata come frutto di un'operazione di "copia-incolla", posto che non ci si è chiesti come un soggetto convivente con un altro poteva mai mutare la destinazione d'uso della cosa comune o impedire l'uso paritario all'esponente, pagina 11 di 29 che si era allontanato per forza maggiore e per provvedimento presidenziale di separazione. L'attore, quindi, non poteva continuare ad abitare con l'ex coniuge. L'avv.to evidenzia che con la sua Pt_1 forzosa assenza dall'abitazione aveva concesso un godimento più ampio all' ex coniuge, il che configurava un arricchimento senza causa per quest'ultimo.
La C.T.U., prosegue l'impugnante, aveva indicato un canone locatizio dell'immobile, ma la Corte
d'Appello non ne aveva tenuto conto, incorrendo in un errore di fatto, consistito nel non riconosciuto godimento totale del bene immobile ad opera della controparte. chiede, quindi, alla Corte di Pt_1 rimediare alla statuizione adottata, disponendo il rifacimento delle operazioni peritali con altro C.T.U. e riconoscendo il canone richiesto.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'avv.to evidenzia che la Corte d'Appello ha Pt_1 respinto la sua richiesta di ottenere un compenso per l'uso dell'autovettura, di cui è intestatario presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), sostenendo che non vi fosse prova che la controparte avesse impedito l'uso del veicolo all'esponente.
Tuttavia, l'attore in revocazione ha evidenziato che non poteva più utilizzare l'autovettura a causa della comparsa di cataratta agli occhi tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, circostanza documentata in atti. Tale fatto escludeva in radice la possibilità per l'attore di fruire dell'autovettura, per cui la decisione della Corte sarebbe errata perché basata sulla possibilità di godere del veicolo, che invece è incontrovertibilmente esclusa. Anche sotto tale OFilo chiede la rinnovazione delle operazioni peritali, con altro CTU.
Con il nono motivo di impugnazione l'avv.to lamenta che la Corte ha ritenuto infondata Pt_1 la richiesta risarcitoria avanzata dal medesimo ex artt. 2043-1223-1226-2059 c.c., per mancanza di prova delle asserite espressioni lesive e ingiuriose, contestate a controparte.
L'attore assume che il Giudice d'Appello avrebbe, dunque, perpetuato le omissioni cognitive del primo giudice, come già esposto nell'atto di appello datato 23.11.2020.
La richiesta risarcitoria in oggetto, a detta dell'avv.to si basa su specifici episodi di Pt_1
"stalking", perpetuatisi nel tempo.
Richiama taluni fatti specifici, come quello dell'agosto 2013 col figlio maggiore, in occasione di un periodo feriale trascorso tra i familiari, per il quale rinvia al capo B.1, p. 6, dell'atto di citazione, o quello del neceSArio acquisto di altra autovettura nell'aprile 2015, come narrato al capo B.5, p. 6, della citazione;
oppure ancora richiama il caso in cui la moglie aveva prospettato la necessità di recarsi, con pagina 12 di 29 l'autovettura, a curare sua madre, rimasta vedova, ogni 30-40 giorni, anteponendo tale necessità a quella dei suoi familiari.
Trattandosi di episodi che si ripetevano costantemente nel tempo già dall'anno 2016, a detta dell'impugnante non era importante indicare data, luogo e occasione del singolo episodio.
Ancor più grave, a detta dell'avv.to sarebbe il fatto che la Corte avrebbe volutamente Pt_1 ignorato la documentazione manoscritta dalla OF.SA d' contenente frasi ingiuriose nei confronti CP_1 del medesimo, di cui non vi è cenno nelle sentenze.
La documentazione prodotta dimostrerebbe, quindi, i fatti dichiarati inesistenti dai due giudici del merito.
L'attore chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, disponendo un equa risarcimento.
Con il decimo motivo di impugnazione l'attore in revocazione lamenta la decisione del precedente giudice di ritenere non provato l'abuso della controparte nell'accesso al suo personal computer, in uso presso lo studio.
L'avv.to richiama quanto dedotto sul punto nell'atto di appello datato 23.11.2020, la cui Pt_1 lettura la Corte, a suo giudizio, avrebbe omesso.
Secondo la tesi dell'attore il giudice avrebbe completamente ignorato la documentazione prodotta attestante l'indebita intrusione della OF.SA nel suo computer, che ne avrebbe estrapolato un CP_1 tabulato riservato, contenente dati sensibili dello studio OFessionale e dei clienti assistiti.
I mezzi istruttori richiesti, prosegue avrebbero potuto accertare ulteriori punti fermi Pt_1 nella vicenda, ma non sono stati ammessi.
Richiama le pronunce della Sezione Penale della Suprema Corte (Cass. Pen. sentenza n°
4627/2018), secondo cui l'accesso di un coniuge a un sistema informatico dell'altro, senza consenso specifico, è reato, anche se in precedenza si erano ottenute le relative password di accesso.
La decisione impugnata si baserebbe, dunque, su un errore di fatto, essendo stata ignorata la documentazione prodotta da cui emergono le circostanze in oggetto, ossia il doc. 23 dell'appellante.
Pertanto, viene chiesto di riformare la sentenza oggetto di impugnazione, disponendo l'equa determinazione risarcitoria per l'indebita intrusione dell'appellata negli strumenti operativi telematici dell'ex coniuge.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione l'avv.to lamenta omissioni dei precedenti Pt_1 giudici in merito, non avendo gli stessi considerato i seguenti oneri e valori: pagina 13 di 29 - tasse di iscrizione A.C.I. dell'autovettura NiSAn MI, fino all'avvenuta cessione della steSA alla figlia;
Per_3
- compensi per lezioni private a studenti percepiti dalla OF.SA ; CP_1
- valore dei gioielli e monili acquistati con danaro comune e rivenduti dalla OF.SA , CP_1 incaSAndone il controvalore;
- introiti per la concessione in locazione dell'autorimeSA e/o del parcheggio condominiale a terzi, taciuti da controparte e ignorati dal ctu;
- le spese per controversie condominiali sostenute dall'attore, che dovrebbero essere sostenute dai comproprietari pro-indiviso.
Inoltre, circa il valore dei beni mobili che arredano lo studio OFessionale sito in Milano, viale
Coni Zugna n° 63, evidenzia che gli stessi sono stati funzionali all'attività per 31 anni e dunque rientrano nella richiesta di usucapione dell'immobile. Infine, lamenta la valutazione sommaria e riduttiva dei beni mobili costituenti l'arredo dell'immobile di Milano, via Bergognone n° 31.
Pertanto, chiede alla Corte d'Appello di riformare la sentenza impugnata, disporre altra C.T.U., che includa la divisione dei beni omessi dalla consuilenza del 21/11/2022, da considerare invalida per le inadempienze riscontrate, revocando i compensi già corrisposti ai precedenti ctu.
Col dodicesimo motivo di impugnazione, l'attore in revocazione contesta la decisione della Corte nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese legali di primo e secondo grado e, a fronte della fondatezza dei rilievi sollevati in revocazione, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
La convenuta , costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per revocazione della sentenza n. 2140/2023 della Corte di Appello di Milano, presentata dall'attore.
Evidenzia che l errore di fatto di cui all'articolo 395, punto 4, c.p.c., è configurabile quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
La difesa d'Aiello sostiene che, nel caso di specie, nessuno dei requisiti per la proponibilità dell'azione di revocazione ricorre nelle varie censure mosse da controparte alla sentenza. In particolare,
l'appellata evidenzia che i capi della sentenza impugnati non sono affetti da errori di fatto, in quanto riguardano punti controversi tra le parti, su cui la Corte d'Appello si è pronunciata.
pagina 14 di 29 In sintesi, secondo la difesa d' , “l'attore cercherebbe di ottenere - ricorrendo ad uno CP_1 speciale mezzo di impugnazione rigorosamente proponibile solo in determinati casi specifici - una sorta di “terzo esame del merito”, che non è ovviamente contemplato dal nostro ordinamento, delle domande da Lui già proposte (e respinte) nei precedenti gradi di giudizio”.
OPINIONE DELLA CORTE
Ritiene la Corte che motivi formulati dall'attore in revocazione non configurano errori di fatto inquadrabili nell'art. 395, n. 4, cpc.
Le Sezioni Unite hanno avuto modo, anche recentemente, di precisare che, in tema di revocazione, “l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere
l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo” (Cass. SU n. 20013 del 19.7.2024; Cass. SU n. 22095/2025).
E' pacifico, infatti, che, ai fini della revocazione, per errore di fatto, ex art. 395, n 4 cpc, occorrono la rilevabilità ex actis dell'errore e il nesso causale tra l'errore e la decisione in termini di decisività dell'errore, nel senso che, eliminato quest'ultimo, deve cadere il presupposto su cui si fonda la decisione.
In altri termini, accertato l'errore di fatto, occorre verificarne la decisività mediante giudizio controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, verifichi la resistenza della decisione;
ove in tal modo quest'ultima risulti priva della sua base logico giuridica, il giudice deve rinnovare il giudizio tenendo conto del dato corretto (Cass. 14/6881). Viceversa, ove la decisione rimanga stabile sulla scorta di ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative, l'errore non avrà detto carattere di decisività.
E' stato, inoltre, sottolineato che la disposizione in esame presuppone un contrasto antitetico tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una della sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, con l'importante precisazione che la realtà desumibile dalla sentenza deve essere frutto di supposizione e non di valutazione o di giudizio;
inoltre la realtà emergente dagli atti e dai documenti non deve essere contestata dalle parti (Cass. 10/22171, 09/6539, 06/3190). Infatti, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa, sul quale la sentenza si sia pronunciata (Cass. 08/23856, 08/14044, 06/7812). Il punto alla base del ricorso deve essere non solo incontroverso tra le parti, ma neppure controvertibile, non potendo dar luogo ad pagina 15 di 29 apprezzamenti di alcun genere (Cass. 97/8118). In proposito si è anche di recente ribadita l'inammissibilità della revocazione per errore di fatto qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, sul quale sono emerse posizioni contrapposte tra le parti, che hanno dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume neceSAriamente natura valutativa, sottraendosi, come tale, al rimedio revocatorio (Cass., n. 27897 del 29.10. 2024; Cass. n. 27622 del 30.10.2018).
La giurisprudenza afferma costantemente che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto invece accertato in modo indiscutibile alla stregua degli atti e dei documenti di causa (Cass.
13/22080, 07/2713, 06/9396). Pertanto, l'errore in discussione non può consistere in una erronea valutazione delle prove raccolte (Cass. 17/8828, 13/22080), in un errore nell'interpretazione del fatto
(Cass. SU 98/1094), ovvero in una erronea valutazione delle situazioni processuali e dell'impianto probatorio (Cass. SU n. 1178/2000). Si è affermato che deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto
-quale svista percettiva immediatamente percepibile- bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. SU n. 20013/2024; SU n. 31032 del
27.11.2019).
Sotto il OFilo della distinzione dell'errore revocatorio dall'errore di fatto che consente il ricorso in CaSAzione ex art. 360, n. 5, cpc, si è poi affermato che il primo non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi in tal caso nell'ipotesi di errore di giudizio denunciabile con ricorso in CaSAzione nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, cpc (Cass. 06/10807,
99/6388, 98/10635). Infatti “l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consistendo in una falsa percezione della realtà, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa;
pertanto, ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può configurarsi un vizio di motivazione e non il vizio revocatorio” (Cass. n. 9637 del 19.4.2013).
Inoltre, si è precisato che l'errore revocatorio deve emergere dagli atti con carattere di assoluta immediatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche (Cass. 13/22080, 10/17110, 08/17443).
pagina 16 di 29 E' pacifico, infine, che lo stesso non poSA concernere l'interpretazione di norme giuridiche, ma solo l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di fatti, considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo;
viceversa la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra invece un error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, conducendo a violazione o falsa applicazione di norme di legge (Cass. 96/10794, 02/8023).
In applicazione dei principi sopra espressi, in ordine ai motivi formulati dall'avv.to può Pt_1 osservarsi quanto segue.
Il primo motivo, relativo alla richiesta di sospensione del giudizio, attiene chiaramente all'applicazione di norme processuali, per cui non configura un errore di fatto. In ogni caso la questione
è superata perché con ordinanza del 16.2.2025 la Corte di CaSAzione ha definito il giudizio parallelo rg
25022/2020, rigettando la domanda di usucapione proposta dall'avv.to Pt_1
Il secondo ed il terzo motivo concernono le critiche mosse dall'attore in revocazione alla CTU, sia nella mail del 27.7.2022, in cui aveva espresso diverse obiezioni alle considerazioni valutative del consulente d'ufficio, sia nella successiva mail del 21.10.2022 e nelle osservazioni alla ctu del 30.11.2022; ulteriori critiche sarebbero state espresse anche nel procedimento di liquidazione del compenso del consulente. L'avv.to lamenta che la Corte ha prestato incondizionata fiducia alle valutazioni dei Pt_1 beni mobili ed immobili operate dal consulente d'ufficio e dal suo ausiliario, esperto in materia contabile;
censura, inoltre, la decisione inerente la mancata ammissione delle prove orali dedotte dal medesimo in ordine ai patti intercorsi tra i coniugi.
Sul punto la Corte osserva che la mancata condivisione da parte del giudice delle critiche formulate dall'avv.to all'operato del CTU, alle cui conclusioni la sentenza ha inteso aderire, Pt_1 potrebbe eventualmente configurare un errore di giudizio nella valutazione delle risultanze processuali, ma non un errore di fatto revocatorio. Parimenti, la mancata ammissione delle istanze istruttorie rientra negli errori di valutazione e non in quello di fatto ex art. 395, n. 4, cpc.
Inoltre, l'attore aveva già proposto istanza di rinnovazione della ctu, con altro consulente, all'udienza del 21.3.2023 di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte d'Appello (doc. 3 conv.), richiesta dal medesimo ribadita poi negli scritti conclusivi, cui si era opposta controparte in comparsa conclusionale e ancora in memoria di replica. Si tratta, dunque, di temi già oggetto di contestazione tra le parti e anche di valutazione da parte del giudice, che ha ritenuto infondate le doglianze dell'avv.to pagina 17 di 29 sull'operato del consulente d'ufficio. L'errore revocatorio, invece, come si è visto, deve Pt_1 riguardare questioni di fatto non controverse, né controvertibili, che non siano state già oggetto di valutazione da parte del giudice.
Il quarto motivo formulato riguarda la questione della cointestazione dei buoni postali al figlio
che secondo le argomentazioni portate dall'avv.to non sarebbe possibile, data la CP_2 Pt_1 minore età del medesimo al momento della cointestazione e l'assenza del consenso di uno dei genitori o dell'autorizzazione sostitutiva del Giudice Tutelare. La Corte avrebbe erroneamente supposto la maggiore età di al momento della cointestazione, fatto incontrastabilmente escluso. CP_2
Ritiene la Corte che anche in questo caso vada esclusa la configurabilità di un errore revocatorio, dal momento che la questione era stata specificamente dibattuta negli atti di causa e la Corte si era pronunciata sul punto.
In particolare, nella comparsa conclusionale dell'avv.to dell' 8.5.2023, nell'ambito del Pt_1 giudizio di appello terminato con la sentenza qui impugnata, si legge: “
3.a)N° 05 Buoni Fruttiferi Postali del valore di € 77.227,25 (capo 2.A relazione, pag. 13) andrebbe diviso per n° 03 beneficiari (2/3 tra gli ex coniugi e 1/3 al figlio) per cui il valore, indicato in € 51.484,83, andrebbe diviso per 2 attribuendo procapite € 25.742,42. Sull'attribuibilità però di parte del valore degli stessi grava la contestazione dell'esponente dell'intestazione di una parte di essi ad un figlio, sia in quanto l'ex coniuge ne aveva taciuto all'esponente tale circostanza sia perché alla data del 27/01/1995 dell'emissione dei predetti titoli (doc. 22 parte appellata) il figlio era minorenne avendo circa 14 anni: su tanto dedotto CP_2 non è stato espletato alcun concreto accertamento né pronunciata inerente motivazione”.
Sul punto la OF.SA nella sua comparsa conclusionale di pari data così scriveva: “L'Avv. CP_1 ha peraltro contestato nelle proprie - come detto inammissibili ed irrituali - osservazioni alla Pt_1
CTU l'intestazione di tali n.5 buoni postali anche in favore del figlio asserendo di non Controparte_2 essere stato a conoscenza di tale cointestazione che sarebbe stata, a Suo dire, “adottata unilateralmente
e subdolamente dalla Sig.ra ”. Preme quindi a questa difesa puntualizzare sul punto come, CP_1 contrariamente a quanto asserito da controparte, e come si è già avuto modo di contestare in altro giudizio pendente tra le Parti (causa di opposizione a precetto R.G.34905/2020 Tribunale Ordinario di
Milano - Sezione Terza - G.U. Dott.SA Vaghi) tali buoni furono invece acquistati personalmente proprio dallo stesso Avv. presso l'ufficio postale n.32 di Milano con la collaborazione dell'impiegata Pt_1 postale Sig.ra (persona di conoscenza dell'appellante in quanto originaria dello stesso Parte_2 paese) come si evince agevolmente dalla firma, chiaramente leggibile, da quest'ultima apposta sul retro dei buoni stessi. Esattamente il contrario quindi di quanto vorrebbe fare intendere controparte. pagina 18 di 29 L'appellante ha altresì contestato che tali buoni non avrebbero potuto essere intestati al figlio , CP_2 allora minorenne, ma - come puntualmente rilevato nella CTU dall'Ausiliare Dott. - non esistono Per_2 norme che impediscano di intestare ai figli minorenni attività di natura finanziaria”.
La questione della cointestazione dei buoni al figlio era stata, quindi, oggetto di CP_2 specifiche contestazioni tra le parti, sia sotto il OFilo del mancato consenso paterno, sia quanto alla minore età del ragazzo.
Tali aspetti erano, dunque, tutt'altro che incontroversi in causa.
Inoltre, la Corte, su tali questioni si è specificamente pronunciata nei seguenti termini: “La valutazione dei beni mobili e quella del bene immobile, effettuata dal CTU anche attraverso l'ausilio di un esperto in materia contabile, è senz'altro condivisibile, perché svolta con procedimento immune da vizi logici o tecnici. Le eccezioni svolte dall'avv. che ha lamentato di non essere mai stato a Pt_1 conoscenza della contestazione dei buoni postali fruttiferi, del valore iniziale di lire 5.000.000, in favore del figlio , allora minorenne, sono infondate, risultando pacificamente dall'esame dei titoli CP_2 prodotti in giudizio, che gli stessi sono cointestati a e al figlio”. Controparte_1
Anche in questo caso, pertanto, siamo al di fuori dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n 4, cpc.
Col quinto motivo l'avv.to lamenta che non sarebbe stata accolta la sua istanza di Pt_1 acquisire gli estratti di conti e depositi titoli presso CA LL e IBL intestati alla controparte o da questa gestiti e intestati a terzi, risultanti dal doc. 24 depositato dalla steSA controparte. L'errore della Corte, quindi, sarebbe la supposizione di inesistenza di rapporti di credito della controparte con gli istituti di credito sopra, la cui verità sarebbe invece positivamente accertata dal doc. 24 di controparte.
Sul punto la controparte ha osservato che il suddetto documento 24 è relativo a movimenti bancari del conto presso CA LL aperto da solo il 29.11.2016, quindi in data successiva a quella del CP_1
3.6.2016, concordemente indicata dalle parti, in sede di formulazione del quesito peritale, per la valutazione dei beni mobili da dividere. La convenuta, inoltre, nega di aver mai trattenuto rapporti con la . CP_3
Nella comparsa conclusionale datata 8.5.2023, depositata dall'avv.to nel giudizio di Pt_1 appello concluso con la sentenza qui impugnata, sul punto si legge:
- a pagina 11 nell'ambito delle censure all'operato del CTU: “
4.c)invitato il C.T.U. a svolgere più apOFondite indagini sia sul c/c dell'appellata acceso presso la spa sia sugli CP_4
Istituti di Credito CA LL (ns. doc. 24) e “IBL”, inopinatamente esclusi dagli accertamenti
d'ufficio”;
pagina 19 di 29 - a p. 13: “Più grave l'omesso accertamento del conto corrente dell'appellata presso la , CP_3 per cui il C.T.U. ne ignora completamente l'esistenza, mentre avrebbe dovuto effettuare ulteriori indagini presso il predetto Istituto di Credito. Ulteriori accertamenti che il C.T.U. avrebbe dovuto effettuare presso la (riguardo al conto corrente intrattenuto dall'appellata) ed Controparte_5 anche quello intrattenuto dall'esponente presso la spa UNICREDIT, ma tant'è. Dovrebbe essere intuibile che all'esponente, estraneo al rapporto bancario intercorso tra l'appellata e gli Istituti di Credito LL e IBL, è negato ogni richiesta di accesso ai dati, se non per ordine giudiziario, per la normativa sulla “privacy”.”
A sua volta, la OF.SA nella sua memoria conclusionale del 29.5.2023 scriveva: “6) Si CP_1 rileva una volta ancora come il conto corrente CA LL (vedi doc. 24 convenuta in primo grado) sia stato aperto dalla Sig.ra in data successiva al 3/6/2016 e come l'appellata non sia mai CP_1 stata titolare di alcun conto e/o rapporto qualsiasi con l'Istituto di Credito IBL! Controparte non ha peraltro offerto sul punto – né avrebbe mai potuto – alcun principio di prova”.
La Corte evidenzia che, anche in questo caso, pertanto, si tratta di questione controversa, che era stata oggetto di specifiche contestazioni delle parti. E', dunque, esclusa la sussistenza di una mera svista percettiva della Corte, immediatamente percepibile, avente ad oggetto un fatto incontroverso ed incontrovertibile.
Il doc. 24, del resto, è costituito da una lista movimenti di un conto presso CA LL che va dal
29.11.2016 al febbraio 2018, mentre il quesito affidato al CTU indicava per la stima dei beni la data del
3.6.2016. Non vi è dunque nessuna prova in atti di rapporti della OF.SA presso CA LL CP_1 alla data indicata nel quesito peritale e il documento richiamato non dimostra affatto tale assunto.
Inoltre, la Corte d'Appello nella sentenza impugnata per revocazione si era espreSAmente espreSA circa le nuove indagini richieste dall'appellante nei seguenti termini: “Non risulta dagli atti di causa che le parti fossero contitolari, alla data della separazione giudiziale, di altri rapporti di conto corrente, sicché non può essere demandato al CTU, come richiesto dall'appellante principale, di compiere ulteriori accertamenti al riguardo”. La Corte ha, quindi, espreSAmente respinto la richiesta della difesa di compiere ulteriori indagini sui conti correnti e tale rigetto delle istanze istruttorie Pt_1 dell'appellante può, al più, configurare un'erronea valutazione sull'istruttoria già espletata e sulla necessità di apOFondimenti, dunque un errore di giudizio, mentre non integra errore di fatto revocatorio, sia perché l'esistenza di ulteriori conti nel periodo di interesse non risulta dall'invocato doc. 24 d' , CP_1 sia perché la questione era controversa e il giudice si era pronunciato sul punto.
pagina 20 di 29 Il sesto motivo è palesemente inconsistente censurando la decisione della Corte di escludere dalla divisione giudiziale i beni mobili già divisi consensualmente tra le parti, che l'avv.to afferma Pt_1 non individuati e ignoti, per cui l'errore sarebbe stato quello di ritenere già divisi beni in realtà mai divisi.
Dal momento che lo stesso attore in revocazione non individua i beni in questione, non si comprende in che termini la sentenza impugnata dovrebbe essere corretta, per cui il motivo non può essere accolto.
Col settimo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'indennità per uso quasi esclusivo della casa coniugale da parte del coniuge, in relazione all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c..
La Corte rileva che, anche qui, si è in presenza di questione dibattuta tra le parti, su cui il giudice si è espreSAmente pronunciato, il che preclude la configurabilità di un errore revocatorio.
Nell'atto di citazione avanti al Tribunale l'avv.to al punto 9.l di pagina 3, rivendicava il Pt_1
“pagamento di un'indennità, a far tempo dall' 1.10.2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale
(e quindi cosa comune ex art. 1102 c.c., secondo Cass. n. 16.285/2013 e Cass. n. 5156/2012), non auspicandosene il diniego che eSA è goduta anche dalla figlia ”. Per_3
Nell'atto di appello, alle pagine 6 e 7, l'avv.to evidenziava che l'art. 1102 c.c. era Pt_1 estraneo alla fattispecie in esame, in cui il giudice della separazione aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, per cui lo stesso aveva lasciato l'immobile in data 1.10.2017, ragion per cui era stato chiesto un equo compenso alla moglie, di fatto fruitrice dell'intero immobile.
Rispetto a dette domande la risulta essersi difesa nei due gradi di giudizio sia affermando CP_1
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1102 c.c., invocato da controparte in primo grado, sia precisando che la casa era abitata anche dalla figlia e, da ultimo, pure dal fidanzato della steSA. Per_3
Sul punto il Tribunale si era così espresso: “Va dichiarata improcedibile anche la domanda di riconoscimento di un equo compenso, ex artt. 1102-1104 C.C., per l'uso della casa coniugale (sulla base dei parametri dell'equo canone ex lege n° 392/1978) a far tempo dall'01/10/2017, ponendo a carico della convenuta gli oneri di ordinaria e straordinaria amministrazione, rilevandosi che la domanda della convenuta di riconoscimento di un equo compenso per l'uso esclusivo da parte dell'attore dell'immobile di Milano, Viale Coni Zugna n.63 a far data dal Gennaio 2013 o da quel minore periodo accertato in corso di causa è stata proposta solo in subordine, in denegata ipotesi di riconoscimento in favore dell'Avv. del suddetto equo compenso per l'altro immobile, per cui quest'ultima non necessita Pt_1 di alcuna pronuncia. Sul punto, si rileva che non è possibile una pronuncia su tale domanda al di fuori del giudizio che pronunci lo scioglimento della comunione degli immobili, nel merito, essendo pagina 21 di 29 intrinsecamente conneSA a questo, necessitando di accertamenti di fatto anche in relazione al valore dei beni che presuppongono, comunque, le produzioni documentali sopra menzionate. Per inciso, si rileva che è, comunque, neceSArio fornire la prova che l'altra parte, ai sensi dell'art. 1102 c.c., abbia mutato la destinazione d'uso della cosa comune o abbia impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso”.
La sentenza qui impugnata della Corte d'Appello, decidendo sulla richiesta dell'avv.to Pt_1 relativa all'indennità in oggetto, così ha statuito: “La sentenza di primo grado merita conferma nella parte in cui ha respinto le altre domande proposte dall'avv. In particolare la domanda volta Pt_1 al riconoscimento “di un'indennità, a far tempo dall'01/10/2017, per quasi esclusivo uso della ex casa coniugale”, non può trovare accoglimento, non avendo l'odierno appellante offerto la prova che l'ex coniuge abbia mutato la destinazione d'uso della cosa comune o abbia impedito all'altro partecipante di farne parimenti uso, ai sensi dell'art. 1102 c.c.. Analogamente non può trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere a favore dell'avv. un equo compenso ex art. 1102-1104 c.c. per Pt_1
l'uso dell'autovettura NiSAn MI, non risultando dagli atti di causa che la convenuta abbia impedito all'attore di fare uso dell'autoveicolo”.
Dalla ricostruzione delle difese delle parti e delle pronunce di primo e secondo grado sopra tratteggiata emerge, pertanto, che il presunto errore ha riguardato un punto controverso, sul quale le parti avevano assunto posizioni contrapposte, rispetto alle quali la decisione impugnata non si configura come mera svita percettiva, ma assume neceSAriamente natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio
(Cass. n. 27897 del 29.10.2024; Cass. n. 27622 del 30.10.2018).
L'ottavo motivo riguarda il mancato riconoscimento di un compenso all'appellante per
l'utilizzo dell'auto NiSAn MI, di proprietà dello stesso, perché, secondo la pronuncia impugnata, non sarebbe emerso che controparte ne aveva impedito l'uso. L'avv.to evidenzia che è Pt_1 documentalmente dimostrato che lo stesso fosse affetto da cataratta sin dalla fine del 2014, per cui sarebbe incontrovertibile che l'appellante non ha potuto fruire dell'autovettura.
La Corte rileva che anche per il motivo in esame valgono le considerazioni già espresse per il settimo motivo: la questione è stata dibattuta tra le parti e la sentenza impugnata si è pronunciato sulla steSA.
Si ripercorrono brevemente le difese e le pronunce in merito.
In atto di citazione di primo grado l'avv.to aveva riferito di un'autovettura MI in uso Pt_1 esclusivo alla moglie e talvolta alla figlia e chiedeva un equo compenso ex artt. 1102-1105 c.c. Per_3 per detto uso. pagina 22 di 29 in primo grado si era difesa sul punto assumendo l'insussistenza dei presupposti di cui CP_1 agli artt. 1102-1104 c.c.; aveva evidenziato, inoltre, che l'autovettura, almeno a partire dall'ottobre 2017, era utilizzata esclusivamente dalla figlia e il fatto che l'avv.to si astenesse dall'uso Per_3 Pt_1 dell'automobile in oggetto, a lui intestata, rispondeva a sua scelta personale e non era stata imposta dalla moglie.
In atto di citazione d'appello l'avv.to riproponeva la propria domanda di equo compenso Pt_1 ex artt. 1102-1104 c.c. per l'uso dell'autovettura MI (punto 8 p. 22).
Il Giudice d'Appello nella sentenza impugnata così si è espresso sul punto: “Analogamente non può trovare accoglimento la domanda volta a riconoscere a favore dell'avv. un equo compenso Pt_1 ex art. 1102-1104 c.c. per l'uso dell'autovettura NiSAn MI, non risultando dagli atti di causa che la convenuta abbia impedito all'attore di fare uso dell'autoveicolo”.
Nel corso del giudizio, pertanto, l'uso dell'autovettura in esame è stato dibattuto e i giudicanti hanno espreSAmente statuito al riguardo.
Tra l'altro la documentazione invocata dall'appellante, secondo cui il medesimo non avrebbe potuto guidare per un problema di cataratta, non dimostra affatto che controparte gli abbia impedito l'uso della vettura.
Anche il motivo in esame, pertanto, non può essere accolto.
Il nono motivo riguarda il rigetto per infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata dall'avv.to ex artt. 2043-1223-1226-2059 c.c., per le espressioni lesive ed ingiuriose contestate alla Pt_1 controparte, che, in particolare, emergevano -secondo il medesimo- dalla documentazione manoscritta dalla OF.SA di cui ai docc. 10 e 51 di parte appellante e dai punti B.1, B.5 e B.6 dell'atto di CP_1 citazione avanti al Tribunale.
Su riportano di seguito i paragrafi dell'originario atto di citazione di primo grado richiamati dall'appellante:
pagina 23 di 29 La convenuta si era difesa davanti al Tribunale eccependo che le circostanze addotte da controparte erano già state allegate nel giudizio di separazione dei coniugi a fondamento della domanda di addebito, con conneSA domanda di risarcimento del danno, per cui non potevano essere riproposte in sede di divisione, pena la violazione del ne bis in idem. Nel merito aveva contestato le condotte ascrittele, evidenziando pure che in larga misura controparte allegava fatti successivi all'instaurazione della crisi coniugale. In particolare la convenuta aveva richiamato le difese svolte dalla steSA alle pagine da 6 a 13 della comparsa di costituzione del giudizio di separazione, che veniva contestualmente prodotto sub doc.
16. In tale atto difensivo, circa il foglio manoscritto prodotto da controparte, la difesa d'Aiello evidenziava che le espressioni usate rientravano nella modalità comunicativa tipica di un conflitto di coppia esasperato e che, comunque, lo scritto si trovava nella documentazione personale della moglie e non fosse stato posto in bella vista, come infondatamente sostenuto da controparte.
In memoria ex art. 183, n 2, cpc l'avv.to aveva formulato un capitolo di prova orale del Pt_1 seguente tenore: “N.5) Vero che la convenuta aveva manoscritto su un comune foglio lasciato sulla postazione fiSA del computer di casa (sita nel locale studio) ove operava anche lo attore, la seguente frase “aveva proprio ragione tuo figlio, sei uno stronzo” (come da ns. doc. 10) da rammostrarsi.”.
Controparte si era opposta all'ammissione del capitolo di prova in esame e il giudice l'aveva ritenuto irrilevante.
Il Tribunale si era pronunciato sulla domanda risarcitoria in esame dell'avv.to nei Pt_1 seguenti termini: “La convenuta ha contestato la richiesta di risarcimento dei danni ex artt. 2043 - 1223
- 1226 e 2059 c.c. formulata dall'attore, evidenziando altresì l'inammissibilità di tale domanda in quanto già formulata nel giudizio di separazione all'epoca in corso tra le parti. Ha eccepito che i fatti riportati alle pagine 5-9 dell'atto di citazione costituivano la reiterazione di una serie di accuse nei confronti della moglie, che aveva posto a fondamento della domanda di addebito nella causa di separazione, rigettata dal Tribunale. L'eccezione è fondata, in quanto le medesime circostanze di cui si duole l'attore, attinenti strettamente alla vita familiare, proprio perché oggetto della richiesta di addebito della
pagina 24 di 29 separazione e già in quella sede poste a fondamento della collegata domanda di risarcimento danni, non possono essere riproposte nel presente giudizio a sostegno di una ulteriore ed autonoma domanda di risarcimento danni e ciò in quanto così facendo tale domanda si pone, rispetto alla decisione poi assunta sull'addebito nella causa di separazione, in aperto contrasto col principio del ne bis in idem. In ogni caso, dette domande avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di separazione”.
La questione era stata riproposta dall'avv.to in atto d'appello, nel quale richiamava, in Pt_1 particolare, l'attenzione della Corte proprio sulle scritture manoscritte da controparte, di cui ai docc. 10
e 51, che il Tribunale aveva ignorato.
La Corte sul punto si è così espreSA: “La domanda di condanna della convenuta al risarcimento danni, formulata ai sensi degli artt. 2043-1223-1226-2059 c.c. è infondata, non essendo provate le asserite espressioni lesive e ingiuriose, contestate alla controparte”.
In sostanza oggi l'appellante in revocazione sostiene che il giudice di secondo grado non si sarebbe accorto che le espressioni offensive contestate emergerebbero dai documenti 10 e 51, scritti di pugno da controparte.
Presa visione dei documenti in esame, si rileva che il doc. 10 consta di un foglio con la seguente scritta “Aveva proprio ragione TUO FIGLIO ”, mentre il doc. 51 è un lungo scritto Parte_3 accorato in cui si leggono riflessioni sull'esito del matrimonio, sulla crisi coniugale e sullo stato d'animo della scrivente, che tra l'altro dichiara di non sentirsi neppure più sicura fisicamente in casa, riflette sulla propria solitudine e sulla decisione di lasciare o meno il coniuge, sull'autenticità dell'affetto di parenti e conoscenti e sulle delusioni incontrate nel corso della sua vita;
su uno scritto di tre pagine solo nelle ultime righe si legge ad un certo punto “Io, allegra seSAntenne, veSAta da questo stronzo”. Considerati contenuto e struttura dello scritto, deve rilevarsi che la lettera in esame non risulta indirizzata a nessuno e appare meramente uno sfogo personale dell'intereSAta, senza un destinatario diverso dall'autrice, per cui non vi è prova che l'unica frase offensiva in esso contenuta sia stata portata a conoscenza del destinatario.
Anche quanto al doc. 10, che potrebbe avere valenza offensiva, non vi è prova che lo stesso fosse stato posto sulla scrivania dell'attore o comunque in luogo da questi visibile, come dal medesimo sostenuto.
Oltre al fatto che si tratta di questioni controverse tra le parti, può, dunque, qui osservarsi che i documenti in esame non hanno una valenza decisiva, in quanto la prova del fatto -ossia l'ingiuria- presuppone che l'espressione offensiva sia manifestata all'intereSAto, elemento che non emerge dai documenti e avrebbe richiesto di essere provata per via testimoniale. Sul punto deve evidenziarsi che l'eventuale erronea decisione del giudice in punto ammissione della prova orale, ritenuta irrilevante, non pagina 25 di 29 configura un errore revocatorio, risolvendosi in un errore di giudizio e di applicazione di norme giuridiche (Cass. n. 25871 del 31.10.2017).
Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
Col decimo motivo l'avv.to si duole del rigetto della sua richiesta di accertamento Pt_1 dell'abuso commesso da controparte nell'accesso, senza autorizzazione, al suo personal computer in uso presso lo studio, perché erroneamente ritenuto non provato. La prova ignorata dai giudici di primo e secondo grado sarebbe costituita dal doc. 23; inoltre richiama le prove orali erroneamente non ammesse.
Quanto a queste ultime si rimanda a quanto esposto in relazione al motivo precedente, mentre in ordine al doc. 23 si osserva che lo stesso consta di otto fogli in cui sembra di poter individuare delle schermate di un pc.
In merito a detto documento in primo grado la difesa d' aveva dedotto che era un documento CP_1 prodotto dalla steSA nella causa di separazione e non era stato acquisito tramite accesso alla mail, come insinuato da controparte, ma era in possesso della convenuta in quanto quest'ultima aveva sempre fattivamente collaborato all'attività OFessionale del coniuge.
In sede di appello l'avv.to lamentava che il primo giudice aveva ignorato il doc. 23 Pt_1 attestante l'indebita intrusione della OF.SA d' nel suo computer OFessionale per estrapolarne un CP_1 tabulato contenente dati sensibili dello studio e dei clienti assistiti.
La Corte nella sentenza impugnata respingeva la domanda, in quanto ritenuta non provata.
Anche nell'ipotesi in esame deve rilevarsi la non configurabilità di un errore revocatorio, sia perché si tratta di questione controversa tra le parti, oggetto di valutazione e decisione da parte del giudice, sia perché il doc. 23 di per sé non è comunque decisivo, tenuto conto che la difesa della convenuta era nel senso che i dati dal medesimo risultanti erano stati acquisiti quando ancora la steSA collaborava nello studio del marito.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con l'undicesimo motivo l'attore in revocazione lamenta che non siano stati considerati una serie di oneri dal medesimo sostenuti, come le spese per iscrizioni ACI per l'autovettura usata dalla figlia e le spese per le cause condominiali dal medesimo intentate contro il condominio di Milano via Per_3
Bergognone n 31 in tre gradi di giudizio. Inoltre evidenzia che, come entrate, non si sarebbero considerati gli introiti della moglie per lezioni private e quelli per locazione dell'autorimeSA e del parcheggio condominiale;
richiama inoltre il valore dei gioielli e monili acquistati con denaro comune e poi rivenduti dalla moglie e lamenta la valutazione sommaria e riduttiva dell'arredamento dell'immobile di Milano, pagina 26 di 29 via Bergognone n 31, e dell'immobile di Miano, viale Coni Zugna n. 63. Chiede che la Corte disponga nuova CTU che includa detti beni omessi.
Nella comparsa conclusionale datata 8.5.2023 del giudizio di appello, terminato con la sentenza qui impugnata, l'avv.to aveva già evidenziato: Pt_1
- la mancata inclusione nella divisione degli introiti dell'appellata per lezioni private agli studenti
(docc. da 36 a 42), di quelli derivanti dalla concessione in locazione a terzi di box e posto auto
(docc. 4) e di quelli derivanti dalla vendita di preziosi, nel cui investimento i coniugi avevano concordato;
- i rilevanti costi giudiziari sostenuti per gli immobili siti in Milano, di via Bergognone e viale Coni
Zugna (docc. 11, 44, 45, 47, 48);
- il pagamento del bollo e dell'assicurazione obbligatoria per l'auto.
Rispetto a tali richieste la difesa d' aveva replicato che non erano dimostrati introiti per lezioni CP_1 private e vendita di gioielli;
che la domanda relativamente alle spese delle cause intraprese contro il condominio di via Bergognone 31 era stata rinunciata da controparte che non l'aveva riproposta in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni e comunque era infondata, trattandosi di contenziosi unilateralmente promossi dall'appellante senza condivisione con la moglie;
che la domanda relativa all'asserita concessione a terzi dei box era stata introdotta solo in corso di causa e che la ctu doveva ritenersi completa ed esaustiva;
quanto all'auto, il rigetto della richiesta conseguiva al mancato riconoscimento del compenso per l'uso esclusivo.
L'esame degli atti difensivi delle parti evidenzia, pertanto, che le questioni oggi riproposte dall'attore in revocazione erano già state poste in discussione nel precedente giudizio di appello e le parti avevano assunto sulle stesse posizioni antitetiche. Non si è, dunque, in presenza di dati di fatto incontroversi e incontrovertibili.
Per quanto concerne le spese relative ai giudizi intentati contro il Condominio di via Bergognone, nella sentenza di primo grado si legge: “Quanto alla domanda volta alla suddivisione degli oneri concernenti le controversie pendenti tra i coniugi e il Condominio di Milano via Bergognone n° 31 Parte_1 riportata alla lettera 9.i di cui alla pag.3 dell'atto di citazione, si rileva che tale domanda non risulta proposta, né nelle conclusioni dell'atto, né nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 cpc.. In ogni caso, al di là di tale dato, tale domanda non risulta minimamente circostanziata né dell'atto, né nella memoria ex art. 183, co.6, n.1 cpc, con la conseguenza che la steSA va dichiarata inammissibile perché genericamente proposta, pur a volerla ritenere proposta tempestivamente. Sotto altro OFilo, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla convenuta (v. pagine 8-9 comparsa di risposta), la domanda è lo stesso inammissibile, essendo avvenuta la regolamentazione delle spese, appunto, nei separati giudizi pagina 27 di 29 indicati dalla convenuta tra l'avv. e il Condominio di Milano via Bergognone n° 31, alla quale Pt_1 la convenuta ha dichiarato di non avere partecipato, essendo stati tali giudizi intrapresi dall'attore in via assolutamente unilaterale, a titolo personale e senza alcun confronto e consenso della moglie, pur comproprietaria al 50% dell'immobile”.
Nel presente procedimento, in sostanza, l'avv.to lamenta che la Corte non avrebbe Pt_1 adeguatamente valutato la documentazione dal medesimo prodotta da cui emergerebbero gli introiti sopra indicati;
che non avrebbe considerato le spese elencate dal medesimo e avrebbe fatto proprie le valutazioni erronee del ctu.
La valutazione delle risultanze probatorie, tuttavia, è un apprezzamento che esula dall'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, cpc, mentre, d'altra parte, la documentazione prodotta dall'avv.to non Pt_1 appare decisiva, non potendosi immediatamente ricavare dalla steSA gli introiti oggetto di contestazione tra le parti. Infine, come già evidenziato, l'errore revocatorio non può avere ad oggetto un fatto su cui vi
è stata in causa discussione tra le parti.
Col dodicesimo motivo l'attore in revocazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite di entrambi di giudizio ed evidenzia che, anche tenuto conto dell'esito del presente procedimento, dette spese dovrebbero essere poste integralmente a carico di controparte.
La Corte osserva che la decisione in ordine alle spese di lite attiene all'applicazione di una regola processuale, a seguito di apprezzamento del giudice sull'esito del procedimento, per cui non è configurabile in tal caso un errore di fatto ex art. 395 n 4 cpc.
La domanda di revocazione deve, pertanto, essere rigettata.
SPESE DI LITE
L'avv.to stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore della Pt_1 controparte le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite della difesa d'Aiello si liquidano - secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia dichiarato ai fini del contributo unificato (52.000-260.000), dell'effettiva attività difensiva svolta e della media difficoltà delle questioni trattate – in € 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, ed €
pagina 28 di 29 5.103,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non presente, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta contro la sentenza n. 2140/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 27.06.2023, così dispone:
1. Rigetta la domanda di revocazione avanzata da Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di , che si liquidano in complessivi € 9.991,00, di cui € Controparte_1
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Consigliere relatore
Dott.SA Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.SA Maria Elena Catalano
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