Versione
25 aprile 1981
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11 gennaio 1991
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Art. 95. (Accordi sindacali)
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresi' oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti. ((20)) --------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 15 dicembre 1990 n. 395 ha disposto (con l'art. 13 comma 2) che "Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".
Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.
Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresi' oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.
Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti. ((20)) --------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 15 dicembre 1990 n. 395 ha disposto (con l'art. 13 comma 2) che "Le delegazioni previste dall' articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".
Giurisprudenza • 4
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