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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 23330 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. Caligiuri
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario G. Moretti
all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 7.4.22 e condanna l ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione dall'ottobre 2023 al gennaio
2024, con gli interessi legali come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 7.4.22 (v. doc. nel fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. doc. nel fascicolo parte ricorrente).
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem ma il CP_1 giudicato copre un periodo antecedente a quello richiesto (v. sentenza nel fascicolo . CP_1
L' ha dimostrato il pagamento della rata di febbraio 2024 prima del CP_1 deposito del ricorso (v. doc. nel fascicolo . CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione dall'ottobre 2023 al gennaio 2024.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, CP_1
c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 13 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. Caligiuri
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario G. Moretti
all'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 7.4.22 e condanna l ad erogare al CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione dall'ottobre 2023 al gennaio
2024, con gli interessi legali come per legge;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84 con decorrenza 7.4.22 (v. doc. nel fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. doc. nel fascicolo parte ricorrente).
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per ne bis in idem ma il CP_1 giudicato copre un periodo antecedente a quello richiesto (v. sentenza nel fascicolo . CP_1
L' ha dimostrato il pagamento della rata di febbraio 2024 prima del CP_1 deposito del ricorso (v. doc. nel fascicolo . CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione dall'ottobre 2023 al gennaio 2024.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% alla luce della parziale soccombenza reciproca (art. 92, c. 2, c.p.c.); la restante parte liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, CP_1
c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 13 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro