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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 669/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14.01.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
avvocato, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Mario Petrella con studio in Civitella Roveto, Via
Umberto I, 24, elettivamente domiciliata presso il medesimo all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE- APPELLANTE
E
, C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello
1 Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S.
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
RESISTENTE -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 14.01.2025.
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 1104/2024 in data 18.04.2024, che ha cassato la sentenza di questa
Corte d'Appello n. 379/2018 del 28.02.2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 638/2011 pubblicata il 23.09.2011.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A titolo di pagamento della “seconda indennità giornaliera di udienza” ed a fronte di cinque ordinativi di pagamento (nn.rr. 28/2008, 29/2008, 30/2008,
31/2008 e 32/2008 del 17/7/2008) emessi dalla Procura della Repubblica di
VE e relativi ad attività processuali svolte negli anni 2003-2004-2005-
2006-2007 (per le quali erano state emesse regolari fatture nn.rr. 4-5-6-7-8 del
2008), il giudice del Tribunale di L'Aquila ingiungeva al Controparte_1 il pagamento, in favore dell'Avv. nel suo ruolo di Parte_1 viceprocuratore onorario, della somma di € 13.203,17, oltre accessori e spese di procedura.
Avverso detto decreto ingiuntivo il proponeva Controparte_1
opposizione ritenendo insussistente il diritto del VPO alla seconda indennità
d'udienza, intesa quale trattazione di affari assoggettati a riti diversi (rito ordinario e rito speciale, anche camerale), ma comunque episodi processuali svolgentesi all'interno dell'unica udienza secondo l'interpretazione che della normativa di riferimento aveva inteso dare il con la circolare del 04.09.2008. CP_1
2 Nel costituirsi la deduceva che il diritto dalla stessa vantato era stato Parte_1
riconosciuto dalla stessa di che aveva emesso Parte_2 Pt_3
i relativi mandati di pagamento e trovava il suo fondamento nell'art. 4 D.Lgs.
273/1989, come successivamente modificato, e come conformemente interpretato dalle circolari ministeriali del 15.03.2006, 29.05.2007, 10.03.2008 e 25.07.2008.
Deduceva altresì che la circolare richiamata dal Ministero del 04.09.2008 non poteva trovare applicazione essendo stata emanata successivamente ai fatti posti a fondamento della pretesa creditizia ed al sorgere del credito stesso.
Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 638/2011, non condividendo le deduzioni e difese della accoglieva l'opposizione e revocava il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso in suo favore, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Proponeva appello la contestando le motivazioni della sentenza del Parte_1
Tribunale, ma la Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 379 del
Parte 28.02.2018, rigettava l'appello e condannava il al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 3.399,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso detta sentenza la proponeva ricorso per Cassazione. Parte_1
Con il ricorso la denunciava la violazione e la falsa applicazione del Parte_1
combinato disposto degli abrogati artt. 4, comma 2, D. Lgs. n. 273 del 1989 e 72 dell'ordinamento giudiziario, applicabili ratione temporis nel testo vigente fino al
1° dicembre 2008. A dire della la Corte d'Appello di L'Aquila aveva Parte_1
male interpretato le norme innanzi citate, ritenendo, erroneamente, che, ai fini dell'attribuzione della seconda indennità giornaliera in favore dei viceprocuratori onorari, ricorreva unicità di udienza quando procedimenti diversi (dibattimentali, camerali e di convalida degli arresti) erano trattati da un solo giudice nella medesima giornata.
3 Deduceva, per come emerso da una più attenta lettura coordinata delle norme citate, che “il concetto di udienza non è legato al Giudice che la tiene o all'arco temporale in cui vengono trattate le cause, ma è connesso alla tipologia dei giudizi da trattare secondo determinati ruoli”, e precisamente alla classificazione di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, il quale considera distintamente l'udienza dibattimentale, l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e i procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1104/2024 - ritenendo il motivo di ricorso fondato per essere la decisione adottata dalla Corte d'Appello di L'Aquila non conforme ai principi di diritto stabiliti dal precedente giurisprudenziale di
Cass. 33502/2023 – cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di
L'Aquila in diversa composizione, per valutare se l'attrice aveva trattato nella stessa giornata procedimenti in fase dibattimentale, riti speciali o giudizi di esecuzione della pena.
La causa veniva quindi riassunta dalla che, in aderenza ai contenuti Parte_1 dell'ordinanza della Suprema Corte, concludeva nei termini che seguono:
“Piaccia all'Ecc,ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dall'Avv. avverso la Parte_1
sentenza nr. 638/11 del 1.6.2011:
1) respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 400/08, reso in data 18 agosto 2008 e notificato il successivo 28 agosto 2008, emesso dallo stesso
Tribunale di L'Aquila, con il quale è stato ingiunto al di Controparte_1
Part pagare, in persona del Ministro pro-tempore, il pagamento in favore , avv.
la somma di € 13.203,17 oltre accessori e spese di Parte_1 procedura, a titolo di pagamento della “seconda indennità giornaliera di udienza;
4 2) Condannare il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
comprese quelle di tutti i precedenti gradi di giudizio di merito e di Cassazione”.
Si costituiva il in persona del Ministro p.t. eccependo, in Controparte_2
via preliminare, l'inammissibilità della riassunzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del presente giudizio.
Deduceva infatti che la questione andava riconsiderata alla luce della sopravvenienza normativa di cui ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n.
234 del 2021 che aveva così modificato l'art. 29 del D. Lgs 116/2017, rubricato
“Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio”, prevedendo, al comma 1, che "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età", ed, al comma 3, che “Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio”. Al comma 5, art. 29 del D. Lgs 116/2017 era stato, inoltre, espressamente previsto che “La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”.
Deduceva pertanto come dall'impianto normativo descritto emergesse in modo palese che, con la presentazione da parte dell'interessata della domanda di partecipazione alla procedura di conferma (e ancor più a fronte della partecipazione e dell'esito positivo della procedura), conseguiva per il giudice onorario la rinuncia ex lege ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.
5 Nel merito, il deduceva che con la richiamata ordinanza n. 10546/24 la CP_1
Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso per cassazione della e nel Parte_1 rinviare alla Corte d'Appello di L'Aquila per un nuovo esame, non aveva ritenuto sic et simpliciter fondate le pretese azionate dalla ricorrente, ma aveva demandato, in punto di fatto, di valutare se vi fosse evidenza negli atti di causa che, nel caso in trattazione, l'attrice avesse effettivamente trattato nella stessa giornata procedimenti in fase dibattimentale, riti speciali o giudizi di esecuzione della pena, tali da giustificare il pagamento di una seconda indennità di udienza.
E dalla mera consultazione della documentazione versata in atti - deduceva il
– non poteva che riscontrarsi come la onerata Controparte_1 Parte_1
nella prova, si fosse limitata a richiedere il pagamento di una doppia indennità per l'attività asseritamente svolta in alcune giornate di udienza, senza dimostrare, in dettaglio, per ciascuna delle udienze indicate, se effettivamente, per usare le parole della Corte di Cassazione, “…nell'arco del medesimo impegno quotidiano, il magistrato onorario abbia trattato giudizi di diversa tipologia (di cognizione, di esecuzione o cautelare) o, ancora, abbia tenuto udienza pubbliche o camerali”, o se, al contrario, il diritto alla corresponsione di una doppia indennità dovesse essere, invece, escluso trattandosi di “…mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, né la doppia indennità è dovuta in caso di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione nell'ambito del medesimo iter procedimentale”.
Concludeva nei termini che seguono:
“In via preliminare e principale, voglia la Corte di Appello adita dichiarare inammissibili le domande e pretese avanzate in questa sede da controparte per cessazione della materia del contendere e voglia, conseguentemente, dichiarare
l'estinzione del giudizio.
6 In ogni caso, voglia la Corte di Appello adita rigettare il proposto appello perché infondato, rigettandosi, in ogni caso, le domande e pretese azionate da controparte in sede monitoria in quanto infondate ed, in ogni caso, perchè non provate.
Con vittoria di spese del triplo grado di giudizio nonché di quelle della presente fase in riassunzione”.
In sede di comparsa conclusionale, in replica alla comparsa di costituzione del
, la eccepiva, in via preliminare, l'incostituzionalità del comma CP_1 Parte_1
5 dell' art. 29 del D.Lgs 116/2017, per violazione dell'art.3 e dell'art.36 della
Costituzione; nel merito, quanto alla prova del credito, deduceva che la prova dell'effettivo svolgimento delle udienze sul quale trovava fondamento la domanda dell'Avv. era stata data dalla produzione degli ordinativi di pagamento Parte_1
della Procura della Repubblica di VE, emessi a seguito di un attento controllo sull'attività svolta dalla richiedente. Del resto, precisava, gli ordinativi di pagamento, essendo atti conclusivi della procedura di accertamento del credito effettuata dal pubblico ufficiale che li aveva sottoscritti, avevano valore di riprova legale e, quindi, potevano essere contestati solo attraverso la querela di falso.
Questa Corte è chiamata quindi, da una parte, a verificare se, sulla base delle difese della ricorrente e della produzione documentale in atti, si possa procedere all'accoglimento della domanda di pagamento della “seconda indennità giornaliera di udienza” secondo le indicazioni riportate nell'ordinanza della
Suprema Corte;
dall'altra, a considerare la domanda di rinvio degli atti alla Corte
Costituzionale per ritenuta incostituzionalità dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs
116/2017, per violazione dell'art.3 e dell'art.36 della Costituzione.
Come è noto, per rinviare gli atti alla Corte Costituzionale è necessario che la questione incidentale di illegittimità costituzionale sollevata, sia 'rilevante' e 'non
7 manifestamente infondata', come positivamente prescritto dall'art. 23, terzo comma, della Legge n.87 del 1953. Si legge nella norma citata:
“Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge
o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso” (…).
Ora, quanto alla 'rilevanza', la Corte adita ritiene, seguendo le indicazioni più volte espresse sul punto dalla Corte Costituzionale, che “il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di illegittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. La pregiudizialità della questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio incidentale di illegittimità costituzionale, si concreta solo allorchè il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere” (sentenza n. 190/1984).
L'art. 23 sopra citato, in sostanza, richiede, perché nel corso di un giudizio possa essere sollevata una questione di legittimità costituzionale, che il giudizio stesso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.
8 Nel caso di specie, la pretesa azionata dalla riguarda il pagamento di Parte_1 una 'seconda indennità giornaliera di udienza' con riguardo alla quale – indipendentemente dall'eccezione preliminare di inammissibilità per cessata materia del contendere (non accoglibile stante la sussistenza di contrapposte argomentazioni e prese di posizione sul punto), eccezione avanzata dal CP_1
in forza di una norma di cui, per l'appunto, in risposta, è stata contestata la legittimità costituzionale – era onere della ricorrente dare prova della sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del pagamento, invocato, da parte del
, per come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di CP_1
rinvio.
Per queste ragioni la decisione della Corte oggi adita potrebbe, a rigore, anche prescindere dall'esame della norma oggetto di istanza di remissione alla Corte
Costituzionale, laddove si dovesse rilevare l'infondatezza della domanza azionata per mancato rispetto dell'onere probatorio in capo alla Parte_1
A tale proposito, la Corte rileva quanto segue.
La ha agito con il monitorio producendo in giudizio, a dimostrazione Parte_1
del credito, cinque ordini di pagamento emessi dalla Procura della Repubblica di
VE (rispettivamente il n. 28/2008, relativo all'anno 2003, per un importo pari ad € 1.439,52, il n. 29/2008, relativo all'anno 2004, per un importo pari ad €
4.442,30, il n. 30/2008, relativo all'anno 2005, per un importo pari ad € 2.280,30, il n. 31/2008, relativo all'anno 2006, per un importo pari ad € 3.361,30 e il n.
32/2008, relativo all'anno 2007, per un importo pari ad € 1.679,75), per un importo totale complessivo di € 13.203,17. Ha quindi prodotto le relative fatture emesse e precisamente, la n. 4/2008, la n.5/2008, la n. 6/2008, e, a seguire, la n. 7
e 8/2008. Tra i documenti prodotti risultano altresì, la Circolare proveniente dalla Direzione Generale del del 29.05.2007 (nella quale Controparte_1 veniva chiarito che “la doppia indennità deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui nella medesima giornata siano trattati procedimenti con giudizio
9 ordinario e procedimenti con rito speciale, ovvero procedimenti esecutivi, e ancora siano trattati procedimenti speciali diversi (es. rito abbreviato e patteggiamento), procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in udienza pubblica, affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale, affari in sedi, sezioni e luoghi diversi , affari relativi a ruoli di udienza diversi”), nonché, la nota esplicativa proveniente sempre dalla Direzione Generale del
, prot. del 12/14.03.2008, inviata ai Procuratore Generali Controparte_1
presso le Corti di Appello ed ai Presidenti di Corti di Appello, con la quale, al fine di ovviare a prassi operative discordanti, venivano forniti, condivisi con il Capo
Dipartimento, ulteriori chiarimenti cui gli uffici avrebbero dovuto attenersi nella interpretazione ed applicazione della richiamata disposizione di legge (nota diffusa a tutti gli uffici interessati del distretto).
La documentazione sopra richiamata, prodotta nella fase monitoria, veniva riprodotta nei successivi gradi di giudizio, e null'altro veniva aggiunto in termini difensivi rispetto alle difese del primo grado.
Ciò detto, per quanto emerso dalla documentazione prodotta, gli ordini di pagamento emessi dalla Procura della Repubblica di VE nel 2008, con l'indicazione delle udienze e dell'indennità di funzione per numero udienze, nulla dicono in realtà sulla tipologia di attività svolta dalla Parte_1
Senza contare che si tratta di meri ordinativi che, per come previsto dalla normativa di contabilità, per avere valenza dovevano comunque essere recepiti in mandati di liquidazione, mandati che, ad un esame degli atti, non risultano essere stati mai emessi.
Ma vi è di più. Pur volendo considerare le dichiarazioni a firma della Parte_1 con le quali quest'ultima, nel richiedere il pagamento della seconda indennità, indicava gli affari trattati nelle varie udienze da cui sarebbe derivato il diritto all'indennità de qua - documenti mai prodotti dalla bensì dal - Parte_1 CP_1
10 la Corte rileva come ad un esame delle dette dichiarazioni non risulta dimostrato, in dettaglio, se effettivamente – alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di
Cassazione - “nell'arco del medesimo impegno quotidiano, il magistrato onorario abbia trattato giudizi di diversa tipologia (di cognizione, di esecuzione o cautelare), o, ancora abbia tenuto udienza pubbliche o camerali”, o se, al contrario, il diritto alla corresponsione di una doppia indennità debba essere invece escluso per la ricorrenza di “.. mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, né la doppia indennità è dovuta in caso di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione nell'ambito del medesimo iter procedimentale”.
In sostanza, in sede monitoria, in primo grado e in appello la si è Parte_1
limitata ad affermare che per le udienze indicate negli ordinativi di pagamento, con riferimento alla sua attività di Vice Procuratore Onorario, e proprio in forza di detti ordinativi, aveva diritto al pagamento della seconda indennità di udienza;
nel presente giudizio di rinvio, la richiamando ancora, e soltanto, gli Parte_1
ordinativi sopra citati, alla luce delle indicazioni della Corte di legittimità, ha affermato esclusivamente che si tratta di attività “perfettamente riconducibili nel concetto di doppia udienza precisato dalla richiamata Ordinanza della II Sez. della Cassazione”.
La Corte oggi adita ritiene che la prova del credito azionato dalla in Parte_1
assenza di documentazione che attesti, nello specifico, la tipologia dei procedimenti trattati nella stessa giornata, e dunque l'esistenza dei presupposti richiesti dalla Suprema Corte, non può ritenersi fornita.
Ciò detto, la Corte ritiene pertanto non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla con riferimento all'art. 29, comma 5, del Parte_1
D.Lgs 116/2017, per violazione dell'art.3 e dell'art.36 della Costituzione, poiché una ipotetica incostituzionalità della norma invocata dal Ministero, che legittimerebbe la ad avanzare pretese economiche per il pregresso Parte_1
11 nonostante l'intervenuta stabilizzazione, non potrebbe modificare i termini della questione non avendo la ricorrente provato la tipologia specifica dei procedimenti trattati nella stessa giornata nei periodi di riferimento e dunque la sussistenza dei presupposti per il beneficio invocato, per come indicato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio.
Alla luce di quanto esposto ed ampiamente argomentato, a conferma della sentenza di primo e di secondo grado, le pretese azionate in sede monitoria dalla devono essere rigettate, perché non provate. Parte_1
Le spese del giudizio di appello, così come le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto avverso la sentenza n. 638/2011 emessa dal Tribunale di L'Aquila, depositata in Cancelleria in data 23.09.2011, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese sostenute per il giudizio di appello, il giudizio di legittimità ed il giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 26.09.2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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