Articolo 23 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 22
Versione
18 aprile 1986
Art. 23.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce
"Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 aprile 1986