Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 26/02/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9200 del 2024, proposto da
Giuseppe Caputo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caputo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi su Decreto della Corte di Appello di Roma n. cron. 1825/2022 del 11/10/2022 RG n. 51818/2022 Repert. n. 6301/2022 del 11/10/2022, per ciò che concerne il pagamento delle sole spese legali a favore dell'antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente ha lamentato l’inottemperanza al provvedimento giurisdizionale distinto in epigrafe, divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione, per quanto concerne le spese liquidate in favore del difensore antistatario per un ammontare meglio descritto in ricorso;
Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. in ragione del fatto che questo Tribunale si è già pronunciato in merito con la sentenza n. 2656/2024 avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato del decreto, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies L. n. 89/2001, consistente nei sei mesi dall’invio di tale documentazione, il quale per la sua natura speciale assorbe altresì il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 2021 n. 1423);
Considerato che l’intimato Ministero si è costituito in giudizio con memoria di stile senza contestare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso;
Considerato, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame, stante il palese inadempimento del Ministero intimato che è d’altro canto evincibile in forza della piana applicazione dei principi posti dalla nota sentenza SS.UU. n. 13533/2001, nonché dal comportamento del debitore che ha mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dal citato Ministero;
Ritenuto di dover accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta - in caso di perdurante inadempimento, e, in applicazione dell’art. 5 sexies, comma 8, della L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificato ed integrato dall’art. 1, comma 817 lett. g), della legge n. 207 del 2024, individuandolo nella persona di un funzionario scelto dall’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari;
Ritenuto, inoltre, che la peculiarità della materia e la stessa giurisprudenza della sezione giustificano il rigetto della domanda volta al pagamento della ulteriore penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), del c.p.a., unitamente alla domanda di risarcimento dei danni genericamente formulata;
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto azionato per la parte concernente le spese liquidate in favore del ricorrente difensore antistatario, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione centrale del citato Ministero, a cui è riconosciuto come compenso per l’attività svolta un importo pari ad € 150,00 lordi, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00 (quattricento/00), oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO