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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16951/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi con il quale è elett. Parte_1
Dom.to all'indirizzo ; Email_1
Ricorrente
E
con sede in Napoli al corso Garibaldi 387, in persona Controparte_1 del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca Controparte_2
e Imperia Tagliafierro, con i quali è elettivamente dom.to in Napoli al corso Garibaldi 387. Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 19.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della con profilo professionale macchinista - lamentava che nei periodi di fruizione delle CP_3 ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva in primo luogo che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011; l'art.2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, fossero distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati in misura fissa per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Inoltre, era stato previsto che indennità perequativa e compensativa, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi,
“ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la “struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”.
Assumeva il ricorrente che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori, tra cui l'indennità di rischio. Il ricorrente deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n.2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Quest'ultima aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe stata in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dovevano essere comprese nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, corrisposte al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogate in misura fissa rispettivamente per ogni giornata di effettiva prestazione e per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.
Il si doleva, infine, della mancata considerazione, ai fini della determinazione della Parte_1 retribuzione feriale, della indennità di condotta/scorta e dell'indennità di riserva di cui all'accordo aziendale del 26.5. 2021; la prima spettava al personale di bordo per l'espletamento di ore di attività di condotta/scorta all'interno di un turno di lavoro e la seconda al personale di bordo (di macchina e di scorta/secondo agente) impiegato in turni di riserva.
Proposto inutilmente reclamo gerarchico, il ricorrente agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità delle disposizioni negoziali o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa, l'indennità compensativa, l'indennità di turno, l'indennità domenicale, l'indennità di condotta e l'indennità di riserva con conseguente condanna Contr dell' al pagamento della somma di euro 5.835,79 a titolo di differenze retributive dovute nei periodi di ferie da gennaio 2013 fino a dicembre 2023, vinte le spese con attribuzione.
Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
La datrice di lavoro argomentava in ordine al carattere occasionale dell'indennità domenicale e dell'indennità di riserva con gli ulteriori rilievi della incompatibilità di quest'ultima con l'indennità di condotta/scorta che mai avrebbero potuto essere cumulate nella stessa giornata e dell'erroneo computo dei giorni relativi alle festività soppresse.
La convenuta contestava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria.
Contr L resistente deduceva, inoltre, che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022: l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, stabiliva testualmente: “Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”.
La norma in esame, statuita in ambito nazionale, con la sottoscrizione delle parti sociali, era efficace anche nei confronti del ricorrente, il quale aveva anche dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie .
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura. Il ricorso è parzialmente fondato va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto Per_1 Per_2 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità Per_5 nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10,
[...] Per_7 punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che , per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Il lavoratore deve, cioè, Persona_8 percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, FF e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (cfr sentenze citate e altri, punto 58, nonché FF e altri, Persona_9 punto 60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte di Per_7
Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; FF e altri, 20.1.2009, Persona_8 cause C-350/06 e C-520/06; IL e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C- 385/17). Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore;
come si è detto rimangono, invece, esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”.
Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio. Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni. Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie. Nè rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo.
Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale. Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare. Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Si tratta di un'indennità giornaliera diretta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che, per sua natura, costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Anche l'indennità di turno (come l'indennità domenicale cui si è fatto cenno dianzi e che costituisce il compenso per l'esecuzione della prestazione nel turno domenicale), deve, quindi, essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché certamente collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare.
Infine, devono ricomprendersi nella retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità di ferie anche l'indennità di condotta/scorta e l'indennità di riserva istituiti con l'accordo aziendale del 26 maggio 2021
L''indennità di condotta - prevista per il personale di macchina e per il personale di scorta/secondo agente - è correlata alle ore di condotta/scorta all'interno di un turno di lavoro mentre l'indennità di riserva è prevista per il personale impiegato in turni di riserva, cioè a disposizione dell'azienda per l'eventualità che si renda necessario lo svolgimento di un servizio o di un'attività propria del personale di bordo. Si tratta di indennità connesse ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo e legate alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro dei macchinisti;
sono, altresì, intrinsecamente connesse alla qualifica professionale rivestita in quanto all'interno di un unico turno di lavoro, il macchinista può alternare attività di guida (condotta) ed attività complementari o accessorie (scorta), così come – per le peculiari caratteristiche dell'attività svolta – quest'ultima comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione.
Con riferimento al principio tendenziale dianzi richiamato per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche).
Dalle buste paga depositate emerge che l'indennità di condotta/scorta e di riserva sono state riconosciute al ricorrente, in modo costate e ripetuto ogni mese, così come le altre indennità di cui si discute.
Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare si realizza quando le voci della CP_4 retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente svolte.
Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie. Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Contr E' infondata l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche dei quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. L'art. 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal c.c.n.l. …”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
Benchè, quindi, le indennità in esame vadano astrattamente riconosciute anche nei giorni di permesso, nel caso in esame non vi è domanda in tal senso del lavoratore.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute non possono, però, recepirsi integralmente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto distinti profili.
In primo luogo, l'intervento dell'art. 4 CCNL 10 maggio 2022 deve reputarsi interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022.
La richiamata norma contrattuale ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 luglio 2022, di una nuova e specifica indennità, denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi ai lavoratori nelle giornate di ferie previste, al dichiarato fine di
“garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni di lavoro svolte durante i periodi di lavoro” e con la previsione che tale indennità “sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva”.
Dall'1.7.2022 il ricorrente non può lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore e della interpretazione, nel senso di cui sopra, della comune volontà delle parti.
Non possono, inoltre, essere riconosciute le differenze retributive dovute in relazione all'indennità di riserva e all'indennità di condotta/scorta mancando qualunque allegazione in ordine ai tempi in cui egli ha svolto le corrispondenti attività; il ricorrente, cioè, non ha fornito idonea prova del quantum spettante: nei conteggi svolti ha erroneamente considerato per il medesimo giorno di ferie sia l'indennità di condotta sia l'indennità di riserva pur essendo queste del tutto incompatibili non potendo il macchinista svolgere nello stesso giorno l'attività di condotta ed essere contemporaneamente a disposizione, senza servizi assegnati.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Pertanto, nel caso di specie, il credito rispettivamente azionato deve considerarsi ancora interamente dovuto, non essendosi realizzato alcun effetto interruttivo della prescrizione. La quantificazione del dovuto può essere fatta alla stregua dei conteggi di cui al ricorso introduttivo in quanto svolti correttamente in coerente applicazione degli elementi risultanti dalle buste paga nei limiti dianzi indicati e non specificamente contestati in ordine ai criteri di liquidazione adottati.
Contr Le spese di lite vanno poste a carico dell parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna al CP_3 pagamento della somma complessiva di euro 4.899,18 a titolo di differenze retributive dovute
- Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, frazione che CP_3 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensando tra le parti il restante terzo.
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 16951/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Biondi con il quale è elett. Parte_1
Dom.to all'indirizzo ; Email_1
Ricorrente
E
con sede in Napoli al corso Garibaldi 387, in persona Controparte_1 del Presidente del C.d.A. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca Controparte_2
e Imperia Tagliafierro, con i quali è elettivamente dom.to in Napoli al corso Garibaldi 387. Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 19.7.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della con profilo professionale macchinista - lamentava che nei periodi di fruizione delle CP_3 ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva in primo luogo che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011; l'art.2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, fossero distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati in misura fissa per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Inoltre, era stato previsto che indennità perequativa e compensativa, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi,
“ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la “struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”.
Assumeva il ricorrente che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori, tra cui l'indennità di rischio. Il ricorrente deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n.2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Quest'ultima aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe stata in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dovevano essere comprese nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno e l'indennità domenicale di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, corrisposte al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati ed erogate in misura fissa rispettivamente per ogni giornata di effettiva prestazione e per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.
Il si doleva, infine, della mancata considerazione, ai fini della determinazione della Parte_1 retribuzione feriale, della indennità di condotta/scorta e dell'indennità di riserva di cui all'accordo aziendale del 26.5. 2021; la prima spettava al personale di bordo per l'espletamento di ore di attività di condotta/scorta all'interno di un turno di lavoro e la seconda al personale di bordo (di macchina e di scorta/secondo agente) impiegato in turni di riserva.
Proposto inutilmente reclamo gerarchico, il ricorrente agìva in giudizio per sentir accertare l'illegittimità delle disposizioni negoziali o collettive volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa, l'indennità compensativa, l'indennità di turno, l'indennità domenicale, l'indennità di condotta e l'indennità di riserva con conseguente condanna Contr dell' al pagamento della somma di euro 5.835,79 a titolo di differenze retributive dovute nei periodi di ferie da gennaio 2013 fino a dicembre 2023, vinte le spese con attribuzione.
Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
La datrice di lavoro argomentava in ordine al carattere occasionale dell'indennità domenicale e dell'indennità di riserva con gli ulteriori rilievi della incompatibilità di quest'ultima con l'indennità di condotta/scorta che mai avrebbero potuto essere cumulate nella stessa giornata e dell'erroneo computo dei giorni relativi alle festività soppresse.
La convenuta contestava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria.
Contr L resistente deduceva, inoltre, che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022: l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, stabiliva testualmente: “Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”.
La norma in esame, statuita in ambito nazionale, con la sottoscrizione delle parti sociali, era efficace anche nei confronti del ricorrente, il quale aveva anche dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie .
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura. Il ricorso è parzialmente fondato va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr. sentenze dell'8 novembre 2012, Per_ e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto Per_1 Per_2 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità Per_5 nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13). Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10,
[...] Per_7 punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che , per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Il lavoratore deve, cioè, Persona_8 percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, FF e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (cfr sentenze citate e altri, punto 58, nonché FF e altri, Persona_9 punto 60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Corte di Per_7
Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie. Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale. La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; FF e altri, 20.1.2009, Persona_8 cause C-350/06 e C-520/06; IL e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C- 385/17). Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie. Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore;
come si è detto rimangono, invece, esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo. L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”.
Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio. Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni. Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie. Nè rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo.
Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale. Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare. Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Si tratta di un'indennità giornaliera diretta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che, per sua natura, costituisce un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Anche l'indennità di turno (come l'indennità domenicale cui si è fatto cenno dianzi e che costituisce il compenso per l'esecuzione della prestazione nel turno domenicale), deve, quindi, essere inserita ai fini del calcolo della “retribuzione” da corrispondere nei giorni di ferie, poiché certamente collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare.
Infine, devono ricomprendersi nella retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità di ferie anche l'indennità di condotta/scorta e l'indennità di riserva istituiti con l'accordo aziendale del 26 maggio 2021
L''indennità di condotta - prevista per il personale di macchina e per il personale di scorta/secondo agente - è correlata alle ore di condotta/scorta all'interno di un turno di lavoro mentre l'indennità di riserva è prevista per il personale impiegato in turni di riserva, cioè a disposizione dell'azienda per l'eventualità che si renda necessario lo svolgimento di un servizio o di un'attività propria del personale di bordo. Si tratta di indennità connesse ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo e legate alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro dei macchinisti;
sono, altresì, intrinsecamente connesse alla qualifica professionale rivestita in quanto all'interno di un unico turno di lavoro, il macchinista può alternare attività di guida (condotta) ed attività complementari o accessorie (scorta), così come – per le peculiari caratteristiche dell'attività svolta – quest'ultima comporta l'alternanza tra periodi di servizio a bordo treno e periodi di messa a disposizione.
Con riferimento al principio tendenziale dianzi richiamato per cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, le indennità in esame - in quanto si pongono in collegamento funzionale con l'espletamento delle mansioni e in correlazione allo status personale e professionale del ricorrente - non possono non essere calcolate nella retribuzione feriale (così come tutte le altre indennità che presentino tali caratteristiche).
Dalle buste paga depositate emerge che l'indennità di condotta/scorta e di riserva sono state riconosciute al ricorrente, in modo costate e ripetuto ogni mese, così come le altre indennità di cui si discute.
Il criterio per individuare le voci che devono comporre la retribuzione feriale risiede, dunque, nella natura di tali voci e non nell'effetto più o meno dissuasivo delle stesse. Infatti, l'effetto dissuasivo dalla fruizione delle ferie che la vuole scongiurare si realizza quando le voci della CP_4 retribuzione feriale siano più limitate rispetto a quelle conteggiate per la retribuzione ordinaria e, al contempo, siano proprio quelle destinate a compensare specifici disagi funzionalmente collegati alle mansioni normalmente svolte.
Muovendo da tali premesse, può affermarsi che ciò che rileva non è la effettiva mancata fruizione delle ferie che si sia concretamente realizzata, ma la potenzialità dell'effetto dissuasivo insita nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita. La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo: è lo stesso obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione equivalente a quella ordinaria che, come si è detto, è astrattamente idoneo ad evitare il rischio della rinuncia alle ferie. Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle ferie. Nè può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore) anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Contr E' infondata l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche dei quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. L'art. 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal c.c.n.l. …”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
Benchè, quindi, le indennità in esame vadano astrattamente riconosciute anche nei giorni di permesso, nel caso in esame non vi è domanda in tal senso del lavoratore.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute non possono, però, recepirsi integralmente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto distinti profili.
In primo luogo, l'intervento dell'art. 4 CCNL 10 maggio 2022 deve reputarsi interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022.
La richiamata norma contrattuale ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 luglio 2022, di una nuova e specifica indennità, denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi ai lavoratori nelle giornate di ferie previste, al dichiarato fine di
“garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni di lavoro svolte durante i periodi di lavoro” e con la previsione che tale indennità “sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva”.
Dall'1.7.2022 il ricorrente non può lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore e della interpretazione, nel senso di cui sopra, della comune volontà delle parti.
Non possono, inoltre, essere riconosciute le differenze retributive dovute in relazione all'indennità di riserva e all'indennità di condotta/scorta mancando qualunque allegazione in ordine ai tempi in cui egli ha svolto le corrispondenti attività; il ricorrente, cioè, non ha fornito idonea prova del quantum spettante: nei conteggi svolti ha erroneamente considerato per il medesimo giorno di ferie sia l'indennità di condotta sia l'indennità di riserva pur essendo queste del tutto incompatibili non potendo il macchinista svolgere nello stesso giorno l'attività di condotta ed essere contemporaneamente a disposizione, senza servizi assegnati.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte resistente, in adesione alla pronuncia della Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Pertanto, nel caso di specie, il credito rispettivamente azionato deve considerarsi ancora interamente dovuto, non essendosi realizzato alcun effetto interruttivo della prescrizione. La quantificazione del dovuto può essere fatta alla stregua dei conteggi di cui al ricorso introduttivo in quanto svolti correttamente in coerente applicazione degli elementi risultanti dalle buste paga nei limiti dianzi indicati e non specificamente contestati in ordine ai criteri di liquidazione adottati.
Contr Le spese di lite vanno poste a carico dell parzialmente soccombente nella misura di 2/3 e vanno compensate tra le parti per il residuo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto condanna al CP_3 pagamento della somma complessiva di euro 4.899,18 a titolo di differenze retributive dovute
- Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di due terzi, frazione che CP_3 liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione, compensando tra le parti il restante terzo.
Napoli, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella