Articolo 66 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 65Articolo 67
Versione
6 maggio 1952
Art. 66.
(Agevolazione al movimento di altre navi)


Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonche' di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952