Articolo 1 della Legge 21 giugno 1928, n. 1962
Versione
7 settembre 1928
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379 , che da' esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Giuriati -
Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 7 settembre 1928