Articolo 19 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 18Articolo 20
Versione
11 maggio 1963
Art. 19.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da, pagare sulle spese accertate
per la competenza propria, dell'esercizio 1952-53
(articolo 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.410.448.927- Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 17). . . . . . . . . . . . . L. 28.889.985.101 - Residui passivi al 30 giugno 1953 . . . . . . . . L. 99.300.434.028 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963