Art. 2.
Il Governo ha facolta' di emanare le norme di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all' art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il termine di cui all'art. 20 della citata legge e' fissato al 31 agosto 1954.
Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con piu' separati provvedimenti.
Il Governo ha facolta' di emanare le norme di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 13, ultimo comma, ed all' art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Il termine di cui all'art. 20 della citata legge e' fissato al 31 agosto 1954.
Le norme delegate di cui all'art. 13, ultimo comma, ed all'art. 18 della legge stessa potranno essere emanate con piu' separati provvedimenti.