Sentenza 10 marzo 2005
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- 1. Quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore con valore di rinuncia o transazioneAccesso limitatoPierangela Dagna · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2005, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENELPOWER SPA in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante GIORGIO de PANNO, che agisce anche in nome dell'ENEL S.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI G. GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA RL, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BERSANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 426/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18/05/02 - R.G.N. 376/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/01/05 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato MOLA per delega GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
ed accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza specificata in epigrafe, pronunciata in sede di gravame, ha condannato l'ENEL s.p.a. alla rideterminazione del T.F.R. dovuto all'ex dipendente odierno intimato ed al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel triennio antecedente il 31 maggio 1982, nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.
In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte d'appello ha ritenuto che: a) la norma contrattuale prevedente la corresponsione di quattro mensilità aggiuntive al momento della risoluzione del rapporto non aveva alcun nesso con l'indennità di anzianità e con la relativa quantificazione, onde non poteva ritenersi migliorativa della disciplina legale;
b) al lavoro straordinario svolto periodicamente dal dipendente ed obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che, in particolare, dalle buste-paga prodotte in giudizio era risultata la corresponsione del compenso per straordinario nelle retribuzioni mensili del periodo in questione.
Di questa sentenza ha chiesto la cassazione l'ENELPOWER s.p.a., anche a nome dell'ENEL s.p.a., con ricorso affidato a due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Si censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'attribuzione al lavoratore, oltre al T.F.R., di quattro mensilità di retribuzione (cd. mensilità aggiuntive) non integra un trattamento più favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando il compenso per straordinario ante 31 maggio 1982 e si sostiene che la disciplina contenuta nell'art. 43 del c.c.n.l. del 1983, sostanzialmente riproduttiva di quella precedente (1979), mostra chiaramente che la corresponsione dell'anzidetta erogazione ha carattere generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione del rapporto, e va, pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del resto, trova conferma in numerose decisioni della Cassazione.
Queste censure non sono fondate.
In più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 c.c., impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa, anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la vantazione, patimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della norma di legge (Cass. 1 febbraio 1994 n. 988; 7 maggio 1991 n. 5068). Ma ha anche avuto modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17418; 4 giugno 1994 n. 5418; 1^ febbraio 1994 n. 988). A conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 297/1982, il quale prevede che restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, sottolineando come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere, A quest'ultima conclusione è giunta la Corte d'appello, la quale ha interpretato la norma convenzionale che dispone l'erogazione in favore dei dipendenti di quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa non ha inteso dettare una disposizione derogatoria della disciplina legale dell'indennità di buonuscita. A fronte di una tale puntuale interpretazione del giudice di merito, condotta alla luce delle richiamate disposizioni legislative, le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo della norma contrattuale, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata, soprattutto in base all'argomento - di tipo "residuale" - che l'assimilazione delle mensilità aggiuntive al t.f.r. sarebbe meglio compatibile con tutte le ipotesi contrattuali per le quali l'emolumento è previsto. Ma una prospettazione siffatta, oltre ad essere poco convincente di per sè, in quanto pretende di "ricondurre" nell'area del t.f.r. ogni emolumento di dubbia natura, è comunque ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza della Corte (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749; 20 agosto 1997 n. 7738; 26 giugno 1996 n. 5893; 2 febbraio 1996 n. 914) in quanto insufficiente a porre in dubbio l'accertamento di fatto in cui si risolve l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un vizio denunciarle in sede di legittimità; mentre è opportuno precisare che, rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto collettivo di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si giunga a diverse conclusioni, giacché la decisione della Corte dipende, di volta in volta, dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione (Cass. 13 giugno 2003 n. 9499). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2120 e 2121 c.c., in una con vizi di motivazione.
Si censura la sentenza impugnata per aver qualificato come continuativo il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla sola base delle buste paga mensili, attestanti la corresponsione del compenso straordinario (peraltro in misura variabile e con riferimento ad una "media"), mentre il parametro della continuità - alla luce delle anzidetto disposizioni normative e delle prescrizioni contrattuali in materia di orario di lavoro - doveva essere valutato su base giornaliera o almeno settimanale.
Anche questo motivo è infondato.
Pronunciando in analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di precisate che l'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo, mentre non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, trova invece giustificazione allorché il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, occorre misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. ex multis Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278 e la giurisprudenza ivi richiamata). In base a tali principi deve ritenersi del tutto congrua, nella specie, l'affermazione del giudice di merito dell'esistenza della continuità dello straordinario, essendo essa fondata non già sulla mera asserzione che lo straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di provvedere all'erogazione dell'energia elettrica senza interruzioni, sospensioni o disfunzioni (come era invece avvenuto in altre pronunce di merito che hanno dato luogo alla cassazione con rinvio: v. per es. la citata Cass. n. 20278 del 2004), ma sul puntuale esame delle buste paga che ha evidenziato il ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco temporale, in particolare essendo risultato che i compensi per lavoro straordinario erano stati corrisposti, nel triennio antecedente la data del 31 maggio 1982, in maniera costante e continuativa, sicché il lavoratore aveva percepito, ogni mese per l'intero indicato periodo, la somma di lire 191.434. Nè può rilevare, com'è evidente, che l'orario normale fosse calcolato, nella specie, a settimana, e non a mese, in quanto il periodo minimo (il mese) e quello complessivo (tre anni) di osservazione sono tali che, comunque le prestazioni straordinarie si siano distribuite all'interno del mese, è da escludere che esse possano configurarsi come saltuarie, occasionali o transitorie.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, ai sensi dell'art, 385, primo comma, c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro L. 23, 00 per esborsi ed in euro milleottocento per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2005